domenica 7 aprile 2013

La Corte Costituzionale conferma l’obbligo della VAS nei piani urbanistici attuativi



E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica una importantissima sentenza della Corte Costituzionale  (vedi  QUI), che conferma quanto sostenuto da tempo in questo blog: i piani urbanistici attuativi di Piani urbanistici generali (in Liguria i PUC) devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS).



Per chi ha bisogno di capire il significato della VAS in generale rinvio QUI e, in modo più approfondito, QUI



La sentenza riguarda la legge regionale del Veneto ma afferma principi assolutamente condivisibili e applicabili alla Regione Liguria sia dal punto di vista della attuale legge regionale ligure in materia di VAS, sia su come la Regione e gli enti locali liguri ( spezzini in particolari) la stanno applicando in concreto ai vari piani urbanistici generali ed attuativi.

Vediamo di seguito i principi affermati dalla sentenza dela Corte Costituzionale……..




PRIMO: I PIANI ATTUATIVI SONO SOTTOPOSTI A VAS  ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
La contestazione di fondo  dell’Avvocatura di Stato è che la legge regionale impugnata  avrebbe  limitato  il campo applicativo della VAS ai soli casi in cui  il  piano  attuativo abbia per oggetto  opere  da  sottoporre  a  valutazione  di  impatto ambientale (VIA), in quanto incluse negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in materia ambientale).  
L’Avvocatura di  Stato per sostenere la contestazione  afferma che in realtà il  DLgs 152/2006  (TU ambientale) e la vigente normativa integrativa in materia di VAS, prevedono una visione più ampia dell’ambito di applicazione della VAS e soprattutto quanto ai piani attuativi, prevedono  l'esenzione dalla VAS  (quando  il piano urbanistico, dotato del peculiare contenuto ivi indicato, vi è stato sottoposto  ed  essi  non  comportino  variante),  senza  fare riferimento a collegamenti con i progetti sottoposti a VIA (si veda articolo 5 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 più volte da me citata nei miei post peraltro precedenti alla sentenza che stiamo esaminando).

Quindi, secondo l’Avvocatura di Stato,  la legge regionale impugnata   limitando l’applicazione della VAS ai soli piani attuativi che abbiano oggetto opere sottoponibili a VIA avrebbe leso la competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La Corte accoglie la tesi dell’Avvocatura dello Stato intanto ribadendo che la VAS rientra nella materia ambiente di: “…… competenza esclusiva dello Stato, e che  interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi,  pur  intercettando   gli   interessi   ambientali,   risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza  n.  398 del 2006). Non è  dubbio, perciò, che il significativo spazio  aperto  alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in  particolare, art. 3-quinquies;  art.  7,  comma  2)  non  possa  giungere  fino  a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in  merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani  e  programmi,  scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai  vincoli  derivanti dal diritto dell'Unione.”

In sostanza la Corte Costituzionale riconosce che i piani attuativi possono essere sottoposti a VAS anche se non prevedono opere sottoposte a VIA, perché altrimenti verrebbe esclusi automaticamente (senza alcuna preventiva verifica) i piani attuativi che potrebbero avere un impatto ambientale significativo (comma 1 articolo 6 DLgs 152/2006 TU ambientale) a prescindere dal fatto che prevedano o meno opere sottoponibili a VIA.

Non solo ma la Corte Costituzionale conferma la legittimità costituzionale e la  prevalenza sulla legislazione regionale della norma sopra citata (articolo 5 Legge 106/2011) secondo la quale gli strumenti urbanistici attuativi di piani urbanistici generali,  che non hanno avuto una VAS, devono essere  sottoposti a VAS.



