Quella che segue è una
sintesi della analisi sullo schema di decreto legislativo che riforma la
normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in attuazione della
Direttiva 2014/52/UE.
Per una versione più approfondita della analisi vedi QUI.
Per il testo dello schema di Decreto Legislativo (DLgs) vedi QUI.
IL LIVELLO DI
PROGETTAZIONE SOTTOPONIBILE A VIA
La VIA ordinaria si fa sul progetto preliminare e non più
sul progetto definitivo. Per ora si applicano ancora le definizioni del vecchio
regolamento del Codice degli Appalti (DPR 207/2010).
Il progetto preliminare contiene lo studio di
prefattibilità ambientale mentre quello definitivo lo studio di fattibilità
ambientale. Per capire la differenza di approfondimento tra questi due documenti
sia sufficiente questa definizione dello studio di fattibilità ambientale
secondo il citato DPR 207/2010:
Secondo l’articolo 27 del
DPR 207/2010: “”2. Lo studio di
fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto
definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di
redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a
ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute,
ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del
contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e
di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie
all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree
interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale”
Non a caso la possibilità
di sottoporre a VIA il progetto preliminare e non il definitivo è stata
introdotta per le opere di interessa strategico. Quindi con la modifica
introdotta dal nuovo DLgs si è reso
ordinario ciò che invece era straordinario.
NOZIONE DI IMPATTO
Scompare il concetto più
articolato di impatto “significativo” restando solo quello “negativo”.
Per capire la ratio di
questa modifica facciamo due esempi dalla giurisprudenza
Consiglio di Stato 5186/2008: “per
<<area interessata dalla cava>>, deve intendersi, non solo l’area di
escavazione, ma l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre
a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e
di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava. Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio
della norma volta a porre limiti all’attività di cava in considerazione
dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, il
Collegio ritiene che l’impatto sul territorio dipenda non solo dall’area
strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale
all’attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di
trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale.”
Consiglio di Stato 4246/2010: “In
particolare è eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi che si
è dianzi sintetizzato, valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata
dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel
segnalarne la diversa connotazione giuridica rispetto all’analogo concetto
previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942);
a fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di V.I.A. atteso che
scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare la sicurezza
della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento
(cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, 11 marzo 2009; sez. IV, 5 aprile 2005, n.
1560). Al contrario l’area in questione, pur non essendo gravata da vincoli
ambientali o paesaggistici e non ricadendo in area naturale protetta (tanto è
vero che il Parco del Mincio nella sostanza non si opposto all’intervento per
quanto di sua competenza):
a) è prospiciente al centro storico (e segnatamente al palazzo ducale), da cui dista poche centinaia di metri;
b) si affaccia sul fiume Mincio;”.
a) è prospiciente al centro storico (e segnatamente al palazzo ducale), da cui dista poche centinaia di metri;
b) si affaccia sul fiume Mincio;”.
STRAVOLGIMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DI VIA
Afferma il comma 9 del nuovo articolo 6 del DLgs
152/2006: “9. Per le modifiche o le
estensioni dei progetti elencati negli allegati II, IIbis, Ill e IV
alla parte seconda del presente decreto, il proponente,
in
ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali
negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo
adeguati elementi informativi tramite apposite liste di. controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da
avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle
proprie valutazioni, di natura non vincolante, indicando se il
progetto rientra nelle categorie di cui ai commi 6 e 7.”
Si tratta di una versione
ambigua della fase preliminare disciplinata attualmente dall’articolo 21 del
DLgs 152/2006 che come vedremo verrà sostituita dal nuovo DLgs in modo
assolutamente riduttivo rispetto al testo attuale. Pericolosissimo è il concetto di “presunta assenza di potenziali impatti
ambientali negativi” che dovrebbe emergere da altrettante presunte “liste di controllo” per le quali si
rinvia ad un decreto ministeriale [1]
futuro. In questo modo si lascia una totale discrezionalità al committente del
progetto e alla autorità competente nel
decidere la procedura applicabile fuori da ogni controllo pubblico trasparente.
