La
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha risposto
ai quesiti e alle contestazioni contenute nell'Esposto del Comitato contro il
progetto di rifacimento di P.za Verdi.
Le
affermazioni del nuovo documento costituiscono un tentativo della
Soprintendenza di dimostrare la correttezza anche sotto il profilo della
legittimità (quindi della coerenza con il Codice dei Beni Culturali) della
istruttoria svolta in relazione al progetto approvato dalla Amministrazione Comunale su una delle
piazze storiche della nostra città. Vediamo se è così….
PRIMA
QUESTIONE LA VERIFICA DELLA ESISTENZE DI UN INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO
SULLA PIAZZA
L’autorizzazione
del 6/11/2012, sotto il profilo del
vincolo storico architettonico ex articolo 21 della Soprintendenza, faceva
rinvio esplicitamente ad una norma precisa del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, il comma 1 dell’articolo 12.
Questa norma, letta in combinato
disposto con la lettera g) comma 4 articolo 10 dello stesso Codice, prevede che anche le piazze pubbliche la cui
esecuzione risalga ad oltre 70 anni siano da considerarsi a tutti gli effetti
beni culturali e come tali soggette alla norme vincolistiche di detto Codice
salvo che con apposita procedura di
verifica si valuti la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
Questa norma a detta della dottrina
prevalente e della giurisprudenza costituisce una presunzione legale di
significatività storico architettonica salvo prova contraria determinata
appunto dalla procedura di verifica sopra citata.
Avviare questa procedura costituisce
quindi facoltà della Amministrazione competente perché secondo dottrina
autorevole (vedi riportato in Codice Beni Culturali a cura di A.M. Sandulli ed.
Giuffrè 2012 pag. 142) “sarebbe di non
immediata utilità pratica l’avvio di ufficio della verifica su un immobile il
cui valore storico architettonico risulti universalmente conclamato”.
La Soprintendenza
nella sua risposta all’esposto del
Comitato (vedi QUI) afferma che:” la piazza è stata quindi considerata a tutti gli effetti di un
interesse storico artistico, esaminando in tale luce i progetti proposti e
formulando per stessi l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del Dlgs
42/2004 co nota prot. 33062 del 6/11/2012; nel testo di tale nota si specifica
che l’immobile è da ritenersi sottoposto a tutela in base all’articolo 12 comma
1 del DLgs 42/2004. Non si ravvisa quindi alcuna ragione di ritenere l’istruttoria
carente o generica in ragione del mancato completamento della procedura di
verifica”.
Su come sia stata corretta la
valutazione della Soprintendenza del progetto su P.za Verdi interverrò
successivamente, quello che ora rilevo è l’assoluta contraddittorietà della
affermazione della Soprintendenza con
quanto scritto nella autorizzazione del
6/11/2012, dove rivolgendosi al Comune si afferma: ““si invita codesto Ente ad avviare presso la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Liguria la necessaria procedura di verifica
dell’interesse relativo all’immobile medesimo”.
Non si comprende questa richiesta se non
alla luce della consapevolezza di un necessario approfondimento dell’interesse
storico architettonico della Piazza in esame tenendo conto dei criteri di
valutazione precisati nel Decreto dirigenziale
interministeriale del 6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28/2/2005): “Verifica
dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica” (per il testo vedi QUI). Questo Decreto contiene un
allegato tecnico che deve essere compilato dal Comune, nel caso in esame, e che
deve contenere dati molti puntuali e particolari come risulta da una lettura
dello stesso.
Faccio rilevare che una volta avviata la
richiesta di procedura di verifica non vige il silenzio assenso ma semmai solo
quello inadempimento (si veda Codice ed.
Giuffrè cit. pagina 144)
Insomma
il Codice dei Beni Culturali e i suoi interpreti più autorevoli sono chiari la
procedura di verifica per gli immobili ex lettera g) comma 4 articolo 10 è
facoltà della Amministrazione competente avviare ma una volta richiesta deve
essere espletata e non vige alcun silenzio assenso. Agli atti non risulta sia stata svolta alcuna
procedura di verifica ne risulta che il Comune di Spezia abbia mai risposto al
sollecito della Soprintendenza motivando la eventuale inutilità della procedura
di verifica, ne e tantomeno risulta una
chiusura della questione da parte della Soprintendenza con atto formale.
SECONDA QUESTIONE COME LA SOPRINTENDENZA HA VALUTATO IL RISPETTO DELL’INTERESSE
STORICO ARCHITETTONICO DEL PROGETTO SU P.ZA VERDI
Secondo la risposta della Soprintendenza,
al Comitato , il progetto di rifacimento di P.za Verdi sarebbe stato valutato
da tale ente tenendo conto della sua natura giuridico amministrativa di immobile
a vincolo storico architettonico.
In realtà sia dalla autorizzazione del 6/11/2012 che nella risposta qui esaminata
non c’è alcun riferimento alle buone
pratiche di restauro. Come
affermato da autorevole e recente dottrina il rifacimento del bene culturale
(in questo caso la P.za Verdi): “ dovrà conformarsi ai criteri tecnici che
regolano l’attività di restauro, in particolare dovrà fermarsi dove inizia
l’ipotesi, secondo la regola espressa dalla Carta italiana del restauro del 1972" (Codice ed. Giuffrè cit. pag.
246 ). Per il testo completo della Carta (vedi QUI).
Si veda in particolare l’allegato d)
alla suddetta Carta: Istruzioni per la
tutela dei centri storici, dove si parla di una necessaria attenta
rilettura storica critica dell’immobile in oggetto, delle coerenze con il resto
del centro storico, dell’assetto viario esistente e successivo al progetto,
della omogeneità dell’arredo urbano proposto con edifici e spazi esterni.
Tutti questi aspetti sono assolutamente
assenti nella stringata motivazione anche prescrittiva della autorizzazione del
6/11/2012 e curiosamente (solo per gli
aspetti storici) vengono ripresi in modo molto generico ed eccessivamente
sintetizzato nella risposta della Soprintendenza al Comitato. Peccato che
sotto il profilo della legittimità del procedimento in esame valga il
contenuto della autorizzazione non quello della risposta ad un Comitato.
Ma tanto è! Siamo abituati al modo raffazzonato di svolgere istruttorie e stendere i dispositivi di atti amministrativi nel
nostro territorio da parte di Enti Pubblici di tutti i generi ahimè!
P.S.
Non ho invece nulla da contestare al
parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici come d’altronde risulta dal mio precedente
post vedi QUI.
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