Secondo
gli uffici regionali, avvallati dall’assessorato alla pianificazione
territoriale, non solo non si deve applicare la VAS al nuovo PUC di Santa
Margherita Ligure ma aggiunge l’assessore competente : “Il Piano Urbanistico Comunale di Santa Margherita
Ligure approvato una settimana fa dalla Giunta della Regione Liguria non è
soggetto alla Vas-Valutazione ambientale strategica non contenendo previsioni
di opere soggette all'obbligo di Via-Valutazione di impatto ambientale. La Vas è solo un procedimento e, in termini di
contenuti, non aggiunge nulla di più rispetto alla fase tecnica della verifica
di assoggettabilità, ma è caratterizzata da un fase di pubblicità che, nel caso
del Puc, è già stata esperita con la pubblicazione del piano". (vedi QUI per il comunicato completo).
ALCUNE NOZIONI PER CAPIRE MEGLIO IL RESTO DEL POST
1. La VAS è una procedura di valutazione
dell’impatto ambientale di piani e programmi, procedura che deve accompagnare i
piani e programmi sin dalla fase di elaborazione degli obiettivi degli stessi.
2. La VIA è una procedura di valutazione dell’impatto
ambientale di singoli progetti od opere che interviene dopo la presentazione
della versione definitiva del progetto.
3. La procedura di VAS può consistere in:
- una procedura di verifica al fine di stabilire se il piano e
programma ha o meno un impatto significativo per sottoporlo a procedura
ordinaria di VAS
- una procedura preliminare per stabilire l’impostazione
dei documenti che dovranno accompagnare la
procedura ordinaria di VAS
- la procedura ordinaria di VAS che può concludersi con un
parere negativo che vincola i contenuti del piano/programma da approvare
4. la Direttiva europea (2001/42/CE) e la normativa nazionale
(DLgs 152/2006 parte seconda) stabiliscono gli indirizzi vincolanti per
definire i piani e programmi sottoponibili solo a procedura di verifica o anche
a procedura ordinaria di VAS.
PRIMA QUESTIONE: UN PUC DEVE AVERE LA VAS ANCHE SE NON CONTIENE OPERE SOTTOPOSTE A VIA
Non è vero che un piano urbanistico comunale (i vecchi
piani regolatori per intenderci) debba essere sottoposto a VAS ordinaria solo
se contiene la previsione di opere/progetti sottoponibili a Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA).
Se così fosse verrebbe meno il significato distintivo
tra VAS e VIA. La VAS valuta le diverse destinazione funzionali del territorio
comunale in rapporto all’area vasta mentre la VIA valuta il singolo progetto od
opera in relazione allo specifico sito in cui dovrà essere collocata. La VAS
quindi precede la VIA e costituisce semmai una mappa delle localizzazioni
sostenibili di un territorio a
prescindere da quelli che saranno poi i singoli progetti che in tali
localizzazioni dovranno essere realizzati.
Non solo ma la tesi della Regione fornisce una
interpretazione eccessivamente restrittiva della normativa sulla VAS che non
dimentichiamo è di derivazione comunitaria (Direttiva 2001/42/CE). Infatti
secondo il paragrafo 2 articolo 3 di detta Direttiva sono automaticamente
sottoposti a VAS i piani urbanistici (come il PUC di Santa Margherita) che
hanno al loro interno la previsione di opere/progetti sottoponibili a loro
volta a VIA, detto in termini più formali che costituiscono (tali Piani) il
quadro di riferimento di progetti sottoponibili a VIA. Entrambe le condizioni devono esserci per
l’automaticità della applicazione della VAS ordinaria e non della semplice
verifica di assoggettabilità. Ma questa
norma non può essere interpretata come occasione per escludere automaticamente
tutti i PUC che non prevedono opera sottoponibili a VIA , alla applicazione
della VAS.
D’altronde la stessa
Corte di Giustizia con sentenza del 17/6/2010 (Cause riunite C‑105/09 e C‑110/09) ha
avuto modo di chiarire che la dizione della norma sopra citata della Direttiva
non va interpretata come se per far scattare l’obbligo della VAS determinati
progetti precisi (quelli sottoponibili a VIA):” costituiscano esplicitamente o implicitamente oggetto del piano o del
programma” Aggiunge la Corte di
Giustizia : "......La nozione di «quadro di riferimento» è per questo da intendere
in maniera elastica: essa non necessita di definizioni tassative, ma comprende
anche forme di incidenza che lasciano ancora margini di intervento. 67. In
sintesi, si deve pertanto ritenere che un piano o un programma definisce un
quadro di riferimento ogni volta che vengono assunte decisioni che possono
influire sulla successiva autorizzazione di progetti, specialmente con riguardo
all’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso
la ripartizione delle risorse.”
