mercoledì 5 aprile 2017

Nuova legge sulla VIA: attacco a partecipazione e diritto di ricorrere dei cittadini

Quella che segue è una sintesi della analisi sullo schema di decreto legislativo che riforma la normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in attuazione della Direttiva 2014/52/UE.



Per una versione più approfondita della analisi vedi QUI
Per il testo dello schema di Decreto Legislativo (DLgs) vedi QUI.
  






IL LIVELLO DI PROGETTAZIONE SOTTOPONIBILE A VIA

La VIA ordinaria si fa sul progetto preliminare e non più sul progetto definitivo. Per ora si applicano ancora le definizioni del vecchio regolamento del Codice degli Appalti (DPR 207/2010).
Il progetto preliminare contiene lo studio di prefattibilità ambientale mentre quello definitivo lo studio di fattibilità ambientale. Per capire la differenza di approfondimento tra questi due documenti sia sufficiente questa definizione dello studio di fattibilità ambientale secondo il citato DPR 207/2010:
Secondo l’articolo 27 del DPR 207/2010: “”2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale

Non a caso la possibilità di sottoporre a VIA il progetto preliminare e non il definitivo è stata introdotta per le opere di interessa strategico. Quindi con la modifica introdotta dal nuovo DLgs si  è reso ordinario ciò che invece era straordinario.



NOZIONE DI IMPATTO
Scompare il concetto più articolato di impatto “significativo” restando solo quello “negativo”.
Per capire la ratio di questa modifica facciamo due esempi dalla giurisprudenza
Consiglio di Stato 5186/2008: “per <<area interessata dalla cava>>, deve intendersi, non solo l’area di escavazione, ma l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava.  Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti all’attività di cava in considerazione dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene che l’impatto sul territorio dipenda non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale all’attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale.”

Consiglio di Stato 4246/2010: “In particolare è eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi che si è dianzi sintetizzato, valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel segnalarne la diversa connotazione giuridica rispetto all’analogo concetto previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942); a fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di V.I.A. atteso che scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare la sicurezza della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento (cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, 11 marzo 2009; sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1560). Al contrario l’area in questione, pur non essendo gravata da vincoli ambientali o paesaggistici e non ricadendo in area naturale protetta (tanto è vero che il Parco del Mincio nella sostanza non si opposto all’intervento per quanto di sua competenza):
a) è prospiciente al centro storico (e segnatamente al palazzo ducale), da cui dista poche centinaia di metri;
b) si affaccia sul fiume Mincio;
”. 



STRAVOLGIMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DI VIA
Afferma il comma 9 del nuovo articolo 6 del DLgs 152/2006: “9. Per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, IIbis,  Ill e IV alla parte seconda del presente decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di. controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il progetto rientra nelle categorie di cui ai commi 6 e 7.”

Si tratta di una versione ambigua della fase preliminare disciplinata attualmente dall’articolo 21 del DLgs 152/2006 che come vedremo verrà sostituita dal nuovo DLgs in modo assolutamente riduttivo rispetto al testo attuale.  Pericolosissimo è il concetto di “presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi” che dovrebbe emergere da altrettante presunte “liste di controllo” per le quali si rinvia ad un decreto ministeriale [1] futuro. In questo modo si lascia una totale discrezionalità al committente del progetto e alla autorità competente  nel decidere la procedura applicabile fuori da ogni controllo pubblico trasparente. Invece la fase preliminare era prevista solo ed unicamente (una volta definita ex lege l’applicabilità di Verifica o di VIA ordinaria) per stabilire il contenuto della documentazione di VIA. 



ESENZIONE DALLA VIA DI PROGETTI SPECIFICI
Il nuovo comma 11 articolo 6 introdotto dal DLgs che modifica il DLgs 152/2006:
11. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali. previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. (n tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione Europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che
giustificano l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.”


Versione attuale comma 11 articolo 6 DLgs 152/2006
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione; 
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.”

Il nuovo comma 11 travolge la finalità del precedente versione del comma 11 che era riferita solo a interventi di urgenza per ragioni di protezione civile.
La nuova versione del comma 11 lascia un potere enorme al Ministero dell’Ambiente di non applicare la VIA disciplinata dal DLgs 152/2006 a qualsiasi categoria di progetto elencata negli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006.

