martedì 15 settembre 2026

Gli scienziati UE: riduzioni rapide del metano! L’Europa politica invece va verso il gas

Qualche mese fa (aprile) è uscita, nel silenzio dei mass media che contano e soprattutto della politica ufficiale, la  Dichiarazione di Angera per l'Azione sul Metano (QUI) (di seguito Dichiarazione), firmata da oltre 250 scienziati alla conferenza Methane Action for People & Planet. La Dichiarazione invita i decisori ad accelerare la riduzione delle emissioni di metano attraverso un piano in 10 punti focalizzato su soluzioni comprovate, monitoraggio più rigoroso, aumento dei finanziamenti e cooperazione internazionale.

La Dichiarazione è stata commissionata dal Joint Research Centre (JRC), che è il servizio scientifico e di conoscenza della Commissione Europea.

Di seguito si pubblicano i 10 punti della Dichiarazione integrati da una analisi critica di come la UE, ma anche altri Paesi, siano molto lontani da predisporre adeguate politiche attuative per raggiungere obiettivi rigorosi nella riduzione delle emissioni di metano. 

Nel post troverete: prima una premessa che sintetizza le contraddizioni tra la Dichiarazione e la situazione reale delle politiche energetiche sul gas. Segue una analisi dei principali studi ufficiali sul rischio emissioni metano. Successivamente si riportano i 10 punti della Dichiarazione integrati da una analisi delle criticità in atto su detta riduzione. Infine una analisi che dimostra come la UE nel non raggiungere una drastica riduzione delle emissioni di metano non solo rischia di aumentare il riscaldamento globale ma anche e soprattutto crisi geopolitiche di indipendenza energetica con costi rilevanti a carico dei cittadini europei.  

lunedì 7 settembre 2026

Un fondo europeo per la competitività e la militarizzazione della transizione ecologica

È stata presentata, il 16 luglio 2025, dalla Commissione UE la Proposta di Regolamento (QUI- DI SEGUITO PROPOSTA) che istituisce il Fondo europeo per la competitività (ECF), che comprende un programma specifico sulla ricerca e l'innovazione nel settore della difesa ai sensi dell’articolo 182 (QUI) Trattato di funzionamento della UE. Sulla Proposta della Commissione si è pronunciata la Corte dei conti UE: QUI, che ha affermato in particolare:” il progetto di regolamento ECF non specifica i mezzi per raggiungere gli obiettivi del Semestre europeo né come si otterrà una panoramica dei flussi di finanziamento UE e nazionali. La Commissione dovrebbe indicare in che modo la proposta affronterà le dipendenze strategiche dell'UE e che i finanziamenti UE per la competitività si baseranno sui principi elencati al paragrafo 15 del presente parere.”

 

Successivamente, 16 giugno 2026, Il Consiglio dei ministri UE ha adottato la sua posizione negoziale parziale (QUI) sulla Proposta. La posizione negoziale parziale costituisce il mandato del Consiglio per l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sull'ECF.

 

Di seguito si esamina la Proposta rivista dal Consiglio dei ministri UE, con una premessa critica.

sabato 5 settembre 2026

Il Governo italiano vuole militarizzare la competitività del sistema Italia e le Valutazioni Ambientali

Il Governo italiano ha presentato un disegno di legge (QUI) di riforma del Codice dell’Ordinamento Militare (Dlgs 66/2010 QUI) di seguito Codice e del Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006 QUI). Il disegno di legge si fonda sul principio di estendere la difesa alla sicurezza nazionale e quindi anche agli impianti classificabili di interesse strategico nazionale e assegnando compiti anomali alla Difesa come quello del sostegno alla competitività del sistema Italia con le solite deroghe alle norme ambientali.

Vediamo di seguito una sintesi delle conseguenze del disegno di legge per poi analizzarlo più specificamente nelle parti più critiche

martedì 18 agosto 2026

LO STATO DELLA MILITARIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELLA UE E IN ITALIA ED IL CASO DEL GOLFO SPEZZINO

La relazione che segue è la versione estesa del mio intervento svolto all’interno del dibattito tenutosi alla Festa provinciale del Partito comunista italiano lo scorso 16 agosto. La relazione è anche un aggiornamento/integrazione dell’analisi che avevo svolto QUI.

