Questo post è a doppia lettura.
Nella prima parte descrive l’obbligo violato dalle
amministrazioni competenti spezzine (Provincia – Comune Portovenere – Arpal e
ASL) di predisporre una Valutazione di Danno Sanitario (da rinnovare ogni anno)
nel territorio del golfo di Spezia dovuta alla presenza del rigassificatore di
Panigaglia e, fino a poco tempo fa, della centrale a carbone di Enel
classificabili come impianti di interesse strategico nazionale sottoposti alla
disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
La normativa che prevede il suddetto obbligo è
addirittura del 2012 (mentre la normativa tecnica attuativa è del 2013) senza
considerare il mancato esercizio delle funzioni di autorità sanitaria dei
Sindaci di Spezia e Portovenere di tutti questi anni.
Ora una nuova legge pubblicata poche settimane fa,
ribadisce il suddetto obbligo che continua ad essere evaso anche dopo l’ultimo
rinnovo (scorso febbraio 2025) dell’AIA al rigassificatore.
Nella seconda parte del post invece si analizza in modo articolato l’origine e la evoluzione recente della suddetta normativa anche sotto il profilo della metodologia con la quale deve essere elaborata tale Valutazione di Danno Sanitario in relazione alle procedure di rinnovo/revisione dell'AIA.
PARTE
1
LA
MANCATA VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO NEL RINNOVO DELL’AIA MA ANCHE NELLE AIA
PRECEDENTI RILASCIATE AL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA
Il rigassificatore di
Panigaglia può essere classificato come impianto di interesse strategico
nazionale basta vedere la normativa in materia, descritta nella PARTE 2 del post. Come vedremo secondo questa normativa rientrano negli impianti di interesse strategico nazionale anche le infrastrutture
energetiche che garantiscano la sicurezza energetica del Paese.
La normativa qui descritta
con l’obbligo di Valutazione di Danno Sanitario è applicabile quindi al
rigassificatore e soprattutto all’ultima revisione dell’AIA rilasciata dalla
Provincia di Spezia?
L’ultima revisione dell’AIA è
stata rilasciata in data 3 febbraio 2025 (per il testo e una analisi critica QUI).
Il Decreto-Legge 5/2025, ora decaduto è entrato in vigore il 31 gennaio 2025.
Quindi era in vigore al momento della emanazione dell’AIA. Ovviamente in così
pochi giorni (dal 31 gennaio al 3 febbraio) non poteva essere svolta la Valutazione
di Danno Sanitario, ma la Provincia poteva cogliere la motivazione per
prorogare la istruttoria per il rilascio della nuova AIA per permettere la
applicazione della Valutazione di danno sanitario del rigassificatore.
Ma c’è di più che rende
ancora più grave le omissioni della Provincia di Spezia sul rigassificatore.
Infatti, sia il decaduto Decreto-Legge 5/2025 e la legge 31/2025
che lo ha sostituito (come analizzeremo compiutamente nella PARTE E del post) modificano la legge n° 231 del 2012. Questa legge già all’epoca prevedeva che nelle aree con
la presenza di impianti di interesse strategico nazionale, ASL e ARPAL avrebbero
dovuto predisporre una Valutazione di Danno Sanitario anche sulla base del
registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali
malattie di carattere ambientale.
Risulta con chiarezza che detta Valutazione di Danno
Sanitario non riguardi solo l’area immediatamente limitrofa l’impianto
classificato strategico ma quella vasta tenuto conto anche dello stato della
salute pubblica dei cittadini anche in considerazione dell’impatto complessivo
delle varie fonti inquinanti presenti nel tempo compresa quella del rigassificatore
per rimanere al caso spezzino.
La legge che classifica gli impianti energetici come
infrastrutture di interesse strategico nazionale come il rigassificatore di
Panigaglia ma anche la centrale a carbone di Enel (ora chiusa ma fino a poco
tempo fa funzionante) è del 2001 e del 2004.
