Dopo
settimane di pressanti richieste da parte della Associazione Murati VIVI, di singoli
cittadini di Marola, di associazioni ambientaliste e di consiglieri Comunali della lista Guerri e 5stelle….il Comune ha prodotto una documentazione
assolutamente insufficiente per chiarire responsabilità, competenze e stato
autorizzatorio nella vicenda del cantiere “improvvisato” di demolizione navale
di fronte alla scuola elementare di Marola.
Vediamola
questa documentazione (per il testo integrale vedi QUI).......
COMUNICAZIONI
DEL COMUNE: UN ESERCIZIO DI R IMOZIONE DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ
Prima affermazione dell’Ufficio Ambiente del Comune:
“trattandosi di una attività svolta all’interno
di base navale, questa Amministrazione non ha alcuna competenza al rilascio di
qualsivoglia autorizzazione”.
Dichiarazione reticente; infatti avendo l’attività prodotto emissioni
anomale nella zona di competenza comunale, comprendente addirittura una scuola,
il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo considerati i rischi diretti sulla
popolazione civile, poteva verificare la
possibilità di esercitare i propri poteri di prevenzione sanitaria (ai sensi
del TU leggi sanitarie) previa diffida e
successiva ordinanza di divieto a continuare l’attività di demolizione. Invece alla fine sono state le stesse Autorità Militari come vedremo a "sbaraccare" il cantiere in fretta e furia!
IL DOCUMENTO PRODOTTO DAL COMUNE: UN COMPITINO SU QUELLO CHE E' STATO
CHIESTO…… E NON E' STATO OTTENUTO!
La nota di servizio del Corpo di Polizia Municipale dimostra soltanto che i vigili sono andati sul posto e che hanno chiesto
chiarimenti…..TUTTO QUI!
In
cosa sono consistiti questi chiarimenti ottenuti dai Vigili Urbani? Nel venire
a conoscenza che:
1. la ditta che si è occupata
di avviare l’attività dell’improvvisato
cantiere di demolizione ha avuto l’area, interessata dai lavori, in permuta,
2. è stato redatto il
Piano di interferenza DUVRI.
Niente
altro! Il tutto in oltre tre settimane di tempo!!!
Già
la questione della permuta è
ambigua un cantiere di demolizione navale
deve essere autorizzato in un area appositamente adibita con sistemi adeguati
di prevenzione delle emissioni che dal cantiere potrebbero provenire. Invece
qui si lavora in questo modo: tieni beccati quest’area e comincia a lavorare…….
Sic!
DUVRI è l’acronimo di Documento
Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza. Si tratta di un documento
previsto dal Testo Unico per la sicurezza negli ambienti di lavoro (articolo 26
DLgs 81/2008). Cosa si intende per interferenza? Vediamolo subito: “Si
parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso
tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella
stessa sede aziendale con contratti
differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008).”
Si
tratta quindi di un documento utile ed importante (se redatto correttamente)
per capire le modalità di lavoro interne al cantiere ma non esaustivo delle
richieste di informazione avanzate da Murati Vivi , consiglieri comunali e
singoli cittadini.
COSA DOVEVANO
PUBBLICARE LE AUTORITÀ COMPETENTI CIVILI E MILITARI
Voglio
ricordare cosa è stato chiesto alle
autorità competenti nelle loro diverse funzioni: Comune, ASL, Arpal, Marina
Militare e ditta che gestiva il cantiere.
