martedì 4 marzo 2025

Il Nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Il nuovo Regolamento UE  2025/40 del 19 dicembre 2024 (QUI) stabilisce prescrizioni (articolo 5-QUI) per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio (tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili articolo 6 QUI), come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio. 

Nel seguito del post prima sintetizzo le parti più significative del nuovo Regolamento, per poi analizzarlo in modo puntuale in tutti i suoi aspetti. Quando solo il numero degli articolo faccio riferimento al nuovo Regolamento 2025/40 di seguito analizzato.


 

SINTESI DEGLI ASPETTI PIU' SIGNIFICATIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento prevede anche misure per ridurre negli imballaggi la presenza di sostanze pericolose per ambiente e salute pubblica, inoltre a decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai valori limite definiti dal regolamento.

2. Si stabiliscono date progressive per il contenuto di materiale riciclato negli imballaggi.

3. Sulle base del regolamento dovranno essere riviste le norme nazionali che contrastano con la normativa UE che prevede solo in sede comunitaria si possono prevede deroghe solo per i prodotti monouso in plastica.

4. Si stabiliscono regole per considerare gli imballaggi riutilizzabili.

5. Riduzione al minimo gli imballaggi.

6. I programmi di prevenzione nella produzione di rifiuti previsti dalla Direttiva quadro sui rifiuti, predisposti dagli stati membri, deve avere obbligatoriamente un capitolo specifico sulla prevenzione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e degli imballaggi gettati nei rifiuti.

7.Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti del 2018 comunicati alla Commissione secondo le percentuali progressivi per anni stabilite dal regolamento.

8. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali.

9. Gli imballaggi che soddisfano i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati in attuazione del presente Regolamento sono raccolti per il riciclaggio. L’incenerimento e il conferimento in discarica di tali imballaggi sono vietati, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini ambientali.

10. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio definiti dal regolamento in percentuali progressivamente maggiori annuali.

 


 

DEFINIZIONI DEI SOGGETTI AI QUALI SI APPLICANO GLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO (ARTICOLO 3)

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, (punto 13);

«produttore»: il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza (punto 15);

«fornitore»: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante (punto 16);

«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo (punto 17);

«distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato;
«distributore finale»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica (punto 18);
«utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto (punto 21).


 

 

CRITERI PROGETTAZIONE RICICLAGGIO IMBALLAGGI

Entro il 1°gennaio 2028 dovranno essere definiti criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità sulla base di quanto previsto nella tabella 3 dell’allegato II e dei parametri elencati nella tabella 4 dell’allegato II (QUI), nonché le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all’efficienza della cernita per determinare se l’imballaggio debba essere considerato riciclabile.


 

 

PRESCRIZIONI PER LE SOSTANZE CONTENUTE NEGLI IMBALLAGGI (ARTICOLO 5)

Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell’imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l’impatto negativo sull’ambiente dovuto alle microplastiche.

La Commissione monitora la presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e adotta, se del caso, le pertinenti misure di follow-up.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica. Tale relazione può elencare le sostanze che destano preoccupazione presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura esse potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente.

 

Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di limitare, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, punto (a), l’uso di sostanze che destano preoccupazione che potenzialmente incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, per motivi diversi da quelli connessi prevalentemente alla sicurezza chimica di tali sostanze. Gli Stati membri corredano tali richieste di una relazione che identifica le sostanze, ne documenta gli usi e illustra il modo in cui l’uso di tali sostanze negli imballaggi ostacola il riciclaggio, per motivi diversi da quelli connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. La Commissione esamina la richiesta e presenta i risultati di tale valutazione al Comitato che la assiste come già previsto dall’articolo 39 della direttiva quadro sui rifiuti: Direttiva 2008/98/CE.

 

A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione:

a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);

b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché

c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore, definito, rispettivamente, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del presente regolamento.

 

 

  

CONTENUTO RICICLATO MINIMO NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA (ARTICOLO 7) 

Entro il 1o gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno come stabilito dall’articolo 7 (QUI).