Tradotto
il piano può essere sottoposto a VAS ordinaria anche se non prevede
esplicitamente specifici progetti rientranti negli elenchi tassativi delle categorie di
opere sottoponibili a VIA, ma semplicemente se nelle sue destinazioni funzionali prevede destinazioni funzionali, potenzialmente attuabili in un futuro,
con progetti che rientrano nelle suddette categorie di opere sottoponibili a
VIA. In altri e ancor più chiari termini
se il piano prevede una destinazione funzionale da area agricola ad area industriale, deve essere sottoposto a VAS subito e non attendere che, per la nuova potenziale area industriale, vengano presentati progetti sottoponibili a VIA.
SECONDA QUESTIONE: LA PARTECIPAZIONE DELLA PROCEDURA DI VAS NON PUO’
ESSERE SOSTITUITA DALLA PARTECIPAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE
Secondo le dichiarazioni dell’assessore regionale la fase
di pubblicità della VAS , nel caso del PUC, viene: “ esperita con la pubblicazione del piano”.
Non è vero vediamo perché.
La normativa sulla disciplina di approvazione del PUC dal
punto di vista della partecipazione del pubblico (come risulta dalla legge
regionale urbanistica ligure) si limita a prevedere le osservazioni dei
cittadini che hanno interessi legittimi o diritti soggettivi toccati dalle
destinazione funzionale del PUC.
Nella procedura di VAS le osservazioni, essendo in materia
ambientale, possono essere presentate da chiunque a prescindere dagli interessi
o diritti che rappresentano.
Non solo ma la procedura di VAS prevede una serie di
passaggi documentali non previsti dalla procedure urbanistica:
1. la pubblicazione del rapporto ambientale preliminare: il
documento che definisce i potenziali indicatori di valutazione e gli obiettivi
ambientali da utilizzare per la VAS del piano;
2. la pubblicazione del rapporto ambientale
definitivo : contenente la valutazione del potere impatto ambientale del piano, le misure di mitigazione, il sistema di monitoraggio per verificare il rispetto di dette misure nell'attuazione del piano;
3. la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi: un documento in cui si
illustrano le modalità con cui le considerazioni e valutazioni ambientali sono
state integrate nel piano o programma e come, nell'esame delle alternative
possibili si sia tenuto conto degli esiti delle consultazioni del rapporto
ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni.
Le
informazioni che possono essere fornite al pubblico nella procedura di VAS sono
nettamente più ampie rispetto a quelle della procedura urbanistica come si
ricava dalla disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali (DLgs
195/2005).
Infine
la procedura di VAS vede il ruolo della c.d. Autorità Competente. Si tratta di
un soggetto istituzionale (ente, ufficio) distinto dalla Autorità Procedente che
predispone e approva il piano. Nel caso Ligure l’Autorità Competente è la
Regione mentre quella Procedente è il Consiglio Comunale. Nelle procedure urbanistiche distinte dalla VAS il fatto che il piano debba avere un avvallo
anche dalla Regione, riguarda solo la coerenza
del piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati: regionali,
provinciali. Nella VAS invece la procedure di valutazione del piano viene
condotta da soggetto istituzionale esterno da chi approva il piano, c’è il
coinvolgimento del pubblico e tutto il processo accompagna la
costruzione-elaborazione-adozione-approvazione del piano. Il tutto garantisce
una terzietà a chi valuta l’impatto ambientale del piano che non esiste nella
procedura urbanistica tanto più in quella prevista dalla attuale legge
regionale ligure in materia.
A conferma di quanto sopra si veda la lettera
b) comma 2 articolo 11 del DLgs 152/2006 secondo la quale l’autorità competente e l’autorità proponente
collaborano in ogni momento della VAS al fine di individuare un percorso
metodologico e procedurale stabilendo le modalità della collaborazione, le
forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale
ed il pubblico interessato da consultare. Norma quest’ultima da leggere in modo
coordinato con la nozione di
consultazione di cui alla lettera t) comma 1 articolo 5 dello stesso DLgs
152/2006, intesa come l'insieme delle
forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni,
del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella
valutazione dei piani, programmi e progetti.
Infine,
e non a caso, lo stesso DLgs 152/2006 prevede l’unicità delle procedure di
consultazione del pubblico solo nel caso di VIA ed Autorizzazione Integrata
Ambientale (comma 2 articolo 10) sullo stesso progetto, o nel caso di procedura
di verifica di VIA e VAS (comma 4 articolo 10).
Sempre il DLgs prevede il
coordinamento tra procedure di partecipazione e informazione previste da
procedure urbanistiche con quelle della VAS ma non una sostituzione delle prime
con le seconde (comma 4 articolo 14 del DLgs 152/2006).
