sabato 17 marzo 2012

Centrale enel: Federici la finisca di raccontare balle elettorali!

In una intervista a Città della Spezia (vedi quiil Sindaco uscente Federici, in piena ossessione da propaganda elettorale, ha nuovamente dichiarato che il Comune ha proposto una riduzione del 70% delle emissioni attuali della centrale Enel!  Ma è proprio così?

Ci sono tre questioni che Federici non chiarisce o meglio nasconde:
la prima: è di quali inquinanti si chiede la riduzione
la seconda: se si tratta di una richiesta veramente diversa da quello che la normativa imporra a breve alla centrale e soprattutto su cosa si basa il calcolo del 70%
la terza: è se una riduzione, anche significativa delle emissioni inquinanti, sia sufficiente per una centrale collocata orograficamente e metereologicamente in pieno centro urbano e quindi se il Comune utilizzi realmente i suoi poteri in materia.      



GLI INQUINANTI DI CUI SI CHIEDE LA RIDUZIONE NON SONO SUFFICIENTI
L’Amministrazione Comunale quando fa riferimento alla riduzione degli inquinanti come nella dichiarazione del Sindaco sopra riportata, si riferisce solo ad alcune tipologie di inquinanti primari emessi dalla centrale:
1. Anidride solforosa
2. Ossidi di azoto
3. Polveri

Vengono rimossi, almeno nella richiesta di riduzione del Comune,  i microinquinanti che costituiscono il fattore di inquinamento più difficilmente controllabile, anche nelle centrali di nuova generazione, figuriamoci in quella di Spezia che per il gruppo a carbone ha una struttura impiantistica ormai totalmente superata dalle sezioni a carbone di nuova generazione che permettono riduzioni ben più significative e soprattutto realistiche. Basti pensare che le sezioni di nuova generazione riescono a ottenere limiti di emissioni, imposti nelle nuove AIA, inferiori all’80/90% degli attuali limiti di legge, come ho avuto modo di dimostrare nei post precedenti vedi ad esempio la tabella  di confronto riportata qui

Vengono rimossi, nella richiesta di riduzione del Comune, inquinanti secondari (che si formano per reazione dagli inquinanti primari) come le PM10 secondarie, queste ultime contribuiscono alla concentrazione in aria di polveri sottili per oltre il 50% (fonte APAT Rapporto sull’inquinamento nelle aree urbane). 


I MICROINQUINANTI CANCEROGENI SI ELIMINANO SOLO ELIMINANDO IL CARBONE

Che il problema di questi microinquinanti sia tutt’ora non affrontato in modo decisivo, lo conferma paradossalmente lo stesso Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (versione luglio 2011 - pagina 32) secondo il quale: “molti dei microinquinanti citati hanno proprietà chimico-fisiche, quali la persistenza ambientale e la capacità di accumulare negli organismi viventi, che consentono loro di entrare nella catena alimentare esaltandone la pericolosità per la salute umana anche nel caso di concentrazioni ambientali molto contenute. L’attivazione di un sistema di monitoraggio delle deposizioni al suolo dei suddetti inquinanti, consentendo iniziative di prevenzione anche nel caso che sfavorevoli condizioni meteorologiche ne provochino accumuli localizzati, sarebbe in grado di tutelare la salute di coloro che vivono nell’area.”  

Quindi per questi microinquinanti si prevedono solo monitoraggi. 

Intanto c’è da dire che questi monitoraggi in realtà avrebbero dovuto essere attivati ai sensi degli articoli 4 e 5 del DLgs 152/2007 che disciplina proprio tale tipo di inquinanti, in particolare sotto il profilo delle ricadute al suolo, ma anche dal DLgs 152/2006 che ne disciplina le emissioni dal camino). Una bella ammissione di omissioni da parte di uno degli Enti preposti ai controlli e soprattutto del Sindaco massima autorità sanitaria sul territorio comunale!

Ma comunque i monitoraggi, anche se svolti in ritardo, possono essere utili ma solo per fotografare lo stato dell’inquinamento prodotto da queste sostanze emesse dalla centrale….. è chiaro che l’unico modo per eliminarli è quello di eliminare il carbone dalla centrale enel, cioè proprio quello che il Comune non vuole chiedere trincerandosi dietro la legge che, sempre secondo il Comune, non permetterebbe una tale richiesta , vedremo dopo che non è così.


