Seguendo varie vertenze ambientali dove gli impianti e le attività che producono
disagi alla popolazione residente non avevano avuto la procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale nei tempi di
legge, c’è chi chiede ai gestori di detti impianti di avviare una VIA “volontaria”.
La VIA volontaria, giuridicamente parlando, non
esiste e prenderla in considerazione rischia, sempre che i gestori
degli impianti la accettino, di essere gestita in totale discrezionalità da coloro che avevano già violato la normativa (con la complicità delle Autorità
Competenti in materia) e che hanno prodotto e continuano a produrre disagi ai
residenti della zona interessata dall’impatto ambientale e sanitario.
La VIA volontaria avrebbe
senso solo nel caso in cui i gestori dell’impianto abbiano rispettato le norme in
materia nei tempi stabiliti dalle stesse.
Nei casi che seguo (LaminaM di
Borgotaro -PR, Impianto rifiuti Costa Mauro di Albiano Magra - MS, Impianto
Bitumi a San Piero a Sieve -FI, discarica Volpara -GE, cementificio di Matera, discarica di ex cava Fornace - MS, cockeria di Cairo Montenotte - Sv)
la procedura di VIA non è stata applicata quando doveva esserlo ex lege quindi
la VIA da applicare è la VIA POSTUMA.
COSA È LA VIA POSTUMA
La VIA postuma è
semplicemente la applicazione della VIA successivamente alla realizzazione di
un impianto e/o progetto che non ha avuto la VIA quando è stato autorizzato
inizialmente e che doveva avere questa procedura ex lege.
COME DEVE ESSERE SVOLTA LA VIA POSTUMA
La VIA postuma è definita
da norme regionali (come in Toscana: articolo 43 legge regionale 10/2010 e allegato A della DGR 1261 del 5/12/2016)ma soprattutto
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e
della giustizia amministrativa italiana.
In particolare:
Corte Giustizia 3 luglio 2008 causa C-215/06
Corte Costituzionale 120/2010:
Corte Costituzionale 209/2011
Corte di Giustizia 26 luglio 2017 cause riunite C‑196/16
e C‑197/16
Corte di Giustizia 28 febbraio 2018 causa C117-017
TAR Toscana (sentenza n. 156 pubblicata lo scorso 30 gennaio 2018
La giurisprudenza sopra elencata afferma, in sintesi, i seguenti principi:
1. La mancata
VIA deve vedere una VIA ex post in tutti i casi in cui nell’impianto in
questione c’è regolarizzazione di autorizzazione, sospensione o rinnovo
autorizzazione, annullamento della autorizzazione
2. non si può
regolarizzare la VIA regolarizzando la sola autorizzazione al progetto.
3. VIA
preventiva e VIA "postuma" devono essere
pertanto perfettamente simmetriche e di
pari ampiezza e approfondimento
4. La VIA ex
post deve essere effettuata sempre
sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata
del progetto od opera
CONCLUSIONI
Quindi quando è
applicabile la VIA ex post, come nei casi che ho elencato all’inizio del post,
parlare di VIA volontaria non solo non ha senso sotto il profilo normativo ma
soprattutto si rimuove un dato fondamentale: gli impianti in questione sono
stati autorizzati con una procedura illegittima e questa illegittimità può
essere colmata solo applicando la legge e la giurisprudenza sopra citata. Non
solo ma lasciando la decisione di avviare la VIA alla totale discrezionalità
dei gestori degli impianti si rimuovono le responsabilità delle Autorità
Pubbliche competenti che sono in realtà obbligate ad imporre la VIA altro che
volontariato!
Nessun commento:
Posta un commento