Invece la fase preliminare era prevista solo ed unicamente (una volta definita
ex lege l’applicabilità di Verifica o di VIA ordinaria) per stabilire il
contenuto della documentazione di VIA.
ESENZIONE DALLA VIA DI
PROGETTI SPECIFICI
Il nuovo
comma 11 articolo 6 introdotto dal DLgs che modifica il DLgs 152/2006:
“11. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 32, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare può, in casi eccezionali. previo parere del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o
in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte
seconda del presente decreto, qualora l'applicazione di tali disposizioni
incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano
rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in
materia di valutazione di impatto ambientale. (n tali casi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b)
mette a disposizione
del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione
di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e
le ragioni per cui è stata
concessa;
c)
informa la Commissione Europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei
motivi che
giustificano
l'esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.”
Versione attuale comma 11 articolo 6 DLgs 152/2006
“11. Sono esclusi
in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non
sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli
interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o
a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della
documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali
interventi:
a) esamina se sia
opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.”
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.”
Il nuovo comma 11 travolge
la finalità del precedente versione del comma 11 che era riferita solo a
interventi di urgenza per ragioni di protezione civile.
La nuova versione del
comma 11 lascia un potere enorme al Ministero dell’Ambiente di non applicare la
VIA disciplinata dal DLgs 152/2006 a qualsiasi categoria di progetto elencata
negli allegati alla Parte II del DLgs 152/2006.
La Direttiva al paragrafo
4 articolo 2 prevede una norma simile che
“ 4. Fatto salvo l'articolo 7 [2], gli Stati membri, in casi eccezionali,
possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle
disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che
siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva.
La Commissione trasmette
immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.
La
Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
all’applicazione del presente paragrafo.”
Occorre precisare che
questo paragrafo 4 era in precedenza più permissivo perché prevedeva la
possibilità di escludere dalla applicazione della VIA un progetto specifico
prevedendo un'altra valutazione.
Quindi questa norma
introdotto con il nuovo comma 11 articolo del dlgs 152/2006 anche se
assolutamente pericolosa, come tutte le esenzioni generiche, non potrà non essere interpretata nel senso
che la decisione di escludere dalla VIA il singolo progetto non potrà non
tenere conto dei
requisiti minimi da rispettare per gli Stati
membri in attuazione dell’articolo 2.2 della Direttiva VIA :
1. Domanda con allegato progetto e studio di impatto
2. Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate
3. valutazione dello studio di impatto sulla base anche della
consultazione
4. giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla
realizzazione dell’opera
Si
veda in questo senso il paragrafo 3 del nuovo articolo 8bis della Direttiva VIA: ” 3.Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo
2, paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la
decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei
suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle
prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.”
Si
veda Corte di Giustizia del 16/9/1999 (causa C435/97 su domanda
didecisione
pregiudiziale del TAR Bolzano): “...qualunque sia il metodo adottato da uno Stato per stabilire se uno specifico progetto richieda o
meno la VIA ..... tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la
quale si vuole fare in modo che
non sfugga alla VIA nessun progetto idoneo ad avere un
notevole impatto sull’ambiente ..... il legislatore poteva sottrarre il
progetto all’obbligo di valutazione solo se, alla data di adozione della legge regionale 27/1992 ,
era in grado di valutare in modo preciso l’impatto complessivo che avrebbe potuto avere
l’insieme dei lavori di esecuzione del progetto . Occorre pertanto risolvere la terza questione
nel senso che, nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della
direttiva, l'art. 2, n. 1 e 2, della stessa autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di
valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia
incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n.2, della
direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3
e da 5 a 10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6
della stessa”.
PROCEDURA DI VERIFICA di VIA: LA RIMOZIONE
DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Il nuovo articolo 19 modificato
dal DLgs in esame sostanzialmente riprende in buona parte l’attuale articolo 20
del dlgs 152/2006 mentre rimuove l’articolo 19 esistente che elencava
distintamente le fasi della procedura di verifica due delle quali erano:
“d) lo svolgimento
di consultazioni; f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle
consultazioni;”
A conferma di questa rimozione il nuovo articolo 19 non
riprende quanto previsto dal comma 3 dell’attuale articolo 20: “3. Entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far
pervenire le proprie osservazioni.”
