E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica una importantissima sentenza
della Corte Costituzionale (vedi QUI), che conferma quanto sostenuto da tempo in questo blog: i
piani urbanistici attuativi di Piani urbanistici generali (in Liguria i PUC)
devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS).
Per chi ha bisogno di capire il significato
della VAS in generale rinvio QUI e, in modo più approfondito, QUI.
La sentenza riguarda la legge regionale del
Veneto ma afferma principi assolutamente
condivisibili e applicabili alla Regione Liguria sia dal punto di vista
della attuale legge regionale ligure in materia di VAS, sia su come la Regione
e gli enti locali liguri ( spezzini in particolari) la stanno applicando in
concreto ai vari piani urbanistici generali ed attuativi.
Vediamo
di seguito i principi affermati dalla sentenza dela Corte Costituzionale……..
PRIMO: I PIANI ATTUATIVI SONO
SOTTOPOSTI A VAS ALLE SEGUENTI
CONDIZIONI
La contestazione di fondo dell’Avvocatura
di Stato è che la legge regionale impugnata avrebbe limitato il campo
applicativo della VAS ai soli casi in cui
il piano attuativo abbia per oggetto opere
da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto incluse
negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale).
L’Avvocatura
di Stato per sostenere la
contestazione afferma che in realtà il DLgs 152/2006
(TU ambientale) e la vigente normativa integrativa in materia di VAS, prevedono
una visione più ampia dell’ambito di applicazione della VAS e soprattutto quanto
ai piani attuativi, prevedono l'esenzione dalla VAS (quando
il piano urbanistico, dotato del peculiare contenuto ivi indicato, vi è stato
sottoposto ed essi
non comportino variante),
senza fare riferimento a
collegamenti con i progetti sottoposti a VIA (si veda articolo 5 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 più volte da me
citata nei miei post peraltro precedenti alla sentenza che stiamo esaminando).
Quindi, secondo l’Avvocatura
di Stato, la legge regionale impugnata limitando l’applicazione della VAS ai soli
piani attuativi che abbiano oggetto opere sottoponibili a VIA avrebbe leso la competenza esclusiva
dello Stato in materia di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La Corte accoglie la tesi dell’Avvocatura dello
Stato intanto ribadendo che la VAS rientra nella materia ambiente di: “…… competenza esclusiva dello Stato, e che interventi specifici del legislatore
regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur
intercettando gli interessi
ambientali, risultano espressivi
di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398
del 2006). Non è dubbio, perciò, che il
significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n.
152 del 2006 (in particolare, art.
3-quinquies; art. 7,
comma 2) non
possa giungere fino a
invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati
piani e
programmi, scelte che in ogni
caso sono largamente condizionate dai
vincoli derivanti dal diritto
dell'Unione.”
In
sostanza la Corte Costituzionale riconosce che i piani attuativi possono essere sottoposti a VAS anche se non prevedono
opere sottoposte a VIA, perché altrimenti verrebbe esclusi automaticamente
(senza alcuna preventiva verifica) i piani attuativi che potrebbero avere un
impatto ambientale significativo (comma 1 articolo 6 DLgs 152/2006 TU
ambientale) a prescindere dal fatto che prevedano o meno opere sottoponibili a
VIA.
Non
solo ma la Corte Costituzionale conferma la legittimità costituzionale e
la prevalenza sulla legislazione
regionale della norma sopra citata (articolo 5 Legge 106/2011) secondo la quale
gli strumenti urbanistici attuativi di piani urbanistici generali, che non hanno avuto una VAS, devono essere sottoposti a VAS.
SECONDO: LA
DISTINZIONE TRA VIA E VAS SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE
In
secondo luogo la Corte Costituzionale la Regione con la legge in questione
tende a confondere la VIA con la VAS.
