venerdì 7 febbraio 2025

Analisi critica della nuova autorizzazione al rigassificatore di Panigaglia

Il Presidente della Provincia di Spezia con un comunicato trionfante (QUI) ha informato che è stata aggiornata l’AIA (QUI) al rigassificatore di Panigaglia. Un aggiornamento che per certi versi nella sostanza conferma quanto previsto dall’AIA del 26 giugno 2023 (modificata due volte nel 2024 sulla solo questione delle emissioni acustiche). Nell'aggiornamento ci sono in particolare proroghe  sull’applicazione di alcuni limiti emissivi inquinanti.

Insomma, di nuovo c’è poco, invece ci sono molti aspetti che vanno analizzati fuori dalla propaganda politica.

Il Presidente della Provincia nel fare le sue dichiarazioni in una sorte di excusatio non petita, afferma che la sua amministrazione fa fatti concreti e non dibattiti accademici. I fatti anzi l'atto c'è ma il problema è capirne il valore per l’ambiente e la salute pubblica.

Quanto alle amministrazioni di centro sinistra precedenti alla sua è vero che non hanno brillato sulla gestione del rigassificatore. Però almeno in un caso importante si sono comportate in modo più deciso di quella di Peracchini, a proposito di fatti e atti. In particolare la Regione Liguria all’epoca della giunta Burlando (peraltro non particolarmente attenta in generale alle questioni ambientali) negò l’Intesa (DGR 393 del 3 aprile 2009) al progetto di ampliamento del rigassificatore e quindi del suo consolidamento. 

Le Giunte Toti e Peracchini invece da tempo stanno avvallando con atti frazionati l’ampliamento e consolidamento del rigassificatore, il tutto con procedure inadeguate: 

  • mancata VIA ordinaria; 
  • inadeguate Valutazioni di Incidenza sulla biodiversità; 
  • piano di emergenza esterna incompleto; 
  • concessioni portuali in palese contrasto con lo stesso Piano Regolatore del Porto; 
  • sottovalutazioni quanto meno nelle informazioni al pubblico dell’incidente avvenuto nell’agosto 2023;
  • istruttorie sul rischio di incidenti rilevanti non del tutto adeguate alla evoluzione della vigente normativa e ad altre esperienze nazionali e internazionali. 

Il tutto spiegato più volte nel mio blog alla sezione apposita QUI

D’altronde non casualmente nelle premesse dell’aggiornamento dell’AIA 2025 viene citata la Capitaneria di Porto che afferma non esistere alcun rischio sotto il profilo della maritime security. Peccato che quella che riguarda il rischio incidentale da evento umano o naturale sia la maritime safety!


Ma torniamo all’ultimo aggiornamento dell’AIA della Provincia spezzina e disveliamo, fuori dalla propaganda, le reali novità e le criticità di questo aggiornamento dell’AIA...


 

EMMISSIONI OSSIDI DI AZOTO

Con l’aggiornamento dell’AIA il limite degli ossidi di azoto passerebbe a 200mg/Nm4 successivamente nel 2028 si passerà a 150 mg N/m3. Proroga su  richiesta di Snam non certo della Provincia. Quindi uno dei punti più pubblicizzati dalla Provincia è già frutto di un atto di accettazione nell’interesse del gestore non certo dell’ambiente. 

Ma c’è di più sugli ossidi di azoto: già nell’AIA del 2023 (peraltro emanata con due anni di ritardo rispetto alle previsioni di legge come avevo già spiegato QUI  e poi QUIil Presidente della Provincia dichiarava che si prevedevano per gli ossidi di azoto il nuovo (vedremo mica tanto) limite di 150 microgramma N/m3 aria.

In realtà, giusto per dare un parametro reale della importanza di questo valore, questi limiti secondo le BAT per i grandi impianti di combustione, ad esempio, si applicano agli impianti che utilizzano carbone e lignite, ripeto è solo un esempio ma dà il senso di cosa sto scrivendo. Peraltro, se addirittura andiamo a riprendere i documenti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale -VIA al vecchio progetto di ampliamento del rigassificatore (poi all’epoca non realizzato) nell’allegato al Decreto del 2010 n°569 che dava il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) all'ampliamento si prevedevano emissioni di Nox drasticamente inferiori all’assetto precedente nonostante che allora si prevedesse un impianto di cogenerazione! N:B. VIA positiva basata solo sull'ampliamento non sulla compatibilità del sito attuale con un rigassificatore.

Non solo ma il limite dei 150 mg/Nm3 era già indicato nella Determina della Provincia di Spezia n° 118 del 30/5/2007 con la quale venne rilasciata una precedente autorizzazione integrata ambientale. Magari questo limite non è stato fatto rispettare ma resta il fatto che insomma questo limite ora introdotto in un AIA di 17 anni dopo non mi pare un risultato clamoroso di cui andare fieri.

Che poi comunque sia, davvero il vero problema del rigassificatore, sotto il profilo ambientale, sono gli ossidi di azoto? Non ci credono neppure i bambini! Tralascio poi le nuove prescrizioni sulle emissioni rumorose che hanno la stessa importanza degli ossidi di azoto per un rigassificatore.

Per chiunque ha un minimo di obiettività il vero problema del rigassificatore sono il rischio incidentale che potenzialmente aumenterà visti i progetti di ampliamento avvallati dalle giunte Toti e Peracchini. Peraltro diciamo la verità progetti questi non non contrastati adeguatamente neppure dai governi nazionali di centro sinistra prima del Governo Meloni. Ma tant’è il mio giudizio non cambia.