Questa lacuna appare in
contrasto con la definizione generale di valutazione di impatto ambientale ex
Direttiva UE si veda lettera g) paragrafo 2 articolo 1 che comprende la fase di
consultazione in generale quindi anche per la verifica di VIA.
Non a caso il considerando
n° 16 afferma: “(16) L’effettiva
partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni consente allo stesso di
esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali
decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono
responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la
trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico
sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate”
Ad
ulteriore conferma del suddetto assunto si veda la Sentenza Corte di Giustizia 9/11/2006 causa C261-05
secondo la quale : “ 31.Dall'articolo 6, n. 2, della detta direttiva risulta che gli Stati membri si adoperano
affinché il pubblico interessato abbia la
possibilità di esprimere il proprio parere prima del rilascio
dell'autorizzazione per un
progetto. A termini del suo n. 3 ciascuno Stato membro ha il potere di definire
le modalità di tale consultazione.
A questo riguardo tale paragrafo elenca una serie di facoltà spettanti agli Stati membri, senza che tale elenco
abbia carattere esaustivo, come risulta
dall'espressione <<tra l'altro>>. 32. Tale formulazione indica che
il Legislatore comunitario non
ha voluto limitare i poteri degli Stati membri nell'ambito della determinazione delle modalità di consultazione del pubblico,
ma, al contrario, ha voluto riconoscere a questi un ampio potere discrezionale nella
definizione delle dette modalità”
Possiamo quindi dire che
la nuova Direttiva formalizzi un indirizzo delle istituzioni UE che
mira ad ampliare il ruolo
del pubblico nella procedura di VIA come è stato affermato dal
Parere del Comitato
Regioni della UE «Migliorare le direttive VIA e VAS» (2010/C
232/07) (GUE n. 232C del
27/8/2010) secondo il quale: “… bisogna dare al pubblico, in
tempo utile, la reale opportunità di intervenire nel
processo decisionale. L’avvio della
consultazione pubblica deve avvenire il prima possibile, ad
esempio, nella fase di
definizione del campo di applicazione e in quella di
verifica dell’assoggettabilità. Inoltre, devono essere elaborati requisiti minimi sul modo migliore
per rendere accessibile la documentazione VIA al pubblico interessato”
Tutto questo è invece
stravolto dal nuovo DLgs in esame.
FASE PRELIMINARE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE: RIMOZIONE PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
I nuovi articoli 20 e 21 del
DLgs 152/2006 disciplinano una fase di consultazione tra committente dell’opera
assoggetta a VIA e l’Autorità Competente per definire i contenuti dello Studio
di Impatto Ambientale. Anche in questa fase non si prevede alcuna
partecipazione del pubblico neppure nella forma della pubblicazione degli atti
presentati dal Committente del progetto.
La Relazione 2009[3] della
Commissione UE sullo stato di applicazione della Direttiva sulla VIA ha
ricordato come alcuni Stati membri hanno applicato in modo estensivo alcuni
aspetti della Direttiva, in particolare si sono spinti oltre i requisiti minimi della direttiva, imponendo di rendere obbligatoria la definizione dell'ambito di applicazione (e quindi il contenuto e la portata degli aspetti a cui si riferiranno le informazioni ambientali da trasmettere all'autorità competente) e prevedendo la consultazione del pubblico durante questa
fase. A conferma, rileva la Relazione, è fondamentale per
dare fondatezza alla decisione finale sul progetto, la qualità delle informazioni utilizzate nella documentazione relativa alla VIA e della procedura. In tal senso possono aiutare analisti esterni o l’assistenza di esperti
indipendenti
La Relazione 2009 suddetta ha altresì precisato:
La Relazione 2009 suddetta ha altresì precisato:
1. Il pubblico deve avere l'opportunità di intervenire attivamente già nelle fasi iniziali del processo decisionale (procedura di verifica) in materia di ambiente e non dopo la presentazione dello
Studio di Impatto Ambientale.
