mercoledì 20 aprile 2016

Consiglio di Stato: impianti rifiuti e vincoli da Pianificazione urbanistica

Il Consiglio di Stato (vedi sentenza n.3119/2015 QUI) si è pronunciato su una serie di questioni di grande rilievo che spesso si riproducono nei conflitti ambientali sui territori. In particolare:
1. la questione del rapporto tra divieti ambientali inseriti nella pianificazione urbanistica e possibilità di realizzare/ampliare impianti di gestione rifiuti;
2. la distinzione tra ampliamento di impianto esistenti e nuovo impianto di gestione rifiuti ai fini del rispetto dei divieti posti dalla pianificazione urbanistica; 
3. la possibilità di revocare un precedente atto di valutazione/autorizzazione positiva per contrasto con i divieti della pianificazione urbanistica.
Vediamo partitamente cosa ha statuito il Consiglio di Stato...


LA QUESTIONE OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
La s.p.a. A.M.I.A. Verona, esercente il servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Verona (comprensivo della raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani e trattamento rifiuti speciali assimilati) e gestore, nel medesimo territorio, di un impianto per il trattamento e il recupero dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati, presentava alla Provincia di Verona in data 24 marzo 2010 una domanda di valutazione di impatto ambientale e di contestuale approvazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale (SIA), al fine di:
1. accorpare le tre precedenti autorizzazioni all’impianto esistente

2. modificare le autorizzazioni esistenti con l'introduzione di:
2.1. nuovi codici CER quindi nuove tipologie di rifiuti,
2.2. la variazione del layout vale a dire la riorganizzazione della disposizione dei reparti e dei servizi nell’area dell’impianto di trattamento e recupero esistente
2.3. la introduzione di nuove tecnologie impiantistiche relative agli stoccaggi
2.4. l’aumento della capacità di stoccaggio dell'impianto, da 1.727 a 2.542 t/g.

La suddetta società sulla base della domanda di cui sopra sollecitava il riavvio del procedimento di VIA per una nuova valutazione complessiva e unitaria del progetto, con particolare riferimento proprio al divieto di cui all'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Area vigente nel sito interessato dall’impianto. Secondo questo articolo 49 è vietata nella zona interessata la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti nonché di ampliamento di discariche esistenti.

La tesi di fondo espressa dalla società era che le modifiche richieste non costituivano “nuovo impianto” e quindi erano compatibili con detto articolo 49 delle norme urbanistiche comunali.

Sul punto si è pronunciato in primo grado il TAR Veneto con sentenza n. 863 del 18 giugno 2014, il TAR, sez. III respingendo le tesi della società che ha fatto appello al Consiglio di Stato



LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

La tesi dei gestori dell’impianto rifiuti
La tesi di fondo espressa dalla società gestore dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti in sede di appello è che la disposizione dell’articolo 49 del Piano di Area: “vieterebbe, in modo preciso ed inequivocabile, solo l’ubicazione di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti in fregio e all’interno dell’ambito prioritario della protezione del suolo (qual è l’area in cui si trova l’impianto in questione) e non potrebbe estendere i suoi effetti anche alla diversa ipotesi dell’ampliamento degli impianti già esistenti (come tali esclusi dal divieto), tanto più che la limitazione degli ampliamenti sarebbe stata espressamente prevista solo per le discariche;”


La sentenza del Consiglio di Stato: è legittimo un piano urbanistico che ponga un divieto generalizzato in un area del Comune ai fini di tutela ambientale e del suolo in particolare
Afferma la sentenza: “ Le disposizioni di pianificazione urbanistica contenute nell’art. 49 delle N.T.A. del Piano di Area  sono finalizzate, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla migliore tutela possibile dell’ambiente dai danni derivanti dalle attività della gestione dei rifiuti, non mancando tuttavia di operare il più ampio e adeguato contemperamento di quell’interesse pubblico con quello dei privati che sulla legittima gestione dei rifiuti hanno fondato la propria attività.
E’ questo il ragionevole, logico e razionale significato del generale divieto di ubicazione di nuovi impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti in fregio e all’interno, tra l’altro, dell’ambito prioritario della protezione del suolo, divieto che fa salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del piano, precisando, quanto agli ampliamenti delle discariche esistenti, che questi ultimi devono essere realizzati «in modo tale che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell’ambiente circostante».


