Si
discute sulla "magnificenza" del nuovo PUC e nel frattempo ecco arrivare, dopo il progetto
dell’area ex SIO, un altro progetto
urbanistico operativo ( di seguito PUO) per trasformare due capannoni fatiscenti di Acam, in via
Fontevivo, in 3 edifici di 5 piani, e 2 strutture commerciali.
Dalle notizie uscite sul
Secolo XIX stamane si tratterebbe di un nuovo insediamento integrato: 30% case,
30% commerciale, 40% flessibile, su15.563 metri quadrati di superficie lorda.
Tralasciando, si fa per dire,
le questioni di bonifica dell’area
questione tutt’altro che banale visto che da questa si misura anche la
sostenibilità economica del PUO, la questione di cui voglio trattare è che l’Amministrazione Comunale non
applicherà la Valutazione Ambientale Strategica ( di seguito VAS) al nuovo PUO in questo
sostenuta principalmente dalla Regione.
In questo modo si conferma
la superficialità istruttoria con la quale vengono affrontate le decisioni di
pianificazione del territorio. Appena è possibile si cercano di aggirare le
procedura di legge più rigorose. È successo per i dragaggi, è successo per le
modifiche al molo Garibaldi, è successo per l’impianto di deposito ceneri nel
porto di Spezia ma solo per citare alcuni esempi recenti.
LA STRATEGIA DI AGGIRAMENTO DELLA VAS DALLE LEGGI REGIONALI ALLE DECISIONI NEI COMUNI
Premesso che l’articolo 51
della legge urbanistica ligure individua nella VAS un passaggio,sia pure
eventuale, fondamentale nell’approvazione
dei PUO. Il punto è che questa scelta di non applicare al PUO in questione la VAS (neppure nella forma
della verifica di assoggettabilità quindi ex lege senza cioè una istruttoria
mia) è sintomo di un disegno che per l’ennesima volta mira a non applicare
correttamente questa importante procedura di prevenzione dell’impatto ambientale
dei piani urbanistici.
L’ultima legge
regionale che ha modificato la legge quadro sulla VAS è emblematica di questo disegno.
Infatti da un lato introduce l’obbligo della VAS per i piani e
programmi su aree minori (anche nel senso delle dimensioni areali). Questa
modifica non è dovuta ad un improvviso senso di responsabilità ambientalista
della maggioranza che l’ha votata in consiglio regionale ma si tratta della
mera attuazione di quanto previsto dalla Corte Costituzionale che con
sentenza 178/2013 aveva dichiarato incostituzionale la norma regionale
ligure che escludeva la VAS da questi piani minori tra cui anche i PUO. La sentenza della
Corte Costituzionale accoglieva pienamente i motivi di ricorso dell’Avvocatura
di Stato in particolare veniva dichiarata la illegittimità costituzionale del
comma 2 articolo 3 della legge regionale ligure per il quale i piani per
piccole aree e le modifiche minori di piani e programmi in generale possono
essere automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non
rientrano nei casi indicati da un apposito allegato alla legge regionale
(allegato A), anche l’allegato è stato dichiarato illegittimo
costituzionalmente: “identifica casi di esclusione di detta verifica, in base
alle sole dimensioni quantitative degli interventi”.
L’allegato A alla legge
regionale ligure in esame definisce alcune categorie di piani e programmi,
fondando l’applicabilità della procedura di verifica sulla base di soglie
dimensionali (es. ampiezza area interessata dal piano). Secondo la
sentenza della Corte Costituzionale: “la dimensione quantitativa e l'entità
delle modifiche dei piani, possono giustificare , sulla base di criteri
predeterminati, l'esonero dalla procedura di Vas, non dalla verifica di
assoggettabilità, la quale é invece l'esito prodotto dalle disposizioni
censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale.”
L'AGGIRAMENTO DELLA VAS AI PIANI ATTUATIVI-VARIANTI- PUO DI PIANI URBANISTICI GENERALI CHE NON HANNO AVUTO LA VAS
Ma mentre da un lato per
dovere costituzionale si adegua la normativa ligure sulla VAS alla sentenza
della Corte Costituzionale, allo stesso tempo la
nuova legge regionale abroga la norma che prevedeva l’obbligo di una verifica di
assoggettabilità a VAS per gli strumenti urbanistici attuativi, nonché i PUO in attuazione di strumenti e piani
urbanistici comunali che non siano stati assoggettati a VAS o a verifica di
assoggettabilità a VAS. Ora questa è ad esempio la condizione del PUC di Spezia
vigente ma anche di molti piani urbanistici in Liguria pochissimi dei quali
hanno avuto negli anni scorsi una VAS corretta secondo i principi della Direttiva
2001/42/CEE e addirittura molti non l’hanno proprio avuta una VAS perché approvati
prima della entra in vigore della legge regionale nel 2012.