Il Decreto che spiega come fare la Valutazione di Danno
Sanitario è del 2013. Quindi sia che si prenda a riferimento la legge 231/2012
che ora la nuova legge 31/2025 la Valutazione di Danno Sanitario va fatta visto
che il rigassificatore è in funzione e ha avuto recentemente una nuova AIA.
La Provincia nonché Asl e Arpal vogliono finalmente colmare questa gravissima lacuna nell’interesse della prevenzione nella tutela della salute pubblica?
N.B. Peraltro anche la versione nuova della normativa che prevede l'obbligo della Valutazione di Danno Sanitario si applica, agli impianti come il rigassificatore, anche ai procedimenti in corso al momento della entrata in vigore della stessa visto che deve essere dimostrato che la documentazione presentata dal gestore e valutata dalla Autorità Competente al rilascio dell'AIA è conforme all'obbligo di detta Valutazione!
Ma c’è di più anche il
Sindaco di Portovenere dovrebbe essere coinvolto visto che sul suo territorio
di competenza amministrativa ha sede il rigassificatore e il Sindaco è la
massima autorità sanitaria per la tutela della salute pubblica. Questo colmerebbe
un'altra grave omissione del Sindaco. Il mancato rilascio del parere sanitario
previsto dalla procedura di AIA ex comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006
che recita: “Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5
(per il rilascio dell’AIA ndr.) , vengono acquisite le prescrizioni del
sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie ndr QUI)”.
Con la differenza che la
Valutazione di Danno Sanitario potrebbe riguardare l’intera aerea vasta
interessata dalla presenza del rigassificatore quanto meno la zona golfo,
Spezia e Lerici comprese. Invece il parere sanitario del Sindaco riguarda l’area
limitrofa al solo rigassificatore.
PARTE
II
LA
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO NELLA REVISIONE DELLA
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI CLASSIFICATI DI INTERESSE
STRATEGICO SANITARIO
PREMESSA: ULTIMA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA
VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO PER L’AIA DEGLI IMPIANTI DI INTERESSE
STRATEGICO NAZIONALE
Il Decreto-Legge 30 gennaio 2025 n° 5 interveniva sulla
disciplina del riesame dell’AIA agli impianti definiti di interesse strategico
nazionale ai sensi della legge 231/2012 integrandola con una valutazione
dell’impatto o danno sanitario. Il tutto anche per rispondere in qualche modo
alla sentenza della Corte di Giustizia UE 25 giugno 2024, C-626/2022 (QUI).
Avevo analizzato il Decreto-Legge 30 gennaio 2025 n°5
nella News Ambiente Gennaio - Febbraio 2025 che trovate a questo link alla nota
a margine (QUI).
Per una analisi critica della legge 231/2012 vedi QUI.
N.B. Il Decreto Legge 30 gennaio 2025 n° 5 non è stato
convertito nei termini di legge quindi è decaduto ma il suo contenuto è stato
ripreso dalla legge 20 marzo 2025 n° 31 (QUI)
in modo quasi totalmente identico. Di seguito si porta la versione attuale
della disciplina della revisione dell’AIA, in chiave di valutazione degli
impatti sanitari, per gli impianti di interesse strategico nazionale nella
nuova versione della legge 31/2025
Nel seguito di questa PARTE 2 prima di tutto vedremo una sintesi delle parti più significative della nuova legge 31/2025 nonché un’analisi su cosa si intende, da un punto di vista normativo, per impianto di interesse strategico nazionale. Dopodiché analizzeremo più compiutamente il testo delle novità della legge 31/2025.
