I PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO PER LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Il Consiglio di Stato, riprendendo una giurisprudenza consolidata,
afferma che:
1. il potere di
pianificazione urbanistica si pone su un piano di prevalenza rispetto agli atti
di gestione attinenti la materia commerciale (cfr. Consiglio Stato sez. V 12
luglio 2004 n. 5057 vedi QUI). Si
veda anche più recentemente TAR Toscana sentenza n. 1783 del 2012 (vedi
QUI), secondo
cui: “Il principio di contestualità tra procedimento
urbanistico-edilizio, preordinato alla costruzione di medie e grandi strutture
di vendita, e procedimento di rilascio delle connesse autorizzazioni
commerciali è finalizzato ad evitare insediamenti commerciali in contrasto con
le previsioni urbanistiche”.
2. l'art. 6, DLgs. 31
marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina del commercio, vedi QUI), è
comunque finalizzato ad assicurare l'integrazione tra la pianificazione
territoriale ed urbanistica e la programmazione commerciale, in quanto pone la
stretta correlazione tra titoli edilizi e autorizzazioni all'esercizio, nel
novero dei criteri di programmazione riferiti al settore commerciale (cfr. Consiglio Stato, sez. IV 08 giugno 2007
n. 3027, per il testo vedi QUI). Infatti
e non a caso tra i criteri che garantiscono tale integrazione c’è anche quello
di tenere conto dei centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la
presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un
servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e
artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e
artigianali.
3. le prescrizioni e le disposizioni del piano
urbanistico sono sempre prevalenti su quelle del piano commerciale, in quanto
rispondono all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, e le
relative disposizioni possono legittimamente porre limiti alla libertà di
iniziativa economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI 10 aprile 2012 n. 2060,
vedi QUI)
IL CASO DEL
NUOVO MEGASTORE NELL’AREA EX IP
Come
è noto il Comune sta per dare via libera, come risulta dal seguente verbale
(vedi QUI), ad una
nuova grande struttura di vendita non alimentare di 4528 mq che potrebbe
arrivare con aggiunte medie strutture fino a 5570 mq , cosa peraltro
sostanzialmente avvallata dal verbale di cui sopra.
Dal
verbale della Conferenza dei Servizi finalizzata alla autorizzazione del
nuovo megastore si evince che il Comune ha utilizzato la
procedura dello sportello unico per le attività produttive (vedi un commento al
relativo regolamento QUI). Ora
questo regolamento prevede che per le medie e grandi strutture di vendita,
relativamente ai rapporti tra autorizzazione alle stesse e pianificazione
urbanistica, vengano in considerazione gli articoli 8 e 9 del DLgs 114/1998, in
particolare secondo l’articolo 9 in relazione alla autorizzazione delle grandi
strutture di vendita occorre verificare il rispetto dei criteri del già citato
articolo 6 di detto DLgs 114/1998; tra questi criteri c’è quello di tenere conto dei centri storici e della
tutela del commercio al dettaglio degli stessi in chiave di qualità socio
urbanistica dei centri.
Se
noi andiamo ad esaminare il verbale della Conferenza dei Servizi risulta che il
suddetto criterio non ha avuto alcuna udienza in quella sede. La sensazione
è , leggendo il verbale, che si stia
approvando un atto dovuto mentre come abbiamo visto sopra la discrezionalità
del Comune e della Regione può essere ampia se motivata nel senso della
giurisprudenza e delle leggi sopra citate.
CONCLUSIONI
Il
progetto di megastore che darà un ulteriore colpo al commercio del centro città
poteva essere fermato due volte:
1.modificando la
pianificazione urbanistica dell’area con una variante di salvaguardia con destinazioni funzionali diverse da quelle per medie e grandi strutture di
vendita
2. applicando in sede di
procedura delle sportello unico i criteri di coerenza tra autorizzazione alle
strutture di vendita e pianificazione urbanistica come previste dalle leggi e
dalla giurisprudenza sopra citate.
Ancora
una volta nel decidere su centri
commerciali, outlet, grandi strutture di vendita nel nostro territorio si
applica la legge della LEGA DELLE COOPERATIVE
e non quella del nostro ordinamento giuridico nazionale e comunitario
per non parlare della giurisprudenza praticamente univoca in materia.
Ancora
un volta istruttorie degli Enti pubblici (Comune e Regione ma non solo) fanno credere che i grandi centri di consumo siano un destino ineluttabile per
il nostro territorio…. Mentre invece sono frutto di scelte politiche, tecniche
ed amministrative superficiali e nell’interesse dei soliti noti!
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