La Direttiva al paragrafo 4 articolo 2 prevede una norma simile che
4. Fatto salvo l'articolo 7 [2], gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.
La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.
La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente paragrafo.”


Occorre precisare che questo paragrafo 4 era in precedenza più permissivo perché prevedeva la possibilità di escludere dalla applicazione della VIA un progetto specifico prevedendo un'altra valutazione.

Quindi questa norma introdotto con il nuovo comma 11 articolo del dlgs 152/2006 anche se assolutamente pericolosa, come tutte le esenzioni generiche,  non potrà non essere interpretata nel senso che la decisione di escludere dalla VIA il singolo progetto non potrà non tenere conto dei requisiti minimi da rispettare per gli Stati membri in attuazione dell’articolo 2.2 della Direttiva VIA :
1. Domanda con allegato progetto e studio di impatto
2. Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate
3. valutazione dello studio di impatto sulla base anche della consultazione
4. giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera

Si veda in questo senso il paragrafo 3 del nuovo articolo 8bis della Direttiva VIA: ” 3.Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.”
Si veda Corte di Giustizia del 16/9/1999 (causa C435/97 su domanda didecisione pregiudiziale del TAR Bolzano): “...qualunque sia il metodo adottato da uno Stato per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno la VIA ..... tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che
non sfugga alla VIA nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto  sull’ambiente ..... il legislatore poteva sottrarre il progetto all’obbligo di valutazione solo se, alla data di adozione della legge regionale 27/1992 , era in grado di valutare in modo preciso l’impatto complessivo che avrebbe potuto avere l’insieme dei lavori di esecuzione del progetto . Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che, nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva, l'art. 2, n. 1 e 2, della stessa autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n.2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa”.

 

PROCEDURA DI VERIFICA di VIA: LA RIMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Il nuovo articolo 19 modificato dal DLgs in esame sostanzialmente riprende in buona parte l’attuale articolo 20 del dlgs 152/2006 mentre rimuove  l’articolo 19 esistente che elencava distintamente le fasi della procedura di verifica due  delle quali erano:
“d) lo svolgimento di consultazioni; f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;”

A conferma di questa rimozione il nuovo articolo 19 non riprende quanto previsto dal comma 3 dell’attuale articolo 20: “3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.”

Questa lacuna appare in contrasto con la definizione generale di valutazione di impatto ambientale ex Direttiva UE si veda lettera g) paragrafo 2 articolo 1 che comprende la fase di consultazione in generale quindi anche per la verifica di VIA.
Non a caso il considerando n° 16 afferma: “(16) L’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate

Ad ulteriore conferma del suddetto assunto si veda la Sentenza Corte di Giustizia 9/11/2006 causa C261-05 secondo la quale : “ 31.Dall'articolo 6, n. 2, della detta direttiva risulta che gli Stati membri si adoperano affinché il pubblico interessato abbia la possibilità di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione per un progetto. A termini del suo n. 3 ciascuno Stato membro ha il potere di definire le modalità di tale consultazione. A questo riguardo tale paragrafo elenca una serie di facoltà spettanti agli Stati membri, senza che tale elenco abbia carattere esaustivo, come risulta dall'espressione <<tra l'altro>>. 32. Tale formulazione indica che il Legislatore comunitario non ha voluto limitare i poteri degli Stati membri nell'ambito della determinazione delle modalità di consultazione del pubblico, ma, al contrario, ha voluto riconoscere a questi un ampio potere discrezionale nella definizione delle dette modalità

Possiamo quindi dire che la nuova Direttiva formalizzi un indirizzo delle istituzioni UE che
mira ad ampliare il ruolo del pubblico nella procedura di VIA come è stato affermato dal
Parere del Comitato Regioni della UE «Migliorare le direttive VIA e VAS» (2010/C
232/07) (GUE n. 232C del 27/8/2010) secondo il quale: “… bisogna dare al pubblico, in
tempo utile, la reale opportunità di intervenire nel processo decisionale. L’avvio della
consultazione pubblica deve avvenire il prima possibile, ad esempio, nella fase di
definizione del campo di applicazione e in quella di verifica dell’assoggettabilità. Inoltre, devono essere elaborati requisiti minimi sul modo migliore per rendere accessibile la documentazione VIA al pubblico interessato

Tutto questo è invece stravolto dal nuovo DLgs in esame.



