mercoledì 15 aprile 2015

Mancata allerta alluvione del 2014: perchè la Paita è responsabile

Avviso di Garanzia per Raffaela Paita nella sua qualità di Assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria per i fatti legati alla alluvione dell'ottobre 2014. A prescindere dalle responsabilità penali che saranno accertate dalla magistratura, è indiscutibile che l'Assessore Paita abbia omesso di utilizzare tutti i suoi poteri, che aveva al momento dell'alluvione, sia sotto il profilo della organizzazione del settore allerta che degli indirizzi verso la stessa, come dimostro di seguito....


IL CENTRO FUNZIONALE METEO IDROLOGICO DELLA PROTEZIONE CIVILE (CMFI-PC)
La legge regionale sulla protezione civile, legge n. 9 del 2000, prevede tra le competenze della Regione quella  di realizzare sistemi per la previsione, la rilevazione ed il monitoraggio di fenomeni naturali o  derivanti da attività antropiche e dei conseguenti sistemi di allertamento della popolazione.

Come è stata attuata questa competenza? Attraverso la istituzione del Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile (CFMI-PC).
Secondo la D.G.R. n. 746 del 9 luglio 2007 il Centro è gestito da ARPAL, ai sensi della L.R. n. 20/2006 ed è dipendente funzionalmente dalla struttura  regionale competente in materia di protezione civile secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 915/2007 (per il testo vedi QUI).



IL CFMI-PC è SOTTO LA DIREZIONE OPERATIVA DELLA REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
In particolare secondo la sopra citata Delibera di Giunta Regionale 915 del 2007 il CFMI-PC, attraverso le procedure operative stabilite d’intesa con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, è inserito nella rete nazionale dei Centri Funzionali di Protezione Civile ed è posto sotto la direzione organizzativa e funzionale della Regione Liguria in quanto struttura essenziale per le competenze di protezione civile negli ambiti della previsione e gestione degli eventi meteoidrologici estremi e della gestione della rete di monitoraggio meteoclimatico .

Questa delibera è stata predisposta dall’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria al fine di  definire i contenuti della dipendenza del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile, nei termini di cui all’allegato A formante parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Secondo questo allegato A è il  Dirigente della struttura di Protezione civile della Regione Liguria che ha la responsabilità (civile e penale) della emissione delle allerta meteoidrologiche e della gestione degli eventi, mentre quella operativa è del CFMI-PC (vedi Procedura di allerta meteo ed idrologica su cui tornerò ).

E’ inoltre il Dipartimento Protezione civile della Regione Liguria che copre le spese di e per lo svolgimento delle attività del Centro Funzionale di Protezione Civile con la U.P.B. 8.102 “Attività di protezione civile di previsione e prevenzione”.

Aggiunge sempre questo allegato A::
1. Per quanto riferito alla Responsabilità risulta evidente che essendo essa regionale non possa essere altro che la Regione a decidere i termini di rapporto e organizzazione funzionale con il CFMI-PC.
2. Per quanto riferito alla Organizzazione  risulta evidente che debba essere la stessa Regione a definire la strutturazione interna, l’organigramma minimo, ed i requisiti operativi necessari per gestire in modo idoneo le attività del CFMI-PC conseguenti alle funzioni e responsabilità di Protezione Civile.
3. Per quanto riferito ai Rapporti Istituzionali, gli stessi non possono essere altro che di dipendenza diretta funzionale, organizzativa ed operativa da parte del Centro Funzionale nei confronti di Regione Liguria, mentre sono mantenute in ARPAL le funzioni previste dalla L.R. 20 come di seguito specificate.



COME VENGONO GESTITI I RAPPORTI TRA TRA REGIONE E CFMI-PC
Attraverso un Comitato misto Regione (Dipartimento Protezione civile) e  Arpal. È il Comitato che approva la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute dal CFMI-PC.  Non solo ma il COMITATO valuterà, sentito il dirigente responsabile, l’opportunità e la priorità di attuazione di eventuali attività straordinarie o progettuali del CFMI-PC, compresa l’adeguatezza dei relativi finanziamenti. Non risulta agli atti, al momento degli eventi alluvionali dello scorso ottobre, che tali valutazioni  sui limiti della struttura di protezione civile sia mai state richieste e/o avviate dall'Assessore Paita.

