Si
tratta di decisioni/conclusioni che autorevolmente chiariscono principi,
della disciplina sulla procedura di VAS, emblematici nel dimostrare anche le non
corrette applicazioni della VAS nella nostra Provincia oltre che in generale
nella Regione Liguria.
Vediamoli illustrati di seguito insieme con i riferimenti giurisprudenziali che li riguardano ma anche con quelli ai casi specifici delle provincia spezzina.
IL RUOLO DEL
PUBBLICO NELLA PROCEDURA DI VAS
La
Corte di Giustizia con sentenza del 20
ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo integrale vedi QUI) ha chiarito il significato del paragrafo
2 articolo 6 della Direttiva europea sulla VAS: “2. Le autorità ambientali e il pubblico devono disporre tempestivamente di
un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere
sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la
accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della
relativa procedura legislativa.”
La
Corte di Giustizia ha chiarito che la suddetta norma della Direttiva europea
sulla VAS debba essere interpretata nel senso che: “ ……..ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su
un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente
stabilito sia sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di
esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di
programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.”
La Corte chiarisce poi in quali passaggi
procedurali e con quale tempistica questa opportunità di parere debba essere
fornita:
1. prima della adozione
del piano
2. con un termine congruo, cioè adeguato alla
complessità dei contenuti del piano; ciò significa che, ad esempio se si tratta di un
nuovo piano regolatore (PUC nella dizione ligure) o di una importante variante dello stesso, i termini dovranno essere non rigidamente
fissati dalla legge ma potranno essere definiti
puntualmente di volta in volta dalla autorità che elabora/approva il piano
(es. Giunta e Consiglio Comunale)
3. il parere del pubblico
deve essere tempestivo nel senso che
deve essere in grado di incidere sulla elaborazione del piano prima che questa
sia definita e portata alla adozione/approvazione
Quanto
espresso nei punti precedenti conferma che, almeno per i piani regolatori
generali dei Comuni o le varianti significative da un punto di vista ambientale,
il
parere del pubblico in particolare sia oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra autorità che
elabora e approva il Piano (Giunta e Consiglio Comunale per rimanere
all’esempio del piano regolatore) e il pubblico stesso che partecipa al
processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la Corte nella sentenza qui
esaminata: “49 Peraltro, la possibilità di stabilire caso per
caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in
taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un
piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione
di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa
o regolamentare.”
Siamo quindi ben al di sopra delle
semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali, si
intravede cioè per la procedura di VAS la possibilità/necessità giuridico
amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste
pubbliche secondo i modelli del Débat Public francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è
che il Débat parte nella
fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e riguarda la
costruzione del quadro informativo che sta prima della definizione del
piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il processo di Débat è gestito
da una figura terza (quindi sempre nell’esempio dei piani regolatori non dal
Comune che adotta, approva il piano).
Soprattutto
il dato interessante è che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti
alla elaborazione/approvazione del Piano (Comuni nel caso di un piano
urbanistico) possono stabilire termini e modalità di partecipazione del
pubblico diverse e più aperte di quelle della legge nazionale e regionale
COSA SUCCEDE AI PIANI REGOLATORI PER I QUALI È STATA VIOLATA LA NORMATIVA
SULLA VAS
Le conclusione dell’Avvocato UE
(19/12/2012 in causa C463-011 per il testo vedi QUI) in relazione ai piani che dovevano
avere una procedura di VAS prima della loro approvazione e non l’hanno avuta,
conferma gli indirizzi della giurisprudenza comunitaria in materia. In particolare le conclusione dell’Avvocato
citano la sentenza 28/2/2012 causa C41-11 (per il testo completo vedi QUI) secondo
la quale:
1. quando un “piano” o “programma” avrebbe
dovuto, prima della sua adozione, essere sottoposto a valutazione dei suoi
effetti sull’ambiente conformemente ai dettami della direttiva VAS, le autorità
competenti hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare
all’omissione di una tale valutazione
2. un tale
obbligo incombe altresì ai
giudici nazionali investiti di un ricorso contro un atto
nazionale siffatto, di conseguenza i giudici aditi a tale riguardo devono prendere,
sul fondamento del proprio diritto nazionale, provvedimenti diretti alla sospensione o all’annullamento del “piano” o
“programma” adottato in violazione dell’obbligo di procedere a una valutazione
ambientale.
3. l’obiettivo fondamentale della direttiva VAS
sarebbe disatteso se, aditi al riguardo, i giudici nazionali non adottassero,
nel contesto di simili ricorsi e nei limiti dell’autonomia procedurale, le
misure, previste dal proprio diritto nazionale, idonee a impedire che un piano o programma siffatto,
compresi i progetti da sviluppare nell’ambito di tale programma, possa essere messo in atto senza una
valutazione ambientale.
