giovedì 25 aprile 2013

Elezioni Porto Venere: un Comune da riformare su trasparenza e partecipazione.


Le note che seguono sono in continuazione con una analisi che sto conducendo da tempo su come i principali Comuni della nostra Provincia hanno regolamentato sia il diritto di accesso ai loro atti che l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche che partono dalle  Amministrazioni  che governano  questi enti. 

Ho trattato in precedenza:
1. principi e indirizzi generali di riforma dell’ente locale in chiave di trasparenza e  partecipazione del pubblico alle decisioni :  QUI;  
2. la trasparenza e la partecipazione nel Comune di Spezia: QUI e QUI
3. la trasparenza e la partecipazione nel Comune di Sarzana: QUI


In questo post affronto  criticamente il modello di regolamentazione della trasparenza e della partecipazione nel Comune di Porto Venere …..




REGOLAMENTO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Non esiste nell’ordinamento del Comune di Portovenere un Regolamento specifico sia per l’accesso ai documenti amministrativi generali e alle informazioni ambientali. 

Non c’è neppure una scheda tipo da compilare per accedere i documenti, come fanno altri Comuni. Nello Statuto (vedi  QUIl’articolo 30 afferma principi generici  sull’accesso, esprimendo peraltro una idea ormai superata dell’accesso che dovrebbe riguardare solo i cittadini che abbiano un interesse giuridicamente rilevante, in tal modo si escludono gli interessi diffusi espressioni ad esempio di associazioni comitati (ambiente, salute, sociale, cultura).
Soprattutto in questo modo  si rinvia confusamente alla normativa nazionale e soprattutto si lascia  agli uffici la massima discrezionalità  nelle definizione delle procedure di accesso agli atti del Comune.  
Si perde così la possibilità di avere un regolamento che con precisione definisca diritti dei cittadini all’accesso agli atti prodotti dal Comune e  soprattutto  alla possibilità di inserire elementi innovativi ad esempio nel campo degli atti a rilevanza ambientale  territoriale e di prevenzione sanitaria
In particolare viene così rimosso l’impegno del Comune (in attuazione di quanto previsto dalla normativa sull’ accesso e  la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale) ad organizzarsi per rendere effettivo l’accesso ai documenti e alle informazioni non solo in termini di interessi personali giuridicamente rilevanti ma come presupposto per partecipare consapevolmente ai processi decisionali soprattutto se strategici (pianificazione territoriale in primo luogo ma non solo ovviamente).
Basti guardare la genericità delle informazioni contenute nella sezione ambientale del sito del Comune (vedi  QUI). 
Siamo lontani anni luce dalla sentenza  n.  302/1994, con la quale Corte Costituzionale  ha  chiarito  che  l’ambiente  “in  una  corretta  e  moderna concezione costituisce un valore costituzionale  dal contenuto ‘integrale’, nel senso  che  in  esso  vengono  sommati  una  pluralità  di  valori  non  limitabili  solo agli  aspetti  storico-culturali,  sanitari  ed  ecologici  della  tutela,  ma  comprensivi  pure  di  esigenze  e  di  istanze partecipative, la cui realizzazione implica non solo l’attivazione di tutti i soggetti pubblici (in virtù  del  principio  della  “leale  collaborazione”),  ma  anche  quello  dei  membri  della  società civile, dei quali non può essere trascurato il positivo contributo per una efficace tutela dei beni ambientali”. 



TRASPARENZA
Mentre l’accesso riguarda la possibilità, anzi il diritto, per il  cittadino singolo o associato di venire a conoscenze degli atti del Comune, la trasparenza fa riferimento  alla informazione per tutti i cittadini  secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open  government di origine statunitense.  Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto  in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del  rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Affermano le  Linee guida  (vedi  QUIper la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: La pubblicità dei dati inerenti  all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo”  dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della  performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder)”.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve fare riferimento minimo alle  seguenti dimensioni della trasparenza:
1. oggetto;
2. strumenti;
3. processo, comprensivo del coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse)

In particolare deve contenere:
a) gli obiettivi che l’ente si pone  per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
b) le  finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
c) gli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
d) i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica

Le amministrazioni, Comuni compresi, devono dichiarare e pubblicizzare  i propri obiettivi,  costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

Non risulta che il Comune di Porto Venere abbia approvato il Programma per la trasparenza, basta guardare la apposita sezione del sito del Comune, vedi  QUI.  


COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE
Lo statuto contiene norme generiche (articoli dal 44 al 47) su questo tema  e d’altronde altrettanto  poverissima è la sezione del sito sulle partecipate al contrario degli indirizzi che emergono dalla recente normativa.
Mai attuato sistematicamente (a conferma si veda Carta del servizio idrico di Acam Acque, vedi qui) quanto previsto dal comma 461 articolo 2 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 secondo il quale in sede di stipula dei contratti di servizio il Comune è tenuto ad applicare le seguenti disposizioni:
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.



PROMOZIONE ASSOCIAZIONISMO  E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI: PRINCIPI
Gli articoli da 20 a 29 dello Statuto promuovo principi di democrazia partecipativa totalmente astratti senza alcuna attuazione e procedimentalizzazione concreta nei processi decisionali reale del Comune.
In particolare:

gli articoli  20 e 21 si limitano ad affermare principi astratti di partecipazione fino al diritto di promuovere  assemblee da parte dei cittadini.  Ci mancherebbe! Quello di riunione è un diritto costituzionale (articolo 17),   non c’era quindi bisogno di scriverlo in uno statuto di un Comune!

L’articolo 22 prevede che il Comune promuova generiche consultazioni  in relazione a provvedimenti, non definiti, di interesse dei cittadini.
Si tratta di una norma confusa lasciata alla totale discrezionalità dell’Amministrazione sia per la convocazione,  che per l’ordine del giorno che per la regolamentazione del funzionamento di dette riunioni.



ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
L’articolo  24 dello Statuto fa riferimento a fantomatici “Istituti di partecipazione”   la cui reale istituzione e le cui regole di funzionamento sono rinviati a futuri regolamenti mai approvati ( lo Statuto è del  2004 sic!).  

Quindi non è previsto nello statuto o in alcun regolamento l’obbligo di svolgimento di istruttorie pubbliche almeno per i procedimenti di approvazione dei provvedimenti più rilevanti del Comune. Ad esempio l’istruttoria potrebbe applicarsi a piani e regolamenti urbanistici, varianti, progetti edilizi particolarmente significativi, affidamento di servizi del comune all’esterno,  costituzione di società partecipate, programmi di finanziamento in compartecipazione con altri soggetti sovraordinati : parco, provincia, regione, ministeri, UE.

Non esiste un regolamento sul procedimento amministrativo  che disciplini in modo innovativo il coinvolgimento del cittadino interessato rispetto ai minimi di legge nazionale (legge 241/1990) previsti: comunicazione di avvio di procedimento ma solo per i soggetti direttamente interessati sotto il profilo della titolarità di un diritto soggettivo. 

Non solo ma, mancando un regolamento sulla partecipazione, manca ogni riferimento a figure di mediazione tra cittadini e macchina comunale. Mi riferisco a figure terze di garanzie interne ai singoli procedimenti decisionali e non al Difensore Civico che ha invece funzioni di controllo di legittimità degli atti e che è stato comunque superato dalla recente normativa  (vedi il comma 1 quater dell’articolo 1  della legge 26 marzo 2010, n. 42)  

Aggiungo infine che nel momento in cui alcuni diritti di partecipazione fossero elevati al rango di elementi imprescindibili del procedimento formale per l’adozione di taluni atti, occorrerebbe prevedere in sede statutaria la necessità che gli organi competenti assumano obbligatoriamente il parere, ad esempio, degli organismi promossi dal Comune (quali ad esempio  Consulte tematiche o territoriali, Consigli di Frazione ), la validità di detti atti verrebbe ad essere rapportata anche al fatto che il parere, esercizio del diritto di partecipazione. sia stato effettivamente preso in considerazione e dovrebbe essere negata, sotto il profilo della violazione di legge, quando non fosse stato assunto e, sotto il profilo dell’eccesso di potere, allorché l’organo competente  non motivasse adeguatamente il mancato recepimento dei contenuti espressi  nel parere.
 