La relazione tocca tre tematiche strettamente connesse:

1. La trasformazione della transizione ecologica europea in uno degli strumenti dello scontro geopolitico internazionale: accentrando le decisioni, semplificando e derogando le procedure di valutazione e autorizzazione ambientali, mettendo in discussione anche gli obiettivi della neutralità climatica affermati dalle UE fino ad oggi.

2. La versione italiana, del processo di cui al punto 1, lo peggiora attraverso una estremizzazione del principio dual use e un riordino delle istituzioni interessate e della normativa ambientale in chiave accentratrice, semplificatrice e derogatrice;

3. L’influenza negativa che la suddetta trasformazione ha sulla gestione delle aree militari e le infrastrutture critiche presenti nel Golfo spezzino.


La relazione si conclude con una proposta operativa su come gestire rapporti equilibrati tra autorità civili e militari nel Golfo di Spezia.

giovedì 6 agosto 2026

Il riciclaggio delle navi: Criticità nella applicazione della normativa UE e internazionale

Nel post che pubblico di seguito troverete una sintesi, aggiornata, del più ampio dossier 2025 su tutta la normativa internazionale europea e nazionale che disciplina la gestione delle operazioni di riciclaggio delle navi da demolire. Il testo completo del dossier lo trovate QUI.

Il post riprende, sintetizzando e aggiornandola, la struttura del dossier analizzando:

1. gli studi in materia di vetustà delle navi;

2. una analisi della convenzione internazionale di Hong Kong ed le sue lacune, rispetto al Regolamento UE, secondo un recentissimo studio promosse dalla associazione internazionale degli armatori;

3. analisi critica del Regolamento quadro UE 1257/2013 sulla gestione del riciclaggio delle navi in demolizione; 

4. Le relazioni ufficiale della UE sulle criticità nella applicazione del Regolamento UE 1257/20013;  

5. una analisi specifica della problematica della demolizione delle navi militari molto sentita in alcuni porti come quello di Spezia che vede la presenza di un importante Arsenale Militare;

6. la normativa nazionale sul riciclaggio delle navi;

7. una analisi della normativa italiana che disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento sul riciclaggio delle navi.

7. infine le ultime novità UE in fase di approvazione in materia di individuazione dei cantieri di riciclaggio navi in Europa e non.

mercoledì 5 agosto 2026

GNL nel trasporto marittimo solo gli studi di parte ne dimostrano la strategicità

Rapporto (QUI) di “Methane Abatement in Maritime Innovation Initiative” (MAMII che associa operatori del settore marittimo: QUI) dal titolo: “Trasformare l'abbattimento del metano in un vantaggio competitivo: un piano d'azione in cinque punti per l'UE'. 

Il Rapporto analizza le potenzialità strategiche dell'uso del GNL (gas naturale liquefatto composto prevalentemente da metano) nella combustione del trasporto marittimo. Come vedremo nel post che seguo il Rapporto è più un auspicio che una realtà, mentre allo stesso tempo molti sono rapporti istituzionali e da enti indipendenti che confermano le criticità dell'uso del gnl sia sotto il profilo tecnico che dei risultati ambientali soprattutto quelli per il raggiungimento degli obiettivi di azzeramento dei gas serra. 

mercoledì 29 luglio 2026

OMS: un indicatore sulle emissioni inquinanti con parametri di salute pubblica

Nuovo Rapporto (QUI) della Organizzazione Mondiale della Sanità che afferma, in termini autorevoli ma soprattutto scientifici, la necessità di superare nel valutare gli impatti delle attività inquinanti non solo gli indicatori di qualità dell’aria basati sulla concentrazione degli inquinanti (AQI) ma integrarli con parametri strettamente sanitari (AQHI). 

Si tratta di una visione che viene sostenuta da tempo da parte della giurisprudenza migliore nazionale (QUI) in contrasto soprattutto con le modalità di valutare e autorizzare gli impianti e le attività inquinanti come pure di controllarle ex post.

Indiscutibile che il modello di costruzione di indici di qualità aria proposto dal Rapporto qui esaminato, rientri sicuramente nei compiti del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (QUI).

Se si vuole sintetizzare la necessità per cui OMS propone il passaggio agli indicatori AQHI si può riassumere in tre concetti:

1.Gli AQHI riflettono le prove scientifiche che dimostrano che nessuna soglia inferiore di esposizione è sicura a livello di popolazione.

