L’oggetto
della sentenza è quali effetti giuridici può produrre la mancata applicazione
della VAS ad un piano urbanistico.
Il
riferimento è ai piani di costruzione della legislazione tedesca che
assomigliano ai nostri piani attuativi e si distinguono quindi dai piani generali
che disciplinano l’uso delle superfici nell’urbanistica tedesca.
Ma
la sentenza è interessante e farà diritto applicabile anche per molti casi
della nostra Provincia: outlet di Brugnato, Progetto Botta di Sarzana,
ampliamento Ipercoop di Sarzana,
attuazione del Piano Regolatore del Porto di Spezia e numerose altre
situazioni a cominciare, come vedremo alla fine di questo post, dalla legge
ligure sulla VAS oggetto peraltro di un ricorso alla Corte Costituzionale che
quasi sicuramente ne dichiarerà la parziale incostituzionalità.
QUESTIONI SU
CUI SI PRONUNCIA LA CORTE DI GIUSTIZIA
Le
questioni su cui si pronuncia la Corte di Giustizia sono le seguenti.
In primo luogo cosa succede se uno
Stato membro, relativamente ai piani su piccole aree locali (quelli che da noi
in Liguria sarebbero definiti strumenti urbanistici attuativi o Progetti Urbanistici Operativi) li escluda dalla
applicazione della VAS nel caso in cui detti piani urbanistici:
1. non superino un certo
limite di estensione dell’area
2. costituiscono una definizione
particolare di piano (definito dalla legislazione tedesca piano di sviluppo
interno) diversa da quella dei piani
ordinari di costruzione.
In secondo
luogo
la Corte di Giustizia si pronuncia sulla norma del diritto urbanistico tedesco
secondo cui l’erroneo inserimento tra i piani minori (piani di sviluppo interno
e per il diritto italiano strumenti urbanistici attuativi su aree limitate) non soggetti a VAS, sia irrilevante ai fini della validità di detti piani minori.
LA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA SUA SENTENZA CONFERMA
UN INDIRIZZO CONSOLIDATO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA SULLA APPLICABILITÀ
DELLA VAS AI PIANI URBANSTICI SU PICCOLE AREE
La Corte di Giustizia nella sentenza in
esame citando una giurisprudenza consolidata (es. sentenza del 16 marzo 2006,
causa C‑332/04, punti 77‑81) ricorda che il margine discrezionale di cui
gli Stati membri per determinare i tipi di piani che potrebbero o meno avere
effetti significativi sull’ambiente trova i suoi limiti nell’obbligo enunciato
all’articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva sulla VAS (Direttiva 2001/42/CE
vedi QUI) letto in combinato disposto con il
paragrafo 2 dello stesso articolo, di sottoporre ad una valutazione ambientale
i piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente
per le loro caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne
coinvolte.
Di conseguenza, secondo la Corte di
Giustizia, lo Stato membro che dovesse
fissare un criterio avente come effetto pratico che la totalità di una categoria di piani
restasse a priori sottratta all’obbligo
di valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalità di cui
dispone ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva VAS (la
cosiddetta procedura di verifica per l’assoggettabilità alla VAS), a meno che
la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri
pertinenti come, in particolare, il loro oggetto, l’estensione del terreno cui
si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come
inidonea a produrre un impatto ambientale significativo.
PRIMA
CONCLUSIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: I
PIANI URBANISTICI SU PICCOLE AREE NON POSSONO ESSERE ESCLUSI, EX LEGE, DALLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLA VAS
Quindi
l’unica strada afferma la Corte di Giustizia è quella di effettuare anche per
piani di dimensioni inferiori una verifica di assoggettabilità a VAS che sia in
grado di dimostrare con una istruttoria adeguatamente motivata la non rilevanza
dell’impatto ambientale di detti piani minori.
Di
conseguenza secondo la Corte di Giustizia viola la Direttiva UE sulla VAS una
normativa che escluda una intera categoria astratta di piani che per definizione
qualitativa o per soglia di estensione non sono automaticamente sottoposti alla
procedura di VAS.
Viola
altresì la Direttiva UE la non adeguata
motivazione nell’esclusione dalla VAS di uno strumento urbanistico attuativo o
piano su aree locali minori.
