venerdì 22 ottobre 2021

Decreto MITE sui criteri per finanziare gli impianti di rifiuti : come leggerlo con riferimento ai progetti di biodigestori che proliferano in Italia

Anche nelle Marche, come dimostra l’articolo che riporto in foto più avanti, in relazione a vertenze che sto seguendo da tempo, come ieri in Consiglio Regionale della Liguria: il nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) sui finanziamenti agli impianti di gestione rifiuti da raccolta differenziata fa discutere e dimostra come la tesi affermata dai Comitati contrari al progetto di biodigestore in località Saliceti come dei Comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, sulle criticità del mancato rispetto della pianificazione pubblica non erano buttate lì a caso.

Intanto il Decreto nel suo allegato afferma un criterio escludente significativo: "Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti." 

Invece, come vedremo nel proseguo del post, riguarda quindi anche i progetti di biodigestori

 

Si tratta del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 (QUI): “Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti.”.

Nelle premesse il nuovo Decreto cita il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 che ha assegnato (Tabella  A) al Ministero della  transizione ecologica   1.500.000.000,00 euro per  la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2,  Componente  1  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e resilienza (PNRR).  

Quindi il nuovo Decreto del MITE attua la misura del Decreto del Ministero dell’Economia al fine di definire i criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura.

Il nuovo Decreto del MITE in particolare è interessante relativamente ai criteri di selezione dei progetti per la linea di intervento B che riguarda: “l’ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”. È indiscutibile che si faccia riferimento anche ai biodigestori. Infatti se è vero che i rifiuti organici non sono citati in modo letterale nella definizione di rifiuti urbani ex lettera b) articolo 183 DLgs 152/2006 in realtà al punto 1 di detta lettera b) si fa riferimento ai rifiuti domestici tra i quali come risulta dall’allegato L-quater rientrano anche i rifiuti organici; inoltre la lettera p) articolo 183 del DLgs 152/2006 nel definire la raccolta differenziata non fa distinzioni e tra indifferenziati ed organici.

Non solo ma i criteri di selezione dei progetti di impianti che trattano riciclano i rifiuti da raccolta differenziata fanno riferimento proprio alla misura (indicata dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze) relativa a ”Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti <faro>> di economia circolare”. Misura distinta da quella relativa ad una nuova normativa, ancora da approvare, un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e di un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi. Il che conferma che sul biometano i parametri per ottenere i relativi incentivi sono in fase di revisione e dovranno tenere conto dei nuovi indirizzi della UE sulla sostenibilità degli investimenti per raggiungere la neutralità climatica, in particolare vedi

- Regolamento UE 2021/1060 e Regolamento UE 2021/1058  (vedi QUI) assegnando una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno al singolo progetto apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima

- Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione. In  particolare questo regolamento impone una revisione entro il 2023 dei Piani Integrati Energia Clima.

- Comunicazione della Commissione UE del 29 luglio 2021 (QUI) fornisce una guida tecnica sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture che coprono il periodo di programmazione 2021-2027 (per una analisi della Comunicazione vedi QUI).



CRITERI DI SELEZIONE PER FINANZIARE IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI SECONDO IL NUOVO DECRETO DEL MITE

Quindi tornando al nuovo Decreto due sono i criteri significativi per selezionare i singoli progetti:

1. coerenza con la pianificazione di settore: piano regionali e piani provinciali e di ambito per la gestione dei rifiuti;
2. evitare la lesione del principio sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “non arrecare un danno significativo” principio DNSH contro l’ambiente.

Il primo criterio significa quindi che tutti gli impianti devono essere previsti dalla Pianificazione pubblica e devono quindi rispettare le procedure del DLgs 152/2006: quindi Valutazione Ambientale Strategica (VAS) su scenari alternativi di tecnologia e di sito. Dando ad ogni scenario un peso ambientale economico e sociale secondo i criteri dei nuovi Regolamenti UE sopra riportati. Non a caso la lettera e) dell’allegato VI alla Parte II del DLgs 152/2006 prevede che nel Rapporto Ambientale che accompagna il Piano ai fini della VAS occorre dimostrare il rispetto: “e) obiettivi di   protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”.

 

Il secondo criterio riguarda il Regolamento UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Questo regolamento all'articolo 17 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di finanziare progetti che non rechino anche potenzialmente danni significativi all'ambiente come ad esempio le acque (vedi ad esempio vicinanza del progetto previsto a Vezzano Ligure al fiume e alle falde acquifere).

Rilevo che questo regolamento non riguarda solo i progetti finanziabili con il PNRR ma qualsiasi progetto che possa potenzialmente produrre un danno all’ambiente.

Questo conferma, come riporto anche nel finale di questo post, che il nuovo  Decreto afferma principi non strettamente inerenti ai progetti previsti dal PNRR e Piani regionali attuativi compresi quelli complementari




CONCLUDENDO

Il nuovo Decreto formalmente si applica ai progetti finanziabili con il PNRR ma afferma principi che non possono essere limitati a questi.

In particolare questo Decreto nei due criteri di selezione dei progetti finanziabili sopra riportati smonta la tesi di fondo di chi promuove oggi biodigestori in numero spropositato: i biodigestori sono soggetti al libero mercato e quindi non devono essere coerenti con la pianificazione pubblica. Quindi sarebbe incomprensibile che l'obbligo del rispetto della pianificazione pubblica venisse rispettato solo per gli impianti finanziati dal PNRR e non anche per i biodigestori anche questi finanziati da soldi pubblici attraverso gli incentivi al biometano.

Non solo ma come abbiamo visto questo Decreto si inserisce in un:

1. quadro europeo che stabilisce criteri ferrei nel finanziare progetti potenzialmente impattanti sull’ambiente in situazioni specifiche (vedi principio DNSH) e che vale non solo per quelli previsti dal PNRR

2. quadro nazionale che, alla luce del mutato quadro europeo, sta rivedendo il sistema di incentivi per i biodigestori attraverso il finanziamento alla produzione del biometano



Nessun commento:

Posta un commento