Una
recente sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea (vedi QUI) ha
precisato ulteriormente i diritti dei cittadini ad:
1. accedere alle
informazioni ambientali ed urbanistiche
2. a partecipare ai
processi decisionali a rilevanza ambientale e urbanistiche
3. a ricorrere contro le
decisioni a rilevanza ambientale ed urbanistiche prese dalle Pubbliche
Amministrazioni.
CONTENUTO
DELLE INFORMAZIONI ACCEDIBILI
Secondo
la sentenza in una procedura di valutazione dell’impatto ambientale di un’opera
o progetto devono essere messe a disposizione del pubblico tutte le
informazioni e la documentazione relative agli atti di assenso urbanistico inerenti tale opera o progetto.
In
particolare: “informazioni in merito all’impatto ambientale del progetto, alle
condizioni imposte al gestore al fine di limitare tale impatto, alle obiezioni
mosse dalle parti della procedura di assenso urbanistico‑edilizio e alle ragioni
che hanno motivato le scelte effettuate dall’autorità competente per
rilasciare tale decisione di assenso urbanistico‑edilizio.”
NON
APPLICAZIONE DEI LIMITI DEL SEGRETO COMMERCIALE E INDUSTRIALE
Nel caso di impianti soggetti ad AIA e relativamente
anche agli atti di assenso urbanistico edilizio non si applicano i limiti di
riservatezza delle informazioni commerciali e industriali.
GARANTIRE UNA
PARTECIPAZIONE TEMPESTIVA ALLE DECISIONI IN MATERIA DI AIA E VIA
La
sentenza in esame interpreta quanto previsto dalla normativa sulla
Autorizzazione Integrata: dare al pubblico interessato tempestive ed effettive opportunità di
partecipazione alla procedura di rilascio di un’autorizzazione. Tale
disposizione secondo la sentenza deve essere interpretata alla luce del dell’articolo
6 della convenzione di Aarhus (vedi QUI) il quale stabilisce, da un lato, che la
partecipazione del pubblico comincia in una fase iniziale del procedimento,
vale a dire quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale
partecipazione può avere un’influenza effettiva, e, dall’altro lato, che il
pubblico deve avere accesso alle informazioni pertinenti non appena siano
disponibili.
DIRITTI DI INFORMAZIONE E ACCESSO IN SEDE DI RICORSI GIURISDIZIONALI
Ne consegue, in sede di ricorso di fronte alla giustizia nazionale (nel caso italiano il
giudice amministrativo: TAR primo grado e
Consiglio di Stato secondo grado), che il pubblico interessato deve disporre
dell’insieme delle informazioni pertinenti sin dallo stadio anteriore all’adozione
di una prima decisione (TAR), purché tali informazioni siano disponibili alla
data in cui si svolge tale fase procedurale.
Relativamente alla questione se sia possibile una
regolarizzazione nel procedimento in secondo grado della mancata messa a
disposizione del pubblico di documenti pertinenti nel corso del procedimento di
primo grado, la sentenza afferma che : “non
osta a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico
interessato la decisione di assenso urbanistico‑edilizio nel corso del
procedimento amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del
procedimento amministrativo di secondo grado, a condizione che tutte le
alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio
procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza
effettiva sull’esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica
spetta al giudice nazionale.”
Allo
stesso tempo la sentenza riconosce come un diritto non cancellabile quello di chiedere ad un
ricorrente contro la decisione di AIA o di VIA ( in Italia di fronte a TAR e
Consiglio di Stato) di chiedere la sospensione
degli effetti di tali decisioni nell’ipotesi in cui detto ricorrente
ritenga che la decisione impugnata sia stata presa in modo da ledere la ratio
dela normativa che disciplina AIA e VIA: “prevenzione
e riduzione integrate degli inquinamenti attraverso l’adozione di misure intese
a evitare oppure a ridurre le emissioni delle attività di cui all’allegato I
della direttiva stessa nell’aria, nell’acqua e nel terreno, al fine di
conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.”
CONCLUSIONI
La
sentenza in esame quindi ricapitolando:
1. riconosce un diritto
ampio di accesso agli atti propedeutici alle decisioni in materia di VIA e VAS
compresi quelli relativi alle procedure
edilizie e urbanistiche
2. riconosce l’obbligo per
le Pubbliche Amministrazioni di coinvolgere il pubblico in una fase molto anticipata del processo
decisionale quando tutte le alternative sono in piedi. Questo significa che le
alternative possono essere poste anche dal pubblico stesso e inserite nel
procedimento decisionale e che queste alternative devono essere messe a
confronto con le ragioni della Pubblica Amministrazione procedente alla base
della proposta di AIA o di VIA
3. i cittadini ricorrenti
contro le decisioni di AIA devono avere a disposizione tutta la documentazione
necessaria al ricorso sia nel primo grado che nel secondo grado del ricorso.
Nel caso una parte della documentazione non fosse rilasciata in primo grado ,
questo mancanza della Pubblica Amministrazione competente all’AIA potrà essere sanata nel corso del processo di
secondo grado: “a condizione che tutte le
alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio
procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza
effettiva sull’esito del processo decisionale".
Ora
il raffronto dei primi due punti con il
modo di agire, in sede di procedura di AIA e di VIA, della Regione
Liguria e degli enti locali spezzini,
dimostra come il pubblico per questi
enti sia uno sconosciuto.
Basti
pensare al modo in cui sono state rilasciate:
1. L’AIA sul rigassificatore di Panigaglia
(Provincia e Regione);
2. La VIA e l’AIA del
progetto di outlet di Brugnato
(Regione, Provincia, Comune di Brugnato);
3. La attuazione del Piano regolatore del Porto (Autorità
Portuale, Regione e Comuni di Lerici-Spezia-Portovenere);
4. il progetto di bonifica dell’area ex IP e quello
centro commerciale Le Terrazze (Regione,
Comune e Provincia di Spezia);
5. I vari piani urbanistici generali e strumenti
di pianificazione attuative dei Comuni dela Provincia spezzina: Portovenere (vedi QUI),
Ameglia (vedi QUI), Follo (vedi QUI),
Santa Margherita Ligure (vedi QUI).
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