Come da notizia apparsa sul Secolo
XIX di oggi la New New Ambiente srl, la società di Via del Popolo riconducibile ad
Orazio Duvia e Franco Bertolla, e al geologo di fiducia Iacopo Tinti ha avuto l'incarico di gestire il trasporto e recupero delle terre e rocce da scavo dall'ospedale Felettino. Sono gli attori presenti, come imprenditori e consulente, già ai tempi della inchiesta sulle discariche di Pitelli a
cominciare dalla Sistemi Ambientali.
Il dato particolarmente interessante è che l’incarico
è stato dato attraverso una gara, come riporta il Secolo XIX, a cui ha
partecipato solo la New Ambiente. Una cosa simile era successa per il “recupero”
dei fanghi dei dragaggi dei torrenti Lagora e Dorgia (vedi un post del gennaio
2015 QUI).
LA VICENDA DEI FANGHI DEL LAGORA E DORGIA
In quella vicenda dalle
carte amministrative emergevano elementi oggettivi inquietanti:
1.
le fatture reperite dalla fonte dell'albo pretorio del Comune di La Spezia (v.allegato
n.6 alla relazione Tecnico amministrativa), indicano come emittente del
documento fiscale la srl New Ambiente, nell'anno 2013, quando non risultava
ancora formalmente investita dal Comune e, l'oggetto fa riferimento a viaggi di
trasporto con annessi numeri di targa dei mezzi utilizzati.
2.
la Dichiarazione di autocertificazione per l’utilizzo dei fanghi dai canali
Lagora e Dorgia è presentata dalla ditta New Ambiente ma l’attività oggetto
della Dichiarazione è svolta da altra società Envitech srl, il tutto senza che
detta New Ambiente abbia avuto un incarico preventivo da parte del Comune della
Spezia che arriverà solo nel febbraio 2014.
3.
la New Ambiente pur dichiarando di svolgere come oggetto sociale attività di
bonifica non risulta iscritta alla apposita sezione dell’Albo Gestori
Ambientali (vedi QUI). Neppure la società che
operativamente esegue l’incarico (la Envitech) risulta iscritta, vedi QUI.
4.
Arpal non effettua i controlli predisposti in termini prescrittivi come
indicato dai Parere citati, mentre invece riceve in pagamento un importo per
analisi di sedimenti delle terre oggetto di dragaggio del canale Lagora.
Analisi non richieste dalla normativa e soprattutto mai prodotte ufficialmente.
5.
la scelta della procedura di cottimo fiduciario per l’assegnazione dell’appalto
di riutilizzo dei fanghi di dragaggio dei due canali nella discarica
Ruffino-Pitelli appare alla luce della
determina che la decide non rispettosa del comma
12 articolo 125 del Codice degli Appalti Pubblici (all’epoca in vigore): “L'affidatario di lavori, servizi, forniture
in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di
pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.”
Si veda anche il Parere precontenzioso
n. 127 del 2012 (Consiglio di Stato)
secondo il quale: “ il cottimo fiduciario è
una procedura negoziata che mira a garantire la par condicio, la trasparenza ed
il buon andamento” così come confermato dal Parere n. 159 del 2013. Infine il Parere n. 132 del 2011 secondo il quale nel cottimo fiduciario: “La scelta della Stazione Appaltante di non
predeterminare la ponderazione dei criteri di valutazione individuati, appare
in contrasto con quanto previsto dall’art. 83 del Codice dei Contratti che,
recependo le prescrizioni della direttiva 2004/18 (art. 53), stabilisce,
accanto all’obbligo di indicare i criteri, anche l’obbligo di precisare, sin
dal momento della formulazione della documentazione di gara, la ponderazione da
attribuire a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta
economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa
prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere
appropriato, oppure, laddove tale ponderazione non fosse possibile, la Stazione
Appaltante deve almeno indicare l’ordine decrescente di importanza dei criteri.”
6.
La determina dirigenziale che affida l’incarico alla New Ambiente contiene una
affermazione ambigua: “il responsabile
unico del procedimento ha chiesto appositi preventivi alla srl New Ambiente che
ha già eseguito interventi similari”. La New Ambiente si costituisce solo
nel febbraio 2013 e già a febbraio 2014 secondo quanto dichiarato nella
suddetta determina avrebbe già svolto lavori “simili”, in cosa consistano questi lavori, da chi siano stati affidati
(il Comune di Spezia?) e come mai una società che non ha personale e mezzi per
svolgere le attività che dichiara nel proprio oggetto sociale riceva incarichi
che poi è costretta a “girare” a
terzi come nel caso in esame.
Nonostante quanto sopra la New Ambiente srl ora riceve questo incarico
nuovo (Felettino) ancora una volta senza reali concorrenti. A tutto questo occorre
aggiungere che la normativa sulle Terre e rocce di scavo da recuperare è sempre
più permissiva e di fatto permettere ai gestori di questo materiale di andare
in autocertificazione senza adeguati controlli preventivi delle istituzioni pubbliche come spiego di seguito…..
COSA C’È NELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO…..
