PREMESSA
Il presente post costituisce una analisi puntuale dello Statuto e dei regolamenti del Comune di Sarzana finalizzato a dimostrare il grado di trasparenza e coinvolgimento del pubblico nel coinvolgimento attivo dei cittadini alla conoscenza degli atti e nei processi /procedimenti decisionali a rilevanza strategica interessanti il territorio di questo rilevante Comune della nostra Provincia che a breve vedrà una nuova tornata elettorale amministrativa.
REGOLAMENTO
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Non
esiste nell’ordinamento del Comune di Sarzana un Regolamento specifico sia per l’accesso
ai documenti amministrativi generali e alle informazioni ambientali.
Solo
una scheda di domanda tipo per l’accesso
ai documenti (vedi QUI) In
questa scheda si riproduce una concezione restrittiva dell’interesse del
cittadino ad accedere agli atti dl Comune e cioè essere titolari di: “ un interesse diretto, concreto e attuale per
la tutela della seguente situazione giuridicamente rilevante”. Questa visione formalistica e riduttiva di un
accesso solo per interessi privati del singolo cittadino e non per la tutela di
interessi diffusi è confermata dalla striminzita scheda che spiega il significato del diritto all’accesso (vedi QUI).
Allo accesso
fa riferimento genericamente il capo VI dello Statuto limitandosi a
rinviare genericamente alla legge nazionale in materia (legge 241/1990), si
perde così la possibilità di avere un regolamento che con precisione definisca
diritti dei cittadini all’accesso agli atti prodotti dal Comune e soprattutto
alla possibilità di inserire elementi innovativi ad esempio nel campo
degli atti a rilevanza ambientale
territoriale e di prevenzione sanitaria. Un riferimento all’accesso è
contenuto nel regolamento sull’Ufficio
relazione con il pubblico, che esaminerò al successivo paragrafo, ma che
conferma la impostazione restrittiva dell’accesso nello Statuto e nei documenti sopra citati.
In
particolare viene così rimosso l’impegno del Comune (in attuazione di quanto
previsto dalla normativa sull’ accesso e
la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale) ad organizzarsi
per rendere effettivo l’accesso ai
documenti e alle informazioni non solo in termini di interessi personali
giuridicamente rilevanti ma come presupposto per partecipare consapevolmente ai
processi decisionali soprattutto se strategici (pianificazione territoriale in
primo luogo ma non solo ovviamente).
REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)
Un
riferimento all’accesso è disciplinato in questo regolamento : articoli da 5 ad
8 (vedi QUI) In particolare l’articolo 6 di questo regolamento assegna
delle generiche competenze all’URP di promozione della partecipazione, un ruolo
assolutamente anomalo per un ufficio come questo. Non spetta all’URP promuovere e supportare i processi
partecipativi. L’URP deve essere solo la interfaccia tra Comune e cittadini per
migliorare la informazione che arriva al cittadino.
Il ruolo di promotore della
partecipazione deve essere intanto organizzato con l’individuazione di figure
terze come spiegato nel paragrafo precedente delle presenti note.
Ma c’è di più, o forse sarebbe meglio
dire di meno, il comma 2 dell’articolo 6 del Regolamento URP recita: “La
partecipazione procedimentale non si estende ai procedimenti di formazione
degli atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione, di programmazione, nonché ai procedimenti
tributari.”
Ora è chiaro che sono proprio questi
gli atti fondanti delle scelte di un Comune soprattutto nella fase di
formazione degli atti. Tra l’altro questa norma è in palese contrasto con
principi di diritti comunitario come quelli affermati dalla Direttive sulla
VIA, sulla VAS, e soprattutto sulla partecipazione
del pubblico ai piani e programmi: in particolare l’articolo 2 della
Direttiva 2003/35/CE afferma infatti che
gli Stati
membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive
opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame
dei piani ovvero dei programmi a rilevanza ambientale e territoriale. E’
chiaro infatti che questa norma si riferisce alla partecipazione ai
procedimenti disciplinati dagli stati membri per i singoli piani e programmi
secondo le articolazioni istituzionali di ogni Paese.
