Come
ho spiegato nel mio post precedente (vedi QUI), esiste
tutt’ora un progetto presentato da Enel per bruciare alcune tipologie di
rifiuti nella centrale spezzina. Dei
rischi e dei limiti di questa opzioni a normativa vigente ho trattato in quel
post.
Ma
è entrato in vigore da pochi giorni un nuovo decreto ministeriale che facilita
notevolmente la possibilità di bruciare rifiuti di origine urbana o comunque
assimilabili agli urbani, nelle centrali termoelettriche come quella spezzina (sezioni sopra i 50 MW) e nei cementifici.
Si
tratta del Decreto n.22 del 14 febbraio
2013 (per il testo integrale vedi QUI).
COMBUSTIBILE SOLIDO
SECONDARIO (CSS)
Il nuovo
decreto stabilisce che il combustibile derivato da rifiuti possa, a certe
condizioni stabilite dal decreto stesso,
non essere più classificato come rifiuto ed essere in questa nuova veste
bruciato nelle centrali termoelettriche con sezioni sopra i 50 MW.
Peccato
che questa definizione di CSS non sia prevista dalla Direttiva quadro sui
rifiuti della UE, ma costituisce una invenzione tutta italiana per tentare di
risolvere il problema delle emergenze rifiuti in giro per l’Italia con il
rischio di uccidere definitivamente la raccolta differenziata ed il
riciclaggio, oltre che favorire giochini sporchi sullo smaltimento dei rifiuti considerato lo stato patologico del nostro sistema pubblico dei controlli ambientali.
LA PROCEDURA
EUROPEA PER DEFINIRE NON RIFIUTO UN MATERIALE
Secondo la Direttiva quadro sui rifiuti è la Commissione che deve
valutare il rispetto delle condizioni per escludere un materiale dalla definizione di rifiuto, adottando a tal fine, misure di
esecuzione per categorie specifiche di Rifiuti classificate in base ai prodotti,
ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali
e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere
considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario.
Questi criteri sono
tali da garantire che il materiale, la sostanza o il prodotto secondario
soddisfi le condizioni necessarie per l’immissione in commercio.
I criteri
tengono conto del possibile rischio di danni all’ambiente derivante
dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto
secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione
della salute umana e dell’ambiente.
Nel caso in cui i suddetti criteri non siano definiti dalla
Commissione UE , gli Stati possono decidere , caso per caso ( quindi non per
categorie di Rifiuti generali come si è tentato più volte in Italia ad es. con
le varie nozioni di MPS o di riutilizzo bocciate in sede UE ed ora con questo
CSS) se un dato rifiuto possa cessare di essere definito ma sempre nel rispetto
della giurisprudenza comunitaria.
LE
CONTRADDIZIONI TRA IL NUOVO DECRETO E I
PRINCIPI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
SECONDO LA NORMATIVA UE
Il nuovo decreto spinge fortemente, come affermato, nelle sue
premesse verso la promozione del recupero di energia tra le diverse modalità di
gestione dei rifiuti.
Peccato che le norme europee non
vadano in questa direzione.
Come ho già avuto modo di spiegare la ratio delle norme europee in materia
vede il recupero energetico solo ed unicamente come
ultima possibilità e soprattutto individua la soluzione vera da impostare per
Stati Membri e Regioni nell'agire al livello del ciclo di
produzione; al fine di impedire il più possibile la proliferazione dei rifiuti.
Non solo ma sempre secondo gli indirizzi europei anche il recupero energetico deve essere interpretato come
operazione di recupero e non come mero tentativo di sostituzione di un
combustibili tradizionale con il rifiuto vedi bruciare combustibile derivato
dai rifiuti nelle centrali termoelettriche (classificato o meno come rifiuto a
poca importanza ai fini di questo
ragionamento).
Non a caso la nuova Direttiva UE sui rifiuti e la
nuova definizione di riciclaggio, ivi contenuta, escludono il recupero di
energia e il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento, il che significa che
gli stati membri dovranno impegnarsi affinché i materiali riciclabili (carta,
plastica raccolti nelle famose campane) non finiscano né in discarica né a
recupero energetico.
