mercoledì 10 agosto 2016

Discarica Lotto 6 Sanremo-Taggia: nuove illegittimità

Le ultime novità amministrative sulla nuova discarica (c.d. Lotto 6) di Sanremo e Taggia confermano un modo di operare delle amministrazioni competenti assolutamente illegittimo e comunque non trasparente. Non solo ma la prevenzione sanitaria continua ad essere rimossa come dimostro nell'analisi che segue.....    


L’AGGIORNAMENTO E PROROGA AIA PER IL LOTTO 5

I due atti di aggiornamento dell’AIA per la ex discarica del Lotto 5 (vediQUI)
Due aggiornamenti tra 2015 e inizio 2016 il secondo mai reso pubblico neppure con l’accesso dei consiglieri comunali.

In realtà non si tratta di un mero aggiornamento dell’AIA esistente ma semmai di una revisione come conferma la lettura integrata dell’atto del 2015, ma il 2016 sembra identico nella sostanza come ammesso sui mass media locali,  con la vigente normativa. Infatti nelle premesse all’atto di aggiornamento risulta che sia stata presentata istanza apposita da parte della ditta Idroedil che gestisce anche il lotto 5 oltre che il futuro lotto 6. Quindi trattasi di modifica sostanziale che richiede appunto una nuova revisione dell’AIA ai sensi del comma 2[1] articolo 29 nonies del DLgs 152/2006 (modifica impianti o variazioni del gestore).

La Provincia di Imperia non ha spiegato se trattasi o meno di modifica sostanziale
indicazione fondamentale perché se la fosse allora ci voleva anche  una verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e questo avrebbe fornito il motivo giuridico ulteriore (oltre a quelli già trattati sopra sulle lacune in materia di prevenzione sanitaria) affinché la Regione riaprisse il procedimento di VIA in generale compreso quello per il Lotto 6 considerati gli impatti cumulativi tra la discarica esistenti (Lotto 5) e la nuova (Lotto 6).


La Relazione di riferimento per verifica la storia degli impatti nel sito

In secondo luogo manca una integrazione documentale che è diventata obbligatoria da tempo e cioè la Relazione di Riferimento da allegare alla revisione dell’AIA (peraltro questo documento manca anche per l’AIA del Lotto 6).

La Relazione di Riferimento come definita dalla lettera v-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) consiste nelle: “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.” questa relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione. 
Per le installazioni esiste  la Relazione deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016. Quindi quanto meno per l’aggiornamento dell’AIA del 2016 la Relazione di Riferimento andava presentata anche nel caso in esame.
Peraltro, nonostante quanto affermato inopportunamente dalla normativa italiana,  le linee guida della UE considerano la Relazione di Riferimento obbligatoria anche per le discariche e comunque auspicabile.

In terzo luogo trovandoci di fronte ad una revisione dell’AIA manca ancora una volta il Parere Sanitario del Sindaco competente (Sanremo o Taggia). Infatti la modifica sostanziale di una installazione soggetta ad AIA è disciplinata come fosse un AIA nuova e quindi ex comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 occorreva l’obbligatorio Parere Sanitario.



L’ULTIMA VARIAZIONE DI AIA: LA CONDOTTA DI SCARICO DEL PERCOLATO

Condotta di scarico: una autorizzazione fondata solo su valutazione economica
Per la realizzazione della condotta di scarico del percolato dal lotto 6 ma anche da quelli precedenti come si evince dal testo (vedi QUI) si utilizza come motivazione di fondo una motivazione economica, assolutamente irrituale in un atto autorizzatori di tipo ambientale.