Il CFMI-PC agisce secondo procedure condivise dal Settore regionale di Protezione Civile, in particolare:  
1. è la Protezione Civile della Regione che decide se individuare nuove figure specialistiche all’interno del CFMI-PC
2. I dati informatici del CFMI-PC sono completamente integrati con quelli della Regione al fine di rendere un uso più flessibile al fine di interventi tempestivi
3. sono sotto la responsabilità della Protezione civile le reti informatiche su cui risiedono i sistemi di monitoraggio, l’elaborazione dei dati, dei modelli e tutti i sistemi e gli apparati a supporto delle attività di protezione civile del CFMI-PC



È COERENTE CON LA NORMATIVA SU PREVENZIONE ALLUVIONI E PROTEZIONE CIVILE  CHE IL CFMI-PC SIA SOTTO LA DIREZIONE DELLA REGIONE
Come ho spiegato QUI il sistema delle allerta meteo climatiche deve essere integrato/coordinato  con la mappatura del rischio alluvioni, di competenza sempre di Regione e Autorità di Bacino (in attesa di quelle di distretto idrografico), come confermato dall'articolo 3 delle legge regionale 9/2000 sulla protezione civile, per il quale una delle  competenze fondamentali della Regione consiste nella: “… effettuazione delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti sul  territorio regionale e la predisposizione delle mappe di rischio a scala regionale utilizzando anche le  mappe redatte dalle Amministrazioni provinciali

Infatti la Procedura di allertamento meteo ed idrologica per la Regione Liguria,  (su cui tornerò alla fine del presente post) afferma testualmente alle pagine 2 e 3: “LE AREE INONDABILI E LE ZONE A PERICOLOSITÀ DI FRANA ELEVATA E  MOLTO ELEVATA RICOMPRESE NELLE CITATE MAPPE, in quanto derivanti dai  piani di bacino, sono riconosciute della Regione Liguria tra quelle aree a maggior rischio di inondazione o di dissesto idrogeologico e quindi, attesi i riscontri di ciclicità e ripetitività delle inondazioni o di propensione ad ulteriori dissesti in aree di frana già attive o quiescenti,  queste VENGONO AD ASSUMERE LE CONNOTAZIONI DI BASE PER GLI SCENARI DI RIFERIMENTO SUI QUALI PIANIFICARE OGNI PROCEDURA DI PROTEZIONE  CIVILE VOLTA ALLA SALVAGUARDIA DEI CITTADINI E DEI BENI.” Per il testo integrale della procedura vedi QUI.



LE RESPONSABILITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LIGURIA NEL SISTEMA DI ALLERTA METEOIDROLOGICO
Da quanto sopra esaminato risulta chiara la responsabilità diretta della Regione, in particolare del Dipartimento della Protezione Civile,  nella impostazione, organizzazione, gestione del CFMI.  Non a caso con D.G.R. n. 746 del 9 luglio 2007 è stata approvata la PROCEDURA DI ALLERTAMENTO  METEO ED IDROLOGICA PER LA  REGIONE LIGURIA
Questa procedura, come già introdotto in precedenza in questo post, si basa sulla classificazione delle aree inondabili secondo la normativa europea e nazionale (non ancora recepita pienamente in Liguria che per ora si basa sulla classificazione precedente delle zone a rischio idraulico).  Ebbene è su queste aree che vengono adottate dalla Regione, in accordo con lo Stato, le zone di Allerta[1], sulle quali il CFMI-PC effettua le previsioni  meteoidrologiche ed una valutazione del possibile conseguente rischio.  

