giovedì 18 aprile 2013

legge e giurisprudenza permettono di fermare i centri commerciali: a Spezia no!

Una recente sentenza  del Consiglio di Stato (la n.1202 del  27 febbraio 2013, per il testo integrale vedi  QUI), relativa alla procedura di approvazione di una variante al piano di fabbricazione finalizzata alla realizzazione di una media struttura di vendita alimentare-misto, conferma un indirizzo già suffragato dalla Corte di Giustizia della UE secondo cui le grandi e medie strutture di vendita possono essere limitate , attraverso la pianificazione urbanistica, al fine di proteggere l’ambiente, garantire la razionale gestione del territorio. Di questo indirizzo della Corte di Giustizia ne ho parlato QUI.  Indirizzo confermato dalla aricolo 31 della legge di liberalizzazione del commercio (Legge 214/2011) secondo il quale l’attività commerciale è liberalizzata ma  nel rispetto della tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano, concetto nel quale è ricompreso anche la razionale gestione del territorio citata anche dalla giurisprudenza comunitaria. 




I PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO PER LE  MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Il Consiglio di Stato,  riprendendo una giurisprudenza consolidata, afferma che:

1. il potere di pianificazione urbanistica si pone su un piano di prevalenza rispetto agli atti di gestione attinenti la materia commerciale (cfr. Consiglio Stato sez. V 12 luglio 2004 n. 5057  vedi  QUI). Si veda anche più recentemente TAR Toscana sentenza n. 1783 del  2012 (vedi  QUI), secondo cui: “Il principio di contestualità tra procedimento urbanistico-edilizio, preordinato alla costruzione di medie e grandi strutture di vendita, e procedimento di rilascio delle connesse autorizzazioni commerciali è finalizzato ad evitare insediamenti commerciali in contrasto con le previsioni urbanistiche”.



2. l'art. 6, DLgs. 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina del commercio, vedi  QUI),  è comunque finalizzato ad assicurare l'integrazione tra la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione commerciale, in quanto pone la stretta correlazione tra titoli edilizi e autorizzazioni all'esercizio, nel novero dei criteri di programmazione riferiti al settore commerciale (cfr. Consiglio Stato, sez. IV 08 giugno 2007 n. 3027,  per il testo vedi QUI).  Infatti e non a caso tra i criteri che garantiscono tale integrazione c’è anche quello di tenere conto dei  centri storici,  al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali. 

3.  le prescrizioni e le disposizioni del piano urbanistico sono sempre prevalenti su quelle del piano commerciale, in quanto rispondono all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, e le relative disposizioni possono legittimamente porre limiti alla libertà di iniziativa economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI 10 aprile 2012 n. 2060, vedi QUI)




IL CASO DEL NUOVO MEGASTORE NELL’AREA EX IP
Come è noto il Comune sta per dare via libera, come risulta dal seguente verbale (vedi  QUI), ad una nuova grande struttura di vendita non alimentare di 4528 mq che potrebbe arrivare con aggiunte medie strutture fino a 5570 mq , cosa peraltro sostanzialmente avvallata dal verbale di cui sopra.

Dal verbale della Conferenza dei Servizi finalizzata alla autorizzazione del nuovo  megastore  si evince che il Comune ha utilizzato la procedura dello sportello unico per le attività produttive (vedi un commento al relativo regolamento QUI).  Ora questo regolamento prevede che per le medie e grandi strutture di vendita, relativamente ai rapporti tra autorizzazione alle stesse e pianificazione urbanistica, vengano in considerazione gli articoli 8 e 9 del DLgs 114/1998, in particolare secondo l’articolo 9 in relazione alla autorizzazione delle grandi strutture di vendita occorre verificare il rispetto dei criteri del già citato articolo 6 di detto DLgs 114/1998; tra questi criteri c’è quello  di tenere conto dei centri storici e della tutela del commercio al dettaglio degli stessi in chiave di qualità socio urbanistica dei centri.

Se noi andiamo ad esaminare il verbale della Conferenza dei Servizi risulta che il suddetto criterio non ha avuto alcuna udienza in quella sede. La sensazione è , leggendo il verbale,  che si stia approvando un atto dovuto mentre come abbiamo visto sopra la discrezionalità del Comune e della Regione può essere ampia se motivata nel senso della giurisprudenza e delle leggi sopra citate.



CONCLUSIONI
Il progetto di megastore che darà un ulteriore colpo al commercio del centro città poteva essere fermato due volte:
1.modificando la pianificazione urbanistica dell’area con una variante di salvaguardia con destinazioni funzionali diverse da quelle per medie e grandi strutture di vendita
2. applicando in sede di procedura delle sportello unico i criteri di coerenza tra autorizzazione alle strutture di vendita e pianificazione urbanistica come previste dalle leggi e dalla giurisprudenza sopra citate.

Ancora una volta nel decidere su centri commerciali, outlet, grandi strutture di vendita nel nostro territorio si applica la legge della LEGA DELLE COOPERATIVE  e non quella del nostro ordinamento giuridico nazionale e comunitario per non parlare della giurisprudenza praticamente univoca in materia.

Ancora un volta istruttorie  degli Enti pubblici (Comune e Regione ma non solo)  fanno credere che i grandi centri di consumo siano un destino ineluttabile per il nostro territorio…. Mentre invece sono frutto di scelte politiche, tecniche ed amministrative superficiali e nell’interesse dei soliti noti!

  







 








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