venerdì 14 dicembre 2012

L’Arsenale militare nelle nebbie e i venditori di fumo del Comune e ASL di Spezia.


Dopo settimane di pressanti richieste da parte della Associazione Murati VIVI, di singoli cittadini di Marola, di associazioni ambientaliste e di consiglieri Comunali  della lista Guerri e  5stelle….il Comune ha prodotto una documentazione assolutamente insufficiente per chiarire responsabilità, competenze e stato autorizzatorio nella vicenda del cantiere “improvvisato” di demolizione navale di fronte alla scuola elementare di Marola.

Vediamola questa documentazione (per il testo integrale vedi QUI)....... 




COMUNICAZIONI DEL COMUNE: UN ESERCIZIO DI R IMOZIONE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ
Prima affermazione  dell’Ufficio Ambiente del Comune:
trattandosi di una attività svolta all’interno di base navale, questa Amministrazione non ha alcuna competenza al rilascio di qualsivoglia autorizzazione”.
Dichiarazione reticente; infatti avendo l’attività prodotto emissioni anomale nella zona di competenza comunale, comprendente addirittura una scuola, il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo  considerati i rischi diretti sulla popolazione civile, poteva  verificare la possibilità di esercitare i propri poteri di prevenzione sanitaria (ai sensi del TU leggi sanitarie)  previa diffida e successiva ordinanza di divieto  a continuare l’attività di demolizione. Invece alla fine sono state le stesse Autorità Militari come vedremo a "sbaraccare"  il cantiere in fretta e furia!



IL DOCUMENTO PRODOTTO DAL COMUNE: UN COMPITINO SU QUELLO CHE E' STATO CHIESTO…… E NON E' STATO OTTENUTO!
La nota di servizio del Corpo di Polizia Municipale dimostra soltanto che i vigili sono andati sul posto e che hanno chiesto chiarimenti…..TUTTO QUI!
In cosa sono consistiti questi chiarimenti ottenuti dai Vigili Urbani?  Nel venire a conoscenza che:
1. la ditta che si è occupata di avviare l’attività dell’improvvisato cantiere di demolizione ha avuto l’area, interessata dai lavori, in permuta,
2. è stato redatto il Piano di interferenza DUVRI.
Niente altro! Il tutto in oltre tre settimane di tempo!!!

Già la questione della permuta è ambigua  un cantiere di demolizione navale deve essere autorizzato in un area appositamente adibita con sistemi adeguati di prevenzione delle emissioni che dal cantiere potrebbero provenire. Invece qui si lavora in questo modo: tieni beccati quest’area e comincia a lavorare……. Sic!

DUVRI è l’acronimo di  Documento Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza. Si tratta di un documento previsto dal Testo Unico per la sicurezza negli ambienti di lavoro (articolo 26 DLgs 81/2008).  Cosa si intende per interferenza? Vediamolo subito:  “Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del  committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa  sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008).” 

Si tratta quindi di un documento utile ed importante (se redatto correttamente) per capire le modalità di lavoro interne al cantiere ma non esaustivo delle richieste di informazione avanzate da Murati Vivi , consiglieri comunali e singoli cittadini.



COSA DOVEVANO PUBBLICARE LE AUTORITÀ COMPETENTI CIVILI E MILITARI
Voglio ricordare cosa è stato chiesto alle autorità competenti nelle loro diverse funzioni: Comune, ASL, Arpal, Marina Militare e ditta che gestiva il cantiere.

