domenica 21 aprile 2013

La Corte di Giustizia e la VAS sui piani urbanistici su aree minori

La Corte di Giustizia della UE  (sentenza 18 aprile 2013 causa C463-11 ,  vedi QUItorna sulla rilevante questione relativa alla applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) ai piani urbanistici su scala locale limitati a piccole aree  (quindi per usare un gergo italiano aree nettamente inferiori al territorio di un Comune) ma che potrebbero avere comunque un rilevante impatto ambientale.

L’oggetto della sentenza è quali effetti giuridici può produrre la mancata applicazione della VAS  ad un piano urbanistico.

Il riferimento è ai piani di costruzione della legislazione tedesca che assomigliano ai nostri piani attuativi e si distinguono quindi dai piani generali che disciplinano l’uso delle superfici nell’urbanistica tedesca.

Ma la sentenza è interessante e farà diritto applicabile anche per molti casi della nostra Provincia: outlet di Brugnato, Progetto Botta di Sarzana, ampliamento Ipercoop di Sarzana,  attuazione del Piano Regolatore del Porto di Spezia e numerose altre situazioni a cominciare,  come  vedremo alla fine di questo post, dalla legge ligure sulla VAS oggetto peraltro di un ricorso alla Corte Costituzionale che quasi sicuramente ne dichiarerà la parziale incostituzionalità.




QUESTIONI SU CUI SI PRONUNCIA LA CORTE DI GIUSTIZIA
Le questioni su cui si pronuncia la Corte di Giustizia sono le seguenti.

In primo luogo cosa succede se uno Stato membro, relativamente ai piani su piccole aree locali (quelli che da noi in Liguria sarebbero definiti strumenti urbanistici attuativi  o Progetti Urbanistici Operativi) li escluda dalla applicazione della VAS nel caso in cui detti piani urbanistici:
1. non superino un certo limite di estensione dell’area
2. costituiscono una definizione particolare di piano (definito dalla legislazione tedesca piano di sviluppo interno)  diversa da quella dei piani ordinari  di costruzione.

In secondo luogo la Corte di Giustizia si pronuncia sulla norma del diritto urbanistico tedesco secondo cui l’erroneo inserimento tra i piani minori (piani di sviluppo interno e per il diritto italiano strumenti urbanistici attuativi su aree limitate)  non soggetti a VAS, sia irrilevante  ai fini della validità di detti piani minori.  



LA  CORTE DI GIUSTIZIA NELLA SUA SENTENZA CONFERMA UN INDIRIZZO CONSOLIDATO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA SULLA APPLICABILITÀ DELLA VAS AI PIANI URBANSTICI SU PICCOLE AREE
La Corte di Giustizia nella sentenza in esame citando una giurisprudenza consolidata (es. sentenza del 16 marzo 2006, causa  C‑332/04, punti 77‑81)  ricorda che il margine discrezionale di cui gli Stati membri per determinare i tipi di piani che potrebbero o meno avere effetti significativi sull’ambiente trova i suoi limiti nell’obbligo enunciato all’articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva sulla VAS (Direttiva 2001/42/CE vedi QUI)  letto in combinato disposto con il paragrafo 2 dello stesso articolo, di sottoporre ad una valutazione ambientale i piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte. 
Di conseguenza, secondo la Corte di Giustizia,  lo Stato membro che dovesse fissare un criterio avente come effetto pratico  che la totalità di una categoria di piani restasse  a priori sottratta all’obbligo di valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva VAS (la cosiddetta procedura di verifica per l’assoggettabilità alla VAS), a meno che la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri pertinenti come, in particolare, il loro oggetto, l’estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come inidonea a produrre un impatto ambientale significativo.



PRIMA CONCLUSIONE DELLA  CORTE DI GIUSTIZIA: I PIANI URBANISTICI SU PICCOLE AREE NON POSSONO ESSERE ESCLUSI, EX LEGE,  DALLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA VAS
Quindi l’unica strada afferma la Corte di Giustizia è quella di effettuare anche per piani di dimensioni inferiori una verifica di assoggettabilità a VAS che sia in grado di dimostrare con una istruttoria adeguatamente motivata la non rilevanza dell’impatto ambientale di detti piani minori.
Di conseguenza secondo la Corte di Giustizia viola la Direttiva UE sulla VAS una normativa che escluda una intera categoria  astratta di piani che per definizione qualitativa o per soglia di estensione non sono automaticamente sottoposti alla procedura di VAS.
Viola altresì la Direttiva UE   la non adeguata motivazione nell’esclusione dalla VAS di uno strumento urbanistico attuativo o piano su aree locali minori.




