sabato 29 febbraio 2020

Progetto Gronda-Genova: perché deve essere riaperta la VIA...


Alla fine di queste note linko la versione completa del documento con il quale dimostro come la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del 2014 e la proroga del 2019 relativamente al progetto Gronda debba essere riaperta. Non si tratta di burocrazia, non si tratta di orpelli giuridici. Si tratta di applicare con correttezza una procedura, quella di VIA, che si fonda su un principio che è tutto meno che formalismo giuridico. Questo principio è quello di PRECAUZIONE! Se si viola questo principio nessuna scelta potrà essere sostenibile.  
Non si tratta solo di bocciare un progetto ma di impedire che in questo Paese si continuino ad affermare principi e ad approvare leggi ambientali poi sistematicamente "aggiustate" per far vincere lobby di interessi parziali.

Se ogni volta che chi ha potere e soldi vuole ad ogni costo realizzare un progetto invece di svolgere addomesticate procedure di VIA , dovrebbe avere il coraggio di chiedere la abrogazione di questa normativa. Non siamo in Europa solo per difendere la moneta unica! 


Tornando al merito della richiesta le criticità non affrontate nel procedimento di VIA concluso nel 2014, e analizzate nel documento che linko alle fine, producono il verificarsi  delle condizioni di una riapertura del procedimento di VIA ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 28 del DLgs 152/2006 che recitano:
6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.
7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.”.

In particolare la richiesta di riapertura della VIA si fonda:
1. prima di tutto sul rinvio continuo a studi e monitoraggi addirittura dopo la realizzazione dell’opera per problematiche di grande rischio come quelle idrogeologiche, idrauliche e relative al possibile isterilimento delle numerose sorgenti
2. sulla mancata considerazione delle numerose osservazioni del pubblico sui suddetti rischi
3. sulla mancata valutazione di alternative  reali secondo gli indirizzi descritti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale
4. sulla mancata valutazione delle alternative emerse nel Dibattito Pubblico all’interno del procedimento di VIA di fatto quindi aggirando perfino quel limitato percorso partecipativo
5. sulla mancata applicazione dei principi innovativi in materia di partecipazione del pubblico dentro il procedimento ordinario di VIA, unica garanzia per far si che la VIA prendesse in considerazione ulteriori alternative considerato che rispetto alla conclusione della VIA sono ormai passati 5 anni e si è deciso oltretutto di prorogarla senza colmare tutte le lacune istruttorie e procedurali emerse.


LINK AL DOCUMENTO:  
"NOTE SULLE LACUNE ISTRUTTORIE DELLA VIA DEL 2014 SUL PROGETTO GRONDA E CONDIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE PER RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE"   QUI

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