…anche nella ipotesi che
non vengano più classificati rifiuti, secondo la vigente normativa
nazionale:
1. scavi in genere
(sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
2. perforazione,
trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
3. opere
infrastrutturali in generale (galleria, diga,
strada,ecc.);
4. materiali
litoidi in genere e comunque tutte
le altre plausibili frazioni granulometriche
provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia
dei corpi idrici superficiali che
del reticolo idrico scolante, in zone
golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e
marini;
La nuova normativa italiana contraddice sia
il Testo Unico Ambientale che la Direttiva Europea sui Rifiuti
Ora l’articolo 185 del
DLgs 152/2006 (tutt’ora in vigore), come pure la lettera c) paragrafo 1 articolo
2 della Direttiva 2008/98, non considera come rifiuto il suolo non
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
Inoltre il comma 4 di
detto articolo 185 afferma che il suolo escavato non contaminato e
altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in
cui sono stati escavati, non sono classificati come rifiuti se qualificati come
sottoprodotti o preventivamente trattati.
Quindi risulta con
chiarezza come secondo la Direttiva della UE non si possa escludere dalla
definizione di rifiuto il suolo contaminato e/o materiale artificiale. Il
Decreto 161/2012 afferma esattamente il contrario.
Si sostiene ([3]) che i
materiali da scavo contaminati o meno: “non
possono derivare da attività di demolizioni in corso d'opera” , citando il
comma 2 articolo 3 del Decreto 161 secondo il quale: “Sono esclusi dall'ambito di
applicazione del presente regolamento i rifiuti
provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di
demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti([4]), la cui gestione è disciplinata dal
DLgs 152/2006”. Il punto è che introducendo la possibilità di
considerare sottoprodotto anche materiali contaminato si crea un presupposto di
aggiramento della normativa sui rifiuti, compresi i vincoli dello stesso
Decreto 161, difficilmente controllabile. Questo a prescindere dai contrasti
con la normativa gerarchicamente superiore.
Ma il peggio arriverà a breve con il
nuovo Regolamento su terre e rocce di scavo
Il nuovo decreto che sta
per essere pubblicato dopo aver svolto l’iter di legge, prevede tra l’altro:
1. le
terre e rocce da scavo potranno contenere amianto sia pure entro
certi limiti quantitativi (limite massimo di 100 mg/kg.). Rilevo su questo
aspetto il parere contrario
dell’apposita Sezione del Consiglio di Stato (parere[5] Numero
00390/2016 e data 16/02/2016) secondo il quale la scelta di togliere il divieto
della presenza di amianto dalle terre e rocce di scavo: “ non risulta
documentato da alcun atto depositato presso la Segreteria della Sezione da cui
possano evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati
dall’Amministrazione stessa per raggiungere le succitate conclusioni e,
conseguentemente, che la scelta di superare il divieto della presenza di
amianto non risulta adeguatamente motivata nella relazione ministeriale, che
peraltro si è limitata a sostenere che tale modifica si è resa necessaria anche
perché “la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era
verificabile in concreto”.
2. le
terre e rocce da scavo potranno contenere fino al 20% in peso materiali di
“origine antropica” sostanzialmente non definiti dal testo del nuovo
decreto, essendo la definizione di cui alla lettera e) articolo 2 del decreto
piuttosto generica;
3. esclude,
dalla nozione di terre e rocce da scavo, i residui della lavorazione dei
materiali lapidei novità, consentendo agli operatori di qualificarli come
sottoprodotti quindi non più rifiuti. In questo modo viene aggirato il
minimo divieto che c'era nel Decreto 161/2012 (esaminato sopra) alla presenza
di sostanze pericolose quali: flocculanti con acrilammide o
poliacrilammide. Voglio ricordare che l'acrilammide è un cancerogeno e La
poliacrilamide è utilizzata come agente flocculante nei limi da lavaggio di
inerti.
4. la
utilizzabilità delle terre e rocce di scavo si fonda su una autodichiarazione
del produttore di questo materiale. Questo vale anche cantieri di grandi
dimensioni che producono le terre da abbancare nella futura discarica di
Saturnia come si evince chiaramente dall’articolo 22 del decreto in fase di
pubblicazione. Non a caso il Consiglio di Stato in Adunanza Generale nel
parere sul nuovo Decreto ha chiesto di inserire l’obbligo di controlli
randomizzati (casuali) sul materiale utilizzato ma per ora non è stato accolto.
NOTE A MARGINE
[1]Per il materiale da riporto l’allegato 9 al Decreto
161/2012 intende i riporti come “per lo più una miscela eterogenea
di terreno naturale e di materiali di origine
antropica..” quindi possono contenere anche materiale inquinante non naturale.
[2] calcestruzzo,
bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina,
miscele cementizie e additivi
per scavo meccanizzato
[3] M. Santoloci e
V. Vattani in greenreport.it del 2/4/2013
http://www.greenreport.it/_archivio2011/?page=default&id=21232
[4] Secondo la
Circolare Ministero Ambiente n.13338 del 14/05/2014 “Si rileva che le
disposizioni di cui all’articolo 41 comma 3 della legge 98/2013 (relative al
materiale di riporto vedi paragrafo in questo commento INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEL CONCETTO DI MATERIALE DI RIPORTO) devono ritenersi unicamente
applicabili a riporti storici, ovvero formatisi a seguito di conferimenti
avvenuti antecedentemente alla entrata in vigore del DPR 10 settembre 1982 n.
915, che per la natura dei rifiuti e per le modalità di deposito, non integrino
la fattispecie di discarica abusiva. Tra dette modalità, a titolo di esempio,
si ricordano: la irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi e
l’ingente quantitativo di rifiuti oggetto di ripetuti e sistemativi abbandoni”.
[5] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KM7JG5ERC7USZOSET4RGTCW2VU&q=
[5] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KM7JG5ERC7USZOSET4RGTCW2VU&q=
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