Entro il 1o gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno come stabilito dall’articolo 7 paragrafo 2.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l’equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell’Unione.

 

 


MATERIE PRIME A BASE BIOLOGICA NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA (ARTICOLO 8)

Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica tenendo conto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 (Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. TESTO ARTICOLO 29 QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili. Obiettivo principale è quello di incrementare l’uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica.

La questione è fondamentale visto che, come afferma (QUI) G. Amendola: “secondo le Linee guida per l’applicazione della direttiva sulle plastiche monouso emanate dalla Commissione UE a giugno 2021, «la plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adottata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo ». In sostanza, cioè, anche le plastiche biodegradabili/a base biologica sono considerate plastica e rientrano nel divieto ai sensi della direttiva SUP, in quanto, come chiarito espressamente dalla Commissione UE nel documento di presentazione, «attualmente non esistono norme tecniche ampiamente condivise per certificare che un determinato prodotto di plastica sia adeguatamente biodegradabile nell’ambiente marino in un breve lasso di tempo e senza causare danni all’ambiente»”.

Alla luce della normativa UE dalla data del 12 febbraio 2028 dovrà essere rivista la norma italiana che ha recepito la Direttiva UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. In particolare l’articolo 5 del DLgs 196/2021 (QUI) che recepisce detta Direttiva prevede che non è vietata la immissione sul mercato nazionale i prodotti monouso in plastica a condizione che  l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 (QUI) o UNI EN 14995 (QUI), con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;

c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;

d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;

e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;

f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

 

In questo modo si introduce una deroga alla Direttiva UE che prevede che il divieto si pone solo in sede UE e non nazionale oltre all’elenco contenuto nell’allegato B al DLgs 196/2021 (QUIin quanto la UE prevede che solo in sede UE si possono prevede deroghe solo per i prodotti monouso per i quali, con una valutazione non modificabile in sede nazionale, la UE ritiene che «sono facilmente disponibili soluzioni alternative adeguate, più sostenibili e anche economicamente accessibili»

Inoltre altra norma nazionale da rivedere alla luce delle norme esecutive del Regolamento è quella del comma 7 articolo 4 DLgs 196/2021: “Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002”.

La logica di queste norme nazionali è quella di sostituire prodotti mono uso con altri prodotti mono uso anche se biodegradabili e compostabili, mentre quella della UE è quella di ridurre il consumo.

 



IMBALLAGGI COMPOSTABILI (ARTICOLO 9)

L’articolo 9 (QUI) stabilisce le condizioni affinché rifiuti con caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità vengano inseriti nel ciclo dei rifiuti organici ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici,

 

 


RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI (ARTICOLO 10)

Entro il 1o gennaio 2030 il fabbricante (la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati) o l’importatore ( la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo) provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

Il fabbricante o l’importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all’allegato IV (QUI).

 

La conformità alle prescrizioni di cui sopra è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII (QUI), che contiene gli elementi seguenti:

a) una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l’imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all’allegato IV;

b) per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti, l’individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un’ulteriore riduzione del peso o del volume dell’imballaggio;

c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell’imballaggio.

 


 

IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI (ARTICOLO 11)

L’imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall’11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni elencate dall’articolo 11 (QUI).

 


 

ETICHETTATURA DELL’IMBALLAGGIO (ARTICOLO 12)

A decorrere dal 12 agosto 2028, l’imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.

Per gli imballaggi compostabili, ex articolo 9 del Regolamento, l’etichetta indica che tale materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura.

Oltre all’etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.

L’imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, è contrassegnato da un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile.

Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, il suddetto obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che sono soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione. Detti imballaggi sono contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile.

 


 

ETICHETTATURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (ART 13)

Entro il 12 agosto 2028, salvo ulteriori 30 mesi in caso di decisioni di esecuzione della Commissioni necessarie ai sensi del Regolamento, gli Stati membri provvedono affinché etichette armonizzate che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati siano apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Un contenitore per la raccolta dei rifiuti di imballaggio può recare più di un’etichetta. Tale obbligo non si applica ai contenitori soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

 


 

OBBLIGHI DEI FABBRICANTI (ARTICOLO 15)

I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli sopra esaminati.            

Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38 e redigono la documentazione tecnica di cui all’allegato VII (QUI). La valutazione di conformità si conclude con una dichiarazione di conformità che secondo l’articolo 39 ha la struttura tipo di cui all’allegato VIII (QUI), contiene gli elementi specificati nel modulo di cui all’allegato VII ed è continuamente aggiornata. La documentazione suddetta deve essere conservata dal fabbricante.

I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione di imballaggi in serie continui a essere conforme al presente regolamento. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’imballaggio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche tecniche comuni o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità o la cui applicazione è verificata. I fabbricanti, se ritengono che la conformità dell’imballaggio possa essere compromessa, effettuano o fanno effettuare per loro conto una nuova valutazione.

I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli obblighi del Regolamento, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Questo obbligo non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025.

 


 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI FORNITORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGIO (ARTICOLO 16)

I fornitori (la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante) forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli del Regolamento.


 

 

RAPPRESENTANTI DEL FABBRICANTE (ARTICOLO 17)

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato, che avrà i compiti elencati dall’articolo 17 (QUI).

 


 

OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI (ARTICOLO 18-QUI)

Per importatori si intendono: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo.

Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, gli importatori assicurano che:

1. sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38 e tale fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta agli articoli da 5 a 11 o a norma degli stessi. Documentazione detenuta anche dall’importatore;

2. l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12;

3. l’imballaggio sia corredato dei documenti prescritti; e

4. il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6.

 


 

OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI (ARTICOLO 19)

Per distributori si intendono: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato

Prima di mettere imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:

1. il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l’imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all’articolo 44 (QUI);

2. l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12;

3. il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 18, paragrafo 3. Gli importatori riportano sull’imballaggio il proprio nome e la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale al quale possono esser contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati

 

 


OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI LOGISTICA (ARTICOLO 20)

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, imballati da essi manipolati alle prescrizioni del Regolamento.

 

 


OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI

Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi (articolo 24-QUI)

Entro il 1o gennaio 2030 o 3anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, se posteriore, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50 %. Per spazio vuoto si intende la differenza tra il volume totale dell’imballaggio multiplo, dell’imballaggio per il trasporto o dell’imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell’imballaggio per la vendita ivi contenuto

Entro il 12 febbraio 2028, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto di cui sopra.

Entro il 12 febbraio 2028, gli operatori economici che riempiono l’imballaggio per la vendita provvedono affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell’imballaggio, compresa la protezione del prodotto. Nell’imballaggio per la vendita, per proporzione dello spazio vuoto si intende la differenza tra il volume interno totale dell’imballaggio per la vendita e il volume del prodotto imballato.

Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da materiali di riempimento, come ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

 

Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio (articolo 25)

A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V (QUI).

 

Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili (articolo 26)

Gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono l’esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi in tale Stato membro, che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta di tale imballaggio e che soddisfi le prescrizioni di cui all’allegato VI. Gli operatori economici si considerano adempienti rispetto al presente paragrafo qualora si avvalgano dei sistemi di riutilizzo esistenti siano già operativi negli Stati membri.

 

Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo (articolo 27)

Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui possono essere riutilizzati gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato VI (QUI), parte A.

Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili garantiscono che tali imballaggi siano ricondizionati conformemente all’allegato VI, parte B, prima di renderli nuovamente disponibili all’uso da parte degli utilizzatori finali.

 

Obblighi relativi alla ricarica (articolo 28)

Per ricarica si intende: l’operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell’utilizzatore finale o è acquistato dall’utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall’utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l’utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale

Gli operatori economici che offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica comunicano agli utilizzatori finali quanto segue («norme relative alla ricarica»):

a) i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica

b) le norme igieniche per la ricarica;

c) la responsabilità dell’utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l’uso dei contenitori di cui alla lettera a).

  

Obiettivi di riutilizzo (articolo 29-QUI)

Premessa, gli obiettivi sotto elencati sono considerati per anno civile, mentre l’articolo 30 (QUI) definisce la modalità di calcolo da parte degli operatori economici per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi sotto elencati.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell’Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 70 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.