2. La
consultazione pubblica sia efficace deve essere svolta con tempi ragionevoli poiché tempi limitati costituiscono un ostacolo.
3. Non devono
essere imposte condizioni restrittive, a livello nazionale, sulle condizioni
di informazione e consultazione del pubblico.
4. I costi
della procedure per chiedere il riesame della decisione di VIA sono un
impedimento di accesso alla giustizia.
La nuova Direttiva modifica il paragrafo 2 articolo 6
della Direttiva introducendo un principio rilevante in materia di
partecipazione del pubblico. Il nuovo paragrafo 2 afferma che il
concetto di “partecipazione in una fase precoce del processo decisionale”
è finalizzato ad una: ” efficace partecipazione al processo
decisionale da parte del pubblico interessato”
Quindi anche in questo caso il nuovo DLgs stravolge gli
indirizzi più innovativi in materia di partecipazione del pubblico.
DOCUMENTAZIONE DI VIS ALLEGATA ALLA ISTANZA DI VIA
Secondo il nuovo comma 2 articolo
23 del DLgs 152/2006 la documentazione di Valutazione di impatto sanitario è
obbligatoria solo per le seguenti categorie di opere:
1. raffinerie di petrolio greggio,
impianti di gassificazione e liquefazione
2. centrali termche e impianti di
combustione con potenza termica superiore a 300 MW
Francamente una scelta
incomprensibile, visto che vengono esclusi tutti gli impianti di gestione
rifiuti nonché numerose categorie di impianti chimici solo per fare degli
esempi. Peraltro si tratta solo di una conferma di norma già prevista
dall’ordinamento nazionale ex articolo 9[4]
della legge 28 dicembre
2015, n. 221.
Per definire il contenuto
della VIS si faccia rinvio a successive linee guida dell’Istituto Superiore di
Sanità da approvare con un decreto che chissà quando arriverà e non si citino
quelle già esistenti prodotte dal sistema delle Agenzie Ambientali e dall’Ispra.
Già nella legge 221/2015
si affermava la previsione che le
risorse da utilizzare per applicare la VIS non debbano comportare nuovi oneri
per la finanza pubblica, il che significa di fatto l’impossibilità per l’ISS di
svolgere i compiti che questa norma gli assegna. Non comprendendo che la VIS prevenendo
l’impatto sanitario ridurrà complessivamente i costi sanitari anche pubblici
per cifre per maggiori di quelle necessarie per il suo funzionamento e
applicazione concreta. Infatti anche il
nuovo dlgs prevede la clausola di
invarianza finanziaria[5]
Inoltre c’è la mancata definizione dei passaggi formali
che l’ISS dovrà svolgere per integrare la attività del valutatore cioè
l’Autorità Competente al rilascio del provvedimento di VIA.
Insomma peggio di quello che c’era già visto che il Dpcm 27/12/1988
(fino all’attuale DLgs mai abrogato ma solo modificato[6]) che definisce il contenuto degli studi di impatto
ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA , all’allegato
2 contiene una sezione Salute Pubblica[7]. Questo decreto è applicabile ai progetti ed opere sottoposti
a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche, per quanto non disciplinato a livello
regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni.
Questo Dpcm fino ad ora costituiva
attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs
152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale) anche se praticamente
sempre rimosso nelle procedure di VIA concrete sia nazionali che regionali.
Questo dpcm
viene abrogato con l’entrate in vigore del dlgs nuovo ex articolo 26 dello
stesso.
CONSULTAZIONE ULTERIORI LIMITI ALLA
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Il nuovo articolo 24 del DLgs 152/2006, introdotto dal DLgs in
esame, non prevede più la pubblicazione
dell’avviso della presentazione della istanza di VIA anche a mezzo stampa ma
solo con pubblicazione nel sito web della autorità competente. Questo è un
limite perché le sezioni dei siti soprattutto delle Regioni ma anche del
Ministero sono ancora poco frequentate.
Il nuovo articolo 24
rimuove anche il comma 5 del vigente articolo 24 secondo cui: “5. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute,
considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.”
