Sul futuro dell’area della centrale Enel se ne sentono e
leggono di tutti i colori in questa campagna elettorale spezzina: parchi
giochi, industrie auto elettriche, impianti energetici da fonti rinnovabili
(quali?), area retroportuale etc. etc.
Leggo da ultimo che i soliti lettori da social network , delle notizie ambientali che nNel corso della recente assemblea degli azionisti, Enel ha confermato la volontà di dismettere la centrale termoelettrica spezzina prossimamente (la data ultima è il 2021). Ma la data non la decide solo Enel prima di tutto e comunque ci vorrà un pronunciamento formale che per ora non c’è stato, ma su questo torno successivamente in questo post.
A questa si aggiunge il Tavolo di concertazione promosso
dal Comune dove come al solito ancora prima di farlo funzionare sul serio L’Amministrazione
Comunale uscente ha già commissionato uno studio sugli scenari di utilizzo dell’area
senza consultare nessuno dei partecipanti al Tavolo ovviamente!
Io la penso diversamente forse perché non essendo
candidato non ho bisogno di sparare “proposte” che attualmente sembrano più
cazzeggio elettoralistico puro. Penso che invece ci siano questioni immediate
da chiarire, politiche da impostare e soprattutto un metodo complessivo di lavoro,
vediamo come.
Chiunque voglia occuparsi del futuro della centrale in
modo non strumentale, trasparente,
partecipato ma anche tecnicamente e amministrativamente
credibile deve affrontare, con o senza
tavoli, questi 8 temi che descrivo di seguito basati sul
principio che Passato Presente e Futuro si tengono sempre insieme:
1. Intanto
partiamo da un dato la centrale continua a
funzionare e ad inquinare.
Quindi
occorrerebbe, prima di tutto il resto, una analisi della
attuale situazione della centrale presentata
e discussa pubblicamente. Questa analisi dovrebbe
riguardare:
1.1. lo
stato delle prescrizioni AIA;
1.2. lo
stato dei monitoraggi sulla salute in particolare stato delle indagini delle
autorità
pubbliche;
1.3. tempistica
di dismissione sulla quale sarebbe assolutamente necessario un pronunciamento del Ministero Sviluppo anche in relazione alla
disciplina della durata revisione aggiornamento dell'AIA: vedi QUI e QUI;
1.4. rischio
di incidente rilevante, normativa rimossa bellamente: vedi QUI;
1.5. avviare
un confronto con Enel, anche alla luce delle sentenze di condanna per l’inquinamento prodotto nel passato, sul risarcimento del danno ambientaleda riconoscere alla città a prescindere dalla bonifica che è invece un obbligo di
legge (VEDI NOTA 1). Questo
aspetto è stato volutamente rimosso dalla ultima convenzione ((per il testo completo vedi QUI) del Comune di Spezia con
Enel (VEDI NOTA 2).
2. ricognizione
di tutta la normativa interferente con bonifiche analizzando specificamente gli spazi che, la vigente normativa e la giurisprudenza
della corte di giustizia e nazionale, conferiscono alle amministrazioni pubbliche nell’imporre
la bonifica in base al principio chi inquina paga e nel coinvolgere investitori privati: vedi ad es. QUI
3. buone
pratiche di bonifiche di aree con ex centrali a carbone
4. ricognizione
dei sistemi di finanziamento europei e anche privati (banche istituti di
crediti, fondi) per riconversioni di aree
5. ricognizione
di buone pratiche di riconversione di aree industriali assimilabili
6. verifica
sulle modalità di coinvolgimento della industria locale in progetti di
industria da economia circolare
7. elaborazione,
anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere, di un modello di valutazione per scenari sia sotto il profilo
ambientale economico che sociale
8. elaborazione,
anche attraverso ricognizione di esperienze concrete italiane ed estere, di un modello di governance partecipata per la elaborazione,
valutazione approvazione di un progetto di riuso dell'area ex Enel. Partendo da
un accordo tra gli enti interessati che ne definisca i passaggi amministrativi.