SINTESI DEL CONTENUTO DEL
DECRETO LEGGE DECADUTO MA CONFERMATO DALLA NUOVA LEGGE 31/2025
La disciplina dell’AIA
prevede che la procedura che porta al rilascio della autorizzazione deve
valutare gli impatti sull’ambiente ma anche quelli sulla salute. Inoltre, nella
revisione dell’AIA devono essere valutate non solo le sostanze inquinanti ordinariamente
e normalmente emesse dalla tipologia di impianto ma anche quelle
(scientificamente conosciute) non prese in considerazione nella autorizzazione
originaria iniziale
La legge 31/2025 in tutte le aree interessate da impianti
dichiarati di interesse strategico nazionale e gli impianti Ilva di Taranto
l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con
aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del Danno Sanitario
(VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. I criteri
metodologici per tale valutazione per ora sono quelli di un Decreto del 2013
(valutazione del danno sanitario). Però si fa salva una norma speciale del 2013
che prevede, per gli impianti di interesse strategico nazionale, misure in
deroghe alle norme ordinarie dell’AIA anche in relazione al piano di misure
della tutela ambientale e sanitaria gestito da un commissario straordinario.
Inoltre, la procedura di riesame dell’AIA deve prevedere
oltre ad un aggiornamento delle informazioni prodotte dal gestore dell’impianto
in sede di procedura di AIA inziale anche un Valutazione del Danno sanitario.
Nelle more dell'aggiornamento del Decreto Ministero
Salute 24 aprile 2013, i gestori degli impianti strategici predispongono lo
studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) tenuto conto anche delle linee
guida di un altro Decreto del 2019 (valutazione di impatto sanitario)
Si produce nel testo della legge 31/2025 una confusione
tra valutazione di impatto sanitario e valutazione di danno sanitario. Non si
tratta di confusione terminologica visto che la prima riguarda la fase ex ante
mentre la seconda alla fase ex post quando i danni sanitari si sono già
prodotti ad AIA già rilasciata. Non solo ma si rimuove La Valutazione integrata
di impatto ambientale sanitario strettamente integrata alle procedure di VIA-
VAS e AIA le cui linee guida elaborate dal Sistema delle Arpa e dell’Ispra non
sono mai state tradotte in un decreto quindi mai formalizzate.
COSA SI INTENDE PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO
NAZIONALE
La norma di riferimento è l’articolo 1 della legge
231/2012 (QUI)
per cui la dichiarazione avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ma in realtà ci sono altre norme che dichiarano le imprese di
interesse strategico nazionale come la legge 35/2012 (articolo
57- QUI)
per tutte le varie tipologie di depositi energetici ma anche oleodotti e
impianti di estrazione per la geotermia.
Quanto sopra avendo come riferimento le norme quadro:
1. Legge 443/2001: Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (QUI);
2. lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239
del 2004 per cui è compito dello Stato tra l’altro: “i)
l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190 (abrogata ora vedi DLgs 36/2023 ndr.), al fine di garantire
la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie
innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della
strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;” (QUI).
Ormai l’interesse strategico nazionale è applicabile
anche ad altri impianti energetici come i rigassificatori sottoposti a
procedura commissariale e addirittura recentemente è stato esteso anche
ai programmi di investimento esteri (QUI)
e alla c.d. aree di interesse strategico nazionale (QUI).
Il tutto con una discrezionalità assoluta in mano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Commissari da essa nominati.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 25/6/2024
Sentenza della Corte di Giustizia del 25 giugno 2024 che
conferma quanto affermato nelle sue conclusioni dalla Avvocatura UE come
analizzato nel mio blog (QUI).
La Sentenza così conclude:
1) La Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento: disciplina dell'AIA), letta alla luce
dell’articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: gli
Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti
dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla
salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di
un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta
direttiva.
2) La Direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel
senso che: ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione
all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale direttiva, l’autorità
competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto
conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi,
tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono
essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale
attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione
iniziale di tale installazione.
3) La Direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel
senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine
concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di
protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione
all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe,
sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità
dell’ambiente e della salute umana. Qualora l’attività dell’installazione
interessata presenti tali pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione
sia sospeso.
LA VALUTAZIONE DI DANNO SANITARIO PER GLI IMPIANTI
STRATEGICI DI INTERESSA NAZIONALE.
L’articolo 1-bis della legge 31/2025 (come già previsto
dall’articolo 1-bis del Decreto Legge decaduto 5/2025) modifica l’articolo
1-bis della legge 231/2012.