Nei paragrafi successivi dell’articolo 29 (QUI) sono previste deroghe agli obblighi suddetti. Il paragrafo 7 dell’articolo 29 elenca tipologie di imballaggi a cui non si applicano gli obblighi dei punti 1 e 2.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione provvedono affinché almeno il 10 % di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo. Per imballaggi multipli si intendono: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

4.  A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 25 % degli imballaggi di cui sopra in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo. A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per mettere a disposizione almeno il 40 % dei prodotti di cui al primo comma in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo. I distributori finali assicurano che i prodotti imballati fabbricati con il proprio marchio contribuiscono su base equa e proporzionata al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

Il paragrafo 7 dell’articolo 29 elenca tipologie di imballaggi a cui non si applica l’obbligo del punto 5.

I distributori finali di cui al punto 5 riprendono gratuitamente tutti gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo, forma e dimensione degli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato, nell’ambito di tale specifico sistema di riutilizzo presso il punto vendita, garantendo il recupero e la restituzione di tali imballaggi lungo l’intera catena di distribuzione. I distributori finali garantiscono che gli utilizzatori finali siano in grado di restituire gli imballaggi nel luogo in cui avviene l’effettiva consegna dell’imballaggio o nelle sue immediate vicinanze. Il distributore finale rimborsa integralmente i depositi cauzionali associati o adotta misure per notificare la restituzione dell’imballaggio conformemente alle norme di governance dello specifico sistema di riutilizzo al fine di rimborsare, se del caso, eventuali depositi cauzionali associati.

 

Esenzioni particolari:

Gli Stati membri possono esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al punto 5 se la loro superficie di vendita è situata su un’isola con meno di 2 000 abitanti.

Gli Stati membri possono inoltre esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 abitanti/km2. Tuttavia, gli obiettivi di cui al punto 5 si applicano ai distributori finali con una superficie di vendita in centri abitati con più di 5 000 abitanti.

Gli Stati membri possono consentire ai distributori finali di formare raggruppamenti al fine di adempiere agli obblighi di cui al punto 5, purché ciascun raggruppamento senza superare percentuali di raggruppamento stabilite dal paragrafo 12 articolo 29.

 

Esenzioni generali: il paragrafo 14 articolo 29 elenca le condizioni che possono consentire, per 5 anni, agli operatori economici di non rispettare gli obblighi elencati nei punti da 1 a 5. Il paragrafo 18 dell’articolo 29 rinvia ad atti delegati della Commissione che possono introdurre nuove esenzioni.

 

Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo (articolo 31-QUI)

Gli operatori economici assoggettati agli obblighi dell’articolo 29, presentano, all’autorità competente di cui all’articolo 40, una relazione contenente i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29, per ogni anno civile.

 

Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto (articolo 32)

Entro il 12 febbraio 2027:

a) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;

b) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti, garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.

Qualora i consumatori portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, i distributori finali di cui al paragrafo 1 offrono loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto alla vendita dell’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.

I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.

 

Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto (articolo 33)

Entro il 12 febbraio 2028 i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, offrono ai consumatori l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.


 

 

BORSE DI PLASTICA (ARTICOLO 34)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.

Una riduzione consolidata si considera conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero pro capite, o l’obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di cui sopra le borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi al fine di evitare lo spreco di alimenti.

 

 

 

CONFORMITÀ DELL’IMBALLAGGIO (QUI)

Gli articoli da 35 a 39 prevedono rinvio a norme tecniche su metodi di prova di misurazione e calcolo per la verifica della conformità degli imballaggi alle norme del Regolamento.

Comunque, secondo l’articolo 38 la valutazione della conformità degli imballaggi alle prescrizioni sopra descritte è effettuata secondo la procedura di cui all’allegato VII già vista in precedenza.