FASE PRELIMINARE PER  LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: RIMOZIONE PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
I nuovi articoli 20 e 21 del DLgs 152/2006 disciplinano una fase di consultazione tra committente dell’opera assoggetta a VIA e l’Autorità Competente per definire i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. Anche in questa fase non si prevede alcuna partecipazione del pubblico neppure nella forma della pubblicazione degli atti presentati dal Committente del progetto.

La Relazione 2009[3] della Commissione UE sullo stato di applicazione della Direttiva sulla VIA ha ricordato come alcuni Stati membri hanno applicato in modo estensivo alcuni aspetti della Direttiva, in particolare si sono spinti oltre i requisiti minimi della direttiva, imponendo di rendere obbligatoria la definizione dell'ambito di applicazione (e quindi il contenuto e la portata degli aspetti a cui si riferiranno le informazioni ambientali  da trasmettere all'autorità competente) e prevedendo la consultazione del pubblico durante questa fase. A conferma, rileva la Relazione, è fondamentale per dare fondatezza alla decisione finale sul progetto, la qualità delle informazioni utilizzate nella documentazione relativa alla VIA  e della procedura. In tal senso possono aiutare analisti esterni o l’assistenza di esperti indipendenti
La Relazione 2009 suddetta ha altresì precisato:
1. Il pubblico deve avere l'opportunità di intervenire attivamente già nelle fasi iniziali del processo decisionale (procedura di verifica) in materia di ambiente e non dopo la presentazione dello Studio di Impatto Ambientale.
2. La consultazione pubblica sia efficace deve essere svolta con tempi ragionevoli poiché  tempi limitati costituiscono un ostacolo.
3. Non devono essere imposte condizioni restrittive, a livello nazionale, sulle condizioni di informazione e consultazione del pubblico.
4. I costi della procedure per chiedere il riesame della decisione di VIA sono un impedimento di accesso alla giustizia.
La nuova Direttiva modifica il paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva introducendo un principio rilevante in materia di partecipazione del pubblico. Il nuovo paragrafo 2 afferma che il concetto di “partecipazione in una fase precoce del processo decisionale” è finalizzato ad una: ” efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato

Quindi anche in questo caso il nuovo DLgs stravolge gli indirizzi più innovativi in materia di partecipazione del pubblico. 




DOCUMENTAZIONE DI VIS ALLEGATA ALLA ISTANZA DI VIA

Secondo il nuovo comma 2 articolo 23 del DLgs 152/2006 la documentazione di Valutazione di impatto sanitario è obbligatoria solo per le seguenti categorie di opere:
1. raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e liquefazione
2. centrali termche e impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW

Francamente una scelta incomprensibile, visto che vengono esclusi tutti gli impianti di gestione rifiuti nonché numerose categorie di impianti chimici solo per fare degli esempi. Peraltro si tratta solo di una conferma di norma già prevista dall’ordinamento nazionale ex articolo 9[4] della legge  28 dicembre 2015, n. 221.

Per definire il contenuto della VIS si faccia rinvio a successive linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità da approvare con un decreto che chissà quando arriverà e non si citino quelle già esistenti prodotte dal sistema delle Agenzie Ambientali e dall’Ispra.

Già nella legge 221/2015 si affermava  la previsione che le risorse da utilizzare per applicare la VIS non debbano comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, il che significa di fatto l’impossibilità per l’ISS di svolgere i compiti che questa norma gli assegna.  Non comprendendo che la VIS prevenendo l’impatto sanitario ridurrà complessivamente i costi sanitari anche pubblici per cifre per maggiori di quelle necessarie per il suo funzionamento e applicazione concreta.  Infatti anche il nuovo dlgs  prevede la clausola di invarianza finanziaria[5]
Inoltre c’è  la mancata definizione dei passaggi formali che l’ISS dovrà svolgere per integrare la attività del valutatore cioè l’Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA.

Insomma peggio di quello che c’era già visto che il  Dpcm 27/12/1988 (fino all’attuale DLgs mai abrogato ma solo modificato[6]) che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA , all’allegato 2 contiene una sezione Salute Pubblica[7]. Questo decreto è applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche,  per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni. Questo Dpcm fino ad ora costituiva attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale) anche se praticamente sempre rimosso nelle procedure di VIA concrete sia nazionali che regionali.
Questo dpcm viene abrogato con l’entrate in vigore del dlgs nuovo ex articolo 26 dello stesso.