La bonifica dell’area Enel: ultime novità e cosa manca
Sul Secolo XIX dello scorso 21 marzo è stata pubblicata
la notizia che secondo documenti Enel ma condivisi dal Comune non ci sarà bisogno di bonificare l’area
che ha interessato per anni l’attività della centrale soprattutto se in quell’area verrà
mantenuta la destinazione ad uso industriale.
Quello che esiste in riferimento allo stato dell’inquinamento
in atto nell’area della centrale Enel è contenuto in un documento che si chiama Relazione di Riferimento (per il testo vedi QUI).
Questo documento del 7 gennaio 2016 è previsto dalla normativa
che disciplina la attuale autorizzazione alla centrale la c.d. Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA).
Ma di cosa si tratta e soprattutto questo documento
dimostra che davvero non c’è bisogno di bonificare l’area della centrale come afferma
confusamente la dichiarazione del Comune?
La Relazione di Riferimento presentata per la centrale
Enel di Spezia così
conclude: “le sostanze pericolose individuate in relazione all’assetto
di funzionamento della centrale non comportano possibili contaminazioni del
suolo e delle acque sotterranee escludendo quindi la presenza di sostanze
pertinenti cioè di sostanze disciplinate dal decreto n. 272 del 2014 che
disciplina le modalità di redazione della Relazione di Riferimento” ( vedi QUI).
Tutto bene quindi? No! e si ricava proprio dalla stessa
Relazione di Riferimento presentata da Enel.
Cosa manca nella relazione di riferimento
La relazione infatti relativamente all’area dei
carbonili afferma che dopo la presentazione dell’analisi di rischio (fase propedeutica a definire
gli obiettivi di bonifica di un’area inquinata) sono ancora in corso i Monitoraggi
Relativamente all’area
dei bacini ceneri nella
Relazione di Riferimento si afferma: “……Enel ha presentato al Ministero un progetto
preliminare di messa in sicurezza e ripristino dei bacini di ceneri; l’iter
autorizzativo per l’esecuzione degli interventi è tutt’ora in corse e l’Ente
competente è ora la Regione”.
Conclude la Relazione di Riferimento su queste aree della
centrale dichiaratamente inquinate:
“tutte le attività sopra descritte sono state intraprese
al fine di gestire secondo la normativa vigente per le bonifiche i superamenti di legge
riscontrati. "Tali contaminazioni non saranno pertanto trattate nell’ambito della presente Relazione di Riferimento" Intanto non
è vero che non si debba tener conto delle attività di bonifica in corso nella
relazione di riferimento. Se noi andiamo a vedere la definizione di Relazione
di Riferimento del DLga 15272006 lettera v-bis comma 1 articolo 5 in essa si
afferma: “Le informazioni definite
in virtù di altra
normativa che soddisfano
i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.” Ovvio che qui si fa
riferimento alla normativa sulle bonifiche tanto che il concetto è ripreso nel
comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies sempre del DLgs 152/2006.
Non solo ma
a conferma ulteriore soccorre il
concetto di sito interessato dalla Relazione di Riferimento. Il riferimento al sito
non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del
2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma
anche al territorio circostante per valutare se
ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della
installazione.
D’altronde se uno confronta l’indice della Relazione di
Riferimento di Enel con quello previsto dalle Linee
guida della UE (vedi QUI) su come deve essere svolta la Relazione di Riferimento capisce che la Relazione Enel è stata svolta un poco
affrettatamente (vedi Nota 3 al presente post)
Inoltre la questione
della garanzie finanziarie ai
fini della copertura dei costi necessari per la restituzione dell’area in
condizioni ambientalmente sostenibili. Enel afferma in premessa alla Relazione
di riferimento di aver versato copia del versamento effettuato ai sensi del
Decreto 272 del 2014. Il punto che la
normativa è cambiata in materia o meglio è stata specificata dal Decreto 26
Maggio 2016 (vedi QUI) che ha specificamente
disciplinato i criteri da tener conto nel
determinare
l’importo delle garanzie finanziarie da versare per chi è obbligato alla
Relazione di riferimento. Questo obbligo
costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato
con la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE
madre del DLgs 46/2014).