QUALI RIFIUTI SONO AMMESSI PER LA PRODUZIONE DEL CSS
1. I rifiuti urbani
2. I rifiuti speciali non
pericolosi
3. Materiali non
classificabili come rifiuti sempre che non siano classificati come pericolosi ai
sensi del regolamento (CE) n.1272/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
PER LE AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)
ESISTENTI NON OCCORRE DOMANDA DI NUOVA AIA NEL CASO DI UTILIZZO DEL CSS NELL’IMPIANTO
AUTORIZZATO
Gli
impianti (centrali termoelettriche e cementifici) che sono in possesso di
autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata prima della data di entrata in
vigore del DECRETO in esame (29/3/2013), possono utilizzare, nei limiti
indicati dalla AIA, il CSS-Combustibile previa comunicazione
da trasmettere da
parte dell'utilizzatore all'autorità
competente almeno sessanta giorni prima
dell'effettivo utilizzo
del CSS-Combustibile. In sostanza in questo caso l’utilizzo dl CSS-Combustibile
viene considerato come una modifica non sostanziale dell’AIA esistente quindi
senza necessità di presentare nuova domanda di AIA (articolo 29 nonies DLgs
152/2006). Peraltro la semplice comunicazione nell’articolo 29 nonies era
prevista solo nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, che è ben altra
cosa che bruciare un combustibile derivato dai rifiuti in termini di impatto
ambientale e sanitario potenziali.
Peraltro
questa deroga è in contrasto con la definizione di modifica sostanziale ex
lettera lbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006, secondo la quale è modifica
sostanziale: ” la variazione delle caratteristiche
o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o della infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti
negativi e significativi sull'ambiente.”
E’ indiscutibile che bruciare combustibile derivato da rifiuti urbani e speciali
assimilabili (ancorché non più classificabile formalmente come rifiuto)
costituisca quanto meno variazione delle caratteristiche e del funzionamento dell’impianto. E’ vero che la
lettera lbis prosegue affermando che per la disciplina AIA modifica sostanziale
è quando “in particolare” la stessa produca variazioni delle soglie degli
inquinanti di cui all’allegato VIII (parte II del DLgs 152/2006, ma la dizione
particolare conferma che agli impianti soggetti ad AIA si applica anche la
prima parte delle nozione di modifica sostanziale quella che riguarda variazione delle caratteristiche, del
funzionamento e della potenza dell’impianto.
CONCLUSIONI
Questo Decreto appare in contrasto con le norme
europee e i principi sulla gerarchia nelle forme di gestione dei rifiuti.
A prescindere dal contrasto con le norme europee la
filosofia del decreto rischia di mandare definitivamente in crisi il ciclo
della raccolta differenziata e del riciclaggio soprattutto nelle situazioni
dove il sistema (come a Spezia) è ben lontano dal raggiungere i limiti di legge
(65% di raccolta differenziata).
Non solo ma in base al testo del decreto non si sono più limiti quantitativi precisi per il CSS da bruciare nella centrale, il quale quindi essendo semplice combustibile e non più rifiuto potrà girare tranquillamente per tutta l'Italia con il rischio di trasformare le centrali autorizzate a bruciarlo dei megainceneritori !!!
Non solo ma in base al testo del decreto non si sono più limiti quantitativi precisi per il CSS da bruciare nella centrale, il quale quindi essendo semplice combustibile e non più rifiuto potrà girare tranquillamente per tutta l'Italia con il rischio di trasformare le centrali autorizzate a bruciarlo dei megainceneritori !!!
Ma venendo al caso spezzino se è vero che la centrale
Enel non ha ancora avuto l’AIA , è altrettanto vero che la stessa potrà essere
rilasciata nei prossimi mesi se non settimane e quindi potrà essere dato il via libera a bruciare il CSS nella stessa AIA.
Oppure, cosa più probabile, potrà accadere che subito dopo il rilascio dell’AIA Enel presenti
una comunicazione di utilizzo del CSS, bypassando bellamente ogni limite
quantitativo nello smaltimento dei rifiuti (ops combustibili derivati dai
rifiuti), in centrale innescando una
spirale perversa tra inquinamento e consolidamento della centrale a carbone
stessa.
OVVIAMENTE QUESTO RISCHIO NON SI PORREBBE NEPPURE SE IL GRUPPO A CARBONE VENISSE CHIUSO! Ma il nostro Sindaco, pinocchio, continua a dire che non si può chiedere la chiusura del gruppo a carbone all'interno del rilascio dell'AIA.
Sig. Sindaco si può basta avere la volontà di provarci...... vedi QUI.
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