REFERENDUM
Gli articoli 25 e 26 dello Statuto prevedono il referendum sia abrogativo e consultivo. Si escludono comunque dai referendum gli atti che devono essere rilasciati obbligatoriamente per legge dal Comune. Ora,  un conto è l’obbligo di rilasciare l’atto (di solito un parere), altra cosa  è il contenuto di questo atto,  mentre il primo (l’obbligo) non può essere legalmente sottoposto a referendum,  il secondo almeno in alcuni casi si. Pensiamo ad esempio al parere che il Sindaco deve rilasciare all’interno delle procedure autorizzatorie per l’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia.

L’articolo 26 dello Statuto rinvia ad un regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento del referendum, ovviamente il regolamento non è mai stato emanato. 
Interessante la  norma dell’articolo 27 dello statuto sugli effetti del referendum consultivo, secondo questa norma: “Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il Consiglio Comunale non può assumere decisioni in contrasto con essa”. Peccato che sia inapplicabile visto che il regolamento sul Referendum non è mai stato approvato, vedi sopra.



STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ANCHE SINGOLI
E’ prevista la possibilità, (articolo 23 dello Statuto)  di presentare Petizioni e Istanze a Giunta e Consiglio  o proposte di deliberazioni  o revoca di precedenti deliberazioni.  Lo Statuto, però  non stabilisce  regole precise su come debbano o meno essere discussi  e recepiti tali atti per cui tutto è rimesso alla discrezionalità della maggioranza del consiglio comunale.

Non è prevista la disciplina dell’esercizio  del diritto di azione popolare, in particolare
Lo Statuto potrebbe  impegnare il Comune a rendere pubbliche, attraverso i suoi uffici,  le azioni giudiziarie intraprese e ad informare gli interessati circa le azioni  ed i ricorsi che spettano all’Ente Locale sulla base delle decisioni giurisdizionali.  Lo  statuto può rinviare  al regolamento le modalità per il rimborso delle spese all’elettore che le ha anticipate in caso di esito favorevole e per l’attribuzione allo stesso degli oneri gravanti sull’Ente locale a seguito dell’integrazione del contraddittorio, nell’ipotesi di pronuncia negativa.



REGOLAMENTO SULLO SPORTELLO UNICO (SUAP)
Il regolamento comunale sullo sportello unico non esiste ( per un commento alla nuova disciplina nazionale quadro  di questo strumento di accelerazione delle decisioni dei Comuni si veda QUI )
Esistono solo le modulistiche per le domande dei diversi procedimenti rientranti nella procedura dello sportello unico (vedi  QUI).  
Non è applicato a livello comunale quanto previsto dal DPR 447/1998 (disciplina nazionale sullo sportello ora superata) relativamente ad  una  istruttoria pubblica di accompagnamento della procedura SUAP per gli impianti e le attività più pericolose sotto il profilo ambientale e sanitario. Non solo ma la nuova disciplina del 2010 (in vigore da due anni)  ha ulteriormente precisato che in entrambe le procedure SUAP ( quella con SCIA ex DIA  e quella ordinaria con procedimento unico e conferenza dei servizi) qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle  normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che  vi  abbiano  interesse,  entro  dieci giorni  dalla  richiesta  di  chiarimenti,  convoca  anche  per  via telematica, dandone pubblicità sul portale SUAP, una riunione, di cui è redatto apposito verbale ,  fra  i soggetti  interessati  e  le  amministrazioni  competenti,  ai  sensi dell'articolo 11 legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento). 



LINEE PROGRAMMATICHE DELL’AZIONE DI GOVERNO DELL’ENTE
L’Articolo 12  dello Statuto costituisce su questo aspetto una  mera attuazione della legge nazionale come è noto il programma del, Sindaco è diventato atto amministrativo da deliberare da parte del Consiglio una sorta di fiducia programmatica.

Manca invece un vero e proprio Bilancio di Mandato che permetta con apposite riunioni del consiglio una valutazione complessiva dell’azione del Sindaco con la conseguente previsione  di momenti preventivi di confronto con i cittadini su tale Bilancio. Infatti le sessioni semestrali di verifica del programma del Sindaco, previste dal citato articolo 12 dello Statuto,  riguardano unicamente il Consiglio Comunale.   
Per Bilancio di Mandato si intende un documento che metta a confronto gli obiettivi programmatici del Sindaco , gli obiettivi non raggiunti e perché, il punto di vista del consiglio comunale e il punto di vista del pubblico che deve emergere da appositi audit pubblici organizzati secondo le tecniche di ascolto attivo e di partecipazione, anche qui ogni semestre. 



