È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica il testo del Decreto Legge convertito nella Legge 231/2012 (vedi QUI) che
partendo dalla vicenda dell’Ilva di Taranto tende a produrre un modello di
gestione speciale dell’AIA a tutte le infrastrutture definite strategiche dal
Governo.
Vediamo
di cosa si tratta, e vediamo perchè nel futuro la questione potrebbe riguardare anche Spezia e altre realtà locali con presenza di impianti fortemente inquinanti o con situazione sanitarie e ambientali complessive fortemente critiche.........
UN MODELLO DI
AIA SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
Il
modello di gestione del rilascio e dell’applicazione di AIA espresso da questo
decreto legge pur partendo dal caso specifico dell’ILVA, in realtà risulta
applicabile a tutte le infrastrutture dichiarate strategiche con apposito
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ulteriore condizione per
applicare il modello di seguito descritto è che nell’azienda/attività interessata siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione.
Balza già immediatamente agli occhi la contraddizione tra le finalità della disciplina dell’AIA e le condizioni dettate dal decreto che con le suddette finalità non hanno nulla a che fare prestandosi ad una discrezionalità assolutamente discutibile da parte del Governo nell'aggirare, come vedremo le parti più innovative della suddetta disciplina nonchè degli eventuali provvedimenti della magistratura contro le violazioni di legge e a tutela di salute e ambiente.
Balza già immediatamente agli occhi la contraddizione tra le finalità della disciplina dell’AIA e le condizioni dettate dal decreto che con le suddette finalità non hanno nulla a che fare prestandosi ad una discrezionalità assolutamente discutibile da parte del Governo nell'aggirare, come vedremo le parti più innovative della suddetta disciplina nonchè degli eventuali provvedimenti della magistratura contro le violazioni di legge e a tutela di salute e ambiente.
FINALITÀ
DELL’AIA SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
L'autorizzazione
integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII (al DLgs
152/2006: categorie di attività industriali soggette ad AIA) e prevede misure
intese a:
1.
evitare, ove possibile, o a ridurre le
emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti,
2. conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente (lettera c comma
4 articolo 4 DLgs 152/2006).
A
tal fine il provvedimento di AIA ( ex lettera o-bis comma 1 articolo 5 DLgs
152/2006) che autorizzerà l’esercizio dell’impianto dovrà fissare determinate
condizioni che devono garantire
che l'impianto sia
conforme ai requisiti di cui al
titolo III bis dello stesso DLgs 152/2006 ai
fini dell'individuazione delle
soluzioni più idonee
al perseguimento degli obiettivi sopra definiti.
LE RAGIONI DELLA
NASCITA DEL DECRETO LEGGE IN ESAME
Occorre
intanto premettere che il caso da cui
nasce il decreto legge, il sequestro degli impianti dell’Ilva di Taranto, non riguarda la ponderazione degli interessi (economia v/s ambiente e salute) ma una sistematica violazione di norme europee in materia di emissioni
aereiformi e gestioni rifiuti, violazione commessa in primo luogo dai gestori
dell’impianto in questione, ma che, secondo gli organi giudiziari potrebbe aver
coinvolto anche gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni e/o all’esercizio
dei controlli in materia di tutela dell’ambiente e della salute. A conferma di
ciò c’è stato l’annullamento della precedente AIA (rilasciata appena 1 anno fa:
2011) ed il rilascio di una nuova AIA
che ad avviso della magistratura tarantina non è sufficiente a garantire il
superamento del rischio sanitario in atto in quella zona a prescindere dal rispetto dei confusi e troppo blandi limiti di legge, agli inquinanti, fino ad ora in vigore.
IL RAPPORTO DEL
DECRETO LEGGE CON L’ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE
Il
decreto legge in esame cita nelle premesse, a fondamento costituzionale del
modello speciale di gestione dell’AIA per gli impianti definiti strategici, l’articolo 41 della Costituzione secondo
il quale “l’iniziativa economica privata
e libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”.
Ma anche se
volessimo restare nel campo del principio di proporzionalità, affermato sia dal
diritto comunitario (vedi Protocollo allegato al TCE relativo ai principi di sussidiarietà e proporzionalità) che dalla nostra Costituzione
(secondo comma articolo 41) , in questo caso rileva la non superata sentenza della Corte Costituzionale n.
127 del 1990 che costituisce, in chiave del bene costituzionale ambiente, la
interpretazione di detto principio di utilità sociale della proprietà privata, coniugazione italiana del principio di proporzionalità.