 

 

 

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO


Autorità competente specifica alla gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio (articolo 40)

Gli Stati membri stabiliscono i particolari dell’organizzazione e del funzionamento della o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali che disciplinano:

a) la registrazione dei produttori in conformità dell’articolo 44 (QUI);

b) l’organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 44, paragrafi 7 e 8;

c) la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’articolo 45 (QUI);

d) l’autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore in conformità dell’articolo 47 (QUI);

e) la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’articolo 56 (QUI).

Gli Stati membri includono nei programmi di prevenzione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all’articolo 29 della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) un capitolo specifico sulla prevenzione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e degli imballaggi gettati nei rifiuti, che comprenda le misure disposte sopra elencate.

 

Prevenzione dei rifiuti di imballaggio (articolo 43-QUI)

Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti del 2018 comunicati alla Commissione a norma della Decisione 2005/270/CE (QUI), almeno del:

a) 5 % entro il 2030;

b) 10 % entro il 2035;

c) 15 % entro il 2040.

Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio di cui sopra, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione stabilisce un fattore di correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto all’anno di base 2018 mediante atti di esecuzione. Tale fattore di correzione si basa sul tasso di produzione di rifiuti di imballaggio per turista e sulla variazione del numero di turisti relativo all’anno di base 2018 e tiene conto del potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio nel turismo.

 

Sistemi di restituzione e di raccolta (articolo 48-QUI)

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4, 10 e 13 della Direttiva 2008/98/CE (rifiuti) e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

Gli imballaggi che soddisfano i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati in attuazione del presente Regolamento sono raccolti per il riciclaggio.

L’incenerimento e il conferimento in discarica di tali imballaggi sono vietati, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini ambientali.

 

Raccolta obbligatoria (articolo 49-QUI)

Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri stabiliscono obiettivi obbligatori di raccolta e prendono i provvedimenti necessari per garantire che la raccolta dei materiali di cui all’articolo 52 (Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio) sia coerente con gli obiettivi di riciclaggio di cui a tale articolo e con gli obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato.

 

 

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione (articolo 50)

Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile:

a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; 

b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.

A detto obbligo il paragrafo 3 articolo 50 prevede deroghe per gli operatori economici del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

Vengono anche esclusi, ex paragrafo 5, gli Stati che raggiungono percentuali elevate di raccolta differenziati di imballaggi.

 

Riutilizzo e ricarica (articolo 51-QUI)

Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l’istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti.

 

Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio (articolo 52)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio seguenti su tutto il loro territorio:

a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;

b) entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: i) 50 % per la plastica; ii) 25 % per il legno; iii) 70 % per i metalli ferrosi; iv) 50 % per l’alluminio; v) 70 % per il vetro; vi) 75 % per la carta e il cartone;

c) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;

d) entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: i) 55 % per la plastica; ii) 30 % per il legno; iii) 80 % per i metalli ferrosi; iv) 60 % per l’alluminio; v) 75 % per il vetro; vi) 85 % per la carta e il cartone.

Gli Stati membri possono rinviare fino a 5 anni il raggiungimento di detti obiettivi secondo le condizioni poste dal paragrafo 2 articolo 52 del Regolamento.

L’articolo 53 (QUI) stabilisce le regole per dimostrare il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

L’articolo 54 (QUI) stabilisce Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo. In particolare, secondo questo articolo uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo.

 



PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Sono le procedure di prevenzione su imballaggi che possono produrre rischi per l’ambiente e la salute pubblica. Si veda il Capo IX (QUI).

 



APPALTI PUBBLICI VERDI (Capo X-QUI)

Al fine di incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili, la Commissione adotta, entro il 12 febbraio 2030, atti di esecuzione che specificano le prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici.

Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi si basano sulle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 esaminati in precedenza e sugli elementi seguenti:

a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per imballaggi o prodotti imballati o per i servizi o lavori che utilizzano imballaggi o prodotti imballati;

b) la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare imballaggi o prodotti imballati più ecosostenibili, senza che ciò comporti costi sproporzionati;

c) la situazione del mercato, a livello di Unione, dei pertinenti imballaggi o prodotti imballati;

d) gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;

e) gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio.

 



SANZIONI (articolo 68)

Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

 


ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE (articolo 71)

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (22 gennaio 2025) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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