2. La stragrande maggioranza di morbilità prematura (ad esempio, ricoveri ospedalieri) e della mortalità associate all'inquinamento atmosferico si verificano durante i periodi in cui l'AQI classificava la qualità dell'aria come molto buona o buona

3. gli effetti combinati di diversi inquinanti sulla mortalità e morbilità giornaliera superano costantemente gli effetti dei singoli inquinanti presi singolarmente.

 

Di seguito riporto una ricostruzione per stralci ragionati del Rapporto dell’OMS..

domenica 26 luglio 2026

Regione Liguria ennesimo attacco al Paesaggio

Il Consiglio Regionale della Liguria sta per approvare un disegno di legge (n° 121 del 7 luglio 2026) intitolato “Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale”. All’interno ci sono varie modifiche a leggi regionali. Nel post che segue tratto delle modifiche contenute nei commi da 14 a 16 dell’articolo 1 che vanno a modificare l’articolo 15 legge regionale sul paesaggio (L.R. 13 del 2014).

Si tratta dell’ennesimo attacco (QUI) della giunta ligure alla tutela del paesaggio nell’entroterra. Attacco più organico già realizzato con una legge regionale del 2021 di riforma della legge quadro sull’urbanistica (LR 36/1997 e s.m.i.). Quella legge del 2021 spezzetta la pianificazione urbanistica dei Comuni più piccoli dell'entroterra ligure e non solo senza che i nuovi strumenti prevedessero l'adeguamento al piano paesaggistico, come ho spiegato QUI

La scusa è la valorizzazione dell’interno della regione. In realtà il vero motivo è quello di derogare alle norme di tutela ambientale con la solita litania della eccessiva complessità della normativa, dando via libera a speculazioni edilizia, impiantistiche di ogni genere “senza quei rompicoglioni della Soprintendenza”. 

Non servono le deroghe per aiutare i Comuni dell'entroterra ligure a rispettare le norme ambientali ed urbanistiche. Se i piccoli Comuni non sono in grado di aggiornare i loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico e di applicare una corretta valutazione ambientale strategica delle scelte urbanistiche, bastava che la Regione li sostenesse sotto il profilo delle competenze professionali anche favorendo la creazione di uffici di coordinamento intercomunali.

Come vedremo i rinvii a favore dei Comuni che non adeguavano i loro strumenti pianificatori affonda già all’epoca delle giunte regionali di centro sinistra. Quando si tratta di aggirare le norme ambientali gli opposti si alleano!

Vediamo di seguito cosa dicono queste modifiche per poi analizzarle criticamente..

venerdì 24 luglio 2026

Sono costituzionali i limiti e divieti al fotovoltaico in aree agricole

Con la sentenza n° 127 pubblicata il 22 luglio 2026 (QUI), illustrata nel seguito del post, la Corte costituzionale ha considerato costituzionalmente legittima la normativa che disciplina limiti e divieti alla localizzazione di impianto fotovoltaici in zone agricole.

La sentenza afferma principi che potranno pesare in relazione a futuri contenziosi su singole autorizzazioni ma anche sulle norme regionali di individuazione di ulteriori aree idonee per questi impianti rispetto a quelle definite dalla legislazione nazionale. 

Nel post, in premessa, si elencano detti principi per poi illustrare in modo approfondito le motivazioni della sentenza.

martedì 21 luglio 2026

Gli armatori non si accontentano dei miliardi della UE e attaccano il sistema ETS applicato alle navi.

ETS: acronimo di Emissions Trading System.  È il sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO₂, basato sul principio “cap-and-trade”, che mira a ridurre le emissioni di gas serra nei settori industriali e dell’energia.

Il sistema ETS è disciplinato dalla Direttiva (UE) 2023/959 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che, modificando la Direttiva quadro 2003/87/CE (EU-ETS), ha esteso il sistema di scambio quote emissioni dei gas serra al trasporto marittimo. Per una analisi di questa normativa e per capire il sistema scambio quote di emissioni vedi QUI.

Gli operatori marittimi a cominciare dalla Associazione degli armatori italiani (Confitarma) da tempo contestano questa normativa che produrrebbe danni a loro prima di tutto e alla competitività del sistema degli operatori marittimi.