La Corte riferendosi alla tutela della
salute umana e dell’ambiente in cui l’uomo vive , ex art. 32 Cost, utilizza la
primarietà come supporto per individuare un limite invalicabile alla
considerazione dei costi economici nell’applicazione della migliore tecnologia
disponibile disinquinante. La logica del giudice costituzionale sembra quella di un’estrema
difesa a garanzia del carattere primario dell’ambiente, dal quale si può
ricavare che, in determinati casi, la fattibilità economica delle misure di tutela può perdere
gran parte della sua rilevanza nelle operazioni di bilanciamento. Per
un’ipotesi limite, si può pensare alle situazioni in cui ricorra un rischio
molto elevato e non sia conosciuta alcuna tecnologia in grado di contenerlo a
livelli accettabili; in questi casi la primarietà del valore ambiente
sembrerebbe imporre un dovere di astensione dall’attività rischiosa, qualunque
sia il costo economico sociale che ne possa derivare.
In altri termini
la Corte Costituzionale ha voluto affermare che il bilanciamento degli
interessi non è rimesso alla totale discrezionalità della Pubblica
Amministrazione (in questo caso il Governo nazionale), infatti: “non qualsiasi bilanciamento effettuato dal legislatore ordinario è quindi ammissibile: vi sono limiti
insuperabili. Solo al di qua di tali limiti
si potranno articolare le
valutazioni circa il rapporto tra esigenze dello sviluppo e le esigenze della
tutela dell’ambiente” (S. Grassi “Problemi
di diritto costituzionale dell’ambiente” ed. Giuffrè 2012 pag. 62). A conferma, di un indirizzo costante nel tempo
anche della dottrina si veda M.
Cecchetti (Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente Giuffrè 2000
pag. 213 – 214) : “...nelle operazioni di
bilanciamento tra interessi egualmente tutelati
ciò che è essenziale non è la prevalenza
ad uno di tali interessi; ...... in questa ottica si può comprendere
come il limite ultimo della tollerabilità per la salute umana non esprima un
valore gerarchicamente sovraordinato ma,
piuttosto, il contenuto minimo dell’interesse alla tutela della salute e della
integrità fisica dell’uomo, intrinsecamente non bilanciabile solo perché in tal
modo si finirebbe, di fatto, per rinunciare del tutto alla tutela di quel
valore “.
E’ indiscutibile,
come risulta dai dati ufficiali espressi anche all’interno delle cause penali
in corso, che all’Ilva di Taranto esista quel rischio sottolineato
dalla Corte Costituzionale per dimostrare il possibile superamento di quel “limite invalicabile” che non può
giustificare il permanere di una attività rischiosa.
E’ altrettanto
indiscutibile che i parametri generali economici (200 occupati, rischi generici di disoccupazione) individuati da questo decreto legge per giustificare il
modello speciale di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti c.d. strategici,
costituisca un a-priori inaccettabile secondo il principio di proporzionalità
come individuato dal diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte
Costituzionale.
LE PARTI DELLA NORMATIVA SULL’AIA CHE
COSTITUISCONO ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA AMBIENTALE DESCRITTI NEL PARAGRAFO PRECEDENTE
La disciplina dell’AIA
costituisce ulteriore attuazione/specificazione del principio di proporzionalità
come esplicitato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla
dottrina, con il supporto dei principi di derivazione comunitaria di
precauzione ed integrazione. Le norme che confermano questo approccio sono in
particolare quelle degli articoli 29 sexies e 29 septies (DLgs 152/2006) che affermano una
nuova filosofia della autorizzazione degli impianti soggetti ad AIA (per i diversi fattori ambientali: acqua, aria, suolo), si fa riferimento
alla possibilità di:
1. imporre limiti di emissione al di sotto di quelli di legge (comma 3
articolo 29sexies e 271 comma 16 DLgs 152/2006)
2. impone migliori tecnologie disinquinanti che tengano conto delle
specificità ambientale e sanitarie del sito a prescindere quindi dai costi
economici (articolo 29 septies DLgs 152/2006)
3. obbliga a considerare gli impatti cumulativi (passati, presenti,
futuri) con le fonti di emissioni diverse da quelle dell’impianto da
autorizzare (comma 5 articolo 251 DLgs 152/2006)
4. leggere in modo integrato ai punti precedenti il Parere Sanitario del Sindaco nella sua qualifica di Ufficiale di Governo, che costituisce una valutazione di impatto sanitario sulla compatibilità del modello gestionale dell'impianto contenuto nella domanda di AIA (comma 7 articolo 29 quater DLgs 152/2006)
IL CONTRASTO DEL DECRETO LEGGE CON LA
DISCIPLINA INNOVATIVA DEL’AIA
Il Decreto Legge
in esame all’articolo 1 congela l’autorizzazione integrata ambientale per 36
mesi dal momento del rilascio della stessa. In tal modo impedisce una corretta
applicazione delle norme più innovative esposte nel paragrafo precedente del presente
commento, che infatti non vengono fatte
salve, al contrario delle norme in
materia di eventuale revisione dell’AIA nell’arco dei suddetti 36 mesi. In
altri termini vengono di fatto aggirate proprio quelle norme della disciplina
dell’AIA che legano il contenuto di questo atto alle specificità sanitarie ed
ambientali del sito in cui è collocata l’attività inquinante. In tal modo anche
nel futuro si potranno imporre, agli impianti che verranno definiti strategici
delle AIA, prescrizioni che potranno prescindere dalle specificità ambientali
e sanitarie del sito, tranne che nel caso della revisione dell’AIA che però
potrà essere avviata solo su iniziativa dello stesso Ministero dell’Ambiente
che ha prodotto questo bel decreto legge! Infatti quasi sicuramente tutti gli
impianti che verranno definiti strategici saranno di competenza, per l’AIA, del
Ministero dell’Ambiente e comunque sarà il governo a decidere cosa è strategico o meno!
