martedì 21 aprile 2015

Il Decreto sui criteri per definire gli alberi monumentali urbani.

Gli amici dell’interessante sito Molise Alberi (vedi a questo LINKmi hanno segnalato l’avvenuta pubblicazione del Decreto Ministeriale (vedi QUIche fissa i criteri per definire in ogni Comune l’elenco degli alberi monumentali in aree urbane, di cui ho trattato QUIalla luce della recente legge regionale ligure che disciplina nella nostra Regione la introduzione di questa nuova categoria di alberi monumentali.


La pubblicazione del Decreto mi era  sfuggita e chiedo scusa per questo ai lettori del mio blog,  ma risulta curioso che sia sfuggita soprattutto agli estensori della legge regionale che non citano minimante il Decreto Ministeriale nonostante che  la legge nazionale 10/2013, che ha introdotto nel nostro ordinamento gli alberi monumentali urbani, preveda esplicitamente una norma transitoria che recita: “ Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni Città,sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3

Comunque al di la di questa dimenticanza del legislatore regionale sono particolarmente interessanti  i criteri che il Decreto introduce per classificare come monumentali le specie arboree urbane dopo che la legge 10/2013 aveva dato alcune definizioni generali.

Vediamoli questi criteri:

Intanto il Decreto all’articolo 4 dopo averi riportato le definizioni generali di alberi monumentali urbani  già contenute nella legge 10/2013, al comma 2 prevede che ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali, tra i filari e le alberate dei centri urbani, si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografi ca, ma che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.
Mi viene in mente la discussione sui filari dei pini di Piazza Verdi considerati dal Comune, anche sotto il profilo arboreo oltre che storico, una sorta di “anomalia” rispetto al nostro territorio urbano.

Per quanto riguarda i criteri per la costituzione degli elenchi degli alberi monumentali urbani questi sono definiti dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale.
Mentre i primi 4 criteri rientrano nella definizione classica di alberi monumentali sotto il profilo prevalentemente naturalistico, sono particolarmente interessanti in chiave storico architettonica ed anche urbanistica i seguenti criteri:
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici
f) pregio paesaggistico: considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc.

I criteri dovranno essere verificati, al fine della loro applicabilità ai singoli casi, dalla Soprintendenza competente per territorio.

I criteri, soprattutto l’ultimo (vedi sopra lettera g), alla luce del dibattito sul filare dei pini in rapporto al contesto storico della Piazza Verdi fanno riflettere ancora di più sulla fondatezza della sentenza del Consiglio di Stato che come è noto ha sancito definitivamente la rimozione dalla Piazza del filare dei  pini.

Ma al di la della questione di Piazza Verdi, che ormai è storia utile al massimo come caso studio, con questo Decreto e con la Legge Regionale i Comuni, compreso quello di Spezia, non hanno più scuse nel rinviare il censimento previsto già dalla legge del 2013. 

La procedura prevede: 
1. il censimento da parte del Comune, 
2. l'invio alla Regione che dichiara la monumentalità e definisce l'elenco degli alberi monumentali secondo lo schema allegato al Decreto Ministeriale,
3. il Comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio. 

Vedremo come verrà applicato…… 


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