lunedì 18 ottobre 2021

Rumore da porto spezzino: il Ministero della Transizione Ecologica rimuove i suoi obblighi di legge

Il Ministero della Transizione Ecologica (vedi il testo completo QUI) rispondendo al Coordinamento dei Quartieri del Levante spezzino e alla associazione ambientalista Verdi Ambiente e Società ricorda che sul rumore da attività portuale a Spezia, ex comma 2 articolo 14 legge 447/1995, le competenze del controllo sul rumore sono del Comune. Grazie per l'informazione!

Voglio contraccambiare questa dotta informazione con un’altra informazione che invio al Ministro:

 

1. il comma 1 articolo 11 legge 447/1995 secondo il quale il Ministro della Transizione Ecologica deve regolamentare tra l'altro le emissioni acustiche originate dal traffico marittimo

2. la lettera c) comma 1 articolo 3 della legge 447/1995 per cui è compito del Ministero della Transizione Ecologica la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto

Voglio prima di tutto ricordare che la norma del punto 1 è stata introdotta nella prima versione della legge 447/1995 e affermava che entro il 1996 detto regolamento doveva essere approvato. Poi le solite lobby hanno eliminato il riferimento temporale per cui questo regolamento ad oggi è rimasto lettera morta.

Proprio quanto previsto dal punto 2, se letto con il punto1 fa capire quanto sarebbe importante che il Ministero dell’Ambiente prima e il Ministero della Transizione Ecologica ora approvassero detto regolamento. Perché?

La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è disciplinata dagli specifici regolamenti di esecuzione ai sensi dell’art.11 della L.447/95, tali infrastrutture non sono soggette, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, a limiti di emissione, di immissione ed ai valori di attenzione previsti dal DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.” Inoltre l’art. 4, di tale decreto, sancisce, che anche i valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.

Per i porti il decreto attuativo che prevede opportune fasce di pertinenza è l’unico che non è ancora stato emanato, pertanto esiste gran confusione, in quanto i limiti risultano spesso aggirati per l’esistenza di classificazioni acustiche non adeguate alla reale attività che si svolge in porto, sia per il più che probabile superamento del criterio differenziale nelle abitazioni prospicienti gli approdi.

 

Ho spiegato più approfonditamente quanto sopra QUI, ma nonostante nel 2018 abbia inviato un ampio dossier all’allora Ministro dell’Ambiente non ho avuto neppure l’onore di una risposta.

Ora il Ministero risponde lavandosene le mani e rimuovendo in modo vergognoso le proprie responsabilità. Attenzione responsabilità non meramente politiche ma derivanti da precisi obblighi di legge come ho dimostrato sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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