IL PALESE
AGGIRAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Secondo
il comma 4 articolo 1 del presente decreto legge, il modello di gestione
speciale dell’AIA sopra descritto, trova applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.
E’
chiaro quindi l’intento del decreto legge: aggirare i provvedimenti di
sequestro della magistratura che stabiliscono la impossibilità di continuare la
produzione all’interno dell’Ilva.
Non
a caso il successivo articolo 3 (che fa riferimento proprio all’Ilva)
stabilisce la possibilità per questa azienda di proseguire la attività produttiva
nello stabilimento e quindi la conseguente commercializzazione dei prodotti per un
periodo di 36 mesi. Non solo ma l’articolo 2 lascia la gestione dell’azienda
ai titolari della stessa, possibilità che il provvedimento di sequestro aveva vietato
esplicitamente.
Ora
a mio avviso tutta questa parte di provvedimento rischia di ledere l’autonomia
del potere giudiziario. In particolare l’affermazione sopra riportata del comma
4 articolo 1 della pretesa di considerare ipso iure modificati, per effetto
dell'entrata in vigore del decreto legge, i provvedimenti di sequestro attualmente
in essere, a prescindere da qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, fornisce al Potere Esecutivo la possibilità di annullare qualsiasi
provvedimento giurisdizionale attraverso atti di imperio e non con i
tradizionali mezzi di impugnazione disciplinati dalla legge e dalla
Costituzione. Ciò appare in palese contrasto con l’articolo 102 della
Costituzione secondo il quale:” la
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario”, tanto più che questa
norma viene estesa a tutti gli impianti che verranno definiti strategici
generalizzando il modello di governo del decreto legge anche ai futuri
potenziali conflitti tra magistratura e soggetti inquinatori inquisiti. Ma
appare in contrasto anche con l’articolo 111 della Costituzione sulle modalità
di esercizio della giurisdizione e sulle modalità di impugnazione delle
sentenze penali e amministrative.
CONCLUSIONI: UN MODELLO, GENERALIZZABILE, DI GOVERNO DEI
CONFLITTI AMBIENTALI
Relativamente ai contrasti tra potere esecutivo e
giudiziario oltre a quanto scritto sopra si attendono le motivazioni dell’eventuale ricorso da
parte della magistratura tarantina di fronte alla Corte Costituzionale che
potrà consistere o in un conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato o nel
sollevare questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’articolo 134
della Costituzione.
Quello che invece si vuole qui sottolineare, è il
palese contrasto, come analizzato nel presente commento, tra questo decreto
legge e le norme sulla disciplina dell’AIA
nonché con i principi di diritto comunitario e costituzionale di
proporzionalità e precauzione che vengono palesemente aggirati dal decreto in
esame.
Non solo ma la cosa ancor più grave è che il decreto
legge si presenta come un modello estendibile per tutti quelli che in modo generico vengono
definiti impianti strategici, lasciando in mano all’esecutivo la possibilità di
stabilire di volta in volta quali sono gli impianti per i quali le norme sull’AIA
sono parzialmente sospese e soprattutto per i quali si possa aggirare eventuali
provvedimenti contrastanti della magistratura.
Infatti per restare alla Spezia nella ipotesi che la
magistratura aprisse una inchiesta per violazioni di legge per la centrale enel , per il rigassificatore di Panigaglia, per impianti di gestione
rifiuti esistenti o futuri, essendo tutti impianti sottoponibili ad AIA si
potrebbe applicare il modello sopra descritto con le conseguenze che potrete
tutti quanti immaginare.
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