TERZA QUESTIONE: LA REGIONE NON È COERENTE NEPPURE CON I PROPRI ATTI
Nell’affermare che il PUC di Santa Margherita non deve
andare a VAS ordinaria la Regione dimostra di rimuovere due suoi atti, uno
interno l’altro formalmente pubblicato.
L’atto interno riguarda un documento che gli uffici
regionali utilizzano da anni per svolgere le procedure di VAS vedi QUI, l’atto pubblicato è una Circolare del 14/5/2008 del settore urbanistica, vedi QUI.
In entrambi questi documenti si distingue tra i piani che
possono andare a procedura di verifica in quanto riguardanti piccole aree, dai piani territoriali ed urbanistici generali che
invece sono gli strumenti che devono andare a VAS ordinaria.
Non solo ma nel documento ad uso interno si
afferma che sono sottoponibili a VAS ordinaria i piani urbanistici che costituiscono la
fonte ed il quadro di riferimento programmatico per la successiva elaborazione
e valutazione dei progetti di interventi urbanistico-edilizi (sia assoggettati
a VIA, sia non assoggettati). Come si vede non c’è in questo documento l’automatismo
affermato in relazione al PUC di Santa Margherita secondo cui se il piano non
contiene opere bene definite sottoponibili a VIA non deve andare a VAS
ordinaria, si usa invece la terminologia più adeguata agli indirizzi visti in
precedenza della Corte di Giustizia secondo cui il piano è sottoposto a VAS
se potrà contenere eventuali progetti
sottoponibili a VIA.
QUARTA
QUESTIONE LA REGIONE NON È COERENTE NEPPURE CON LA PROPRIA LEGGE REGIONALE
SULLA VAS
Come richiamato più volte sopra, secondo la Regione Liguria,
in relazione alla vicenda del PUC di Santa Margherita esiste un automatismo tra
PUC e opere sottoponibili a VIA in esse contenute. Abbiamo dimostrato la
contraddittorietà di questa tesi con le norme nazionali ed europee e con gli
atti amministrativi e di lavoro della stessa Regione.
Ma la Regione è in
contraddizione anche con la recente legge regionale sulla VAS (vedi QUI) infatti questa ultima al comma 6 articolo 3 rinvia ad una
norma del DLgs 152/2006 che prevede la non applicazione della VAS alle varianti
automatiche di Piani urbanistici dovute ad opere sottoposte a VIA, questo
riferimento dimostra come non ci sia il collegamento automatico tra piani e
opere sottoponibili a VIA.
È vero che all’epoca
della approvazione del preliminare di PUC (aprile 2012) la legge regionale
sopra citata non era ancora stata pubblicata ma era comunque allo stato di
disegno di legge e quindi il tema era ben conosciuto alla Giunta e agli uffici regionali
competenti.
Evidentemente
per gli amministratori e dirigenti della Regione Liguria una cosa sono gli atti
formali, le leggi comunitarie, nazionali, regionali nonché la giurisprudenza
comunitaria e altra cosa è la loro applicazione in concreto!
QUINTA QUESTIONE: IN TUTTE LE REGIONI LA VAS ORDINARIA SI APPLICA
AUTOMATICAMENTE A TUTTI I PIANI REGOLATORI GENERALI A PRESCINDERE DAL LORO
CONTENUTO
Tutte le Regioni
che hanno disciplinato la VAS
su scala comunale prevedono l’obbligo di questa procedura relativamente ai nuovi
piani urbanistici comunali a prescindere dal fatto che contengano opere sottoponibili
a VIA.
Emilia Romagna (articolo 2 LR 9/2008): qui
Toscana: qui
Provincia autonoma di Trento (articolo 3 Decreto Presidente Provincia
14 settembre 2006, n. 15-68/Leg): qui
Valle d’Aosta: qui
Veneto (articolo 4 e
seguenti della legge regionale 11/2004): qui
Provincia autonoma di Bolzano (interpretazione Legge provinciale
2/2007): qui
Piemonte (allegato II DGR 12-8931 del 9/6/2008 ): qui
Lombardia (punto 2 Decreto Dirigenziale
14/12/2010): qui
SESTA QUESTIONE: L'EFFICACIA GIURIDICA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA NON E' LA STESSA DELLA PROCEDURA ORDINARIA DI VAS
Secondo le dichiarazioni, molto avventate e confuse, dell'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale: "a Vas è solo un procedimento e, in termini di contenuti, non aggiunge nulla di più rispetto alla fase tecnica della verifica di assoggettabilità". Ora è chiaro che non è così altrimenti non si spiegherebbe perchè il legislatore comunitario e nazionale abbiano chiaramente distinto queste due fasi. Non a caso mentre la procedura di verifica si conclude o con un nulla di fatto (la decisione di non applicare la procedura ordinaria di VAS) o al massimo con delle prescrizioni che potranno o meno essere recepite nel piano adottato e poi approvato in via definitiva. Invece la procedura ordinaria di VAS si conclude con un Parere Motivato obbligatorio e vincolante per l'autorità che approverà il piano (nel caso dei piani urbanistici il Consiglio Comunale). Infatti è indiscutibile che le modifiche apportate sia dalla versione del 2008 ed ancor più a quella del 2010 [1] vadano verso la affermazione della natura vincolante e non solo obbligatoria del Parere Motivato, recita infatti il nuovo comma 2 articolo 15 come modificato dal DLgs 128/2010: “ L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma “.