La sentenza del Consiglio di Stato: la definizione di impianto nuovo o di ampliamento deve rispettare la finalità di tutela ambientale del divieto posto nello strumento di pianificazione urbanistica
Afferma il Consiglio di Stato: “ Sebbene in quest’ottica possa anche risultare ragionevole la tesi dell’appellante (la quale sottolinea che quel divieto non può automaticamente estendersi fino a ricomprendere anche la diversa ipotesi dell’ampliamento degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti già esistenti, giacché, laddove la norma ha ritenuto di dover porre delle limitazioni anche alle ipotesi di ampliamento, come nel caso delle sole discariche lo ha fatto espressamente), non si può tuttavia ritenere che non sussista alcun limite all’ammissibilità dell’ampliamento di un impianto di trattamento e di smaltimento di rifiuti, qual è quello della s.p.a. A.M.I.A., giacchè quei limiti sono invece connaturati alla stessa ratio delle ricordate disposizioni pianificatorie (e all’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente ad esse sottostante), così che in definitiva il limite dell’ampliamento è costituito dal carattere di impianto «nuovo» che l’ampliamento sarebbe idoneo a determinare in concreto.”


La sentenza del Consiglio di Stato: se si ampliano i tipi di rifiuti e la quantità di rifiuto trattato siamo di fronte ad un nuovo impianto
Le richieste della società che gestisce l’impianto di rifiuti di: “introduzione di nuovi codici CER e un aumento delle capacità di stoccaggio da 1727 a 2542 t/g  impongono di ravvisare effettivamente un «nuovo impianto»,  restando sotto tale aspetto irrilevante il fatto che le soluzioni progettuali hanno mirato anche ad una diversa e più razionale distribuzione degli spazi interni ed al miglioramento degli stoccaggi con l’introduzione di tecnologie migliorative, per far fronte alle maggiori esigenze conseguenti al progressivo potenziamento ed all’ampliamento della raccolta differenziata.”


La sentenza del Consiglio di Stato: i vincoli ambientali posti dallo strumento di pianificazione legittimano la revoca di un provvedimento favorevole di VIA
L’Autorità Competente al giudizio di VIA (la Provincia nel caso in esame) aveva revocato la delibera di giudizio di VIA positivo rilasciata nel 2010 all’impianto in oggetto, superandola con una delibera del 2013 fondata sul rispetto del già citato articolo 49 del Piano di Area.

Afferma il Consiglio di Stato:  “Non risulta fondato neppure il quarto motivo di gravame ,…. con cui l’appellante ha lamentato che la delibera impugnata n. 123 del 27 giugno 2013 non conteneva alcuna indicazione delle ragioni di pubblico interesse, né una la nuova valutazione dell’interesse pubblico che giustificasse la revoca della precedente delibera n. 185 del 26 agosto 2010.
Invero, è decisivo rilevare che la (nuova) delibera impugnata è fondata sulla più volte citata previsione dell’art. 49 delle N.T.A. del P.A.Q.E., così che la tutela dell’ambiente (cui è finalizzato il divieto di ubicazione di nuovi impianti in fregio e all’interno dell’ambito prioritario della protezione del suolo) costituisce contemporaneamente anche la ragione di interesse pubblico che giustifica la revoca della delibera n. 185 del 26 agosto 2010 (revoca risultata giustificata anche dal fatto che il procedimento ad essa relativo non si è mai concluso e che pertanto non vi era ragione per considerare efficace una deliberazione, priva di qualsiasi utilità in quanto superata dalla successiva, e fonte solo di possibili incertezze).”


P.S.
 Sul rapporto tra valutazione ambientali e pianificazione urbanistica in relazione ad impianti rifiuti ho trattato anche QUI, a proposito di VAS di un piano 

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