lunedì 8 agosto 2016

Terre scavo Ospedale Felettino: ritorni dei soliti noti, opacità amministrativa, rischi ambientali

Come da notizia apparsa sul Secolo XIX di oggi la New New Ambiente srl, la società di Via del Popolo riconducibile ad Orazio Duvia e Franco Bertolla, e al geologo di fiducia Iacopo Tinti  ha avuto l'incarico di gestire il trasporto e recupero delle terre e rocce da scavo dall'ospedale Felettino. Sono gli attori presenti, come imprenditori e consulente, già ai tempi della inchiesta sulle discariche di Pitelli a cominciare dalla Sistemi Ambientali. 

Il dato particolarmente interessante è che l’incarico è stato dato attraverso una gara, come riporta il Secolo XIX, a cui ha partecipato solo la New Ambiente. Una cosa simile era successa per il “recupero” dei fanghi dei dragaggi dei torrenti Lagora e Dorgia (vedi un post del gennaio 2015 QUI). 


LA VICENDA DEI FANGHI DEL LAGORA E DORGIA
In quella vicenda dalle carte amministrative emergevano elementi oggettivi inquietanti:
1. le fatture reperite dalla fonte dell'albo pretorio del Comune di La Spezia (v.allegato n.6 alla relazione Tecnico amministrativa), indicano come emittente del documento fiscale la srl New Ambiente, nell'anno 2013, quando non risultava ancora formalmente investita dal Comune e, l'oggetto fa riferimento a viaggi di trasporto con annessi numeri di targa dei mezzi utilizzati.
2. la Dichiarazione di autocertificazione per l’utilizzo dei fanghi dai canali Lagora e Dorgia è presentata dalla ditta New Ambiente ma l’attività oggetto della Dichiarazione è svolta da altra società Envitech srl, il tutto senza che detta New Ambiente abbia avuto un incarico preventivo da parte del Comune della Spezia che arriverà solo nel febbraio 2014.
3. la New Ambiente pur dichiarando di svolgere come oggetto sociale attività di bonifica non risulta iscritta alla apposita sezione dell’Albo Gestori Ambientali (vedi QUI).   Neppure la società che operativamente esegue l’incarico (la Envitech) risulta iscritta, vedi QUI
4. Arpal non effettua i controlli predisposti in termini prescrittivi come indicato dai Parere citati, mentre invece riceve in pagamento un importo per analisi di sedimenti delle terre oggetto di dragaggio del canale Lagora. Analisi non richieste dalla normativa e soprattutto mai prodotte ufficialmente.
5. la scelta della procedura di cottimo fiduciario per l’assegnazione dell’appalto di riutilizzo dei fanghi di dragaggio dei due canali nella discarica Ruffino-Pitelli  appare alla luce della determina che la decide non rispettosa del comma 12 articolo 125 del Codice degli Appalti Pubblici (all’epoca in vigore): “L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.” Si veda anche il Parere precontenzioso n. 127 del 2012 (Consiglio di Stato) secondo il quale: “ il cottimo fiduciario è una procedura negoziata che mira a garantire la par condicio, la trasparenza ed il buon andamento” così come confermato dal Parere n. 159 del 2013. Infine il Parere n. 132 del 2011 secondo il quale nel cottimo fiduciario: “La scelta della Stazione Appaltante di non predeterminare la ponderazione dei criteri di valutazione individuati, appare in contrasto con quanto previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti che, recependo le prescrizioni della direttiva 2004/18 (art. 53), stabilisce, accanto all’obbligo di indicare i criteri, anche l’obbligo di precisare, sin dal momento della formulazione della documentazione di gara, la ponderazione da attribuire a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato, oppure, laddove tale ponderazione non fosse possibile, la Stazione Appaltante deve almeno indicare l’ordine decrescente di importanza dei criteri.”
6. La determina dirigenziale che affida l’incarico alla New Ambiente contiene una affermazione ambigua: “il responsabile unico del procedimento ha chiesto appositi preventivi alla srl New Ambiente che ha già eseguito interventi similari”. La New Ambiente si costituisce solo nel febbraio 2013 e già a febbraio 2014 secondo quanto dichiarato nella suddetta determina avrebbe già svolto lavori “simili”, in cosa consistano questi lavori, da chi siano stati affidati (il Comune di Spezia?) e come mai una società che non ha personale e mezzi per svolgere le attività che dichiara nel proprio oggetto sociale riceva incarichi che poi è costretta a “girare” a terzi come nel caso in esame.    


Nonostante quanto sopra la New Ambiente srl ora riceve questo incarico nuovo (Felettino) ancora una volta senza reali concorrenti. A tutto questo occorre aggiungere che la normativa sulle Terre e rocce di scavo da recuperare è sempre più permissiva e di fatto permettere ai gestori di questo materiale di andare in autocertificazione senza adeguati controlli preventivi delle istituzioni pubbliche come spiego di seguito…..