1. Le autorizzazioni alle emissioni aeriformi: ai sensi dell’articolo 269 del DLgs 152/2006, infatti trattandosi di attività non rientranti nelle attività di difesa nazionale ad essa si applica la normativa ambientale ordinaria (come affermato dal DLgs 66/2010 Codice dell’ordinamento militare);
2. Il provvedimento, della autorità militare preposta, relativo alla Dichiarazione della tipologia di rifiuto prodotto dalla attività di demolizione ai sensi del Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009;
3. l’autorizzazione alla gestione dei rifiuti prodotti dalla attività di demolizione della nave, rifiuti che possono essere classificati come pericolosi (voce GC 030, prevista dall’allegato III al Regolamento (CE) n. 1013/2006  - testo e commento vedi QUI);
4. la documentazione che dimostri il rispetto delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti prodotti ai sensi del DM 22 ottobre 2009;
5. i verbali degli avvenuti controlli effettuati dal’ASL nel cantiere in oggetto;
6. i verbali di qualsiasi altra autorità di controllo sulle modalità di svolgimento delle attività del cantiere in oggetto. In particolare alla luce della documentazione prodotta dal Comune risulta che in data 20/11/2012 (Marivigilanza) e in data 23/11 (Capitaneria di Porto) hanno effettuato ispezioni i cui risultati non sono  stati forniti pubblicamente.



NESSUNO DOCUMENTO DI MERITO È STATO FORNITO AI CITTADINI
Nessuno di questi documenti è stato fornito, non solo ma la comunicazione dell’Ufficio Ambiente del Comune alla quale è allegata la nota dei Vigili Urbani sopra richiamata, non spiega come invece dovrebbe fare , quali sono le reali competenze e distinzioni di funzioni tra autorità civili e militari, lasciando completamente nel dubbio i cittadini che invece vogliono essere rassicurati su chi fa e cosa nel campo della prevenzione del rischio salute e ambiente.



MA LA LEGGE COSA PERMETTE CHE VENGA PUBBLICATO?
Trattandosi di tematica ambientale la normativa applicabile è il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE.
Questo Decreto Legislativo contiene una concezione larga di informazione accedibile per cui addirittura è accedibile non solo il semplice documento (autorizzazione) ma anche “i dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull’ambiente” (articolo 7 Direttiva 2003/4/CEE),  quindi ancor di più sono accedibili i verbali di controllo su attività potenzialmente inquinanti. 
Inoltre nessuno degli atti/documenti richiesti rientrava tra le categorie generali non accedibili elencate dall’articolo 5 del citato DLgs 195/2005 (vedi QUI). 


Il furbino funzionario comunale di turno potrebbe dire: "si ma quelli in mano alle autorità militari non sono accedibili dal pubblico"….SBAGLIATO!  Il primo comma dell’articolo 368 del Dlgs 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) prevede che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 195/2005, l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale. Ora mi pare ovvio che la documentazione richiesta non riguardasse di certo informazioni che potevano pregiudicare la difesa nazionale, tanto più che per ammissione delle stesse Autorità Militari (vedi nota Vigili Urbani Comune di Spezia) la bettolina non era classificata come nave militare ma di supporto alle navi militari.


CONCLUSIONI: NESSUNA PREVENZIONE NESSUNA TRASPARENZA…..SOLO FUGHE PRECIPITOSE  
Non solo le Autorità civili sono intervenute in ritardo nei controlli e solo dopo innumerevoli sollecitazioni dei cittadini, ma a tutt’oggi non è stato prodotto alcun documento che dimostri la veridicità delle affermazioni sulla non pericolosità della attività svolta nell’improvvisato cantiere.
Infine ad ulteriore dimostrazione che le cose  non erano e non sono per niente chiare c’è stato l’improvviso “sbaraccamento” del cantiere da parte delle Autorità Militari. Domanda: se l’attività era in piena regola perché il cantiere è stato rimosso prima della fine dei lavori? 


LA FUGA A VOLTE NON E’ AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ MA E’ SICURAMENTE AMMISSIONE DI ARROGANZA (io non spiego nulla e me ne vado) E DI CONFUSIONE E, ARROGANZA E  CONFUSIONE,  SONO PERICOLOSE QUANDO SI TRATTA  DI  CONTROLLARE ATTIVITÀ POTENZIALMENTE INQUINANTI E PERICOLOSE PER LA SALUTE E L’AMBIENTE.
  





Nessun commento:

Posta un commento