SUSSIDIARIETÀ

Sulla c.d. sussidiarietà orizzontale, non c’è alcun riferimento sia nello Statuto che in altre norme regolamentari del Comune, neppure un generico riferimento come a volte troviamo negli Statuti di altri Comuni come quello di Sarzana che al comma 5 dell’articolo 38 prevede genericamente: “5 - Per la gestione dei servizi gli utenti possono costituirsi in comitato allo scopo di  concorrere al buon andamento del servizio, con le modalità ed i mezzi previsti dal regolamento”.

Ne può bastare il generico riferimento a possibili contributi ad attività di volontariato sociale previsto nella sezione del sito del Comune di Porto Venere (vedi QUI). 

Quindi su questo tema manca un modello di organizzazione che promuova davvero la sussidiarietà orizzontale come prevista dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione : “ Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Riportiamo alcuni esempi per far capire cosa intendiamo per modello di organizzazione che promuova la sussidiarietà orizzontale:
1. prevedere nell’ambito della propria struttura articolazioni organizzative specificamente deputate a rapportarsi con i cittadini che si attivano alle base dell’art. 118, u.c.: Responsabile del procedimento sussidiato ;
2. formare il proprio personale, a tutti i livelli, affinché sappia affiancare alle professionalità tradizionali le nuove competenze necessarie per amministrare insieme con (e non soltanto per conto dei) cittadini;
3. adottare,  regolamenti per disciplinare il rapporto sussidiario con i cittadini
4. prevedere una conferenza annuale delle associazioni sull'attività amministrativa comunale o in occasione della formulazione del bilancio preventivo al fine di realizzare una vera e propria forma di partecipazione all'indirizzo politico dell'ente o, meglio, di controllo e di proposta sull'utilizzazione delle risorse pubbliche.
5. Procedimentalizzare le iniziative dei cittadini prevedendo una sorta di comunicazione di inizio dell'attività da parte dei cittadini e sollecitando formalmente l'amministrazione ad un confronto per la soluzione del problema segnalando l'intenzione di attivarsi autonomamente; l'esito negativo di tale confronto o la mancanza di qualsiasi risposta prefigurerebbero a quel punto una sorta di "messa in mora" dell'amministrazione, alla quale non resterebbe che prendere atto dell'iniziativa civica, per favorirla.
6. infine non risulta rispettato quanto previsto dalla legge 2/2009 che all’articolo 23
(vedi QUI per il testo completo, e per un commento vedi QUIprevede che per  la  realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini  organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità,  nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni  ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

  

CONCLUSIONI

Il Comune di Porto Venere come d’altronde altri Comuni importanti della nostra Provincia, sotto il profilo sia del modello di organizzazione interno sia della regolamentazione delle sue attività,  è ancora lontano da una concezione partecipata stabile e regolamentata della partecipazione dei cittadini alle decisioni strategiche dell’ente.

D’altronde questo emerge anche  dall’unico percorso partecipativo (oltre a quello sull’urbanistica alle Grazie promosso però dalla Autorità Portuale) avviato dal Comune in questi ultimi anni: quello sulla riorganizzazione del seno dell’Olivo.  

A prescindere dal giudizio sulla efficacia di questo percorso,  in realtà di ascolto attivo più che di vera e propria partecipazione,  Il Rapporto Finale del percorso (vedi QUI), non contestato neppure dalla stessa Amministrazione Comunale, quando tratta del Bilancio del Consenso afferma che tutti gli interlocutori (anche quelli meno critici verso l’Amministrazione) rilevano: “… una carenza di attenzione comunicativa preventiva della Amministrazione Comunale sulle ragioni di determinate decisioni o dei ritardi nelle stesse”.




Chiunque verrà eletto Sindaco nella prossima tornata elettorale avrà anche il compito di colmare i  “buchi” amministrativi sopra delineati: la partecipazione è infatti uno dei presupposti fondamentali per una Buona Amministrazione!


















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