Afferma
infatti la Corte che: “E' infatti erroneo
il convincimento della difesa regionale
circa l'assoluta assimilazione di oggetto tra VAS
e VIA: posto
che si tratta, invece, di istituti
concettualmente distinti, per
quanto connessi (sentenza n. 227 del 2011), é ben possibile che la prima
si riveli necessaria, a seguito di verifica di assoggettabilità, anche quando viene in considerazione un piano
relativo a un progetto
che non richiede la
seconda, ma ugualmente dotato
di impatto significativo
sull'ambiente.”
Questa
tendenza a confondere VIA e VAS anche sotto il profilo delle modalità
istruttoria è molto diffusa anche in Regione Liguria come dimostrano ad esempio
i casi dell’outlet di Brugnato, del Progetto Botta di Sarzana e altri ancora
trattati in questo blog alla voce VIA VAS,
TERZO: LA
LEGISLAZIONE REGIONALE NON PUÒ LIMITARE L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELA VAS MA PUÒ AMPLIARLO RISPETTO ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
La
Corte Costituzionale con la sentenza in esame se esclude una limitazione dell’ambito
di applicazione della VAS rispetto alla legislazione nazionale, non esclude
invece che una Regione possa ampliare tale ambito; ciò in attuazione del comma
2 articolo 3quinquies del DLgs 152/2006
(TU ambiente) che recita: “2. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente
più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro
territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.”
Cosa
afferma l’articolo della legge regionale, costituzionalmente legittimo secondo la
sentenza della Corte: “sono sottoposti a
VAS i piani urbanistici attuativi
(PUA) di piani urbanistici
generali già sottoposti a VAS,
qualora prevedano la
realizzazione di progetti o interventi sottoponibili a VIA e non previsti o non
valutati in sede
di approvazione del
piano urbanistico di cui costituiscono attuazione”.
CONCLUSIONI
La
sentenza della Corte Costituzionale
conferma quindi:
1. se hanno un impatto
significativo sono sottoponibili a VAS i piani attuativi (in Liguria PUO) anche
se non prevedono progetti sottoponibili a VIA
2. sono sottoponibili a
VAS i piani attuativi (in Liguria PUO) di
piani urbanistici generali (in Liguria i PUC) che non hanno avuto la VAS
3. sono sottoponibili a VAS
(almeno come procedura di verifica) i piani attuativi (in Liguria PUO) di piani urbanistici generali
(in Liguria i PUC) che hanno avuto la VAS, se detti piani attuativi
costituiscono varianti ai piani generali.
4. sono sottoponibili a
VAS i piani attuativi di piani
urbanistici generali già sottoposti a VAS
se prevedono progetti/opere sottoponibili a VIA e questi ultimi non sono stati sottoposti a
quest’ultima valutazione in sede di approvazione del piano urbanistico generale
(in Liguria PUC)
Inutile
dire che le suddette tesi autorevolmente suffragate ora dalla Corte
Costituzionale dimostrano la totale difformità alle legge nazionale sulla VAS, ma anche
alla Costituzione, di numerosi piani attuativi e piani urbanistici generali approvati nella nostra provincia spezzina ma
anche nel resto della Regione Liguria.
Ne
avevo scritto, in epoca ben antecedente alla sentenza in esame in questi post:
Portovenere (vedi QUI),
Follo (vedi QUI),
Non
solo ma questa sentenza fornisce un indirizzo interessante per le seguenti
questioni ancora aperte:
1. l’attuazione del Piano Regolatore
del Porto per il quale devono essere previsti piani attuativi per i diversi
ambiti sottoponibili a VAS visto che il Piano non ha avuto l’applicazione della
VAS
2. l’outlet di Brugnato approvato
con uno strumento urbanistico attuativo (PUO) di un piano (PUC) che non ha
avuto la VAS , e che conteneva (il PUO) opere sottoposte a VIA
3. il progetto di
ampliamento dell’Ipercoop di Sarzana previsto in uno strumento urbanistico
attuativo di un Piano Regolatore Generale che non ha avuto la VAS
4. Progetto Botta a
Sarzana approvato con un PUO in variante al Piano Regolatore che non aveva mai
avuto la VAS e che è stato sottoposto a VIA.