Infine la Relazione di Riferimento dell’Enel riporta una
analisi sul rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa Seveso III. Sul punto ci sono
grosse rimozioni allo stato attuale di adeguamento della centrale Enel a questa normativa e
soprattutto alla sua più recente normativa soprattutto in termini di trasparenza e coinvolgimento
dei cittadini, per non parlare delle omissioni da parte della Amministrazione Comunale, come ho spiegato QUI.
Ci pare che siano molte le questioni che l'Amministrazione
Comunale debba chiarire su questa vicenda.
NOTA 1 La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani,
(Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G.
notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri –
Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol.
II, Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che:
“Esiste un rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute
nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni non visibili
che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che
esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento
della deposizione gravinometrica in alcune località
limitrofe all’impianto”.
Sulla base di quella
perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro
responsabilità per le ripetute emissioni anomale.
Nel procedimento penale
relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca, siamo
negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA
relative al giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di
chiusura della CTE Enel per violazione dei limiti agli scarichi termici),
stabilì che si fosse verificato un danno ambientale condannando i due
direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili attraverso
una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un
anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma
Prof. Finzi Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una
gravissima compromissione ambientale del golfo della Spezia), veniva
prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie
Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le
cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure
hanno posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento
della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA e della relativa
convenzione allegata. Anzi hanno perfino rimosso una relazione commissionata
dalla stessa Amministrazione Comunale, grazie soprattutto alla azione
dell’allora Avvocato Civico Accordon che nel Marzo 2000 aggiornava i
costi dei danni ambientali prodotti dalla presenza della centrale nel nostro
territorio.
NOTA 2 La Convenzione limitandosi a chiedere qualche generico
finanziamento alle fonti rinnovabili e ad una limitata attività di formazione e
ricerca rimuove il problema del risarcimento del danno ambientale prodotto
dalla centrale al nostro ecosistema e alla nostra economia soprattutto
marina.
Tutto ciò avviene quindi in totale violazione del principio chi
inquina paga come tradotto dalla Direttiva sul risarcimento danno ambientale e
dalla più recente giurisprudenza, ad esempio TAR Campania 3727/09: “ Il
principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla
fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o
della colpa e dall’elemento materiale, imputi il danno a chi si trovi nelle
condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto
che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve
sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi,
nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più
conveniente.".
Questo articolo 6 ci porta lontani anni luce dalla interpretazione
prevalente nella UE del principio chi inquina paga; dove questo principio
(proprio perché distinto specificamente nel Trattato di funzionamento delle
Istituzioni UE) assume i caratteri di principio orizzontale:
1. la precauzione deve ispirare l’azione preventiva
2. l’azione preventiva deve essere preferita alla
correzione
3. la correzione alla fonte degli inconvenienti ambientali deve
imporsi rispetto alle forme di risarcimento per equivalente
4. il risarcimento del danno fondato sui meccanismi della
responsabilità civile riveste la funzione di strumento di chiusura del sistema
in grado di fornire un minimo di protezione a tutte le situazioni non
altrimenti tutelabili.
In altri termini il principio chi inquina paga se correttamente applicato e
introdotto nella Convenzione in esame avrebbe costituito lo strumento di
chiusura dei principi tipici dell’AIA a cominciare da quello di precauzione
della specificità del sito.
