Ancora semplificazioni con un ruolo attivo a organismi
certificati ma comunque privati su questioni delicate come la sicurezza del
naviglio marittimo.
Così un accordo tra Comando generale Capitanerie di porto
e Organi accreditati privati e una serie di Decreti hanno formalizzato la delega ai
secondi dei controlli (ispezioni e certificazioni) sulla sicurezza marittima.
D’altronde la lobby portuale è potente e non solo sui controlli come ho dimostrato QUI.
Occorre però aggiungere che questo accordo e relativi decreti attuativi si iscrivono in una tendenza generale alla privatizzazione dei controlli pubblici in vari settori: ambiente, sicurezza sul lavoro, rischio incidentale in generale come confermato dalla recente riforma (QUI) del sistema dei controlli sulle attività economiche intese come qualsiasi attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.
Torniamo all'analisi dell'accordo e poi del primo Decreto di attuazione dello stesso seguito da altri come vedremo nel seguito del post...
ACCORDO CAPITANERIE E ORGANISMI PRIVATI CERTIFICATI
Firmato lo scorso 18 dicembre 2024 l'accordo
di delega tra il Comando generale delle Capitanerie di
porto e gli Organismi di Sicurezza riconosciuti,
per semplificare e rendere più efficienti i
procedimenti di rilascio e rinnovo del certificato internazionale di sicurezza
marittima (International Ship Security Certificate).
A partire dal 1° gennaio 2025,
gli Organismi accreditati e riconosciuti, in seguito alla firma del decreto di
delega, potranno svolgere direttamente le ispezioni e le certificazioni per la
sicurezza marittima.
Gli organismi accreditati sono: Bureau Veritas, American
Bureau of Shipping, Lloyd’s Register, Det Norske Veritas e RINA.
In sostanza la delega principalmente riguarda il
controllo del certificato internazionale noto come International Ship
Security Certificate (QUI),
che attesta la conformità agli standard internazionali di sicurezza. Questo
processo prevedeva prima dell’Accorso l’intervento di un ispettore della
Guardia Costiera, che si recava a bordo della nave ovunque fosse ormeggiata.
Con l’accordo appena firmato, il Comando
generale delle Capitanerie di Porto delega tali verifiche
agli Organismi riconosciuti, ossia enti accreditati in grado di condurre
le ispezioni e rilasciare la documentazione necessaria.
La Guardia Costiera – ha proseguito l'Ammiraglio Carlone
- continuerà a svolgere il ruolo di garante del sistema di
certificazione di sicurezza mediante l'attività ispettiva di Flag State (controlli
dello Stato di bandiera). Il Flag State Control è un prerequisito fondamentale
per garantire la sicurezza marittima. La responsabilità di assicurare e
monitorare le navi è conforme al Diritto del Mare delle Nazioni Unite (UNCLOS)
e alle convenzioni internazionali (Organizzazione Marittima Internazionale
(IMO)/Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) applicabili alle parti
contraenti. La Direttiva 2009/21/CE (QUI)
è la norma europea di riferimento.
Resta il fatto che le verifiche ispettive concrete saranno in mano a società private.
IL PRIMO DECRETO MINISTERIALE DI DELEGA
Il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18 dicembre 2024 (QUI)
che assegna al Lloyd’s Register Group LTD per lo svolgimento dei servizi di
verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al
capitolo XI-2 SOLAS '74.
In particolare, la Regola XI-2/3 del capitolo sancisce il
Codice Internazionale di Sicurezza delle Navi e degli Impianti Portuali (Codice
ISPS). La parte A del codice è obbligatoria e la parte B contiene indicazioni
sul modo migliore per conformarsi ai requisiti obbligatori. La Regola XI-2/8
conferma il ruolo del comandante nell'esercizio del suo giudizio professionale
sulle decisioni necessarie per mantenere la sicurezza della nave. Dice che non
deve essere vincolato dalla Società, dal noleggiatore o da qualsiasi altra
persona a questo riguardo.
La Regola XI-2/5 richiede che tutte le navi siano dotate
di un sistema di allarme di sicurezza della nave. La Regola XI-2/6 disciplina i
requisiti per gli impianti portuali e prevede, tra l'altro, che i Governi
Contraenti garantiscano che siano effettuate valutazioni di sicurezza degli
impianti portuali e che i piani di sicurezza degli impianti portuali siano
elaborati, attuati e riesaminati conformemente al codice ISPS. Altre norme
contenute nel presente capitolo riguardano la fornitura di informazioni all'IMO,
il controllo delle navi in porto (comprese misure quali il ritardo, il fermo,
la limitazione delle operazioni, compresi i movimenti all'interno del porto o
l'espulsione di una nave dal porto) e la responsabilità specifica delle
società.
Per i Servizi rientranti nello scopo della delega
determinata dal Decreto 18 dicembre 2024 si veda appendice 1 (QUI)
all’allegato al Decreto.
GLI ALTRI DECRETI DI DELEGA
Successivamente al primo Decreto sono intervenuti altri
Decreti di formalizzazione dell’Accordo con singoli Organismi Accreditati
privati:
DECRETO 18/12/2024 (QUI)CHE
EFFETTUA DELEGA COME IL PRECEDENTE A DNV AS (QUI):
DECRETO 18/12/2024 (QUI)
CHE EFFETTUA DELEGA COME I PRECEDENTI A AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (QUI)
DECRETO 18/12/2024 (QUI)
CHE EFFETTUA DELEGA COME I PRECEDENTI A BUREAU VERITAS SA (QUI)
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