Nel post che segue dimostrerò:

1. I danni della suddetta normativa sono in realtà stati molto dimensionati rispetto alla importanza globale della riduzione delle emissioni dei gas serra.  

2. Sono molte le cose non dette sulla problematica della applicazione del sistema ETS alle navi e soprattutto molto si può fare per una equilibrata applicazione di detta normativa e di questo fornisco nel post alcuni esempi.

3. la vera dimostrazione della logica lobbystica degli armatori emerge dalla loro posizione sulla recentissima proposta della Commissione UE di revisione della applicazione della Direttiva EU-ETS al settore marittimo.

lunedì 13 luglio 2026

Strategia nazionale per le infrastrutture critiche: i limiti per impianti energetici e porti

Pubblicata (QUI) dal Governo italiano la Strategia Nazionale per la resilienza delle infrastrutture critiche.

Le infrastrutture critiche sono disciplinate dalla Direttiva (UE) 2022/2557 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (di seguito Direttiva). La Direttiva è stata recepita in Italia dal DLgs 134/2024 (QUI) che elenca nell’allegato A (QUI) le potenziali tipologie di impianti e attività classificabili come infrastrutture critiche necessarie per la fornitura di un servizio essenziale, ad esempio, nell’energia e nei trasporti. Per "servizio essenziale" si intende un servizio cruciale per il mantenimento di funzioni sociali vitali, attività economiche, salute e sicurezza pubblica o ambiente. Critiche quindi perché un incidente può mettere in crisi lo svolgimento di detti servizi e attività essenziali per gli interessi nazionali di uno stato membro.

La Strategia fornisce indicazioni operative per attuare quanto previsto dalla suddetta normativa ma rimuove i ritardi clamorosi rispetto alla Direttiva europea (anche quella precedente del 2008) e sulle disapplicazioni in atto in diverse situazioni che vedono nel nostro Paese la presenza di infrastrutture classificabili come critiche.

Di seguito nel post troverete:  

La PARTE 1 che analizza le sopra richiamate criticità con una particolare approfondimento del caso studio del rigassificatore di Panigaglia. 

La PARTE 2 dove ricostruisco i passaggi più significativi della Strategia Nazionale.

venerdì 10 luglio 2026

Incostituzionale aggirare i vincoli paesaggistici per le antenne negli usi civici

La Corte Costituzionale con sentenza n° 121 del 6 maggio 2026 (QUI) interviene sulla legittimità costituzionale dell’articolo 54-bis del DLgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) dichiarandone incostituzionale la parte che prevede di aggirare la autorizzazione paesaggistica per le antenne da realizzare in aree gravate da usi civici.

Si tratta di una sentenza importante che pone uno stop parziale alle eccessive semplificazioni e deroghe alle norme ambientali nelle procedure di autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Soprattutto è importante il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale per cui: “L’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici si pone in contrasto con l’art. 9 Cost. (QUI)”

D’altronde che alla Corte Costituzionale non piacciano gli eccessi derogatori e semplificatori in materia ambientale si ricava da una sentenza del 2021 di cui trattato QUI.

venerdì 19 giugno 2026

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce le condizioni e le modalità di applicazione della Valutazione di Incidenza

La Valutazione di Incidenza (VIncA) è un procedimento preventivo volto a verificare se piani, progetti o interventi possano avere effetti significativi su habitat e specie tutelate nei siti Natura 2000 (articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE- articolo 5 Dpr 357/1997)

Il Ministero Ambiente risponde (QUI), data 5 giugno 2026, ad un Interpello Ambientale della Regione Veneto chiarendo una serie di modalità applicative e procedurali della VIncA secondo la normativa comunitaria e nazionale ma anche le varie linee guida UE e nazionali prodotte in questi anni.

Di seguito una sintesi semplificata della risposta del Ministero per poi analizzarla in modo puntuale. 

mercoledì 10 giugno 2026

Quale ponderazione degli interessi nelle procedure per autorizzare impianti da fonti rinnovabili

Il Regolamento (UE) 2022/2577 (QUI), di seguito Regolamento, stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.

