Finalmente ho potuto
esaminare la documentazione completa dell’iter amministrativo e, anche se ne
ero piuttosto certo da prima, ora ho pure i riscontri documentali completi
per riaffermare quello che sostengo da
tempo. Il nuovo centro commerciale nell’area ex SIO nel Comune di Spezia può essere fermato o bocciato per le
motivazioni e secondo le modalità che spiego nel post che segue...
1.
La verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) andava
svolta in sede di adozione del PUO (Progetto Urbanistico Operativo) che contiene
il nuovo intervento commerciale) e non dopo la sua adozione ma contemporaneamente alla deliberazione comunale n. 110 del 29 marzo 2017. Come afferma l’articolo 16 del DLgs 152/2006: non è possibile adottare un Piano
o uno strumento urbanistico senza aver prima ottenuto il parere motivato di VAS.
Recita l’articolo 16 del DLgs 152/2006: “1.
Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato
e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi
all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma”.
Non solo ma secondo il documento metodologico utilizzato dagli uffici regionali
per lo svolgimento delle istruttorie di VAS: occorreva, in sede di adozione del
PUO una conferenza di valutazione per concordare con l'autorità competente i
contenuti del rapporto ambientale preliminare come previsto dal documento per
lo svolgimento di VAS degli uffici regionali competenti.
2.
Comunque la verifica di assoggettabilità a VAS non si è mai conclusa quindi il
procedimento di approvazione del PUO non si è mai perfezionato. All’epoca in
cui fu adottato il PUO (29 marzo 2017) la competenza per le procedure di VAS
era ancora della Regione (dal 12 aprile 2017 come è noto sono passate ai Comuni
per i piani, varianti, piani attuativi di competenza comunale). Ebbene nella
sezione procedimenti conclusi di VAS della Regione non c’è alcune riferimento
al PUO dell’area ex SIO!
3.
A prescindere dai punti 2 e 3 nel caso
specifico non doveva essere avviata la verifica di assoggettabilità a VAS. Il PUO
andava e va sottoposto direttamente a VAS ordinaria perché il PUO è attuativo
del PUC vigente (non quello nuovo decaduto in data 27/12/2017) che non ha avuto
a suo tempo la VAS perché non era ancora in vigore in Liguria quando venne
approvato. Sul punto si veda la sentenza della Corte di Giustizia del 10
settembre 2015 (causa C-473/14): “l’adozione
di un atto contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione
territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che
modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata
dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta
direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un
piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti
non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”. Non solo ma
ciò è confermato dalla legge n.106 del 2011 (comma 8 dell’articolo
5 modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942) ripresa dalla SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE n. 58 del 2013.
4.
Il progetto di centro commerciale, oltre che a VAS, deve andare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come previsto dal testo
unico ambientale. Sul punto è intervenuta con chiarezza la
stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 251 del
28/10/2013 vedi QUI) come ho
spiegato ampiamente QUI.
5.
Non esiste la Convenzione da allegare al PUO: nel senso che la documentazione prodotta dagli
uffici comunali riguarda uno schema di convenzione non sottoscritto dalle
parti. Ricordo che la Convenzione è l'atto che perfeziona il PUO e potrebbe dare
le motivazioni legali alla società Talea di agire contro il comune per i
diritti quesiti che ad oggi non esistono. Peraltro se la Convenzione firmata
esiste è tenuta in un cassetto il che sarebbe gravissimo visto che sarebbe
tenuta nascosta anche ai Consiglieri Comunali.
Comunque la relazione (degli uffici comunali) che descrive l’iter
amministrativo seguito fino ad ora dal PUO non la cita minimamente. Questa relazione fa riferimento solo agli
adempimenti di pubblicazione del PUO e dell’avvio della verifica di
assoggettabilità a VAS.
6.
leggendo la relazione predisposta dagli uffici comunali sull’iter
amministrativo del PUO qui esaminato emerge una ulteriore illegittimità. La
relazione afferma nella parte finale: “Contestualmente è stato riattivato
presso la Regione
Liguria il percorso di Vas”. Dal 12 aprile 2017 la competenza
della VAS per i PUO come quello in esame è passata ai Comuni. I Comuni devono
quindi organizzarsi con apposito ufficio secondo gli indirizzi della giurisprudenza
amministrativa descritti in questo mio post QUI.
Infatti se si va a vedere
l’elenco dei procedimenti di VAS in corso presso la Regione quello sul PUO in
questione non c’è, questo nonostante l’avviso dell’avvio del nuovo iter di
adozione/approvazione del PUO sia stato predisposto dal Comune di Spezia in
data 19 gennaio 2018.
7. non è vero che i Comuni non hanno alcun potere per fermare i centri commerciali anche da un punto di vista Urbanistico come ho spiegato in questo post QUI. Certo sentire un assessore regionale ligure che dichiara che il nuovo centro di grande distribuzione verrà fermato con la pianificazione regionale del commercio significa che l'assessore non vuole bloccare questo nuovo progetto perchè dovrebbe sapere che dopo la liberalizzazione del commercio altri sono gli strumenti giuridico-amministrativi con cui fermare i centri commerciali come spiego nel post sopra linkato.
CONCLUSIONI
Visto quanto sopra affermare che il Comune è obbligato ad approvare il PUO è dichiarazione priva di ogni
fondamento amministrativo. Se questa Amministrazione Comunale è a favore del
nuovo centro commerciale lo dica con chiarezza e si assuma le responsabilità
della sua scelta senza scaricarla su altri compresi coloro che hanno governato
nel passato e che hanno commesso i loro errori sicuramente ma, nel caso in
esame, non irreversibili, errori come è noto che hanno pagato con la perdita del
governo del Comune.
Insomma ci sono le
condizioni per bocciare il centro commerciale:
a) sia seguendo l’iter di
VAS ordinaria e di VIA,
b) sia introducendo una
variante al PUC vigente,
c) sia bloccando in
autotutela quanto fino ad ora svolto sotto il profilo procedurale visti i vizi
sopra esposti.
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