mercoledì 31 maggio 2017

Emissioni odorigene: i Sindaci possono fare molto per tutelare i cittadini

Sono moltissime le segnalazione che mi arrivano da tutta la Liguria ma anche dalla Toscana (ma sono certo che lo stesso accada in altre Regioni italiane) di fenomeni odorigeni anomali prodotti da attività di vario genere: impianti industriali, impianti di gestione rifiuti, autofficine, attività portuali etc. .
Sindaci e burocrati dei vari enti competenti si sono sempre trincerati dietro alcuni assunti assolutamente non fondati giuridicamente:
1. non ci sono limiti di legge nazionali sugli odori
2. per certe attività minori non sono previste autorizzazioni alle emissioni specifiche
3. per dimostrare l’esistenza dell’odore sotto il profilo legale bisogna svolgere complicate analisi e campionamenti
4. gli odori sono un fastidio ma non costituiscono inquinamento

Vediamo specificamente come questi assunti non abbiano alcun fondamento…


1. NON CI SONO LIMITI DI LEGGE NAZIONALI SUGLI ODORI
È vero che non ci sono limiti nazionali ma la normativa considera le emissioni odorigene interne alla definizione di inquinamento atmosferico.
Nella definizione di inquinamento atmosferico della vigente normativa (NOTA [1]) rientrano sicuramente le emissioni odorigene in quanto non vi è dubbio che l’emissione di sostanze odorigene, e la relativa immissione di odori molesti nell’ambiente, possano costituire pericolo per la salute o per l’ambiente e/o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente stesso.
Questo significa due cose ben precise:
1. nelle autorizzazioni a nuove attività che possono potenzialmente produrre emissioni odorigene si possono inserire limiti alle emissioni odorigene (sia direttamente da parte del Comune se di competenza comunale o su richiesta del Comune all’interno del procedimento)
2. per le attività esistenti se producono emissioni odorigene anomale, il Sindaco come massima autorità sanitaria sul territorio può imporre limiti con ordinanza (articolo 217 testo unico leggi sanitarie).  

I limiti regionali alle emissioni odorigene
Proprio perché gli odori rientrano nella nozione di inquinamento ex lege le Regioni possono regolamentare queste emissioni sia come limiti per le singole attività sia come modalità di monitoraggio delle stesse.
La Regione Liguria non ha attualmente alcuna regolamentazione in materia di disciplina delle emissioni odorigene.
Questa regolamentazione può servire per dare una adeguata risposta alle seguenti domande:
Come posso identificare la sorgente degli odori molesti?
Come posso monitorare la presenza degli odori molesti?
Come posso porre dei limiti (o delle prescrizioni) per le sostanze odorigene al fine di prevenire la generazione di odori molesti?
Come posso coinvolgere attivamente i cittadini residenti nelle zone potenzialmente colpite dai fenomeni odorigeni
Come posso verificare la conformità alle prescrizioni imposte?

Normative regionali esistono in materia ad esempio nella Regione Lombardia,  Regione Puglia, Friuli Venezia Giulia.

Una strategia di valutazione percezione odori residenti: il caso Lombardia   
Le mappe di impatto odorigeno
Secondo la norma della Regione Lombardia dovranno essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore ( non le medie dei valori massimi di 200 unità odometriche) al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 3 e 5 unità odometriche per metro cubo di aria. Si tenga presente, afferma la Regione Lombardia,  che a 5 unità odometriche  il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore.
La norma Lombarda coordina i dati sulle emissioni odorigene con quelli delle stazioni meteo più vicine dal sito dell’impianto.


Le fasi di valutazione dell’impatto delle emissioni odorigene secondo la norma Lombarda
La norma Lombarda poi individua varie fasi per affrontare il controllo delle emissioni odorigene da impianti come quello di Saliceti.

Se viene superata la Fase A  che consiste nel preliminare accertamento della sussistenza di
elementi di disagio presso la popolazione. Questo disagio è nel caso di Saliceti ampiamente dimostrato.