Si legge nelle premesse all’atto di indirizzo  qualificato nel titolo dell’atto come VARIANTE ALL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Nella documentazione suindicata, la Ditta richiedente ha provveduto mediante elaborati grafici, quadri economici di fattibilità dell’intervento (uno per la variante e uno per la soluzione originaria approvata nella A.I.A. in vigore) e una relazione tecnico/illustrativa a motivare la soluzione prospettata nella variante adducendo, tra gli altri aspetti, la sostenibilità economico finanziaria della soluzione in variante per il percolato, rispetto a quella autorizzata, che renderebbe diseconomiche le opere da realizzarsi….. - Il maggior importo da sostenere, costituirebbe di fatto un imposizione pesante e squilibrata (contrattualmente e giuridicamente) da imporre alla società richiedente e il “delta” finanziario ricadrebbe sulla tariffa di costo/mc. per lo smaltimento dei rifiuti a carico dei comuni;”
Tutto questo : “sarebbe da attribuirsi ad una progettazione non accurata e da errore di progettazione originaria
In considerazione di quanto sopra indicato di esprimere, a modifica del precedente atto di indirizzo G.C. n. 111 del 06/06/16, il parere favorevole al progetto di variante alla A.I.A. sulla base della soluzione proposta con documentazione di cui al prot. 39606 del 13/06/16 a condizione che venga praticato un abbattimento della tariffa di conferimento di euro 300.000,00 secondo modalità da precisare successivamente

Quindi la variazione è dovuta ad errori progettuali di chi ha progettato la nuova la discarica ma anche di chi la autorizzata a suo tempo.
In sostanza si fanno errori progettuali (Idroedil) si avvallano gli errori progettuali (Provincia)  poi siccome questo errore può causare danni economici alla Idroedil si chiede una modifica progettuale spacciando il tutto come un favore al Comune sulla riduzione della tariffa.


Come andavano valutate le modifiche progettuali sotto il profilo ambientale ed economico

La domanda è c’era bisogno di tutto questo “rimpallo di documenti” per discutere di una riduzione della tariffa? E su quali basi sono stati valutati gli scenari economici migliori nell’interesse non della Idroedil ma del Comune di Sanremo visto che stiamo parlando della gestione di un servizio di interesse pubblico? Magari applicando non le teorie di  5stelle o delle Mamme no Lotto 6 (non sia mai che si considerano i cittadini residenti) ma ancora una volta applicando le procedure di legge come quelle previste dal Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA), ) secondo il quale:  “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects)  cioè  poter  valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori”. L’obiettivo metodologico dei Cross-Media è quello di fornire, nei casi più complessi come questo della centrale Enel, una guida alla scelta dell’opzione migliore sotto il profilo  sanitario ed ambientale fra le tecniche o le tecnologie in alternative possono essere implementate in un contesto non solo di rilascio ma di revisione dell’AIA.


La approvazione della modifica progettuale per la condotta ha seguito una procedura illegittima
Il tutto seguendo una procedura amministrativa chiaramente irrituale, anzi a nostro avviso illegittima.  Sia sufficiente leggere il seguente passaggio dell’Atto di Indirizzo del 22/6/2016 votato dalla Giunta del Comune di Sanremo: In risposta al parere favorevole alle opere in variante della A.I.A. della Idroedil S.r.l., ma condizionato alla realizzazione del sistema di raccolta e scarico del percolato di discarica alla soluzione originaria (raccolta e scarico del percolato del Lotto sul versante di Taggia), l’Amministrazione Provinciale di Imperia, in data 13/06/2016 prot. 39606, ha prodotto documentazione integrativa/sostituiva della precedente della Società IDROEDIL;”.
Quindi  in questo passaggio si afferma che la Idroedil si da parere favorevole da sola e la Provincia segue a ruota.  Il tutto senza una vera istruttoria di verifica dell’impatto dei nuovi interventi progettuali che modificano il modello gestionale
della discarica che invece è proprio la finalità della AIA.

Infatti, come peraltro già affermato per le proroghe dell’AIA sul Lotto 5, si doveva seguire la procedura dell’articolo 29-nonies, e cioè una nuova procedura di AIA che avrebbe comportato, tra l’altro la possibilità per il Sindaco di Sanremo di rilasciare il Parere Sanitario non rilasciato in sede dell’AIA iniziale per il Lotto 6. Quel Parere Sanitario che secondo il dirigente del Comune di Sanremo non esiste in quanto, citiamo dalla risposta alla nostra interrogazione:    “non si ravvisa una specifica competenza in sede preventiva in campo al legale rappresentante dell’ente”. Infatti è per questo che il comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 recita: “6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,  n.1265”, per inciso il Regio Decreto del 1934 è il testo unico delle leggi sanitarie che riconosce al Sindaco il ruolo di massima autorità sanitaria sul territorio nella sua qualità di Ufficiale di Governo.
  