LA PERCENTUALE DEL 70%  NON E' VERA DA UN PUNTO DI VISTA ARITMETICO
Ma la riduzione, annunciata da Federici, è davvero del 70% rispetto ai limiti attuali.  Il calcolo è facile da farsi. 
Faccio un esempio per l’anidride solforosa, inquinante primario guida nelle emissioni da centrali a carbone, il limite di legge attuale è 400 mg/Nm3. Ora il 70% di 400 è 280 quindi il limite di emissione dovrebbe passare secondo il Sindaco da 400 a 120 mg/Nm3!  Peccato che i documenti ufficiali presentati dal Comune danno come richiesta da avanzare al Ministero dell'Ambiente,  quella di 180 mg/Nm3 , quindi la riduzione sarebbe in realtà del 55%. Molto vicina a quello che sarà il limite di legge comunque imposto alla centrale tra due anni e cioè 200 mg/Nm3!   
Allora Sig. Sindaco o lei non conosce i documenti dei suoi consulenti oppure ha nuove proposte che noi comuni cittadini non conosciamo, oppure deve tornare a studiare l'aritmetica! Resta il fatto che tutto ciò rende poco credibili le dichiarazioni di questa Amministrazione.


LA PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL 70% E’ IMPOSSIBILE DA RAGGIUNGERE CON LA ATTUALE SEZIONE A CARBONE DELLA CENTRALE DI SPEZIA
Se il Sindaco invece che sparare percentuali a casaccio, per fare propaganda elettorale, si fosse andato a vedere le Autorizzazioni Integrate Ambientali, delle altre centrali avrebbe scoperto che per raggiungere abbattimenti dal 70 all’80% dei limiti di emissioni di inquinanti come anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri, occorrono sezioni a carbone di nuova generazione come è il caso di Porto Tolle dove sono stati fissati limiti di emissione per l’anidride solforosa di 80 mg/Nm3.    
Questo conferma che o si rinnova completamente la centrale, ma così resterebbe il problema dei microinquinanti, oppure ed è la cosa più sensata si chiude il gruppo a carbone mantenendo solo i gruppi a metano fino alla dismissione dell’impianto con un percorso da concordare in sede di AIA.


IL COMUNE NON STA UTILIZZANDO I SUOI REALI POTERI ALL’INTERNO DELLA PROCEDURA DI AIA
Il Sindaco nello sparare percentuali di riduzione delle emissioni in modo confuso come spiegato sopra dimostra ancora una volta che la sua Amministrazione non ha compreso fino in fondo quello che deve essere il ruolo del Comune nella procedura di rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) della centrale enel.
Infatti come ho avuto modo di spiegare più volte il Comune in questa vicenda non deve chiedere prescrizioni tecnologiche a priori ma dimostrare la compatibilità sanitaria della centrale con la sua attuale collocazione in rapporto a modello di gestione impiantistico, qualità e quantità dei combustibili.  Insomma occorre che il Comune svolga una una indagine epidemiologica descrittiva sugli impatti sanitari passati, presenti e potenziali della centrale nella sua attuale gestione e solo dopo questa analisi potrà avanzare richieste precise perché adeguatamente motivate e non lanciare percentuali di riduzioni al buio che rischierebbero di non essere credibili in sede di confronto ministeriale.

A conferma di ciò basta leggersi la normativa in materia per capire la fondatezza del mio ragionamento.
1. il comma 16 dell’articolo 271 del dlgs 152/2006 recita: “16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.” .
2. l’articolo 29septies del Dlgs 152/2006 (disciplina generale dell’AIA): “1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.”. 
3. il secondo il secondo capoverso del comma 5 articolo 251 del Dlgs 152/2006 (disciplina generale emissioni): “Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.”.



3 commenti:

  1. Quindi, combinando il comma 16 dell’articolo 271 del dlgs 152/2006 con il comma 5 articolo 251 della legge medesima, l'autorità locale può anche stabilire valore limite ZERO considerata l'esistenza di altre realtà industriali e artigianali ...

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    1. beh valori limite zero no è impossibile (non esiste alcuna attività a impatto zero) però dimostrando l'effetto cumulativo della centrale enel con le altre fonti inquinanti, dando un peso in termini di impatto ambientale e sanitario alle diverse fonti (questo si può fare con appositi indicatori di qualità e quantità previsti in sede di buone pratiche UE) si possono imporre limiti più rigida di quelli di legge e se questi non sono raggiungibili con il vigente modello gestionale dell'impianto si possono chiedere modifiche a qualità e quantità dei combustibili, riduzione di potenza fino ad arrivare alla chiusura del gruppo generatore a carbone (nel caso della centrale spezzina). Tutto ciò è possibile perchè la procedura di AIA non si limita, come avveniva con la normativa precedente, a far rispettare i limiti di legge per tutti gli impianti ma a considerare la specificità del sito in cui l'impianto è collocato

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    2. una ultima precisazione non è l'autorità locale (il Comune) che rilascia l'AIA ma il Ministero dell'Ambiente, però la valutazione dell'effetto cumulativo che spiegavo nella precedente risposta al suo commento può essere fortemente motivata, in termini sanitari/ambientali, anche dalla autorità locale, in particolare attraverso il parere sanitario del Comune ai sensi del TU leggi sanitaria, parere obbligatorio che se ben articolato costringe il Ministero in caso di mancato accoglimento dello stesso a motivarlo espressamente per non incorrere in un provvedimento di AIA illegittimo per mancata e adeguata ponderazione degli interessi in gioco.

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