Quindi, applicando la norma Lombarda, si dovrebbe passare alla Fase B verifica dell’impatto olfattivo. Questa fase dovrà concludersi con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di dispersione, della rappresentazione delle linee di iso concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile (mappe di impatto, ( non le medie dei valori massimi di 200 unità odometriche applicata a Saliceti), espresse in unità odometriche per metro cubo di aria, tenendo conto dei Criteri di Valutazione stabiliti sempre dalla norma Lombarda.  I criteri di valutazione sono quelli che affermano:

1. a 5 unità odometriche  il 90-95% delle popolazione percepisce l’odore
2. verificato l’impatto odorigeno dell’attività sul territorio circostante, andranno caratterizzate le sezioni dell’impianto che causano emissioni odorigene e giustificato un loro eventuale mancato confinamento.
3. devono inoltre essere valutate le prestazioni a carico dei sistemi di abbattimento necessari per raggiungere i risultati calcolati.
4. in caso di nuovo impianto dovrà essere scelto il sistema di trattamento degli effluenti opportuno per singolo punto di emissione e indicato il valore di portata di odore massimo che può essere emesso dalla singola emissione tale che, sommando tutte le emissioni dello stabilimento, venga garantito il rispetto dei risultati della simulazione.  Il punto 4 appare significativo in relazione alla questione delle “medie” poste da Acam. Questo punto afferma sempre la norma Regionale Lombarda si applica anche agli impianti esistenti: “in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio”. Appare ovvio che le problematiche siano ampiamente “conclamate” a Saliceti!
5.  sulla base dei punti precedenti si procederà ad un aggiornamento dell’autorizzazione prescrivendo il rispetto del limite della portata d’odore così come calcolata dalla simulazione numerica effettuata. Si potrà arrivare anche ad obbligare il gestore dell’impianto a presentare un piano d’adeguamento per il rispetto criteri previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l’adeguamento (FASE C).  

Il raggio di impatto sulle unità abitative secondo la norma della Lombardia
La norma Lombarda prevede poi come raggio di potenziale impatto rischioso dalle emissioni odorigene quello dei 500 metri di distanza dell’impianto da unità residenziale

Un regolamento come quello sopra descritto (sul coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio delle emissioni odorigene o di altro genere) può essere predisposto anche a livello comunale ad esempio regolamentando le industrie insalubri di prima o seconda classe. Questo regolamento comunale potrà essere coordinato, per quanto riguarda i limiti di emissione odorigene, con il contenuto delle autorizzazioni alle singole attività rilasciate dalla autorità competenti: di solito Province, Città Metropolitane)



2. PER CERTE ATTIVITÀ MINORI NON SONO PREVISTE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI SPECIFICHE
Anche questa “scusa” non ha alcuna fondamento. Lo dimostro con un caso specifico.
Qualche mese fa l’assessore regionale all’Ambiente della Liguria nel rispondere alla interrogazione dei consiglieri regionali di 5stelle sulle emissioni odorigene proveniente dai depositi petroliferi del Fegino (Genova) ha risposto in questo modo: "Per quanto attiene al deposito di Fegino si segnala che, trattandosi di impianto di solo stoccaggio, questo impianto non è soggetto a provvedimento autorizzativo ambientale per quanto riguarda le emissioni (il comparto aria),tuttavia questa struttura è stata oggetto di diversi accertamenti tecnici in relazione a forti problematiche di tipo odorigeno, come segnalato dalla Consigliera interrogante."
Questa affermazioni è in palese contrasto con il dettato della normativa.
L’articolo 269 del DLgs 152/2006:  “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”  al comma 10 recita: “ 10. Non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  gli  impianti  di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I  gestori  sono comunque  tenuti  ad  adottare  apposite  misure  per  contenere   le emissioni  diffuse  ed  a  rispettare   le   ulteriori   prescrizioni eventualmente disposte,  per  le  medesime  finalità,  con  apposito provvedimento dall'autorità competente"....

Risulta con chiarezza che nel caso di questi depositi ma di molte altre attività che non richiedono autorizzazioni alle emissioni specifiche secondo la legge, non esistano le misure contro le emissioni diffuse.  

Non solo ma per gli impianti a minor impatto ambientale potenziale esiste la autorizzazione che si chiama Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
L'AUA è disciplinata dal DPR 59/2013 che all'articolo 3 prevede che l'AUA assorba tra le altre anche la autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'articolo 269 del DLgs 15272006.
Quindi l'istruttoria dovrà tenere conto dei parametri ambientali di questo ultimo articolo che al comma 4 prevede che la autorizzazione alle emissioni preveda particolare prescrizioni per le emissioni diffuse.
Non solo ma il comma 6 articolo 271, anche in relazione proprio alle emissioni odorigene (nell'attuale normativa nazionale e ligure non hanno limiti formalizzati) afferma che: "6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente."



