sabato 11 febbraio 2023

Infrastrutture critiche: una Raccomandazione della UE e il caso Panigaglia

Raccomandazione del Consiglio Ministri UE del 8 dicembre 2022 (QUI) su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche.

Le infrastrutture critiche sono quelle che forniscono servizi essenziali in detto mercato, in particolare in settori chiave quali l’energia, le infrastrutture digitali, i trasporti e lo spazio, nonché le infrastrutture critiche di significativa rilevanza transfrontaliera, la cui perturbazione potrebbe avere un significativo impatto su altri Stati membri.

La protezione delle infrastrutture critiche europee nei settori dell’energia (si pensi ad esempio a centrali termoelettriche e nucleari e rigassificatori) e dei trasporti è attualmente disciplinata dalla Direttiva 2008/114/CE del Consiglio (QUI), recepita in Italia dal DLgs 61/2011 (QUI). Invece, la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione, con particolare riguardo per le minacce di natura informatica, è assicurata dalla Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI).

 

 

 

L’IMPORTANZA DELLA RACCOMANDAZIONE IN RELAZIONE ALLA TRASPARENZA SULLE INFORMAZIONI PUBBLICABILI

Faccio rilevare come le infrastrutture critiche in Italia sotto il profilo delle informazioni al pubblico  relativamente al completo recepimento della normativa europea, presentino gravi criticità come ho spiegato QUI per il caso del rigassificatore di Panigaglia nel Comune di Portovenere (SP).

La Raccomandazione sottolinea tre aspetti critici:

1. la sottovalutazione dei gestori di infrastrutture critiche nella predisposizione di verifiche adeguate sulla sicurezza degli impianti rispetto ad attacchi terroristici (vedi il caso Panigaglia QUI);

2. la necessità di aumentare gli investimenti negli approcci preventivi e nella preparazione della popolazione;

3. la necessità di aumentare il sostegno relativo allo sviluppo di capacità nell’ambito della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile.

 

 

 

LE AZIONI PRINCIPALI PER GLI STATI MEMBRI NELLA RACCOMANDAZIONE

1. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione un approccio multirischio nell’aggiornare le loro valutazioni dei rischi o le loro analisi equivalenti esistenti, in linea con la natura evolutiva delle attuali minacce alle loro infrastrutture critiche, in particolare in determinati settori chiave e, ove possibile, in tutti i settori contemplati dal nuovo imminente quadro giuridico applicabile ai soggetti critici.

 

2. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere gli operatori delle infrastrutture critiche almeno nel settore dell’energia affinché effettuino prove di stress, seguendo principi concordati a livello dell’Unione, ove ciò sia vantaggioso. Le prove di stress dovrebbero valutare la resilienza delle infrastrutture critiche alle minacce antagoniste di origine umana. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero mirare a individuare le pertinenti infrastrutture critiche da sottoporre alle prove e a consultare i pertinenti operatori delle infrastrutture critiche quanto prima e comunque entro la fine del primo trimestre del 2023.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sostenere gli operatori delle infrastrutture critiche affinché effettuino tali prove il prima possibile e mirino a completarle entro la fine del 2023, conformemente al diritto nazionale. Il Consiglio intende valutare lo stato dei lavori sulle prove di stress entro la fine di aprile 2023.

 

3. Gli Stati membri sono incoraggiati a stanziare risorse finanziarie sufficienti per rafforzare le capacità delle rispettive autorità nazionali competenti e a sostenerle, al fine di essere in grado di migliorare la resilienza delle infrastrutture critiche.

 

4. Gli Stati membri sono invitati a sfruttare, conformemente ai requisiti applicabili, le potenziali opportunità di finanziamento a livello dell’Unione e nazionale per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche nell’Unione, nonché a incoraggiare gli operatori delle infrastrutture critiche a sfruttare tali opportunità di finanziamento, ivi comprese ad esempio le reti transeuropee, contro l’intera gamma di minacce significative. 

In particolare, si vedano i programmi finanziati dal Fondo Sicurezza interna istituito dal Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI), dal Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI), dall’UCPM e dal piano REPowerEU della Commissione. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare al meglio i risultati dei progetti pertinenti nell’ambito dei programmi di ricerca, come Orizzonte Europa, istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI).

 


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