lunedì 4 aprile 2016

VAS e varianti automatiche piani urbanistici per impianti rifiuti

L'autorizzazione ad un impianto di rifiuti può andare in variante automatica ma solo per piani urbanistici locali (comunali in particolare) non per piani sovraordinati, per questi ultimi la variante richiederà la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Inoltre la variante al piano locale dovrà essere attentamente motivata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e non approvata in automatico senza adeguata valutazione ambientale anche degli aspetti pianificatori.  

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5658 del 11/12/2015 ha statuito in relazione ad una problematica molto sentita nei conflitti ambientali che caratterizzano soprattutto gli impianti di gestione rifiuti e quindi la loro autorizzazione.  Il tema è quello legato al comma 6 dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 (disciplina autorizzazione unica impianti gestione rifiuti) che recita: “6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Sentenza in esame interpreta in primo luogo il comma sopra riportato ricordando che questo fa riferimento solo allo strumento urbanistico comunale e non ad altri piani sovraordinati al livello locale (ad esempio piani territoriali di coordinamento provinciali, piani regionali territoriali, piani paesaggistici etc.) Afferma il Consiglio di Stato: “il comma 6 dell’art. 208 fa esplicito richiamo allo <<strumento urbanistico>> declinato oltre tutto al singolare, il che rafforza ulteriormente l’idea che la disposizione si riferisce alla compromissione del solo potere urbanistico rilevante per il singolo comune nel cui territorio si vuole installare l’infrastruttura;”.

In altri termini secondo il Consiglio di Stato l’autorizzazione all’impianto di gestione rifiuti può costituire variante urbanistica, ai sensi del citato comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006, solo con riferimento ai piani di livello comunale e locale. Il che significa che se il prospettato impianto andasse in variante ad altri strumenti di pianificazione non solo non ci sarebbe variante automatica ma addirittura per quei piani occorrerebbe la VAS.

Così deve essere interpretata l’altra norma che entra in gioco in questo tipo di procedure e cioè il comma 12 articolo 6 del DLgs 152/2006. Afferma il Consiglio di Stato: “il comma 12 dell’art. 6, invece, si limita ad esentare dalla valutazione ambientale strategica quelle opere singole la cui approvazione, secondo il micro ordinamento di settore, comporta la variazione di qualsivoglia livello e funzione di pianificazione territoriale e del suolo;”. Ora in questo caso come abbiamo visto il micro ordinamento di settore è appunto il comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006 che fa riferimento solo ed unicamente agli strumenti urbanistici locali.
Afferma infine sul punto il Consiglio di Stato: “la legge statale ha individuato il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi coniugando il massimo della semplificazione burocratica facente capo ai tre livelli di governo territoriale (regione, provincia e comune) relativamente agli atti e provvedimenti individuali, con la compromissione dei poteri pianificatori al minore livello possibile (che è quello urbanistico comunale);

Ma il Consiglio di Stato interviene anche sulla questione di quali condizioni permettano di considerare sostenibile la variante automatica al piano urbanistico locale.  Secondo il Consiglio di Stato qui devono soccorrere i principi – cristallizzati da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, in particolare:
1. paesaggio quale valore “primario”, di “morfologia del territorio” per i contenuti ambientali e culturali che contiene,  la cui tutela trova espressione diretta nei piani territoriali a valenza ambientale o nei piani paesaggistici redatti dalle regioni; ne risulta affievolita la competenza in ordine al governo del territorio che non può mai legittimare la introduzione di norme che alterino la primazia della tutela paesistica o ambientale;……..
2. l’art. 208 cit., introduce una norma eccezionale che deroga, per superiori esigenze pubbliche, il normale quadro degli assetti procedimentali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti (anche pericolosi); da qui l’indefettibile necessità, ex art. 14, disp. prel. c.c., di una esegesi rigorosa della norma medesima che sia, ad un tempo, conforme agli obbiettivi (nazionali ed europei) di razionale gestione del ciclo dei rifiuti a tutela della salute pubblica ma al contempo rispettosa degli ulteriori valori (pure questi di rilievo costituzionale ed europeo dianzi evidenziati) legati alla tutela del paesaggio, dell’ecosistema e comunque espressione di interessi fondamentali che necessitino, per la loro cura, di un livello dimensionale e funzionale superiore rispetto a quello assicurato dalla pianificazione urbanistica comunale; che è quanto verificatosi nel caso di specie, dove la l.r. Piemonte n. 56 del 1977 attribuisce al PTR, oltre alla individuazione delle reti dei servizi e delle attrezzature degli impianti di interesse sovra comunale, alla difesa del suolo e dell’ambiente, anche la tutela dei beni storico – artistici e ambientali, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio.

È chiaro quindi che anche nel caso di sola variante al piano urbanistico locale la conseguenza della interpretazione del Consiglio di Stato è che nella procedura di VIA occorrerà che l’impianto venga valutato anche in rapporto agli strumenti di pianificazione sovraordinati e avendo sempre chiari i paramenti ambientali e di tutela del paesaggio che rientrano pienamente nella materia governo del territorio.
In altri termini se il progetto di impianto va in variante ai piani sovraordinati deve essere sottoposto a VAS, se non va in variante a questi, la variante automatica al piano urbanistico locale dovrà essere comunque oggetto di attenta valutazione in sede di VIA.




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