CONSULTAZIONE ULTERIORI LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Il nuovo articolo 24 del DLgs 152/2006, introdotto dal DLgs in esame, non prevede più la pubblicazione dell’avviso della presentazione della istanza di VIA anche a mezzo stampa ma solo con pubblicazione nel sito web della autorità competente. Questo è un limite perché le sezioni dei siti soprattutto delle Regioni ma anche del Ministero sono ancora poco frequentate.

Il nuovo articolo 24 rimuove anche il comma 5 del vigente articolo 24 secondo cui: “5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.”

Si tratta di una ulteriore scelta di limitazione della partecipazione del pubblico lasciando ancora di più spazio alla discrezionalità della autorità competente nel valutare le osservazioni del pubblico.

Viene anche eliminato il comma 8 dell’articolo 24 vigente prima della modifica, secondo questo comma: “8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.”



UNA NORMA CHE VUOLE BYPASSARE LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI VIA
Il comma 3 del nuovo articolo 29 DLgs 152/2006 introdotto dal DLgs in esame:
3. Nel caso di progetti a coi si applicano le disposizioni  del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento o, valutata l'entità del pregiudizio ambientale· eventualmente arrecato, può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività”.

In questo modo si aggira oltre la separazione dei poteri costituzionali anche e soprattutto la norma sul giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo che all’articolo 112 primo comma recita del Codice del Processo Amministrativo (DL104/2010): Art. 112 Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza. 1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

Non solo ma si aggira anche la stessa motivazione della decisione del giudice amministrativo nel caso di annullamento del provvedimento di VIA positivo in quanto gli eventuali vizi sollevati dal giudizi e che hanno portato all’annullamento dell’atto posso essere superati dalla Autorità Competente in materia di VIA attraverso la frase “valutata l’entità del pregiudizio ambientale”. Attività quest’ultima di tipo strettamente tecnico se non addirittura scientifico che quindi potrebbe essere svolta e portare alla continuazione della attività a prescindere dalle violazioni di legge presenti nel provvedimento di VIA annullato.



NUOVO ALLEGATO CON ELENCO DI CATEGORIE DI OPERE SOTTOPONIBILI ALLA SOLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ STATALE

Il nuovo allegato II-bis alla Parte II del DLgs 152/2006 previsto dal DLgs in esame introduce una serie di categorie di opere a forte impatto ambientale per le quali è prevista solo la verifica di assoggettabilità. Ricordo che la Direttiva UE distingue solo due allegati uno per le categorie di opere sottoponibili a VIA statale ordinaria e uno a Verifica di Assoggettabilità a VIA. Fino ad ora la normativa nazionale aveva distinto solo per questo seconde, di competenza regionale, quelle soggette a VIA ordinaria e quelle a Verifica di assoggettabilità.


Addirittura ci sono categorie di opere a rilevante impatto che nella versione precedente del dlgs 152/2006 erano assoggettate a VIA ordinaria sia pure regionale o addirittura statale, ad esempio:
1. impianti termici per la produzione di energia elettica, vapore e acqua calda con potenza termca complessiva superiore a 150 MW
2. elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100Kw con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km
3. interporti finalizzati al trasporto di merci e in favore della intermodalità
4. strade extraurbane secondarie di Interesse nazionale; (statale prima)
5. attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche

Oppure attività potenzialmente molto inquinanti in quanto propedeutiche ad attività molto invasive:
a) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun;
b) rilievi geofisici attraverso l'uso di esplosivo;




NOTE 

[1] Articolo 25 nuovo DLgs  (Disposizioni attuative): “l. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i contenuti della modulistlca necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall' articolo 3 del presente decreto

[2] VIA transfrontaliera

[3]  Relazione della Commissione al Consig  lio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) – Bruxelles, 23.7.2009 COM(2009) 378 definitivo


[4] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&elenco30giorni=false

[5] Articolo 27 (Clausola dllnvarlanza finanziaria) “1.Dall'alluazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attività di cui al presente decreto SODO svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

[6] Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.”  Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006

[7] http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/d.p.c.m.27dicembre1988.pdf

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