domenica 3 aprile 2016

Corte di Giustizia sulla VAS per Piani attuativi di Piani Regolatori senza VAS

La Corte di Giustizia, con la sentenza esaminata in questo post, chiarisce che i piani urbanistici attuativi di piano urbanistici generali (da noi i Piani Regolatori Generali, PRG, ora chiamati PUC: piani urbanistici comunali) devono essere comunque sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) soprattutto se il Piano Generale da cui discendono non ha avuto la VAS. Questo anche se detti piani attuativi non fossero in variante del Piano Generale.




La Corte di Giustizia con sentenza 10 settembre 2015  (causa C-473/14), vedi QUI,  ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di interpretazione da parte di un giudice nazionale) la seguente questione: Se un piano regolatore di un agglomerato urbano metropolitano (grande regione di Atene nel caso specifico), che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica di un’area più vasta dell’agglomerato, e che non ha avuto precedentemente una VAS, debba comportare che in caso di  specificazione di un piano attuativo di detto piano regolatore occorra invece la VAS.

La Corte di Giustizia a detta domanda pregiudiziale ha così statuito: “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”

Aggiunge la Corte che “Il semplice fatto che le modifiche operate dal decreto impugnato mirerebbero a precisare e attuare un piano regolatore contenuto in un atto che dal punto di vista normativo è gerarchicamente superiore non può giustificare il fatto che l’adozione di tali atti non sia sottoposta ad una siffatta valutazione……. Ciò è ancor più vero con riguardo ad un atto come il decreto impugnato, dal momento che è pacifico che le modifiche introdotte da quest’ultimo sono sostanziali e che il piano regolatore di cui al procedimento principale, ossia il PRA relativo alla grande regione di Atene, anche a voler ritenere che esso preveda regole di destinazione del suolo sufficientemente dettagliate, non è comunque stato oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42.

Quanto sopra alla luce dei principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE secondo i quali, sempre secondo la sentenza in esame: “la finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui  le disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (vedi anche sentenza sempre della Corte di Giustizia UE causa C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 37).
  

Infine la Corte di Giustizia con la sentenza in esame afferma: “La circostanza che la citata direttiva non fosse ancora entrata in vigore nel momento in cui il piano regolatore è stato adottato non ha rilievo a tale riguardo, tenuto conto del fatto che essa si applica senza eccezione a qualunque atto modificativo adottato nel momento in cui la direttiva era in vigore.”


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