COINVOLGIMENTO
DEI CITTADINI NELLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE
Poverissima
la sezione del sito sulle partecipate al contrario degli indirizzi che emergono
dalla recente normativa.
Mai attuato sistematicamente (a
conferma si veda Carta del servizio idrico di Acam Acque, vedi qui) quanto previsto dal comma 461 articolo 2 della
Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 secondo il quale in sede di stipula dei
contratti di servizio il Comune è tenuto ad applicare le seguenti disposizioni:
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori,
l'adeguatezza dei parametri quantitativi
e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle
esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la
possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel
contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei
servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito
territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori
ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo
cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori
dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del
funzionamento dei servizi tra
ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si
dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a
ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a
carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di
servizio per l'intera durata del contratto stesso.
PROMOZIONE
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI
Gli
articoli da 36 a 39 dello Statuto promuovo
l’associazionismo e soprattutto il ruolo
delle Consulte il cui funzionamento è rinviato ad un regolamento mai approvato.
Quindi di fatto non hanno alcuna efficacia amministrativa e sono totalmente slegate, anche in base agli
articoli dello Statuto citati, dalla attività di amministrazione attiva del
Comune.
L’articolo
39 dello Statuto prevede inoltre riunioni tematiche pubbliche finalizzate a
migliorare
la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione
in ordine a fatti, problemi, iniziative,
che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi. Si tratta di una norma indefinita
lasciata alla totale discrezionalità dell’amministrazione sia per la
convocazione, che per l’ordine del
giorno che per la regolamentazione del funzionamento di dette riunioni.
Quindi non è previsto nello statuto o in alcun regolamento l’obbligo di svolgimento di
istruttorie pubbliche almeno
per i procedimenti di approvazione dei provvedimenti più rilevanti del Comune. Ad
esempio l’istruttoria potrebbe applicarsi a piani e regolamenti urbanistici,
varianti , progetti edilizi particolarmente significativi, affidamento di
servizi del comune all’esterno, programmi di finanziamento in compartecipazione
con altri soggetti sovraordinati : parco, provincia, regione, ministeri, UE.
Non
esiste un regolamento sul procedimento
amministrativo che disciplini in
modo innovativo il coinvolgimento del cittadino interessato rispetto ai minimi
di legge nazionale (legge 241/1990) previsti: comunicazione di avvio di
procedimento ma solo per i soggetti direttamente interessati sotto il profilo
della titolarità di un diritto soggettivo.
Non
solo ma mancando un regolamento sulla
partecipazione manca ogni riferimento a figure di mediazione tra cittadini e macchina comunale.
Aggiungo infine che nel momento in cui alcuni diritti di partecipazione
fossero elevati al rango di elementi imprescindibili del procedimento formale
per l’adozione di taluni atti, occorrerebbe prevedere in sede statutaria la
necessità che gli organi competenti
assumano obbligatoriamente il parere, ad esempio, degli organismi promossi dal
Comune (quali appunto le Consulte tematiche o territoriali previste
appunto dallo Statuto di Sarzana), la validità di detti atti verrebbe ad
essere rapportata anche al fatto che il parere, esercizio del diritto di
partecipazione. sia stato effettivamente preso in considerazione e dovrebbe
essere negata, sotto il profilo della violazione di legge, quando non fosse
stato assunto e, sotto il profilo dell’eccesso di potere, allorché l’organo
competente non motivasse adeguatamente il mancato recepimento dei
contenuti espressi nel parere.
Non
ho preso in considerazione le Consulte Territoriali ed il relativo regolamento
(
vedi QUI) perché
questo organo è dentro la logica della democrazia rappresentativa delegata e
non della democrazia partecipata di cui trattano queste note.
A
conferma , sia pure per lo specifico settore ambientale, di una visione del Comune di Sarzana lontana dai
principi partecipativi nelle materie della tutela dell’ambiente e della
prevenzione della salute, si vedano:
1. il regolamento che disciplina la localizzazione delle antenne di
telefonia mobile (vedi QUI) che
non contiene alcun riferimento al coinvolgimento del pubblico in procedure
informative e partecipative preventive alla localizzazione delle stazioni radio
base della telefonia mobile.
