mercoledì 24 aprile 2013

Progetto P.za Verdi: la Soprintendenza in confusione!


La Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha risposto ai quesiti e alle contestazioni contenute nell'Esposto del Comitato contro il progetto di rifacimento di P.za Verdi.
Le affermazioni del nuovo documento costituiscono un tentativo della Soprintendenza di dimostrare la correttezza anche sotto il profilo della legittimità (quindi della coerenza con il Codice dei Beni Culturali) della istruttoria svolta in relazione al progetto  approvato  dalla Amministrazione Comunale su una delle piazze storiche della nostra città. Vediamo se è così….



PRIMA QUESTIONE LA VERIFICA DELLA ESISTENZE DI UN INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO SULLA PIAZZA
L’autorizzazione  del 6/11/2012, sotto il profilo del vincolo storico architettonico ex articolo 21 della Soprintendenza, faceva rinvio esplicitamente ad una norma precisa del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,  il comma 1 dell’articolo 12.
Questa norma, letta in combinato disposto con la lettera g) comma 4 articolo 10 dello stesso Codice,  prevede che anche le piazze pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni siano da considerarsi a tutti gli effetti beni culturali e come tali soggette alla norme vincolistiche di detto Codice salvo che con apposita procedura di verifica si valuti  la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
Questa norma a detta della dottrina prevalente e della giurisprudenza costituisce una presunzione legale di significatività storico architettonica salvo prova contraria determinata appunto dalla procedura di verifica sopra citata.
Avviare questa procedura costituisce quindi facoltà della Amministrazione competente perché secondo dottrina autorevole (vedi riportato in Codice Beni Culturali a cura di A.M. Sandulli ed. Giuffrè 2012 pag. 142) “sarebbe di non immediata utilità pratica l’avvio di ufficio della verifica su un immobile il cui valore storico architettonico risulti universalmente conclamato”.

La Soprintendenza nella sua risposta all’esposto del Comitato (vedi QUIafferma che:” la piazza è stata quindi considerata a tutti gli effetti di un interesse storico artistico, esaminando in tale luce i progetti proposti e formulando per stessi l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del Dlgs 42/2004 co nota prot. 33062 del 6/11/2012; nel testo di tale nota si specifica che l’immobile è da ritenersi sottoposto a tutela in base all’articolo 12 comma 1 del DLgs 42/2004. Non si ravvisa quindi alcuna ragione di ritenere l’istruttoria carente o generica in ragione del mancato completamento della procedura di verifica”.
Su come sia stata corretta la valutazione della Soprintendenza del progetto su P.za Verdi interverrò successivamente, quello che ora rilevo è l’assoluta contraddittorietà della affermazione della Soprintendenza  con quanto scritto nella autorizzazione del 6/11/2012, dove rivolgendosi al Comune si afferma: “si invita codesto Ente ad avviare presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria la necessaria procedura di verifica dell’interesse relativo all’immobile medesimo”.
Non si comprende questa richiesta se non alla luce della consapevolezza di un necessario approfondimento dell’interesse storico architettonico della Piazza in esame tenendo conto dei criteri di valutazione precisati nel Decreto dirigenziale interministeriale del  6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28/2/2005): “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica  (per il testo vedi QUI).  Questo Decreto contiene un allegato tecnico che deve essere compilato dal Comune, nel caso in esame, e che deve contenere dati molti puntuali e particolari come risulta da una lettura dello stesso.
Faccio rilevare che una volta avviata la richiesta di procedura di verifica non vige il silenzio assenso ma semmai solo quello inadempimento  (si veda Codice ed. Giuffrè cit. pagina 144)  

Insomma il Codice dei Beni Culturali e i suoi interpreti più autorevoli sono chiari la procedura di verifica per gli immobili ex lettera g) comma 4 articolo 10 è facoltà della Amministrazione competente avviare ma una volta richiesta deve essere espletata e non vige alcun silenzio assenso.  Agli atti non risulta sia stata svolta alcuna procedura di verifica ne risulta che il Comune di Spezia abbia mai risposto al sollecito della Soprintendenza motivando la eventuale inutilità della procedura di verifica, ne e tantomeno risulta una  chiusura della questione da parte della Soprintendenza con atto formale.



SECONDA QUESTIONE COME LA SOPRINTENDENZA HA VALUTATO IL RISPETTO DELL’INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO DEL PROGETTO SU P.ZA VERDI
Secondo la risposta della Soprintendenza, al Comitato , il progetto di rifacimento di P.za Verdi sarebbe stato valutato da tale ente tenendo conto della sua natura giuridico amministrativa di immobile a vincolo storico architettonico.
In realtà sia dalla autorizzazione  del 6/11/2012 che nella risposta qui esaminata  non c’è alcun riferimento alle buone pratiche di restauro. Come affermato da autorevole e recente dottrina il rifacimento del bene culturale (in questo caso la P.za Verdi): “ dovrà conformarsi ai criteri tecnici che regolano l’attività di restauro, in particolare dovrà fermarsi dove inizia l’ipotesi, secondo la regola espressa dalla Carta italiana del restauro del 1972"  (Codice ed. Giuffrè cit.   pag. 246 ).  Per il testo completo della Carta (vedi QUI). 
Si veda in particolare l’allegato d) alla suddetta Carta: Istruzioni per la tutela dei centri storici, dove si parla di una necessaria attenta rilettura storica critica dell’immobile in oggetto, delle coerenze con il resto del centro storico, dell’assetto viario esistente e successivo al progetto, della omogeneità dell’arredo urbano proposto con edifici e spazi esterni.  

Tutti questi aspetti sono assolutamente assenti nella stringata motivazione anche prescrittiva della autorizzazione del 6/11/2012 e  curiosamente (solo per gli aspetti storici) vengono ripresi in modo molto generico ed eccessivamente sintetizzato nella risposta della Soprintendenza al Comitato.  Peccato che  sotto il profilo della legittimità del procedimento in esame valga il contenuto della autorizzazione non quello della risposta ad un Comitato.

Ma tanto è! Siamo abituati al modo raffazzonato di  svolgere istruttorie e stendere  i dispositivi di atti amministrativi nel nostro territorio da parte di Enti Pubblici di tutti i generi ahimè!



P.S.
Non ho invece nulla da contestare al parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici  come d’altronde risulta dal mio precedente post vedi  QUI.




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