giovedì 20 aprile 2023

Cassazione come dimostrare la violazione di legge delle emissioni rumorose di una attività

La Cassazione con sentenza n° n. 49467 del 29 dicembre 2022 (QUI) ha definito le condizioni per dimostrare la applicazione del reato di disturbo della quiete pubblica.

 

Secondo la sentenza in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:

A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (QUI), qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;

B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen. (QUI)qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;

C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995» (così ad es. Cassazione Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017).

Secondo questa ricostruzione della normativa applicabile la Cassazione, nella sentenza qui esaminata, ritiene condivisibile il rilievo del Procuratore Generale secondo cui “sarebbe stato necessario verificare che l’esercizio del mestiere rumoroso eccedesse le normali modalità, o che, oltre al superamento dei valori limite di emissioni sonore, fossero state violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità”: operazione che avrebbe reso necessaria, anzitutto, una compiuta ricostruzione dell’effettiva consistenza dei rumori riconducibili all’impresa ricorrente, tenendo anche conto – magari per disattenderle integralmente – delle risultanze dibattimentali.

 

La sentenza in esame va letta con un indirizzo precedente della Cassazione (sentenza n. 2685 del 23 gennaio 2020 QUI) secondo il quale per poter applicare l’articolo 659 del codice penale non è necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro e la documentazione presente in atti.

 

Nel caso della nuova sentenza 49467 del 2022 invece la Cassazione afferma che dagli atti processuali dei gradi precedenti nel percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, è graficamente assente qualsiasi riferimento al contenuto e all’attendibilità delle deposizioni dei testi indicati dalla difesa. Per questo la Cassazione annulla la sentenza rinviando al tribunale per un nuovo giudizio. 


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