Precisa infine l’Avvocato della UE nelle conclusioni sopra
citate: “È dunque evidente che, quando la
direttiva VAS impone la valutazione degli impatti ambientali di un progetto e
tale valutazione non è stata realizzata – come avviene nella causa principale –
dev’essere giuridicamente possibile impedire l’attuazione del piano di
cui trattasi…….Parimenti in un procedimento di autorizzazione
che in teoria non prevede, in linea di principio, la valutazione dell’impatto
ambientale, una siffatta valutazione deve essere effettuata in via postuma
qualora essa sia stata omessa in precedenti procedimenti relativi al medesimo
progetto nel suo insieme (Sentenza del 17 marzo 2011,
causaC-275/09)”
Conseguenza
vuole che, secondo l’Avvocato UE e la prevalente giurisprudenza comunitaria in
materia, sono in contrasto la Direttiva sulla VAS e con i principi generali del
diritto comunitario le norme nazionali o regionali che garantiscano la
permanenza della vigenza di piani che abbiano violato tali norme europee.
Le
conseguenze da trarre da questi
principi anche in molti casi della provincia
della Spezia, dovrebbero essere:
1. da parte dei Comuni
competenti una revisione dei piani, delle varianti ambientalmente
significative, che non hanno avuto una VAS o hanno violato le norme in generale
della direttiva VAS;
2. la possibilità di
impugnare un qualsiasi atto esecutivo di tali piani/varianti rilevandone la
invalidità derivata dal contrasto dei piani/varianti con le norme europee.
Si
vedano ad esempio i casi dell’outlet di Brugnato, del Progetto Botta di
Sarzana, del Centro Commerciale di Romito (vedi QUI), peraltro
nel caso di Brugnato e Romito sono in corso inchieste della magistratura per
violazioni relative alla normativa urbanistica e della difesa idrogeologica.
Ma
si vedano anche i progetti di:
2. attuazione Piano Regolatore del Porto (vedi QUI)
3. Portovenere
(vedi QUI)
4. Ameglia
(vedi QUI)
6. Santa
Margherita Ligure, emblematico, anche se non rientrante nella provincia spezzina (vedi QUI).
LA
APPLICAZIONE DELLA VAS AI PIANI ATTUATIVI DI PIANI REGOLATORI GENERALI (PUC in
Liguria)
Il
Consiglio di Stato con sentenza
5715/2012 (vedi QUI) ha
affermato che un piano attuativo
ancorchè atto di attuazione dello
strumento urbanistico generale e conforme
ad ess0, riguarda pur sempre la
potestà di pianificazione del territorio e in quanto tale almeno potenzialmente
è in grado di dispiegare i propri effetti sul bene ambiente , per cui, in linea
di principio non può dirsi sottratto alla possibilità di essere sottoposto a
procedura di compatibilità ambientale a mezzo di VAS. In particolare il piano
attuativo trattato nelle sentenza aveva, pur
non essendo di eccessive dimensioni (circa 4.000 m2), la possibilità di incidere direttamente o indirettamente
su aree a valenza paesaggistica, ambientale e storico architettonica.
Si
tratta di una sentenza importante che conferma un indirizzo giurisprudenziale
già sottolineato in questo blog, vedi QUI; indirizzo che ha portato la recente legge regionale ligure sulla VAS ad essere
impugnata per illegittimità
costituzionale
(
vedi QUI) proprio
in relazione ai piani su piccole aree come appunto il piano attuativo della
sentenza del Consiglio di Stato sopra riportata.
CONCLUSIONI
La
giurisprudenza comunitaria e nazionale prevalenti, confermano quindi un
indirizzo chiaro sulle modalità di valutazione ambientale degli strumenti di
pianificazione nell’uso del territorio:
1. coinvolgimento attivo
delle comunità locali interessati non limitato ai termini di legge formali per
la presentazione delle osservazioni
2. necessità di rispettare
la procedura di VAS anche per piani e varianti già approvati
3. applicazione della VAS
anche a piani in aree limitate, sia di iniziativa pubblica e privata, a
prescindere dalla conformità o meno ai piani generali (PRG, PUC) se comunque
incidenti in qualche modo su ambiente, paesaggio, salute.
Vedremo
come e se amministrazioni locali e Regione Liguria, nonché magistratura
ordinaria e amministrativa, terranno in
considerazione, nella nostra Provincia, quanto sopra autorevolmente espresso.
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