Il percolato sarà un problema per 30 anni: grazie lo sapevamo già ma solo ora lo riconoscete perché vi conviene

Ma non è finita qui perché da questa ultima “perla amministrativa” del Comune di Sanremo si ricava una confessione, probabilmente espressa  non consapevolmente da questi amministratori.  Infatti si afferma, esplicitamente, che il percolato dei lotti da 1 a 5 continuerà  per molti anni da cui deriverebbe una necessaria post gestione per altri 30 anni. Quindi sempre secondo l’Atto di Indirizzo del Comune la modifica progettuale introdotta da Idroedil  “…… oltre a servire il lotto 6, sarà anche garanzia del percolato prodotto dai lotti 1-2-3-4-5 che, come sopra già scritto, per altri circa 30 anni saranno “attivi”.”

Già la delibera del comitato interministeriale del 1984 prevedeva il piano di recupero ambientale … Ma ancora di più il dlgs 22/1997  e soprattutto il dlgs 36/2003 con in più, secondo questa ultima legge,  “l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa…….

Ma questi come abbiamo visto invece che gestire il post mortem hanno continuato impropriamente a gestire la discarica con aggiornamenti autorizzatori chiaramente illegittimi ed ora affermano che il problema percolato ci sarà per 30 anni, Buongiorno!  D’altronde la relazione propedeutica al Decreto regionale di VIA positivo per il lotto 6 affermava testualmente: “(iv) la vicinanza con la discarica attualmente gestita dalla Società Idroedil può comportare difficoltà nella separazione ed individuazione dei presidi di monitoraggio ambientale tra il lotto pubblico e i lotti privati;”.  Ma dopo questa affermazione appena accennata il giudizio di VIA non analizzò nel merito i rischi dell’impatto cumulativo.

Ricapitolando il problema della gestione dell’eluato delle diverse discariche della zona e del relativo impatto cumulativo con la nuova discarica Lotto 6:
1.     non viene preso in considerazione per la gestione post mortem delle discariche da 1 a 5;
2.     non viene preso in considerazione in sede di Valutazione di Impatto Ambientale per il lotto 6;
3.     non viene preso in considerazione in sede di rilascio dell’AIA per il Lotto 6;
4.     non viene preso in considerazione per le due proroghe dell’AIA del Lotto 5

ma viene preso in considerazione quando per un errore progettuale dei realizzatori della discarica può comportare un costo per la ditta Idroedil.

Possiamo dire un modo di gestire la cosa pubblica EMBLEMATICO!



P.S.: LE TERRE E ROCCE DA SCAVO DALL'AREA DELLA NUOVA DISCARICA 
Il Comune di Sanremo nel rispondere ad una interrogazione dei consiglieri comunali 5stelle sulle modalità di trasporto, riutilizzo e recupero delle terre e rocce da scavo derivanti dai lavori della nuova discarica Lotto 6, minimizza ogni rischio, rimuovendo un dato significativo: la normativa estremamente permissiva in materia che richiederebbe sistemi di controllo e monitoraggio straordinari vista la presenza in zona di ben altre 5 discariche mai completamente bonificate....  come ho spiegato recentemente in vari post nel mio blog la normativa declassifica le terre da scavo da rifiuti a semplici materiali, prevede l'autocertificazione degli utilizzatori, controlli di Arpal solo cartacei e al massimo a campione (quando e se fatti), possibilità che nelle terre e rocce da scavo siano presenti materiali potenzialmente inquinanti, tra i quali i c.d. riporti: l’allegato 9 al Decreto 161/2012 (citato dalla risposta del Comune di Sanremo) intende i riporti come  “per lo più una miscela eterogenea  di terreno naturale e  di  materiali  di  origine  antropica..” quindi possono contenere anche materiale inquinante non naturale.






[1]2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di  cui al comma 1,  risultino sostanziali, il gestore  invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente  un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater  in quanto compatibile.”

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