venerdì 28 dicembre 2012

Giurisprudenza UE e nazionale: i piani urbanistici vanno valutati con i cittadini.

Due interessanti sentenze della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato e una conclusione della Avvocatura della UE (conclusioni che normalmente anticipano nei contenuti le sentenze della Corte) sulla valutazione ambientale dei piani urbanistici (la c.d. VAS per un approfondimento vedi apposita sezione di questo blog QUI.  
Si tratta di decisioni/conclusioni che autorevolmente chiariscono principi, della  disciplina sulla procedura di  VAS,  emblematici nel dimostrare anche le non corrette applicazioni della VAS nella nostra Provincia oltre che in generale nella Regione Liguria.

Vediamoli illustrati di seguito insieme con i riferimenti giurisprudenziali che li riguardano ma anche con quelli ai casi specifici delle provincia spezzina. 




IL RUOLO DEL PUBBLICO NELLA PROCEDURA DI VAS
La Corte di Giustizia con sentenza del  20 ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo integrale vedi QUIha chiarito il significato del paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva europea sulla VAS: “2. Le autorità ambientali e il pubblico  devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.”

La Corte di Giustizia ha chiarito che la suddetta norma della Direttiva europea sulla VAS debba essere interpretata nel senso che: ……..ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.”

La Corte chiarisce poi in quali passaggi procedurali e con quale tempistica questa opportunità di parere debba essere fornita:
1. prima della adozione del piano
2. con un termine congruo, cioè adeguato alla complessità dei contenuti del piano; ciò  significa che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano regolatore (PUC nella dizione ligure)  o di una importante variante dello stesso,  i termini dovranno essere non rigidamente fissati dalla legge ma potranno essere definiti puntualmente di volta in volta dalla autorità che elabora/approva il piano (es. Giunta e Consiglio Comunale)
3. il parere del pubblico deve essere tempestivo nel senso che deve essere in grado di incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia definita e portata alla adozione/approvazione

Quanto espresso nei punti precedenti conferma che, almeno per i piani regolatori generali dei Comuni o le varianti significative da un punto di vista ambientale,  il  parere del pubblico in particolare sia oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra autorità che elabora e approva il Piano (Giunta e Consiglio Comunale per rimanere all’esempio del piano regolatore) e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti.  Afferma infatti la Corte nella sentenza qui esaminata: “49  Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”

Siamo quindi ben al di sopra delle semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali, si intravede cioè per la procedura di VAS la possibilità/necessità giuridico amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i modelli del Débat Public francese.  Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che il Débat parte nella fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e riguarda la costruzione del quadro informativo che sta prima della definizione del piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il processo di Débat è gestito da una figura terza (quindi sempre nell’esempio dei piani regolatori non dal Comune che adotta, approva il piano).

Soprattutto il dato interessante è che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla elaborazione/approvazione del Piano (Comuni nel caso di un piano urbanistico) possono stabilire termini e modalità di partecipazione del pubblico diverse e più aperte di quelle della legge nazionale e regionale




COSA SUCCEDE AI PIANI REGOLATORI  PER I QUALI È STATA VIOLATA LA NORMATIVA SULLA VAS
Le conclusione dell’Avvocato UE (19/12/2012 in causa C463-011 per il testo vedi QUIin relazione ai piani che dovevano avere una procedura di VAS prima della loro approvazione e non l’hanno avuta, conferma gli indirizzi della giurisprudenza comunitaria in materia.  In particolare le conclusione dell’Avvocato citano la sentenza 28/2/2012 causa C41-11 (per il testo completo vedi QUIsecondo la quale:
1. quando un “piano” o “programma” avrebbe dovuto, prima della sua adozione, essere sottoposto a valutazione dei suoi effetti sull’ambiente conformemente ai dettami della direttiva VAS,  le autorità competenti hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare all’omissione di una tale valutazione 
2. un tale obbligo incombe altresì ai giudici nazionali investiti di un ricorso contro un atto nazionale siffatto, di conseguenza i giudici aditi a tale riguardo devono prendere, sul fondamento del proprio diritto nazionale, provvedimenti diretti alla sospensione o all’annullamento del “piano” o “programma” adottato in violazione dell’obbligo di procedere a una valutazione ambientale.
3. l’obiettivo fondamentale della direttiva VAS sarebbe disatteso se, aditi al riguardo, i giudici nazionali non adottassero, nel contesto di simili ricorsi e nei limiti dell’autonomia procedurale, le misure, previste dal proprio diritto nazionale, idonee a impedire che un piano o programma siffatto, compresi i progetti da sviluppare nell’ambito di tale programma, possa essere messo in atto senza una valutazione ambientale.

