LA NUOVA
DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA
Il
Comune di Spezia ha proposto (per il testo vedi QUI) una
nuova deliberazione di rinnovo della convenzione con l’Istituto Superiore di
Sanità in vista della predisposizione del parere sanitario di competenza del
Sindaco all’interno della procedura di rilascio della Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) alla centrale Enel della Spezia.
IN COSA
CONSISTE IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Come ho più volte
spiegato in questo blog il Parere deve avere la finalità di dimostrare (ai
sensi del Testo Univo delle leggi sanitarie) la accettabilità sanitaria della
presenza di una industria insalubre in zona abitate.
Sull’efficacia
giuridica di questo Parere all’interno della procedura di rilascio dell’AIA alla
centrale Enel ho scritto QUI.
Il documento del Comune fornisce indirizzi, al futuro lavoro dell'Istituto Superiore Sanitario, che sono in contraddizione con le finalità che la vigente normativa, la giurisprudenza e soprattutto le buone pratiche in materia come spiego di seguito........
I LIMITI DEL
DELLA NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA: QUALE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI
INQUINANTI EMESSI DALLA CENTRALE
Il
documento allegato alla delibera distingue tra sistema di sorveglianza degli
inquinanti dal sistema di monitoraggio di potenziali effetti avversi sulla
salute.
La
distinzione appare confusa in quanto si afferma che: “ il primo sistema riguarderebbe i limiti della qualità dell’aria
mentre il secondo riguarderebbe contaminanti che non hanno una soglia al di
sotto della quale possono essere esclusi effetti sulla salute (i.e.
cancerogeni, mutageni, etc). Non solo ma mentre il primo sarebbe largamente
implementato dalla normativa vigente, il
secondo non è istituzionalmente previsto e, se del caso, deve essere
attivato localmente a fronte di specifiche esigenze”.
La
normativa sulla qualità dell’aria non si limita, come appare dalla lettura dell’allegato
in oggetto, ad individuare livelli di immissione degli inquinanti ma contiene
varie tipologie di limiti anche legati alla correlazione tra concentrazione
dell’inquinante e rischi per la salute, basti pensare ai concetti di: valore
obiettivo, soglia di
allarme, soglia di informazione,
obiettivo a lungo termine.
I LIMITI DEL
DELLA NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA: LA PROBLEMATICA DEI MICROINQUINANTI
TOSSICI E CANCEROGENI
Non
corrisponde al vero quanto affermato
sempre nella delibera del Comune secondo cui la seconda tipologia di sistema di
controllo non sia “istituzionalmente
prevista”. Intanto per le sostanze cancerogene e mutagene soccorre il DLgs
152/2007 (come modificato dal DLgs 108/2008). Ma soprattutto la stessa normativa sulla
disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale lega la specificità
ambientale e sanitaria del sito alla possibilità di derogare agli stessi limiti
di legge degli inquinanti tradizionali, non solo ma tale specificità una volta
riconosciuta può comportare la possibilità di imporre prescrizioni all’impianto
da autorizzare.
L’allegato
alla delibera del Comune afferma inoltre “la
normativa prevede che in alcune aree urbane, già dalla seconda metà degli anni
’90 (DM 25/11/94, DLgs 152/07e DLgs 155/10), rilevazioni sistematiche della
loro concentrazione in aria siano attive, seppur con diverse modalità. La
Spezia per dimensione demografica non rientra tra queste”. Le cose non stanno
così. I limiti non sono demografici ma frutto di una zoonizzazione che la
Regione deve svolgere sulla base di campagne analitiche. Spezia (Comune)
rientra nella zona 3 (vedi valutazione qualità aria regionale del 2011) e guarda caso i punti di monitoraggio per i microinquinanti
di cui al citato DLgs 152/2006 sono al parco della maggiolina, e in Via
Chiodo-Via Amendola. Siti utili per il monitoraggio del traffico ma non per le emissioni industriali come quelle
della centrale enel. Peraltro se invece parliamo di emissioni queste anche per
i microinquinanti devono essere monitorate ai sensi della disciplina del TU
ambientale sui grandi impianti di combustione (vedi allegato I alla Parte V),
questi dati aggiornati e letti in modo sistematico rispetto alle specificità
sanitarie del sito non sono mai stati forniti e potevano-dovevano essere
forniti da tempo (il TU ambientale è del 2006 ma la normativa sui grandi
impianti di combustione è di gran lunga precedente in quanto di derivazione
comunitaria).