1. Le autorizzazioni alle
emissioni aeriformi: ai sensi dell’articolo 269 del DLgs 152/2006, infatti
trattandosi di attività non rientranti nelle attività di difesa nazionale ad
essa si applica la normativa ambientale ordinaria (come affermato dal DLgs
66/2010 Codice dell’ordinamento militare);
2. Il provvedimento, della autorità
militare preposta, relativo alla Dichiarazione della tipologia di rifiuto
prodotto dalla attività di demolizione ai sensi del Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009;
3. l’autorizzazione alla
gestione dei rifiuti prodotti dalla attività di demolizione della nave, rifiuti
che possono essere classificati come pericolosi (voce GC 030, prevista dall’allegato III al Regolamento (CE)
n. 1013/2006 - testo e commento vedi
QUI);
4. la documentazione che
dimostri il rispetto delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti prodotti
ai sensi del DM 22 ottobre 2009;
5. i verbali degli
avvenuti controlli effettuati dal’ASL nel cantiere in oggetto;
6. i verbali di qualsiasi
altra autorità di controllo sulle modalità di svolgimento delle attività del
cantiere in oggetto. In particolare alla luce della documentazione prodotta dal
Comune risulta che in data 20/11/2012 (Marivigilanza) e in data 23/11
(Capitaneria di Porto) hanno effettuato ispezioni i cui risultati non sono stati forniti pubblicamente.
NESSUNO
DOCUMENTO DI MERITO È STATO FORNITO AI CITTADINI
Nessuno
di questi documenti è stato fornito, non solo ma la comunicazione dell’Ufficio
Ambiente del Comune alla quale è allegata la nota dei Vigili Urbani sopra
richiamata, non spiega come invece dovrebbe fare , quali sono le reali competenze e distinzioni di funzioni tra autorità
civili e militari, lasciando completamente nel dubbio i cittadini che
invece vogliono essere rassicurati su chi fa e cosa nel campo della prevenzione
del rischio salute e ambiente.
MA LA LEGGE
COSA PERMETTE CHE VENGA PUBBLICATO?
Trattandosi
di tematica ambientale la normativa applicabile è il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n.
195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE.
Questo Decreto
Legislativo contiene una concezione larga di informazione accedibile per cui
addirittura è accedibile non solo il semplice documento (autorizzazione) ma
anche “i dati ricavati dal monitoraggio di attività che
incidono o possono incidere sull’ambiente” (articolo 7 Direttiva 2003/4/CEE), quindi ancor di più sono accedibili i verbali
di controllo su attività potenzialmente inquinanti.
Inoltre nessuno degli atti/documenti richiesti rientrava
tra le categorie generali non accedibili elencate dall’articolo 5 del citato DLgs 195/2005 (vedi QUI).
Il furbino funzionario comunale di turno potrebbe dire: "si ma quelli in mano alle autorità militari non sono accedibili dal pubblico"….SBAGLIATO! Il primo comma dell’articolo 368 del Dlgs
66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) prevede che ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo 195/2005, l'accesso all'informazione ambientale è
negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa
nazionale. Ora mi pare ovvio che la documentazione richiesta non riguardasse di
certo informazioni che potevano pregiudicare la difesa nazionale, tanto più che
per ammissione delle stesse Autorità Militari (vedi nota Vigili Urbani Comune
di Spezia) la bettolina non era classificata come nave militare ma di supporto
alle navi militari.
CONCLUSIONI: NESSUNA PREVENZIONE NESSUNA TRASPARENZA…..SOLO FUGHE
PRECIPITOSE
Non solo le Autorità civili sono intervenute in ritardo
nei controlli e solo dopo innumerevoli sollecitazioni dei cittadini, ma a tutt’oggi
non è stato prodotto alcun documento che dimostri la veridicità delle
affermazioni sulla non pericolosità della attività svolta nell’improvvisato
cantiere.
Infine ad ulteriore dimostrazione che le cose non erano e non sono per niente chiare c’è
stato l’improvviso “sbaraccamento” del cantiere da parte delle Autorità Militari.
Domanda: se l’attività era in piena regola perché il cantiere è stato rimosso
prima della fine dei lavori?
LA FUGA A VOLTE NON E’ AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ MA E’
SICURAMENTE AMMISSIONE DI ARROGANZA (io
non spiego nulla e me ne vado) E DI CONFUSIONE E, ARROGANZA E CONFUSIONE, SONO PERICOLOSE QUANDO SI TRATTA DI
CONTROLLARE ATTIVITÀ POTENZIALMENTE INQUINANTI E PERICOLOSE PER LA
SALUTE E L’AMBIENTE.
Nessun commento:
Posta un commento