L’Avvocatura UE è intervenuta, con le sue conclusioni (QUI) del 21 maggio 2026,  in un contenzioso sollevato dalla giurisdizione nazionale belga chiarendo la natura giuridica della presunzione di interesse pubblico prevalente prevista dal Regolamento per gli impianti da fonti rinnovabili e quindi i limiti entro i quali gli stati membri esercitano la ponderazione tra gli interessi a realizzare detti impianti con quelli ambientali disciplinati dalla normativa di settore: biodiversità, tutela delle acque, conservazione degli uccelli selvatici.

Vediamo di seguito prima una sintesi delle conclusioni della Avvocatura UE per poi analizzarle più specificamente.

lunedì 8 giugno 2026

La Corte Costituzionale chiarisce i poteri Stato-Regioni in materia di fonti rinnovabili

La Corte costituzionale con sentenza n° 88 pubblicata il 27 maggio 2025 (QUI) ha giudicato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna per contestare i Decreti del Ministero dell’Ambiente che avevano dichiarato la compatibilità ambientale di vari progetti di agrivoltaico.

Il Ministero approvando tali progetti aveva rimosso ogni verifica sulla compatibilità delle localizzazioni degli stessi con le norme regionali della Sardegna su aree idonee o non per gli impianti da fonti rinnovabili. Inoltre il Ministero, secondo la Corte Costituzionale non poteva fondare le autorizzazioni agli impianti agrivoltaici sulla disapplicazione della legge regionale che era pienamente efficace. 

Di seguito una ricostruzione dei passaggi più significativi della sentenza della Corte Costituzionale.. 

sabato 6 giugno 2026

Inserire un sito nella Rete Ecologica per bloccare attività di cava e deposito rifiuti speciali

Il Consiglio di Stato con sentenza (QUI) n° 3301 pubblicata lo scorso 28 aprile 2024 ha considerato legittima la disciplina di un Piano territoriale di coordinamento della Provincia che ha modificato la destinazione di un’area in precedenza destinata ad attività di cava, inserendola nella Rete Ecologica Provinciale.

La rete ecologica (QUI) è considerata un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. La Rete ecologica rientra pienamente nella Rete Natura 2000 (QUI) tutelata dalla normativa sulla biodiversità.

La sentenza è significativa perché conferma il potere discrezionale della pianificazione urbanistica anche in materia di tutela delle biodiversità superando presunte aspettative dei proprietari dei terreni. Si conferma anche da questa sentenza la possibilità di introdurre norme di conservazione preventiva per tutelare aree ampie di valenza naturalistica contro ulteriori autorizzazioni di attività che possono degradare ulteriormente i siti in palese contrasto con gli obiettivi del Regolamento UE sul ripristino della natura come avevo analizzato recentemente in questo post QUI.

Analizziamo di seguito la sentenza:

giovedì 4 giugno 2026

Attacco della Commissione UE alle Valutazioni ambientali: VIA e VAS

La Commissione UE ha presentato una proposta di Regolamento (QUI) volto a velocizzare le procedure di Valutazione di impianto ambientale (di seguito VIA) di progetti ed opere  e della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (di seguito VAS). Si tratta di una proposta che se venisse definitivamente approvata produrrebbe una grave deroga alla ratio delle procedure di valutazione ambientali da tempo presenti nell’ordinamento comunitario e nazionale.

La proposta si inserisce nel clima di scontro geopolitico internazionale e mira nelle parti più significative:

1. a ridurre la applicazione della VIA ma anche della stessa verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito screening);

2. ad aumentare la discrezionalità delle autorità competenti nella deroga all’applicazione di VIA e screening anche contro gli stessi elenchi di categorie di opere assoggettabili a questa procedura come previsto dalla vigente Direttiva UE in materia;

3. a ridurre i tempi dello svolgimento delle procedure di valutazione (VIA e VAS) compresa la partecipazione del pubblico con la conseguente introduzione del silenzio assenso se i termini non vengono rispettati;

4. alla assurda giustificazione di danni gravi  "occasionali" ai siti e specie tutelati dalla normativa sulla biodiversità, con buona pace del Regolamento UE sul ripristino della natura.