Precisa infine l’Avvocato della UE nelle conclusioni sopra citate: “È dunque evidente che, quando la direttiva VAS impone la valutazione degli impatti ambientali di un progetto e tale valutazione non è stata realizzata – come avviene nella causa principale – dev’essere giuridicamente possibile impedire l’attuazione del piano di cui trattasi…….Parimenti in un procedimento di autorizzazione che in teoria non prevede, in linea di principio, la valutazione dell’impatto ambientale, una siffatta valutazione deve essere effettuata in via postuma qualora essa sia stata omessa in precedenti procedimenti relativi al medesimo progetto nel suo insieme (Sentenza del 17 marzo 2011, causaC-275/09)”

Conseguenza vuole che, secondo l’Avvocato UE e la prevalente giurisprudenza comunitaria in materia, sono in contrasto la Direttiva sulla VAS e con i principi generali del diritto comunitario le norme nazionali o regionali che garantiscano la permanenza della vigenza di piani che abbiano violato tali norme europee.

Le conseguenze da trarre da questi principi anche in molti casi della provincia della Spezia, dovrebbero essere:
1. da parte dei Comuni competenti una revisione dei piani, delle varianti ambientalmente significative, che non hanno avuto una VAS o hanno violato le norme in generale della direttiva VAS;
2. la possibilità di impugnare un qualsiasi atto esecutivo di tali piani/varianti rilevandone la invalidità derivata dal contrasto dei piani/varianti con le norme europee.

Si vedano ad esempio i casi dell’outlet di Brugnato, del Progetto Botta di Sarzana, del Centro Commerciale di Romito (vedi QUI), peraltro nel caso di Brugnato e Romito sono in corso inchieste della magistratura per violazioni relative alla normativa urbanistica e della difesa idrogeologica.
Ma si  vedano anche i progetti di:
1. Waterfront a Spezia (vedi  QUI e QUI)  

2. attuazione Piano Regolatore del Porto (vedi QUI
3. Portovenere (vedi QUI
4. Ameglia (vedi QUI)
5. Follo  (vedi QUI 
6. Santa Margherita Ligure, emblematico, anche se non rientrante nella provincia spezzina (vedi QUI). 





LA APPLICAZIONE DELLA VAS AI PIANI ATTUATIVI DI PIANI REGOLATORI GENERALI (PUC in Liguria)
Il Consiglio di Stato con sentenza 5715/2012 (vedi QUIha affermato che un piano attuativo ancorchè atto di attuazione dello strumento urbanistico generale e conforme ad ess0,  riguarda pur sempre la potestà di pianificazione del territorio e in quanto tale almeno potenzialmente è in grado di dispiegare i propri effetti sul bene ambiente , per cui, in linea di principio non può dirsi sottratto alla possibilità di essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale a mezzo di VAS. In particolare il piano attuativo trattato nelle sentenza aveva, pur non essendo di eccessive dimensioni (circa 4.000 m2), la possibilità di incidere direttamente o indirettamente su aree a valenza paesaggistica, ambientale e storico architettonica.

Si tratta di una sentenza importante che conferma un indirizzo giurisprudenziale già sottolineato in questo blog, vedi QUI indirizzo che ha portato la recente legge regionale ligure sulla VAS ad essere impugnata   per illegittimità costituzionale
( vedi QUI) proprio in relazione ai piani su piccole aree come appunto il piano attuativo della sentenza del Consiglio di Stato sopra riportata.



CONCLUSIONI
La giurisprudenza comunitaria e nazionale prevalenti, confermano quindi un indirizzo chiaro sulle modalità di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione nell’uso del territorio:
1. coinvolgimento attivo delle comunità locali interessati non limitato ai termini di legge formali per la presentazione delle osservazioni
2. necessità di rispettare la procedura di VAS anche per piani e varianti già approvati
3. applicazione della VAS anche a piani in aree limitate, sia di iniziativa pubblica e privata, a prescindere dalla conformità o meno ai piani generali (PRG, PUC) se comunque incidenti in qualche modo su ambiente, paesaggio, salute.

Vedremo come e se amministrazioni locali e Regione Liguria, nonché magistratura ordinaria e amministrativa,  terranno in considerazione, nella nostra Provincia, quanto sopra autorevolmente espresso.






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