Si tratta di una ulteriore
scelta di limitazione della partecipazione del pubblico lasciando ancora di più
spazio alla discrezionalità della autorità competente nel valutare le
osservazioni del pubblico.
Viene anche eliminato il
comma 8 dell’articolo 24 vigente prima della modifica, secondo questo comma: “8. Il proponente, qualora non abbia luogo
l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico
contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il
verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.”
UNA NORMA CHE VUOLE BYPASSARE LE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DEI
PROVVEDIMENTI DI VIA
Il comma 3 del nuovo
articolo 29 DLgs 152/2006 introdotto dal DLgs in esame:
“3. Nel caso di progetti a coi si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela
dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione,
l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare
un nuovo procedimento o, valutata l'entità del pregiudizio ambientale· eventualmente arrecato, può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività”.
In questo modo si aggira
oltre la separazione dei poteri costituzionali anche e soprattutto la norma sul
giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo che all’articolo
112 primo comma recita del Codice del Processo Amministrativo (DL104/2010): “Art. 112 Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza. 1. I provvedimenti del giudice
amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle
altre parti.”
Non solo ma si aggira
anche la stessa motivazione della decisione del giudice amministrativo nel caso
di annullamento del provvedimento di VIA positivo in quanto gli eventuali vizi
sollevati dal giudizi e che hanno portato all’annullamento dell’atto posso
essere superati dalla Autorità Competente in materia di VIA attraverso la frase
“valutata l’entità del pregiudizio ambientale”. Attività quest’ultima di tipo strettamente
tecnico se non addirittura scientifico che quindi potrebbe essere svolta e
portare alla continuazione della attività a prescindere dalle violazioni di
legge presenti nel provvedimento di VIA annullato.
NUOVO ALLEGATO CON ELENCO DI CATEGORIE DI
OPERE SOTTOPONIBILI ALLA SOLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ STATALE
Il nuovo allegato II-bis
alla Parte II del DLgs 152/2006 previsto dal DLgs in esame introduce una serie di categorie di opere a
forte impatto ambientale per le quali è prevista solo la verifica di
assoggettabilità. Ricordo che la Direttiva UE distingue solo due allegati uno
per le categorie di opere sottoponibili a VIA statale ordinaria e uno a
Verifica di Assoggettabilità a VIA. Fino ad ora la normativa nazionale aveva
distinto solo per questo seconde, di competenza regionale, quelle soggette a
VIA ordinaria e quelle a Verifica di assoggettabilità.
Addirittura ci sono
categorie di opere a rilevante impatto che nella versione precedente del dlgs
152/2006 erano assoggettate a VIA ordinaria sia pure regionale o addirittura
statale, ad esempio:
1. impianti termici per la produzione di energia
elettica, vapore e acqua calda con potenza termca complessiva superiore a 150
MW
2. elettrodotti per il trasporto di energia elettrica
con tensione nominale superiore a 100Kw con tracciato di lunghezza superiore a
10 Km
3. interporti finalizzati al trasporto di merci e in
favore della intermodalità
4. strade extraurbane secondarie di Interesse nazionale; (statale prima)
5. attività di coltivazione sulla terraferma degli
idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche
Oppure attività potenzialmente
molto inquinanti in quanto propedeutiche ad attività molto invasive:
a) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica
airgun;
b) rilievi geofisici attraverso l'uso di esplosivo;
NOTE
[1] Articolo 25 nuovo DLgs
(Disposizioni
attuative): “l. Con decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i contenuti della modulistlca necessaria ai fini della
presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dall' articolo 3 del presente decreto
[2]
VIA transfrontaliera
[3] Relazione della
Commissione al Consig lio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni
sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE,
modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) – Bruxelles, 23.7.2009
COM(2009) 378 definitivo
[4]
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&elenco30giorni=false
[5] Articolo 27 (Clausola
dllnvarlanza finanziaria) “1.Dall'alluazione
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 2. Fermo il disposto di cui all'articolo 21, le attività di cui al presente
decreto SODO svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.”
[6] “Resta
ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al
presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.” Ultima parte comma 1 articolo
34 del DLgs 152/2006
Nessun commento:
Posta un commento