martedì 5 aprile 2016

Corte Costituzionale: La VAS dei Piani di Gestione Forestale

La Corte Costituzionale salva una legge regionale che esclude i Piani di gestione forestale dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la sentenza è formalmente corretta ma il limite sta nella legge nazionale che ad esempio esclude dalla VAS i piani di gestione forestale come categoria generale in palese contrasto con gli indirizzi della UE.  
Ancora una volta in Italia prevale una visione burocratica della applicazione della VAS della serie appena si può si cerca di escluderne la applicabilità con motivazioni giuridicamente risibili, mentre la VAS correttamente applicata può solo valorizzare e rendere più efficiente e condiviso un piano o programma che possa avere un rilevante impatto ambientale. 

I piani di gestione forestale prevedono gli interventi necessari alla gestione e al miglioramento dei boschi e dei pascoli e le modalità delle loro utilizzazioni

La Corte Costituzionale con sentenza  n. 219 del 2015 (vedi QUI) ha affrontato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo in relazione alla legge regionale della Calabria 45/2012 secondo la quale: “Nelle aree ricadenti all'interno  della  Rete  Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani  poliennali  non  vanno assoggettati alla procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale (VIA)  o  di  valutazione  ambientale  strategica   (VAS)   a   norma dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come  modificato dall'articolo 4-undecies della legge 30  dicembre  2008,  n.  205,  e dell'articolo 5, commi 6 e 7 del regolamento n.  16  del  6  novembre 2009 approvato con Delib.G.R. n. 749 del 4 novembre 2009”.

La norma nazionale a cui fa riferimento la legge della Calabria esclude automaticamente ex lege dalla applicabilità della VAS, anche nella forma della procedura di verifica, i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente legittima la norma della Regione Calabria in quanto si limiterebbe a fare riferimento alla esclusione dalla VAS per i piani di gestione forestale previsti dalla suddetta norma nazionale e quindi non avrebbe sconfinato dalla competenza esclusiva statale in materia ambientale.

Il ragionamento della Corte Costituzionale è formalmente corretto, in riferimento al caso ad essa sottoposto, ma dimostra che il vero problema non sta nella norma della Calabria ma nella norma nazionale.

La norma nazionale nell’escludere i piani di gestione forestale secondo la tipologia da essa definita non fa alcun riferimento alla lettera b) paragrafo 2 articolo 3 della Direttiva (norma peraltro ripresa anche dal DLgs 152/2006 alla lettera b) comma 2 articolo 6) secondo la quale se un piano incide su un area sottoposta alla normativa sulla biodiversità (Direttiva 92/43/CEE) e quindi richiede una valutazione di incidenza, tale piano deve essere automaticamente sottoposto a VAS.

In questo modo, come peraltro affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra riportata, i piani di gestione forestale come categoria generale (sia pure nella articolazione definita dalla nostra norma nazionale sopra citata) restano esclusi dalla VAS anche nel caso in cui incidano su siti tutelati dalla normativa sulla biodiversità. Afferma infatti la sentenza della Corte Costituzionale: “Bisogna premettere che il ricorrente è in errore quando sostiene che  la  normativa  statale,  conferendo  attuazione  alla  direttiva 2001/42/CE, ha sottoposto i piani  forestali  indicati  dall'art.  6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 alla verifica  di assoggettabilità a VAS  prevista  dal  successivo  art.  12.  E'  al contrario evidente che l'esclusione dei piani appena  menzionati  dal campo applicativo del d.lgs. n.  152  del  2006  comporta  che  essi, quando conformi al tipo  astratto  indicato  dalla  legge,  non  sono soggetti  a  VAS.  Il  legislatore  statale  si  e'   avvalso   della prerogativa  concessa  dall'art.  3,  paragrafo  5,  della  direttiva 2001/42/CE, secondo cui gli Stati membri  possono  specificare  quali piani non producono effetti significativi sull'ambiente,  tra  quelli indicati nel precedente  paragrafo  3  e  che  determinano  l'uso  di piccole aree a livello locale. Per effetto di tale scelta, i piani di gestione forestale previsti dall'art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 non richiedono la VAS.”

Tutto ciò appare in contrasto con le linee Guida della Commissione UE secondo le quali gli Stati membri non possono escludere intere categorie di piani e di programmi, a meno che non si possa ritenere che questi ultimi, considerati nel loro insieme, non possano avere effetti significativi sull’ambiente (punto 3.43 delle linee guida della UE ). Ora appare chiaro che considerati insieme come categorie tali piani hanno un impatto ambientale, tanto è vero che la suddetta norma prevede che siano comunque redatti con i criteri della gestione forestale sostenibile. Questi ultimi criteri non vengono chiaramente definiti dalla norma in esame

Ma quello che non torna anche nel ragionamento della sentenza della Corte Costituzionale è proprio la citazione dell’articolo 3 paragrafo 5 della Direttiva che permetterebbe agli stati membri di escludere categorie di piani, perché in questo paragrafo si afferma con chiarezza che anche per escludere tipologie di piani e non solo singoli piani dalla applicazione della VAS occorrerà tenere conto dei criteri di cui all’allegato II della Direttiva 2001/42/CEE e tra questi criteri c’è anche quello degli: “effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.”
Risulta abbastanza ovvio che per verificare se questi effetti ci siano o meno, nel caso in cui il piano attuativo o su piccola area interessi aree classificate come protette (vedi appunto il caso della norma della Calabria oggetto della sentenza della Corte Costituzionale), occorrerà almeno svolgere una procedura di verifica salvo che si ritenga come nel caso in esame che questi criteri siano rispettato con il mero riferimento nella norma nazionale ai criteri di gestione forestale sostenibile. È possibile che il legislatore si sia voluto riferire al DM 16/6/2005 : linee guida di programmazione forestale (vedi QUI) ma come dire nel testo della norma citata questo riferimento non c’è e quindi il rispetto del criterio di cui all’allegato II della Direttiva non appare chiarito per nulla essendo troppo generico.

Tutto ciò appare in contrasto con le linee Guida della Commissione UE secondo le quali gli Stati membri non possono escludere intere categorie di piani e di programmi, a meno che non si possa ritenere che questi ultimi, considerati nel loro insieme, non possano avere effetti significativi sull’ambiente. In particolare il punto 3.43 di dette Linee Guida afferma: “È chiaro che il potere di specificare i tipi di piani e di programmi, previsto all’articolo 3, paragrafo 5, non è un potere generale volto ad escludere intere categorie di piani e di programmi, a meno che non si possa ritenere che questi ultimi, considerati nel loro insieme, non possano avere effetti significativi sull’ambiente (vedi causa C-72/95). Nella misura in cui potrebbe rappresentare una deroga alla direttiva, tale potere deve essere interpretato in maniera restrittiva (vedi commento al paragrafo 65 del caso C-435/97). In pratica, l’esclusione dalla valutazione ambientale può essere ingiustificata in molti casi. Potrebbe darsi che all’inizio non siano disponibili informazioni sufficienti a livello di piano o di programma per essere sicuri che nessuno dei piani o dei programmi della categoria proposta abbia effetti significativi sull’ambiente. Inoltre, è necessario fare attenzione per evitare di pregiudicare decisioni in merito all’applicazione della direttiva a piani e programmi futuri che potrebbero non avere tutte le caratteristiche della categoria in questione. Ad esempio, modifiche legislative potrebbero creare nuovi piani e programmi che dovrebbero essere presi in considerazione per determinare se la direttiva si applica ad essi.



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