SECONDO: LA DISTINZIONE TRA VIA E VAS SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE
In secondo luogo la Corte Costituzionale la Regione con la legge in questione tende a confondere la VIA con la VAS.
Afferma infatti la Corte che: “E' infatti erroneo il convincimento della difesa regionale  circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra  VAS  e  VIA:  posto  che  si tratta, invece, di  istituti  concettualmente  distinti,  per  quanto connessi (sentenza n. 227 del 2011), é ben possibile che la prima si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità,  anche quando viene in considerazione un piano relativo a  un  progetto  che non  richiede  la  seconda,   ma   ugualmente   dotato   di   impatto significativo sull'ambiente.”
Questa tendenza a confondere VIA e VAS anche sotto il profilo delle modalità istruttoria è molto diffusa anche in Regione Liguria come dimostrano ad esempio i casi dell’outlet di Brugnato, del Progetto Botta di Sarzana e altri ancora trattati in questo blog alla voce VIA VAS,


TERZO: LA LEGISLAZIONE REGIONALE NON PUÒ LIMITARE L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELA VAS  MA  PUÒ  AMPLIARLO RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE  NAZIONALE
La Corte Costituzionale con la sentenza in esame se esclude una limitazione dell’ambito di applicazione della VAS rispetto alla legislazione nazionale, non esclude invece che una Regione possa ampliare tale ambito; ciò in attuazione del comma 2 articolo  3quinquies del DLgs 152/2006 (TU ambiente) che recita: “2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.”

Cosa afferma l’articolo della legge regionale,  costituzionalmente legittimo secondo la sentenza della Corte: “sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi  (PUA)  di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS,  qualora  prevedano la realizzazione di progetti o interventi  sottoponibili a VIA e non previsti o  non  valutati  in  sede  di  approvazione  del  piano urbanistico di cui costituiscono attuazione”.


CONCLUSIONI
La sentenza della Corte Costituzionale  conferma quindi:
1. se hanno un impatto significativo sono sottoponibili a VAS i piani attuativi (in Liguria PUO) anche se non prevedono progetti sottoponibili a VIA
2. sono sottoponibili a VAS i piani attuativi  (in Liguria PUO) di piani urbanistici generali (in Liguria i PUC) che non hanno avuto la VAS
3. sono sottoponibili a VAS (almeno come procedura di verifica) i piani attuativi  (in Liguria PUO) di piani urbanistici generali (in Liguria i PUC) che hanno avuto la VAS, se detti piani attuativi costituiscono varianti ai piani generali.
4. sono sottoponibili a VAS  i piani attuativi di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS  se prevedono progetti/opere sottoponibili a VIA  e questi ultimi non sono stati sottoposti a quest’ultima valutazione in sede di approvazione del piano urbanistico generale (in Liguria PUC)


Inutile dire che le suddette tesi autorevolmente suffragate ora dalla Corte Costituzionale dimostrano la totale difformità alle legge nazionale sulla VAS,  ma anche alla Costituzione, di numerosi piani attuativi e piani urbanistici generali  approvati nella nostra provincia spezzina ma anche nel resto della Regione Liguria.
Ne avevo scritto, in epoca ben antecedente alla sentenza in esame in questi post:
Portovenere (vedi QUI),
Ameglia (vedi QUI), 
Follo (vedi QUI),  
Santa Margherita Ligure(vedi QUI). 

Non solo ma questa sentenza fornisce un indirizzo interessante per le seguenti questioni ancora aperte:
1. l’attuazione del Piano Regolatore del Porto per il quale devono essere previsti piani attuativi per i diversi ambiti sottoponibili a VAS visto che il Piano non ha avuto l’applicazione della VAS
2. l’outlet di Brugnato approvato con uno strumento urbanistico attuativo (PUO) di un piano (PUC) che non ha avuto la VAS , e che conteneva (il PUO) opere sottoposte  a VIA
3. il progetto di ampliamento dell’Ipercoop di Sarzana previsto in uno strumento urbanistico attuativo di un Piano Regolatore Generale che non ha avuto la VAS
4. Progetto Botta a Sarzana approvato con un PUO in variante al Piano Regolatore che non aveva mai avuto la VAS e che è stato sottoposto a VIA. 