I LIMITI DELLA
NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA: I RISCHI PER LA SALUTE ENTRERANNO IN GIOCO
SOLO DOPO IL RILASCIO DELL’AIA
La
delibera afferma inoltre : “Le
considerazioni svolte lasciano la possibilità di procedere, con risorse umane
ed economiche contenute, ad una lettura sanitaria dei dati ambientali
usualmente rilevati per altre finalità la quale, ripetuta nel tempo, finirà con
il costituire un efficace sistema di monitoraggio sanitario”. Questo
obiettivo peraltro qui affermato molto genericamente è certamente auspicabile
ma non coglie il vero oggetto della questione e delle competenze del Comune
nella vicenda AIA: come la valutazione dell’impatto sanitario reale e
potenziale dell’attuale modello di gestione della centrale possa essere
utilizzata al fine di predisporre specifiche prescrizioni preventive al momento del rilascio dell’AIA.
A
conferma della visione, unicamente ex post rilascio dell’AIA , del rinnovo
della convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità si veda la proposta di
inserire la istituzione di un Osservatorio ambientale (dopo il rilascio
dell’AIA) nonché l’0rizzonte temporale del nuovo incarico nonché le finalità
dello stesso. Afferma infatti la parte dell’allegato metodologico alla delibera
in esame: “La valutazione, basata su dati di inquinamento atmosferico già
disponibili presso l’ARPAL di Spezia,
coprirà un arco temporale di 3 anni acquisendo i dati di concentrazione
del PM10 e PM 2.5 , Metalli ed Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) di quattro stazioni della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria operante nel comune, ed elaborandoli in funzione della direzione del
vento e della loro composizione al fine di identificare- ipotizzare la loro
provenienza. I risultati di tale elaborazione, consentiranno di stimare,
almeno per quanto per quanto riguarda l’esposizione inalatoria, il rischio per la salute loro attribuibile e,
congiuntamente con i dati sorveglianza sanitaria della USL,
identificare-ipotizzare sorgenti di rischio ed iniziative per la sua
mitigazione.”
I LIMITI DELLA NUOVA DELIBERA DEL COMUNE DI SPEZIA: LA RIMOZIONE DEL
REALE SIGNIFICATO DEL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Non
si capisce come tutto ciò possa rispondere ai compiti che la normativa sull’AIA
assegna ai Comuni e che in modo clamorosamente contraddittorio l’allegato alla
delibera cita ad un certo punto, si veda questo passaggio: “gli art. 29 quater , comma 7, e 29 septies
del citato DLgs. rispettivamente prevedono che la Conferenza di Servizi
acquisisca le prescrizioni del sindaco in materia di tutela della salute
pubblica, e che in caso di una valutazione che tenga conto di tutte le
emissioni coinvolte, l'autorità
competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure
supplementari particolari più rigorose delle BAT.”
In realtà il Parere Sanitario, come abbiamo avuto modo di rilevare più volte, deve avere la finalità di dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
E’ possibile fare questo prima del rilascio
dell’AIA? Certo che si, come dimostra la prassi di numerose procedure
autorizzatorie ma ancora di più la normativa e la giurisprudenza in materia,
basterebbe ad esempio mettere in pratica quello che tra le righe afferma perfino
l’allegato alla delibera del Comune per poi non applicarlo in modo efficace ai
fini del rilascio dell’AIA, afferma infatti il Comune per i vari inquinati che “la
presenza nell’area può essere stimata
avvalendosi della letteratura scientifica.”
Quindi, e ad esempio sarebbe bastato applicare le stime che emergono dalla copiosa e
ormai ampiamente validata letteratura scientifica in materia di impatto
sanitario da emissioni di centrali a carbone, per dimostrare i rischi sanitari
dell’attuale modello gestionale e costruire così delle griglie di confronto
all’interno delle valutazioni sopra elencate per la stesura di un corretto ed
efficace Parere Sanitario.
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