mercoledì 24 maggio 2017

Impianti rifiuti, incompatibilità urbanistica, industrie insalubri: sentenza illuminante!

Interessantissima sentenza del TAR Piemonte n°480 del 2017 (vedi QUI non appellata)  che tratta la questione della possibilità di collocare impianti di trattamento rifiuti in zone residenziali e con destinazione urbanistica non compatibile e in deroga alla normativa sulle industrie insalubri di prima classe che come è noto devono: “essere isolate nella campagne e tenute lontano dalle abitazioni” (comma 2 articolo 216 Testo Unico Leggi Sanitarie).
Si  tratta di questione di grande attualità anche in molte vicende di conflitti ambientali che sto seguendo in Liguria e Toscana: impianto Costa Mauro Albiano Magra, discarica rifiuti speciali pericolosi di Montignoso /Pietrasanta,  impianto trattamento rifiuti Cerri di Follo, impianti Seveso nell’area del ponente Genovese, impianto Saliceti di Vezzano Ligure, Biodigestore Isola del Cantone, varie autofficine a Spezia e Genova  etc. etc.



OGGETTO DELLA SENTENZA
L’autorizzazione a modificare una attività di autofficina e soccorso stradale in una attività di demolizione recupero, rottamazione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.  Quindi una atività che rientra pienamente nelle industrie insalubri di prima classe ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 1994 (allegato QUI).
Il vigente Piano Regolatore del Comune interessato prevede quali destinazioni proprie dell’area impianti per attività produttive non nocive né moleste.



COSA DICE LA SENTENZA

Relativamente alla normativa sulle industrie insalubri di prima classe
L’autorizzazione è stata rilasciata in violazione alla disciplina in materia di attività insalubri di prima classe e in contrasto con la destinazione urbanistica.
E’ pur vero, come sostiene la difesa della Provincia, che la prescrizione normativa nazionale non contiene un divieto assoluto, ma tuttavia per le attività della prima classe, a differenza di quelle della seconda, sussiste un divieto assoluto di insediamento vicino alle abitazioni.
Si tratta, come conferma il  TAR Piemonte,  anche di una nuova attività, differente rispetto a quella già in corso.
Non solo si tratta di una nuova attività, ma altresì di una attività insalubre di prima classe, collocata in una zona in cui preesistono insediamenti residenziali e commerciali, collocazione che precludeva il rilascio dell’autorizzazione.
 

Relativamente alla non conformità urbanistica dell’impianto autorizzato
Il Comune, con una condotta non lineare, nel 2003 ha negato la compatibilità dell’attività con la destinazione; quindi in sede di conferenza di servizi del 16.9.2015, pur confermando che il PRG ammette solo impianti per attività produttive non nocive e moleste, ha precisato che in base alle NTA non sono consentite nuove attività, ma è permessa sola la permanenza di attività esistenti, precisando che l’attività per essere ammessa deve limitarsi alla demolizione delle sole auto derivanti dal soccorso


Relativamente alla possibilità che l’autorizzazione all’impianto di trattamento rifiuti costituisca variante automatica al piano urbanistico comunale
Come è noto esiste il comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006 l’autorizzazione unica ad un impianto di trattamento rifiuti: “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico“.
Tale norma non va interpretata in senso letterale come confermato da altra giurisprudenza (vedi Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4689, del 24 settembre 2013 - TAR Liguria n. 88 del 2015 - Consiglio di Stato sentenza n.3119/2015 -  Consiglio di Stato sentenza n. 5658 del 11/12/2015).

Secondo la nuova sentenza qui esaminata fornisce una lettura importante, ancorché ovviamente non definitiva nel caso in esame, per interpretare i limiti di applicazione del suddetto comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006.

Afferma il TAR Piemonte:
Non  può ritenersi che, in questo caso, l’autorizzazione unica costituisca variante perché l’effetto di variante urbanistica ex art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006, presuppone che l’Amministrazione Comunale dia l’assenso alla variante urbanistica.

L'equivoco in cui incorre la difesa della provincia e del comune si appunta sui limiti entro i quali la norma riconosce all'ente procedente la possibilità di rilasciare l'autorizzazione unica con valore di variante urbanistica.

Nel procedimento ex art. 208 del Codice dell'Ambiente, l'autorizzazione unica può essere rilasciata se, tenuto conto di tutte le risultanze della conferenza di servizi, il progetto è valutato positivamente e in tanto può costituire variante allo strumento urbanistico in quanto la determinazione positiva del Comune sia acquisita in sede di conferenza di servizi, sebbene sia necessaria la modifica dello strumento urbanistico.

In altri termini la norma in discorso, dettando il modulo procedimentale della conferenza di servizi, non ha certamente sottratto al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, in caso di parere positivo del Comune, l'avvio dell'ulteriore procedura di variante urbanistica.

Nel caso di specie mancava del tutto il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione con effetto di variante urbanistica, poiché non vi è un provvedimento del Comune da cui evincere la volontà di introdurre una variante urbanistica, per permettere il nuovo insediamento produttivo.

Pertanto l’autorizzazione è stata rilasciata in contrasto con la disciplina urbanistica della zona, che non ammette nuovi insediamenti produttivi
.”



CONCLUSIONI
Insomma secondo la sentenza qui esaminata se il Comune dice no non c’è variante automatica (ex lege) che tenga l’impianto non può essere autorizzato.
Tutto questo alla faccia di quanto affermato dal TAR Toscana, sul caso dell’impianto rifiuti CostaMauro di Albiano Magra, con sentenza del 22/9/2016 n. 1433 dove si è affermato in modo superficiale e peraltro non statuendo sul punto ma fornendo solo un parere interpretativo non richiesto dalle parti in causa : “La determinazione 24 marzo 2003 n. DD/8550/2003 del Dirigente del Settore Ambiente-Trasporti della Provincia di Massa Carrara è stata espressamente adottata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. decreto Ronchi, oggi abrogato); deve pertanto trovare applicazione alla fattispecie la previsione dell’art. 27, 5° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che attribuisce al provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto valore sostitutivo, ad ogni effetto, di <<visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.



C’è un giudice in Piemonte! 



Nessun commento:

Posta un commento