Secondo le dichiarazioni, molto avventate e confuse, dell'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale: "a Vas è solo un procedimento e, in termini di contenuti, non aggiunge nulla di più rispetto alla fase tecnica della verifica di assoggettabilità". Ora è chiaro che non è così altrimenti non si spiegherebbe perchè il legislatore comunitario e nazionale abbiano chiaramente distinto queste due fasi. Non a caso mentre la procedura di verifica si conclude o con un nulla di fatto (la decisione di non applicare la procedura ordinaria di VAS) o al massimo con delle prescrizioni che potranno o meno essere recepite nel piano adottato e poi approvato in via definitiva. Invece la procedura ordinaria di VAS si conclude con un Parere Motivato obbligatorio e vincolante per l'autorità che approverà il piano (nel caso dei piani urbanistici il Consiglio Comunale). Infatti è indiscutibile che le modifiche apportate sia dalla versione del 2008 ed ancor più a quella del 2010 [1] vadano verso la affermazione della natura vincolante e non solo obbligatoria del Parere Motivato, recita infatti il nuovo comma 2 articolo 15 come modificato dal DLgs 128/2010: “ L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma “.
A conferma della natura vincolante del Parere Motivato di VAS si vedano le motivazioni del ricorso alla Corte
Costituzionale della Avvocatura dello Stato (per conto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) verso l’articolo della legge regionale Toscana che non
recepisce compiutamente (ad avviso di detta Avvocatura) il nuovo testo del DLgs
152/2006 (comma 2 articolo 15); secondo detto ricorso: "il parere motivato previsto dall'art. 15 citato deve considerarsi
come parere obbligatorio e vincolante per l'autorità
procedente,..." A conferma della fondatezza della tesi della Avvocatura di Stato
sul punto la Regione Toscana ha già provveduto a modificare[2] la
propria legge regionale sul punto recependo compiutamente l’attuale testo del
comma 2 articolo 15 sulla efficacia del Parere Motivato conclusivo della
procedura di VAS.
Ora come affermato da autorevolissima dottrina (Vera Parisio[3]) se
è vero che i pareri vincolanti restano pareri a tutti gli effetti: "......un parere vincolante contribuisce in termini
piuttosto rilevanti a formare il contenuto definitivo del provvedimento finale,
cosicché non si può negare che l’organo che lo adotta finisca con il porsi su
di un livello partecipativo paritetico a quello dell’organo che emana il
provvedimento finale”.
Quindi se il Parere
Motivato di VAS comportasse una revisione significativa del Piano/Programma per
adeguarlo alle conclusioni della procedura di VAS, ciò comporterebbe un arresto
procedimentale significativo anche in termini temporali con la possibilità di impugnare
detto Parere Motivato vincolante come affermato ad esempio da Consiglio di
Stato 1902/2011.
Ecco perchè non è vero come afferma l'Assessore della Regione Liguria che la procedura ordinaria di VAS non aggiunge nulla in termini di contenuti a quella di Verifica.
[1] Che ha eliminato
anche il riferimento al “ove necessario” relativamente alla acquisizione dei
risultati della VAS nell’ambito del processo di revisione del Piano/Programma
da parte della Autorità Proponente
[2] LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 69 Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).
[3] Codice della Azione Amministrativa pag. 698 ed. Giuffrè 2011
INFINE SUL PUC DI SANTA
MARGHERITA
Se uno accede
alla sezione apposita del sito del Comune di S. Margherita nota che non è stato
fino ad ora pubblicato il provvedimento conclusivo della procedura che ha
escluso l’applicazione della VAS. Un altro sintomo della leggerezza
amministrativa che enti pubblici di vario genere, in Liguria, con la quale
trattano questa importante procedura di valutazione. Infatti questa mancata
pubblicazione è in palese contrasto con il comma 5 articolo 12 del DLgs 152/2006.
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