Chi
ha voglia di andarsi a leggere i miei post su VIA e VAS in questo blog potrà
rendersi conto di come queste tesi siano state dimostrate da tempo .
Tutto
ciò costituisce una sorta di anticipazione dell’atteso giudizio della Corte
Costituzionale sulla parte della legge regionale ligure sulla VAS relativamente proprio alla applicazione
di questa procedura di valutazione ai piani attuativi. Ne ho scritto e anticipato i temi QUI e QUI.
Sei grande! Ti propongo come giudice della Corte Costituzionale (se accetti, ovviamente!). Voglio vedere cosa si inventa il TAR Liguria sulla Variante Botta. Domani spediamo la segnalazione in Regione sullo screening di VIA ridicolo, pieno di falsi almeno sulla relazione geologica. Per conoscenza lo inoltriamo alle Procure della Spezia e di Genova (competente per le omissioni della Regione). Ciao Carlo Ruocco
RispondiEliminaIn quanto presidente del Comitato Vita e Verde che vigila sul piano di zona ex Legge 167 B71 Cerquette Bis a Roma, sono molto interessata alla questione. Le posso domandare se le osservazioni possono essere utili in qualche modo anche al nostro caso? Il piano di zona in questione non è stato sottoposto né a VAS, né a VIA, né a processo di partecipazione della cittadinanza. La motivazione addotta dalle imprese è stata che la normativa consente che per i lotti inferiori ai 10 ettari di estensione non occorrono. Non trovo traccia di questa norma. Mi può aiutare? Grazie. Distinti saluti. Donatella Pisano, Roma
RispondiEliminaLa norma tecnica sulla VAS nel Lazio la trova qua http://www.geologilazio.it/public/file/2012/03/allegato_DGR_169_5_marzo_2010_Disposizioni_Operative_VAS.pdf Come si vede in questa delibera non c'è alcun riferimento ai 10 ettari che sarebbe peraltro una soglia in palese contraddizione con quanto scritto dalla Corte Costituzionale.
RispondiEliminaInvece i 10 ettari si riferiscono alla VIA e li trova alla lettera b) punto 7 allegato IV al DLgs 152/2006 che effettivamente prevede non ci sia neppure la procedura di verifica per i progetti di sviluppo o riassetto di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.
Quindi se si tratta di un piano attuativo come mi pare almeno la verifica di VAS andrebbe fatta con relativa coinvolgimento del pubblico almeno per le osservazioni....Infatti le soglie dimensionali sono previste solo per la VIA e non per la VAS e cmq anche per la VIA devono essere valutate caso per caso tenendo conto di altri paramentri come gli impatti cumulativi, le specificità ambientali del sito interessato etc.
Mi faccia avere il testo della legge 167 così le posso dare un giudizio più completo
Mi accorgo solo ora della sua cortesissima risposta. Al link che segue trova il testo della legge in questione. La ringrazio molto per la gentile collaborazione.
Eliminahttp://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm
Donatella Pisano
Buongiorno ho letto con interesse il suo articolo, vorrei chiederle se in caso di variante ad uno SUA o PUA sia necessario valutare gli impatti (lo devono fare i professionisti o l'ente che deve approvare la variante o l'Ente Competente ai sensi del 152/2006?) o comunque è sempre necessario fare almeno una verifica di esclusione dalla VAS, decidendo poi se assoggettare il progetto alla VAS? Ringrazio e saluto cordialmente Ing. Paolo Barberis barberispaolo@me.com
RispondiEliminala valutazione la deve fare l'autorità competente alla VAS definita dalla legge regionale di turno. L'ente che adotta approva deve presentare il piano o la variante con allegato il Rapporto Ambientale e al momento della adozione approvazione del piano deve approvare un documento definito dichiarazione di sintesi che deve dimostrare come il Piano o la variante hanno preso in considerazione i contenuti del Parere Motivato che ha concluso il procedimento di VAS da parte della Autorità competente. Si la variante deve avere almeno una verifica di assogettabilità a VAS.
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