Questa modifica è in palese contrasto in primo luogo con una recente sentenza della Corte di Giustizia
del 10 settembre 2015 (causa C-473/14)
La Corte di Giustizia
nello sentenza in oggetto ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di
interpretazione da parte di un giudice nazionale) la seguente
questione: Se un piano regolatore di un agglomerato urbano metropolitano
(grande regione di Atene nel caso specifico), che fissa gli obiettivi generali,
indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica
di un’area più vasta dell’agglomerato, e che non ha avuto precedentemente una
VAS, debba comportare che in caso di specificazione di un piano attuativo
di detto piano regolatore occorra invece la VAS.
La Corte di Giustizia
a detta domanda pregiudiziale ha così statuito: “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla
pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva
2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere
dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di
detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare
un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che
parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”
Quanto sopra alla luce dei
principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE secondo i quali, sempre
secondo la sentenza in esame: “la
finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato
di protezione dell’ambiente, per cui le disposizioni che delimitano
l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che
enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in
senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni,
conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (vedi anche sentenza
sempre della Corte di Giustizia UE causa C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 37).
Ma l’abrogazione di questa
norma appare in contrasto anche con:
1. La legge è la n.106 del 2011 al comma 8 dell’articolo
5 modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942 ( per il testo vedi QUI) stabilendo
che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione
ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a
verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento
sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli
indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di
sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo
strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento
sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di
assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati
oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi
di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano
urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al
presente comma. Quindi è chiara la ratio della norma gli strumenti
urbanistici attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la VAS devono
a loro volta essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non sono stati
valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal piano attuativo e
l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso ligure il
PUC).
2. la sentenza della Corte Costituzionale
n. 58 del 2013 che
nel dichiarare la parziale incostituzionalità della legge regionale della
Regione Veneto afferma quanto segue: “ Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato,
occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa
contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5,
comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa,
infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico
generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia
già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al
fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una
duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni
in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera
a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda
invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato
oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due
disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi
conseguente alla seconda.”.
3. Corte Costituzionale con sentenza
n. 197 del 2014
Relativamente
alla applicabilità della VAS (sia ordinaria che verifica di
assoggettabilità) ai piani minori su piccole aree
e alle varianti ai piani urbanistici generali (comunali,
provinciali, regionali e di aree protette): “la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di
assoggettabilità dipenda, non già da un dato meramente quantitativo
riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività
sull'ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente
affermata in ragione della loro modesta
entità, bensì dalla accertata significatività dell'impatto
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che detti
interventi (seppure non estesi) concretamente hanno capacità di produrre (come
espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 6 del DLgs. n. 152 del 2006)”.
Quindi esiste l’automatica
applicazione della procedura di verifica, senza stabilire allegati e categorie
con soglie restrittive :
a) ai piani e i
programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque
inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco
regionale.
b) alle modifiche
minori dei piani e programmi
il principio affermato
dalla Corte di Giustizia: ““la finalità
della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di
protezione dell’ambiente, per cui le disposizioni che delimitano l’ambito
di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le
definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio.
Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve
essere di stretta accezione.” (Corte di Giustizia UE causa C‑567/10,
EU:C:2012:159, punto 37).
IL PASSAGGIO DI COMPETENZE SULLA VAS DEI PIANI URBANISTICI LOCALI DALLA REGIONE AI COMUNI
La questione di una
corretta applicazione della VAS ai piani urbanistici attuativi o atti ad essi
assimilabili rischia di diventare ancora più rilevante alla luce di un'altra modifica
introdotta alla legge regionale ligure sulla VAS. Questa modifica prevede I
Comuni, le Province e la Città Metropolitana sono autorità competente per la
VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, di programmi e delle loro
varianti, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime
amministrazioni. Quindi ad esempio i PUO che oltretutto sono approvati in via
definitiva dalla Giunta neppure dal Consiglio Comunale
CONCLUSIONI
Era già tutto scritto,
come scrivevo in un post del mio blog del 21/6/2014 nel documento degli
indirizzi del futuro PUC presentato nel 2014. Scrivevo su quel documento:
“ <<L’Amministrazione Comunale spezzina con quel
documento aveva presentato gli indirizzi futuri del Piano Urbanistico
Comunale (di seguito PUC) alla luce della procedura di verifica di adeguatezza
del vigente PUC ai sensi dell’articolo 45 della legge urbanistica ligure,
resa obbligatoria dal superamento dei 10 anni dalla approvazione dello stesso.
Si leggeva in quel documento che la partecipazione interverrà
successivamente alla procedura di verifica della adeguatezza del PUC vigente.
Dobbiamo quindi intendere che per il pregresso tutto è già stato
deciso o comunque le eventuali modifiche saranno oggetto della solita urbanistica
contrattata (tra interessi e poteri forti: operatori portuali, lega coop e
annessi vari) invece di quella partecipata? Sembra proprio di si a leggere le
dichiarazioni del Comune secondo il quale: “Una volta portata a termine la
verifica di adeguatezza con conseguente adozioni di varianti di interesse
generale che rivestono carattere di urgenza ( casa, e adeguamenti alla normativa
regionale) si aprirà il processo partecipativo……>>”.
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