SECONDA CONCLUSIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: I PIANI URBANISTICI SU PICCOLE AREE CHE HANNO VIOLATO LA DIRETTIVA SULLA VAS  NON SONO GIURIDICAMENTE VALIDI
Aggiunge la Corte di Giustizia che la mancata applicazione della procedura di VAS in violazione della Direttiva UE comporta altresì la illegittimità del piano stesso e non ci possono essere norme nazionali che ne salvino comunque la legittimità.
Lo Stato tedesco aveva cercato di rispondere alla conclusione della Corte di Giustizia affermando che: “Il diritto dell’Unione non impone che un vizio procedurale sia imperativamente sanzionato con la nullità dell’atto giuridico corrispondente, ma che si riconosca, in quanto principio generale del diritto, il carattere definitivo degli atti amministrativi e la sottesa preoccupazione per la certezza del diritto”.
Risponde l’Avvocato della UE nella sue conclusioni (vedi  QUIcondivise poi sinteticamente nella sentenza in esame): “  Anche se effettivamente il diritto dell’Unione non esige un tipo particolare di sanzione giuridica, esso non può ammettere che una direttiva venga privata di effetto utile. Se l’effetto giuridico del superamento, da parte di uno Stato membro, del margine di discrezionalità lasciatogli dalla direttiva non dev’essere necessariamente la nullità dell’atto giuridico in cui tale superamento si concretizza, esso deve almeno implicare che tale superamento non possa essere eseguito o messo in atto (che si tratti, per esempio, di una sospensione o di una condizione sospensiva all’esecuzione di un piano o ancora, nel presente caso, di una procedura in cui la valutazione ambientale potrebbe ancora essere effettuata nel corso del procedimento giudiziario).  Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sono del parere che una totale esclusione di tutela e di sindacato giuridici in caso di mancanza irregolare di valutazione degli effetti ambientali – come quella di cui alla causa principale – priva la direttiva VAS del suo effetto utile, non rispetta il principio di effettività delle procedure nazionali che garantiscono la protezione dei diritti dei cittadini nonché il principio di tutela giurisdizionale effettiva ed è contrario al principio della leale cooperazione in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a cancellare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione.”




CONSEGUENZE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA REGIONE LIGURIA
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sui piani attuativi (descritta QUI), questa sentenza della Corte di Giustizia costituisce un indirizzo significativo anche con riferimento a quelle parti della legge regionale ligure sulla VAS che cercano di escludere la automatica applicazione della VAS (anche della sola procedura di verifica di assoggettabilità) ai piani urbanistici attuativi minori secondo limiti quantitativi o definizioni qualitative astratte non suffragate da una adeguata istruttoria che dimostri concretamente la non rilevanza dell’impatto ambientale di questi piani.
Come ho spiegato in post precedenti  la legge della Regione Liguria in materia di VAS sia nella sua versione originaria (vedi QUIche nella sua versione modificata ( vedi  QUItenta di escludere automaticamente dalla VAS (senza procedura di verifica) una serie di piani a rilevanza urbanistica e territoriale che non superino certe soglie dimensionali.



CONCLUSIONI
La nuova sentenza della Corte di Giustizia conferma un indirizzo ormai consolidato che nella Regione Liguria non trova riscontro adeguato.
Una Regione, la Liguria,  dove troviamo ancora norma assurde come quella che esclude , ex lege, dalla VAS (compresa la procedura di verifica di assoggettabilità) i  piani minori che non realizzino: incrementi del suolo urbanizzato superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell’ambito di riferimento”. Ora e se l’incremento del suolo fosse  del 25% chi lo ha detto che avrebbe un impatto potenziale ambientale minore?  Tecnicamente nessuno è in grado di dirlo,  a priori,  ma va dimostrato in concreto attraverso appunto la procedura di verifica.  

Non solo ma la sentenza della Corte di Giustizia conferma la illegittimità di  tutti quei piani attuativi ad esempio della nostra Provincia (vedi  outlet di Brugnato o Progetto Botta di Sarzana) che hanno avuto una procedura di verifica talmente sommaria da costituire un esempio chiaro di non applicazione della VAS in automatico senza adeguata istruttoria che dimostri la non rilevanza ambientale del piano come richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra descritta.










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