L’articolo 1-bis della legge 231/2012 a commi 1 e 2 (non colpiti dalle modifiche della legge 31/2025) prevede che in tutte le aree interessate da impianti
dichiarati di interesse strategico nazionale e gli impianti Ilva di Taranto
l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con
aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario
(VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.
Con Decreto del Ministro della salute, adottato di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili
per la redazione del rapporto di VDS.
IL DECRETO ESISTENTE SUI CRITERI METODOLOGICI PER LA
VALUTAZIONE DI DANNO SANITARIO
I criteri metodologici suddetti sono stati approvati con Decreto Ministero
Salute 24 aprile 2013 (QUI) con
la finalità di mettere a disposizione dell'amministrazione
strumenti tecnici adeguati e uniformi per poter efficacemente indirizzare le
azioni volte a mitigare, attraverso il riesame delle AIA, il rischio sanitario
ed ambientale nelle aree interessate dagli stabilimenti. In particolare, l’allegato
al Decreto contiene i criteri metodologici per la redazione del Rapporto di
Valutazione del Danno Sanitario.
Questa valutazione del danno sanitario è stata
anch’essa depotenziata, sotto il profilo metodologico, dal Decreto sopra citato, infatti:
1. se la sostanza tossica valutata, sulla
base dei dati ambientali disponibili, i valori stabiliti per legge (o i valori
stabiliti da WHO? Non si comprende nel testo) la valutazione non viene
eseguita;
2.il Rapporto di valutazione del danno
sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni
dell'AIA. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere
il riesame che ovviamente come abbiamo visto sopra, per queste infrastrutture
definite strategiche, è deciso in modo molto lontano dai territori.
L’articolo 1-bis della legge 31/2025 inserisce al sopra
descritto articolo 1-bis della legge 231/2012 i commi 2-bis; 2-ter e 2-quater:
“Il decreto Ministero Salute 24
aprile 2013, è aggiornato almeno ogni sette anni, includendo criteri
predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al
rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In
sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013, è aggiornato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Il rapporto di
Valutazione di Danno Sanitario, in quanto elaborato alla luce delle risultanze
correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, di fornire
elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale”. Sostanzialmente quanto già
previsto dal Decreto del 2013 come riportato in precedenza.
Nelle more
dell'aggiornamento del Decreto Ministero Salute 24 aprile 2013, i
gestori degli impianti strategici predispongono lo studio di valutazione di
impatto sanitario (VIS). In particolare lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo
allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di
riesame, è predisposto e valutato sulla
base delle linee guida adottate con Decreto del Ministro della
Salute 27 marzo 2019, (QUI),
utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e,
per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del presente decreto.
Non è chiaro, sotto il profilo giuridico, il rapporto tra
il Decreto 24 aprile 2013 (valutazione di danno sanitario -VDS)) e il
Decreto 27/3/2019 (valutazione di impatto sanitario VIS). Dalla norma sopra
riportata si può dedurre che il Decreto VDS del 2013 è al momento congelato in
attesa del suo aggiornamento, nel frattempo per redigere la VIS in relazione
alle emissioni aeriformi si usa il Decreto VDS del 2019 ( per le linee guida
aggiornate a quelle allegate al Decreto VDS vedi QUI).
Occorre ricordare la differenza tra valutazione di danno e valutazione di impatto è
articolata: la più immediata è che il danno sanitario si valuta a posteriori (ex-post),
quando eventi ambientali e sanitari connessi sono già accaduti, mentre
l’impatto sanitario si quantifica preventivamente (ex-ante)
stimando ciò che è prevedibile accada a seguito di cambiamenti ambientali e
sanitari connessi. La seconda differenza, che nella sostanza è ancora più
importante della precedente, attiene al meccanismo di valutazione del danno e
dell’impatto.