SECONDA
CONCLUSIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: I PIANI URBANISTICI SU PICCOLE AREE CHE
HANNO VIOLATO LA DIRETTIVA SULLA VAS NON
SONO GIURIDICAMENTE VALIDI
Aggiunge
la Corte di Giustizia che la mancata applicazione della procedura di VAS in violazione
della Direttiva UE comporta altresì la illegittimità del piano stesso e non ci
possono essere norme nazionali che ne salvino comunque la legittimità.
Lo
Stato tedesco aveva cercato di
rispondere alla conclusione della Corte di Giustizia affermando che: “Il diritto dell’Unione non impone che un
vizio procedurale sia imperativamente sanzionato con la nullità dell’atto
giuridico corrispondente, ma che si riconosca, in quanto principio generale del
diritto, il carattere definitivo degli atti amministrativi e la sottesa
preoccupazione per la certezza del diritto”.
Risponde
l’Avvocato della UE nella sue
conclusioni (vedi QUI) condivise
poi sinteticamente nella sentenza in esame): “
Anche se effettivamente il diritto
dell’Unione non esige un tipo particolare di sanzione giuridica, esso non può
ammettere che una direttiva venga privata di effetto utile. Se l’effetto
giuridico del superamento, da parte di uno Stato membro, del margine di
discrezionalità lasciatogli dalla direttiva non dev’essere necessariamente la
nullità dell’atto giuridico in cui tale superamento si concretizza, esso deve
almeno implicare che tale superamento non possa essere eseguito o messo in atto
(che si tratti, per esempio, di una sospensione o di una condizione sospensiva
all’esecuzione di un piano o ancora, nel presente caso, di una procedura in cui
la valutazione ambientale potrebbe ancora essere effettuata nel corso del
procedimento giudiziario). Alla luce di
tutte le considerazioni che precedono, sono del parere che una totale
esclusione di tutela e di sindacato giuridici in caso di mancanza irregolare di
valutazione degli effetti ambientali – come quella di cui alla causa principale
– priva la direttiva VAS del suo effetto utile, non rispetta il principio di
effettività delle procedure nazionali che garantiscono la protezione dei
diritti dei cittadini nonché il principio di tutela giurisdizionale effettiva
ed è contrario al principio della leale cooperazione in virtù del quale gli
Stati membri sono tenuti a cancellare le conseguenze illecite di una violazione
del diritto dell’Unione.”
CONSEGUENZE
DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA REGIONE LIGURIA
Dopo
la sentenza della Corte Costituzionale sui piani attuativi (descritta QUI), questa
sentenza della Corte di Giustizia costituisce un indirizzo significativo anche
con riferimento a quelle parti della legge regionale ligure sulla VAS che
cercano di escludere la automatica applicazione della VAS (anche della sola
procedura di verifica di assoggettabilità) ai piani urbanistici attuativi
minori secondo limiti quantitativi o definizioni qualitative astratte non
suffragate da una adeguata istruttoria che dimostri concretamente la non
rilevanza dell’impatto ambientale di questi piani.
Come
ho spiegato in post precedenti la legge
della Regione Liguria in materia di VAS sia nella sua versione originaria (vedi QUI) che
nella sua versione modificata ( vedi QUI) tenta
di escludere automaticamente dalla VAS (senza procedura di verifica) una serie
di piani a rilevanza urbanistica e territoriale che non superino certe soglie
dimensionali.
CONCLUSIONI
La
nuova sentenza della Corte di Giustizia conferma un indirizzo ormai consolidato
che nella Regione Liguria non trova riscontro adeguato.
Una
Regione, la Liguria, dove troviamo
ancora norma assurde come quella che esclude , ex lege, dalla VAS (compresa la
procedura di verifica di assoggettabilità) i piani minori che non realizzino: “incrementi del suolo urbanizzato
superiori al 30 per cento o incrementi della superficie impermeabilizzata
superiori al 15 per cento rispetto alla superficie attuale dell’ambito di
riferimento”. Ora e se l’incremento del suolo fosse del 25% chi lo ha
detto che avrebbe un impatto potenziale ambientale minore? Tecnicamente
nessuno è in grado di dirlo, a priori, ma va dimostrato in concreto
attraverso appunto la procedura di verifica.
Non solo ma la sentenza della Corte di
Giustizia conferma la illegittimità di tutti quei piani attuativi ad esempio della
nostra Provincia (vedi outlet di
Brugnato o Progetto Botta di Sarzana) che hanno avuto una procedura di verifica
talmente sommaria da costituire un esempio chiaro di non applicazione della VAS
in automatico senza adeguata istruttoria che dimostri la non rilevanza
ambientale del piano come richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia
sopra descritta.
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