Vale a dire che
1. definiti scientificamente il danno ambientale e le criticità
sanitarie del sito interessato dalla centrale (principio di specificità del
sito)
2. applicate misure di modifica del modello gestionale dell’impianto
in chiave di tutela sanitaria (principio di precauzione)
3. si passava a quantificare il danno ambientale sotto il
profilo socio economico e su questa base si andava ad elaborare una proposta di
convenzione (principio chi inquina paga)
Che non ci sia la volontà di applicare questo successione istruttoria,
peraltro perfettamente ammessa dalla legge vigente, lo dimostrano
le premesse della bozza di convenzione dove non solo si rimuovono tutte le
problematiche incidentali emerse in decenni di funzionamento della
centrale ma soprattutto si accettano le dichiarazioni di principio di
Enel su interventi di risanamento ambientale in gran parte non realizzati come
ha dimostrato molto bene il Comitato Spezia via dal carbone nei suoi documenti
ufficiali e nei suoi esposti, nonché nel suo comunicato sulla bozza di
Convenzione.
NOTA 3
LE FASI PER LA REDAZIONE DELLA RDR (PARAGRAFO 5 DELLA COMUNICAZIONE UE)
In particolare:
Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell’installazione
Fase 2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti
Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale
Quindi se alla luce di queste tre Fasi si rileva che le quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell’installazione o delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee del sito, non possono produrre alcuna significativa contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, la RdR non è richiesta.
Fase 4: storia del sito. Si tratta di elencare gli usi precedenti del sito, dal sito vergine alla costruzione dell’installazione proposta. Stabilire se tali usi possano aver comportato l’utilizzo di una qualsiasi delle sostanze pericolose pertinenti identificate nella fase 3
Fase 5: contesto ambientale. Mentre lo scopo delle fasi da 1 a 4 è localizzare i punti del sito in cui in futuro potrebbero verificarsi emissioni e quelli in cui potrebbero essersi già verificate, la fase 5 mira a stabilire il destino di tali emissioni, gli strati del suolo e le acque sotterraneeverosimilmente interessati e, di conseguenza, l’estensione superficiale e la profondità del terreno da caratterizzare.
Fase 6: caratterizzazione del sito La descrizione del sito dovrà illustrare segnatamente l’ubicazione, il tipo, la portata e la quantità dell’inquinamento storico e le potenziali fonti di emissione future, indicando gli strati e le acque sotterranee che potrebbero essere interessati da tali emissioni.
Fase 7: ricognizione sul campo (Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento”). Se le informazioni ricavate dalle fasi da 1 a 6 sono sufficienti per caratterizzare il sito sia orizzontalmente che verticalmente per definire la situazione di riferimento in termini di livelli quantificati di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti, si passerà direttamente alla fase 8.
Fase 8: stesura della relazione di riferimento (Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento”). La relazione di riferimento dovrà:
- essere presentata in un formato logico e strutturato;
- contenere informazioni sufficienti a stabilire l’ambito e gli effetti della/delle attività attuali oggetto dell’autorizzazione, ivi incluse le date di tutte le misurazioni del suolo e delle acque sotterranee pertinenti;
- fornire una descrizione chiara e accurata dei metodi utilizzati e dei risultati ottenuti dalla valutazione, nonché l’ubicazione di eventuali opere intrusive, pozzi, fori di sondaggio e altri punti di campionamento in base a un sistema di georeferenziazione standardizzato;
- fornire una descrizione chiara delle tecniche analitiche utilizzate per determinare le concentrazioni di sostanze pericolose nel suolo e nelle acque sotterranee con riferimento, ove appropriato, alle norme nazionali o internazionali utilizzate, nonché alle eventuali linee guida nazionali vigenti al momento delle indagini;
- dichiarare le incertezze e i limiti scientifici dell’approccio adottato nell’elaborazione della relazione;
- includere tutti i dati tecnici pertinenti (misurazioni, certificati di calibrazione, norme analitiche, accreditamenti, elaborati cartografici, registri di campionamento ecc.) in modo tale da garantire, al momento della cessazione definitiva, la possibilità di effettuare un raffronto quantitativo valido.
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