2. Il regolamento della Consulta per l’Ambiente (vedi QUI) ).
Questo Regolamento si inserisce nella logica della c.d. aristocrazia
partecipativa nel senso che partecipano alla Consulta solo rappresentanti delle
associazioni ambientaliste tradizionali.
Sotto il profilo delle competenze la logica è quella di pareri
consultivi generici od obbligatori nel caso delle materie ambientali, ma senza
definire una istruttoria pubblica in
grado di incidere sul processo/procedimento decisionale a rilevanza ambientale
secondo i principi della democrazia partecipativa.
Insomma
con questa consulta siamo dal lato organizzativo dentro la logica della
democrazia delegata e dal lato dei principi dentro la logica decidi annunci
difendi (D.A.D.)….. cioè l’Amministrazione decide, sente la Consulta e, se la Consulta
(eventualmente) esprime parere negativo,
difenderà la sua scelta. Si impedisce, anche da parte di organo comunque
di democrazia delegata , un
coinvolgimento dell’associazionismo nella fase di definizione/predisposizione
delle decisioni della Amministrazione Comunale.
REGOLAMENTO SULLO SPORTELLO UNICO (SUAP)
Il regolamento
(vedi QUI) non
prevede quanto previsto dal DPR 447/1998 (disciplina nazionale sullo sportello
ora superata) relativamente ad una istruttoria
pubblica di accompagnamento della
procedura SUAP per gli impianti e le attività più pericolose sotto il profilo
ambientale e sanitario. Non solo ma la disciplina del 2010 (in vigore da due
anni) ha ulteriormente precisato che in entrambe le procedure SUAP (
quella con SCIA ex DIA e quella ordinaria con procedimento unico e
conferenza dei servizi) qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto
delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il
responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle
amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o
privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano
interesse, entro dieci giorni dalla richiesta
di chiarimenti, convoca anche per via telematica,
dandone pubblicità sul portale SUAP, una riunione, di cui è redatto apposito verbale , fra i soggetti
interessati e le amministrazioni competenti,
ai sensi dell'articolo 11 legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi
del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento).
REFERENDUM
L’articolo
41 dello statuto disciplina solo il referendum consultivo .
Intanto
in modo molto restrittivo l’articolo citato esclude i referendum per:
1) regolamenti comunali;
2) materie sulle quali
l'Amministrazione deve esprimersi in modo vincolato da disposizioni di leggi statali e regionali e da norme
statutarie
La
esclusione n. 1) risulta inaccettabile
perché di fatto elimina la possibilità di pronunciarsi su atti fondamentali del
Comune compresi quelli relativi alla stessa partecipazione, accesso se mai
venissero approvati
La
esclusione n. 2 è altrettanto eccessivamente restrittiva. Ad esempio non si
potrebbe sottoporre a referendum consultivo il parere, ove previsto, che il Sindaco deve dare all’interno delle
procedure di autorizzazione ambientale.
Questo vincolo non è contenuto, tanto per fare un esempio neppure nello
statuto del Comune di Milano (comma 2 articolo 12 vedi qui ) che pure è stato fino a poco tempo fa in mano
a quei “cattivoni” del centro destra!
L’ultima
parola sulla ammissibilità del referendum è lasciata al consiglio Comunale. Non è accettabile il voto finale del consiglio comunale, decisivo
sull’ammissibilità del referendum. Intanto perché non viene definita una
maggioranza qualificata, quindi può essere sufficiente una maggioranza
semplice, dando la possibilità alla maggioranza che governa di impedire con
risibili interpretazioni politiche la tenuta del referendum.
Secondo il comma 13 dell’articolo 41 dello Statuto: “Se l'esito del referendum è favorevole, il
Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio
Comunale o alla Giunta, entro 90 giorni dalla proclamazione dei
risultati, la deliberazione sull'oggetto
del quesito sottoposto a referendum.”
Non c’è alcun impegno preciso di approvare una delibera motivata sulle
modalità di accoglimento o meno dei risultati del referendum. Non si prevedono
neppure, obbligatoriamente, audizioni preventive dei promotori del referendum.