Occorre ricordare che la VDS è uno strumento, definito
per l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’ILVA di Taranto, che interviene ad AIA già rilasciata per valutare
l’effetto sanitario dell’esercizio dell’installazione, a seguito della
implementazione delle prescrizioni ambientali impartite dall’AIA sulla base
delle migliori tecniche disponibili. Al di là delle definizioni formali
vediamo come sono declinati nella normativa esistente. Per capire la
differenza occorre richiamare il fatto che la VDS come prevista dal DM 24
aprile 2013 vincola l’effettuazione della valutazione preventiva del danno
potenziale al superamento di limiti ambientali stabiliti dalla stessa AIA
specifica. Se questi limiti non vengono superati non si procede a valutazione
preventiva e si svolge solo una valutazione periodica di rischio, misurando in
buona sostanza il danno che si è già verificato.
È questa la principale differenza rispetto alla VIS, che
è basata sulla valutazione del numero di casi di morte, di malattia, di anni di
vita persi, attribuibili all’impatto ambientale di un certo intervento
(impianto, progetto, piano), senza riferimento a limiti normativi ma sulla base
dell’incremento di inquinamento previsto, stimato a partire da misure
ambientali, misure individuali o stime modellistiche (valutazione
dell’esposizione).
Occorre però ricordare come siano state rimosse, sotto il profilo del recepimento normativo, le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e dell’ISPRA (QUI). Altra differenza è che la VIS o VDA è stata ad oggi applicata distintamente dalle procedure decisionali mentre la VIIAS si integra nelle procedure di VAS e VIA in particolare.
Però, ora con la legge 31/2025 sembrerebbe che la VDA quanto meno debba essere applicata nelle
procedure di revisione AIA degli impianti definiti di interesse strategico
nazionale come il caso dell’Ilva.
LA CONFERMA DELLE DEROGHE ALLE NORME ORDINARIE DELL’AIA
PER GLI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
Infine, si introduce un comma 1-quater a detto articolo
1-bis legge 231/2012 che recita: “Resta
fermo, in ordine ai rapporti tra Valutazione del Danno Sanitario e AIA,
quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 89". Questa norma prevede quanto segue come analizzato in questo
post QUI,
dove si dimostra che comunque si prevedono misure in
deroghe alle norme ordinarie dell’AIA anche in relazione al piano di misure
della tutela ambientale e sanitaria gestito da un commissario straordinario.
RIESAMINA DELL’AIA PER GLI IMPIANTI DI INTERESSE
STRATEGICO NAZIONALE: LE NOVITÀ DELLA LEGGE 31/2025
L’articolo 1-ter della legge 31/2025 prevede che i
gestori degli impianti definiti strategici, in sede di riesame dell’AIA, forniscono:
1. le
informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo
29-octies. Le Informazioni di detto comma 5 sono le seguenti: ”A seguito
della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il
gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base
alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni,
ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose
autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le
informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione,
ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri
dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le
tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.
2. Il rapporto di
Valutazione del Danno Sanitario relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e
produttivo oggetto dell'istanza di riesame.
3. l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui
all'articolo 29-ter, comma 1 DLgs 152/2006 (QUI),
cioè quelle relative alla domanda di AIA a suo tempo presentata. Inoltre, come
afferma l’ultimo periodo del comma 5 articolo 29-octies del DLgs 152/2006: “Nel
caso in cui sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, la
domanda di riesame è comunque presentata entro la scadenza di detti 10 anni. Nel caso di inosservanza del
predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione
nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del
pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a
60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al
permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è
sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le
informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.”
PARERE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il Parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui sopra è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.
La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (Commissione istruttoria per l’Autorizzazione
Integrata Ambientale statale) rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla
data di ricezione delle valutazioni dell’ISS.
Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere
della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca
la conferenza di servizi, interna al procedimento di rilascio dell’AIA statale,
al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata conclusiva
della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della
prima riunione della conferenza medesima.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’APPLICAZIONE DELLE NOVITÀ
DEL DECRETO LEGGE 5/2024
Nel caso di procedimenti di riesame dell’AIA in corso alla data di entrata in vigore della legge 31/2025 e aventi a oggetto impianti strategici gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dalla procedura di riesame sopra descritta, il parere dell'ISS è reso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione istruttoria per l’AIA statale, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.
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