Restando al recente evento genovese, se è vero che secondo la suddetta Procedura (pagina 5): “Per il rischio meteorologico indotto da temporali, vento, mare, disagio
fisiologico non è prevista procedura di allertamento”, è altrettanto certo che a pagina 8 di detta Procedura si afferma: “qualora si ritenga altamente probabile il manifestarsi di questo tipo di fenomeni, ben organizzati e caratterizzati da particolare intensità e da conseguenti possibili criticità al suolo, è prevista l’emissione di un AVVISO[2] da parte del CFMI-PC che ha valenza Protezione Civile. “
Non solo, ma l’evento in esame  riguardando aree già classificate a rischio idrogeologico e con precedenti gravi eventi alluvionali richiedeva di prendere in considerazione non solo il rischio meteo idrologico ma anche quello idrogeologico. Per questo rischio la Procedura prevede (pag. 5): “Per il rischio idrogeologico o nivologico è  prevista una procedura di allertamento; in tal caso la Protezione Civile della Regione Liguria adotta formalmente gli Avvisi emessi  dal CFMI-PC “.  
Nel caso in esame quindi, al di la dei modelli matematici c’è stata una mancanza di coordinamento tra le due tipologie di rischio che doveva essere svolta principalmente dalla Protezione civile della Regione Liguria come previsto dall’articolo 3  della legge regionale sulla protezione civile, secondo il quale compito della Regione  è quello  di adottare: “dei provvedimenti volti ad assicurare l’attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o  dall’imminenza degli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per  loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più  enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”.



LE RESPONSABILITÀ DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE
Individuate le responsabilità amministrative (su quelle penali sarà eventualmente compito della magistratura indagare) anche della struttura della Protezione Civile della Regione Liguria,  quelle dell’Assessore regionale alla Protezione Civile derivano di conseguenza.  Qui non serve cercare la normativa regionale in materia di protezione civile o sul rischio alluvioni o idrogeologico basta leggersi lo Statuto della Regione Liguria[3] il quale all’articolo 69 (principio di separazione e dirigenza) afferma testualmente: “1. L'Amministrazione regionale è improntata al criterio di distinzione tra funzioni di indirizzo,  spettanti agli organi regionali, e funzioni di gestione, spettanti alla dirigenza e al personale  regionale. 2. Nell'ambito delle linee di indirizzo loro assegnate, ai dirigenti spetta l’adozione degli atti conseguenti.”.


ULTERIORI DIMOSTRAZIONI DI INERZIA DELLA REGIONE E DELL'ASSESSORE PAITA ANCHE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE LIGURE
Infine ci sono state carenze da parte della Giunta Regionale Burlando e poi nell'ultimo anno dell'Assessore Paita anche sotto il profilo delle carenze di personale nel sistema dell'allerta della protezione civile.
Infatti solo dopo gli eventi alluvionali dello scorso Ottobre sono state rese pubbliche le carenze organizzative e di personale del settore in questione nonché la inesistenza di un Dirigente specifico per la Protezione Civile (era dirigente, a scavalo come si dice, il responsabile anche del settore Ambiente), il tutto in palese contrasto con le competenze e gli obblighi che la legge riconosce alla Giunta Regionale e quindi all'Assessore competente in questa materia.
Infatti:
1. il Dipartimento Protezione civile della Regione Liguria copre le spese per lo svolgimento delle attività del CFMI-PC con la U.P.B. 8.102 “Attività di protezione civile di previsione e prevenzione”; Considerato inoltre che è la Protezione Civile della Regione che decide se individuare nuove figure specialistiche all’interno del CFMI-PC;
2. il  Dirigente della struttura di Protezione civile della Regione Liguria ha la responsabilità (civile e penale) della emissione delle allerta meteoidrologiche e della gestione degli eventi; non solo ma è il dirigente della Protezione civile che coordina le valutazioni del Comitato misto con le decisioni della Giunta in materia di eventuali attività straordinarie o progettuali del CFMI-PC.


[1] le Zone di Allerta rispettano sia gli ambiti  territoriali di bacino idrografico che criteri di congruenza meteorologica, ovvero individuano comprensori di bacini idrografici meteorologicamente simili per quanto concerne la tipologia dei
fenomeni pluviometricamente intensi che si vengono a presentare con maggiore frequenza.
[2] PROCEDURA ALLARME RISCHIO METEO PUNTO 4.1. DELLA PROCEDURA EX DGR n. 746 del 9 luglio 2007 – pagina 9 e seguenti.
[3] Statuto regione Liguria Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 coordinata con la legge statutaria 5 ottobre 2007, n.1 e  con la legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1.


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