Non è previsto esplicitamente
dallo Statuto un referendum propositivo
e neppure quello abrogativo.
Infine in realtà il referendum previsto
dallo statuto non è attivabile in quanto ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 41 manca il regolamento che ne disciplini la attuazione.
LINEE
PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE
Articolo
12 dello Statuto costituisce su questo
aspetto una mera attuazione della legge
nazionale come è noto il programma del, Sindaco è diventato atto amministrativo
da deliberare da parte del Consiglio una sorta di fiducia programmatica.
Manca
invece un ragionamento sul bilancio di mandato un vero e proprio Bilancio di
Mandato che permetta con apposite riunioni del consiglio una valutazione
complessiva dell’azione del Sindaco con la conseguente previsione di momenti preventivi di confronto con i
cittadini su tale Bilancio.
SUSSIDIARIETÀ
Sulla
c.d. sussidiarietà orizzontale, salvo qualche riferimento generico nello
Statuto, siamo all’anno zero. Ad esempio
il comma 5 dell’articolo 38 prevede genericamente: “5 - Per la gestione dei servizi gli utenti possono costituirsi in
comitato allo scopo di concorrere al
buon andamento del servizio, con le modalità ed i mezzi previsti dal
regolamento”.
Manca un modello di organizzazione che promuova davvero la sussidiarietà orizzontale come prevista dal
comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione : “ Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Riportiamo alcuni esempi per
far capire cosa intendiamo per modello di organizzazione che promuova la
sussidiarietà orizzontale:
1. prevedere
nell’ambito della propria struttura articolazioni organizzative specificamente
deputate a rapportarsi con i cittadini che si attivano alle base dell’art. 118,
u.c.: Responsabile del procedimento sussidiato ;
2. formare
il proprio personale, a tutti i livelli, affinché sappia affiancare alle
professionalità tradizionali le nuove competenze necessarie per amministrare
insieme con (e non soltanto per conto dei) cittadini;
3. adottare, regolamenti per
disciplinare il rapporto sussidiario con i cittadini
4. prevedere
una conferenza annuale delle associazioni sull'attività
amministrativa comunale o in occasione della formulazione del bilancio
preventivo al fine di realizzare una vera e propria forma di
partecipazione all'indirizzo politico dell'ente o, meglio, di controllo e
di proposta sull'utilizzazione delle risorse pubbliche.
5. Procedimentalizzare
le iniziative dei cittadini prevedendo una sorta di comunicazione di inizio dell'attività da parte dei cittadini e
sollecitando formalmente l'amministrazione ad un confronto per la soluzione del
problema segnalando l'intenzione di attivarsi autonomamente; l'esito negativo
di tale confronto o la mancanza di qualsiasi risposta prefigurerebbero a quel
punto una sorta di "messa in mora" dell'amministrazione, alla quale
non resterebbe che prendere atto dell'iniziativa civica, per favorirla.
6. infine non risulta rispettato quanto previsto dalla legge 2/2009 che all’articolo 23
(vedi qui per il testo completo, e per un commento
vedi qui) prevede
che per la
realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini
organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte
operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti
urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza
oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il
coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici
interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono
predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di
cui al presente comma.
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ANCHE SINGOLI
L’articolo
40 prevede la possibilità di presentare istanze, petizioni , proposte. Il tutto
resta genericissimo. Manca ad esempio la formalizzazione della proposta di
deliberazione di un certo numero di cittadini .
Non è
prevista la disciplina dell’esercizio del diritto di azione popolare, in particolare lo statuto potrebbe impegnare il comune a
rendere pubbliche, attraverso i suoi uffici, le azioni giudiziarie intraprese e
ad informare gli interessati circa le azioni ed i ricorsi che spettano
all’Ente Locale sulla base delle decisioni giurisdizionali. Lo statuto
può rinviare al regolamento le modalità per il rimborso delle spese
all’elettore che le ha anticipate in caso di esito favorevole e per
l’attribuzione allo stesso degli oneri gravanti sull’Ente locale a seguito
dell’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di pronuncia negativa.
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