Chi ha voglia di andarsi a leggere i miei post su VIA e VAS in questo blog potrà rendersi conto di come queste tesi siano state dimostrate da tempo .

Tutto ciò costituisce una sorta di anticipazione dell’atteso giudizio della Corte Costituzionale sulla parte della legge regionale ligure  sulla VAS relativamente proprio alla applicazione di questa procedura di valutazione ai piani attuativi. Ne ho scritto e anticipato i temi QUI e QUI.  






6 commenti:

  1. Sei grande! Ti propongo come giudice della Corte Costituzionale (se accetti, ovviamente!). Voglio vedere cosa si inventa il TAR Liguria sulla Variante Botta. Domani spediamo la segnalazione in Regione sullo screening di VIA ridicolo, pieno di falsi almeno sulla relazione geologica. Per conoscenza lo inoltriamo alle Procure della Spezia e di Genova (competente per le omissioni della Regione). Ciao Carlo Ruocco

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  2. In quanto presidente del Comitato Vita e Verde che vigila sul piano di zona ex Legge 167 B71 Cerquette Bis a Roma, sono molto interessata alla questione. Le posso domandare se le osservazioni possono essere utili in qualche modo anche al nostro caso? Il piano di zona in questione non è stato sottoposto né a VAS, né a VIA, né a processo di partecipazione della cittadinanza. La motivazione addotta dalle imprese è stata che la normativa consente che per i lotti inferiori ai 10 ettari di estensione non occorrono. Non trovo traccia di questa norma. Mi può aiutare? Grazie. Distinti saluti. Donatella Pisano, Roma

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  3. La norma tecnica sulla VAS nel Lazio la trova qua http://www.geologilazio.it/public/file/2012/03/allegato_DGR_169_5_marzo_2010_Disposizioni_Operative_VAS.pdf Come si vede in questa delibera non c'è alcun riferimento ai 10 ettari che sarebbe peraltro una soglia in palese contraddizione con quanto scritto dalla Corte Costituzionale.
    Invece i 10 ettari si riferiscono alla VIA e li trova alla lettera b) punto 7 allegato IV al DLgs 152/2006 che effettivamente prevede non ci sia neppure la procedura di verifica per i progetti di sviluppo o riassetto di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.

    Quindi se si tratta di un piano attuativo come mi pare almeno la verifica di VAS andrebbe fatta con relativa coinvolgimento del pubblico almeno per le osservazioni....Infatti le soglie dimensionali sono previste solo per la VIA e non per la VAS e cmq anche per la VIA devono essere valutate caso per caso tenendo conto di altri paramentri come gli impatti cumulativi, le specificità ambientali del sito interessato etc.

    Mi faccia avere il testo della legge 167 così le posso dare un giudizio più completo

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    1. Mi accorgo solo ora della sua cortesissima risposta. Al link che segue trova il testo della legge in questione. La ringrazio molto per la gentile collaborazione.
      http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm
      Donatella Pisano

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  4. Buongiorno ho letto con interesse il suo articolo, vorrei chiederle se in caso di variante ad uno SUA o PUA sia necessario valutare gli impatti (lo devono fare i professionisti o l'ente che deve approvare la variante o l'Ente Competente ai sensi del 152/2006?) o comunque è sempre necessario fare almeno una verifica di esclusione dalla VAS, decidendo poi se assoggettare il progetto alla VAS? Ringrazio e saluto cordialmente Ing. Paolo Barberis barberispaolo@me.com

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  5. la valutazione la deve fare l'autorità competente alla VAS definita dalla legge regionale di turno. L'ente che adotta approva deve presentare il piano o la variante con allegato il Rapporto Ambientale e al momento della adozione approvazione del piano deve approvare un documento definito dichiarazione di sintesi che deve dimostrare come il Piano o la variante hanno preso in considerazione i contenuti del Parere Motivato che ha concluso il procedimento di VAS da parte della Autorità competente. Si la variante deve avere almeno una verifica di assogettabilità a VAS.

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