3. PER DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’ODORE SOTTO IL PROFILO LEGALE BISOGNA SVOLGERE COMPLICATE ANALISI E CAMPIONAMENTI
Anche questo assunto non ha alcun fondamento giuridico ed invece viene spesso usato dai Sindaci e Province e/o Città Metropolitane come scusa per non affrontare i fenomeni di emissioni odori genere reiterate nel tempo.

La Cassazione con sentenza n. 36905 del 14/9/2015 (vedi QUI) ha affermato principi chiarissimi:
1.  costituisce  principio consolidato di questa Suprema Corte (che va qui ribadito) che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è reato configurabile in presenza anche di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità"
2. per la realizzazione del reato ex articolo 674 del Codice Penale è  sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto. Nè è necessario un accertamento tecnico.
3. laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL.
4. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state   idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona
5. la definizione di odori “normali”, quali quelli provenienti da un impianto di rifiuti, affermata dai testimoni favorevole alla ditta condannata, sottende questa si un giudizio soggettivo e non si pone in logico contrasto con il fatto che un elevato numero di altre persone fosse concretamente esposta a esalazioni nauseabonde,
6. qualsiasi monitoraggio delle emissioni odorigene non può fondarsi su modelli astratti ma sull’applicazione dei modelli in uso alla concreta realtà.

Non solo ma Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4588 del 10/9/2014 vedi QUI) afferma il principio che a prescindere dal rispetto dei limiti inquinanti previsti dalla normativa sulle emissioni atmosferiche, se, sulla base di adeguata documentazione scientifica, si dimostra persistere un probabile rischio sanitario per i cittadini residenti, l’autorità competente può negare l’autorizzazione o revocarla in fase di revisione/adeguamento.



4. GLI ODORI SONO UN FASTIDIO MA NON COSTITUISCONO INQUINAMENTO
Anche questa affermazione non ha alcun fondamento.

Già nel 2008 uno dei massimi esperti italiani ed europei in materia il Prof. Luigi Campanella (ordinario di chimica dell'ambiente alla Università di Roma e presidente della società  chimica italiana) era intervenuto sul punto degli effetti degli odori.  il Prof Campanella, nel convegno sulla Mitigazione Olfattiva del 2008 (organizzato da Regione Lazio, ordine dei chimici , Cnr etc.): “in un sondaggio in USA su quale è il valore principale che una persona metterebbe al centro della vita, è emerso che i valori principali equamente preferiti sono: ambiente, salute e alimenti. Sono tutti valori pervasi abbondantemente dagli odori che ne caratterizzano anche la correlazione con le emozioni”.  

Non solo ma la pubblicistica scientifica seria, anche istituzionale, afferma da anni la necessità di interventi tempestivi per eliminare emissioni odorigene prolungate. Afferma l’Arpat QUI: “ la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Una possibile riflessione generale, potrebbe portare a pensare che una prolungata esposizione ad un disturbo, può provocare una sensibilizzazione nella popolazione esposta, generando anche importanti stati d'ansia, che a lungo andare, scalzano il problema stesso, diventando la principale fonte di disturbo. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema all'origine."

Uno studio  commissionato dalla Regione Veneto e Provincia di Rovigo (luglio 2014, vedi  QUI) ha dimostrato che la percezione dell’odore da parte degli esseri umani avviene a soglie di concentrazione nettamente più basse di quelle previste dai limiti delle autorizzazioni alle emissioni.
Infine si veda più recentemente il lavoro che sta svolgendo in questo campo la Divisione di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED) del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno (vedi QUI).



CONCLUSIONI
Sindaci Province e Città Metropolitane quindi non hanno scuse le emissioni odorigene possono essere affrontate con misure sia preventive che di mitigazione ex post. Ci vuole solo la volontà politica e mettere al lavoro i proprio uffici e strutture in collaborazione con ASL e Arpa.




NOTE 
[1] a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;” (lettera a) comma 1 articolo 268 DLgs 152/2006)

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