Pensare che secondo il Comitato Economico Sociale della UE in un parere (QUI) del 2 luglio 2026 ha affermato: "la riduzione degli oneri amministrativi e l'eliminazione delle duplicazioni non implicano un abbassamento delle norme ambientali, ma anzi migliorano la loro efficacia, in quanto consentono alle imprese e alle autorità pubbliche di concentrarsi sul conseguimento di risultati ambientali tangibili anziché sulla complessità procedurale.. La semplificazione non deve in alcun modo ridurre il livello di protezione dell'ambiente o della salute, né indebolire i meccanismi di controllo, di trasparenza e di partecipazione dei cittadini,", per poi proseguire nella solita logica politichese di avvallo delle proposta di semplificazione della Commissione UE come quelle di seguito esaminate.

venerdì 29 maggio 2026

Regolamento sul ripristino della natura: come gestire la transizione alle misure di attuazione

Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 (QUI) sul ripristino della natura (di seguito Regolamento) ha come obiettivo principale quello di recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso. 

Il Regolamento ha delle scadenze effettive a partire dal 2030 (QUI) ma, come dimostrerò nel post che segue, è possibile che si possa da subito disciplinare misure di conservazione quanto meno delle aree naturali con maggiori criticità per impedire che al momento della esecuzione delle misure di ripristino queste intervengano in situazioni eccessivamente degradate con costi ambientali ma anche finanziari notevoli. Sull’aspetto dei costi economici nel post illustrerò studi ufficiali che dimostrano il rilievo di questo aspetto in mancanza di adeguate misure di prevenzione delle aree che dovranno essere oggetto degli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Le Regioni e gli Enti Parco in collaborazione con le amministrazioni locali possono avere un ruolo fondamentale nel predisporre (anche con appositi provvedimenti) un regime transitorio di mantenimento in vista della attuazione delle scadenze del Regolamento.

martedì 26 maggio 2026

Impianti rifiuti in variante al PRG quando occorre la VAS: la confusione del Ministero Ambiente

La Regione Liguria è notoriamente <<esperta>> nell'approvare progetti di rifiuti contro la pianificazione vigente comunale e sovraordinata: vedi progetti biodigestore Isola del Cantone e Vezzano ligure. Questo Ente ha presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente per definire i casi in cui i progetti di impianti gestione rifiuti costituiscono varianti automatiche ex lege alle destinazioni vigenti nella pianificazione urbanistica  con esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS). Casistica disciplinata in combinato disposto del comma 6 articolo 208 e comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006.

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto (QUI) all’Interpello lo scorso 17 aprile c.a. citando un Parere del Consiglio di Stato (QUI) che distingue tra impianti nuovi e modifiche di quelli esistenti prevedendo l’applicazione della deroga alla VAS solo agli impianti nuovi con localizzazione non prevista dalla vigente pianificazione urbanistica.  

Il Parere del Consiglio di Stato esprime una visione formalista per cui basandosi sulla rubrica dell’articolo 208 (“autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) deduce automaticamente che solo per questi si applica la deroga alla VAS costituendo la autorizzazione variante automatica. Affermazione che non corrisponde al dettato dell’articolo 208, infatti la procedura da esso disciplinata si applica anche alle variazioni di impianti di gestione rifiuti in esercizio (comma 19 articolo 208). Non solo stessa procedura unica anche per gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come si deduce dall’articolo 29-ter del DLgs 152/2006.

Soprattutto il Parere del Consiglio di Stato riportato acriticamente dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’Interpello suddetto non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella di merito del Consiglio di Stato che in sintesi afferma che la automaticità della variante alla pianificazione vigente deve essere verificata caso per caso prima di tutto nella conferenza dei servizi a prescindere dalla qualificazione dell’atto: autorizzazione o variante.


Riporto, di seguito, in primo luogo il testo delle norme oggetto dell’Interpello per poi illustrare puntualmente e analizzare criticamente la risposta del Ministero Ambiente e l’allegato Parere del Consiglio di Stato.

 

sabato 23 maggio 2026

Linee Guida per il monitoraggio nelle procedure di VIA

Documento (QUI) dell’Ispra pubblicato lo scorso 13 marzo 2026 sottoposto alla consultazione pubblica ormai conclusa lo scorso 13 aprile.

Le linee guida contengono i criteri e i contenuti tecnici per la redazione del Progetto di monitoraggio ambientale (di seguito PMA) delle opere assoggettate a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in coerenza con quanto previsto dalla attuale normativa descritta di seguito nel post.

Di seguito riporto sinteticamente gli aspetti più significativi delle Linee Guida per poi riportare una ricostruzione sistematica di ampi stralci delle stesse.