COSA C’È NELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO…..
…anche nella ipotesi che non vengano più classificati rifiuti, secondo la vigente normativa nazionale:
1. scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
2. perforazione,  trivellazione,  palificazione,   consolidamento, ecc.;
3. opere infrastrutturali in  generale  (galleria,  diga,  strada,ecc.);
4. materiali  litoidi  in  genere  e  comunque  tutte   le   altre plausibili  frazioni  granulometriche  provenienti   da   escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi  idrici  superficiali  che  del reticolo  idrico  scolante,  in  zone  golenali  dei  corsi  d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

I riporti[1] possono contenere entro certi limiti materiale inquinato[2]



La nuova normativa italiana contraddice sia il Testo Unico Ambientale che la Direttiva Europea sui Rifiuti
Ora l’articolo 185 del DLgs 152/2006 (tutt’ora in vigore), come pure la lettera c) paragrafo 1 articolo 2 della Direttiva 2008/98, non considera come rifiuto il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. 
Inoltre il comma 4 di detto articolo 185 afferma che il  suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, non sono classificati come rifiuti se qualificati come sottoprodotti o preventivamente trattati.  
Quindi risulta con chiarezza come secondo la Direttiva della UE non si possa escludere dalla definizione di rifiuto il suolo contaminato e/o materiale artificiale. Il Decreto 161/2012 afferma esattamente il contrario.
Si sostiene ([3]) che i materiali da scavo contaminati o meno: “non possono derivare da attività di demolizioni in corso d'opera” , citando il comma 2 articolo 3 del Decreto 161 secondo il quale: “Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente regolamento i rifiuti  provenienti  direttamente  dall'esecuzione  di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti  preesistenti([4]), la cui gestione è  disciplinata dal DLgs 152/2006”.  Il punto è che introducendo la possibilità di considerare sottoprodotto anche materiali contaminato si crea un presupposto di aggiramento della normativa sui rifiuti, compresi i vincoli dello stesso Decreto 161, difficilmente controllabile. Questo a prescindere dai contrasti con la normativa gerarchicamente superiore.



Ma il peggio arriverà a  breve con il nuovo Regolamento  su terre e rocce di scavo
Il nuovo decreto che sta per essere pubblicato dopo aver svolto l’iter di legge, prevede tra l’altro:
1. le terre e rocce da scavo potranno contenere amianto sia pure entro certi limiti quantitativi (limite massimo di 100 mg/kg.). Rilevo su questo aspetto il parere contrario dell’apposita Sezione del Consiglio di Stato (parere[5] Numero 00390/2016 e data 16/02/2016) secondo il quale la scelta di togliere il divieto della presenza di amianto dalle terre e rocce di scavo: “ non risulta documentato da alcun atto depositato presso la Segreteria della Sezione da cui possano evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati dall’Amministrazione stessa per raggiungere le succitate conclusioni e, conseguentemente, che la scelta di superare il divieto della presenza di amianto non risulta adeguatamente motivata nella relazione ministeriale, che peraltro si è limitata a sostenere che tale modifica si è resa necessaria anche perché “la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto”.
2. le terre e rocce da scavo potranno contenere fino al 20% in peso materiali di “origine antropica” sostanzialmente non definiti dal testo del nuovo decreto, essendo la definizione di cui alla lettera e) articolo 2 del decreto piuttosto generica;
3. esclude, dalla nozione di terre e rocce da scavo, i residui della lavorazione dei materiali lapidei novità, consentendo agli operatori di qualificarli come sottoprodotti quindi non più rifiuti. In questo modo viene aggirato il minimo divieto che c'era nel Decreto 161/2012 (esaminato sopra) alla presenza di sostanze pericolose quali:  flocculanti con acrilammide o poliacrilammide. Voglio ricordare che l'acrilammide è un cancerogeno e La poliacrilamide è utilizzata come agente flocculante nei limi da lavaggio di inerti.
4. la utilizzabilità delle terre e rocce di scavo si fonda su una autodichiarazione del produttore di questo materiale. Questo vale anche cantieri di grandi dimensioni che producono le terre da abbancare nella futura discarica di Saturnia come si evince chiaramente dall’articolo 22 del decreto in fase di pubblicazione.  Non a caso il Consiglio di Stato in Adunanza Generale nel parere sul  nuovo Decreto ha chiesto di inserire l’obbligo di controlli randomizzati (casuali) sul materiale utilizzato ma per ora non è stato accolto.



NOTE A MARGINE 
[1]Per il materiale da riporto l’allegato 9 al Decreto 161/2012 intende i riporti come  “per lo più una miscela eterogenea  di terreno naturale e  di  materiali  di  origine  antropica..” quindi possono contenere anche materiale inquinante non naturale.
[2] calcestruzzo,  bentonite,   polivinilcloruro (PVC),  vetroresina,  miscele  cementizie  e   additivi   per   scavo meccanizzato
[3]  M. Santoloci e V. Vattani  in  greenreport.it    del 2/4/2013  http://www.greenreport.it/_archivio2011/?page=default&id=21232
[4]  Secondo la Circolare Ministero Ambiente n.13338 del 14/05/2014 “Si rileva che le disposizioni di cui all’articolo 41 comma 3 della legge 98/2013 (relative al materiale di riporto vedi paragrafo in questo commento INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONCETTO DI MATERIALE DI RIPORTO) devono ritenersi unicamente applicabili a riporti storici, ovvero formatisi a seguito di conferimenti avvenuti antecedentemente alla entrata in vigore del DPR 10 settembre 1982 n. 915, che per la natura dei rifiuti e per le modalità di deposito, non integrino la fattispecie di discarica abusiva. Tra dette modalità, a titolo di esempio, si ricordano: la irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi e l’ingente quantitativo di rifiuti oggetto di ripetuti e sistemativi abbandoni”.
[5] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KM7JG5ERC7USZOSET4RGTCW2VU&q

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