 

 


IMPATTI SALUTE PUBBLICA

Anche questa volta come nelle precedenti autorizzazioni, vedi AIA del 2007 e del 2014, il Sindaco di Portovenere non ha prodotto in conferenza dei servizi il Parere Sanitario obbligatorio ai sensi del comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 (QUI), magari questo Parere sarebbe stato utile per imporre limiti ancora più severi alle emissioni convogliate o meno del rigassificatore come prevede la legge. 

Premesso che il rigassificatore può essere classificato impianto di interesse strategico nazionale ai sensi lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239 del 2004 per cui è compito dello Stato tra l’altro: “i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (abrogata ora vedi DLgs 36/2023 ndr.), al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli  approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;” (QUI). Se così fosse si applicherebbe all’interno delle procedure di revisione dell’AIA, quanto previsto dal recente Decreto Legge Decreto-Legge 30 gennaio 2025 n° 5 (QUI) l’obbligo di predisporre una valutazione di danno sanitario quanto meno per gli impianti esistenti. 

Comunque per lo svolgimento del Parere sanitario ai sensi del comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006, il Sindaco può utilizzare le linee guida per la Valutazione Integrata di Impatto ambientale sanitario del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e dell’ISPRA (QUI), per un commento delle linee guida vedi QUI.

 



EMISSIONI GAS SERRA 

Altro problema rimosso sono le emissioni di gas serra da impianti come quello di cui stiamo parlando e attività connesse (carico scarico gnl, trasformazione gnl etc.). Questione sollevata da studi ufficiali (QUI) e che continua ad essere negata dal gruppo ENI tanto che varie associazioni ambientaliste hanno denunciato questa società alla Corte di Giustizia QUI

Emissioni di gas serra che non sono certo affrontate seriamente dalle limitate prescrizioni sulle emissioni di metano e qui certo la colpa non della Provincia ma questo ente ha su questo aspetto la responsabilità di dichiarare di vendere poco più del nulla.  




QUESTIONE EMISSIONI DI METANO

Secondo la Provincia sarebbero un grande risultato le prescrizioni dell’aggiornamento dell’AIA che hanno eliminato le emissioni di metano eccedenti.

Beh anche qui occorre un valutazione obiettiva e completa. Come avevo riconosciuto a suo tempo l’AIA sia del 2007 che del 2023 (QUI), in mezzo nel 2014 c’è stato un mero rinnovo, non fissano alcuna prescrizione quantitativa a queste emissioni per cui i dati del gas emessi dall’impianto sono rimessi alla totale discrezionalità di GNL Italia. Nella revisione AIA del luglio 2023 viene introdotto l’obbligo di misurare le emissioni discontinue del metano dal ciclo del rigassificatore.

Non solo ma in sostanza il nuovo aggiornamento dell’AIA (le cui specifiche tecniche e prescrittive non sono state pubblicate vergognosamente dalla Provincia) prevede il recupero  del metano eccedente generato per evaporazione del Gnl.  Si tratta solo di una piccola parte dei ben più ampi obblighi del nuovo Regolamento UE già in vigore da inizio agosto 2024.

Il nuovo Regolamento UE 2024/1787 (QUIin sintesi stabilisce norme per: 

1. la misurazione, la quantificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di metano nel settore dell'energia nell'Unione;

2. per la riduzione di tali emissioni, anche attraverso indagini di individuazione delle perdite e di riparazione;

3. obblighi di riparazione e restrizioni divieti allo sfiato (il rilascio diretto di metano incombusto nell'atmosfera) e alla combustione in torcia (lo smaltimento del metano mediante combustione controllata, in un dispositivo progettato a tale scopo); 

4. ispezioni delle autorità competenti nazionali attraverso verificatori indipendenti, sulle quali il pubblico dovrà essere informato; 

5. approvazione, da parte degli stati membri, di sanzioni penali amministrativi sia interdittive che pecuniarie, in caso di verificate violazioni degli obblighi del regolamento.

 

Comunque la riduzione di emissioni di metano prevista dall’aggiornamento dell’AIA per il rigassificatore di Panigaglia è una parte infinitesimale delle emissioni di metano dal ciclo dei rigassificatori. La consistente riduzione delle emissioni dalle sorgenti relative alle fasi di produzione (giacimenti) del gas naturale ha lasciato la quasi totalità delle emissioni della filiera, dati 2020, a carico del trasporto-stoccaggio (17.9%) e della distribuzione (81.4%). Si vedano più nello specifico: 

1. Il Report 2023 della Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) QUI. e più recentemente il Global Methane Tracker 2024 (QUI) dove si afferma che la produzione e l'uso di combustibili fossili abbiano prodotto circa 120 milioni di tonnellate (Mt) di emissioni di metano nel 2023, mentre altri 10 Mt provenivano dalla bioenergia, in gran parte derivanti dall'uso tradizionale della biomassa. Le emissioni sono rimaste intorno a questo livello dal 2019, quando hanno raggiunto un livello record. Poiché l'offerta di combustibili fossili ha continuato ad aumentare da allora, ciò indica che l'intensità media di produzione di metano a livello globale è diminuita marginalmente durante questo periodo.

2. Vari studi di enti indipendenti QUI.

3. Rapporto Progetto SCIPPER 2023 che ha manifestato la necessità di stabilire limiti di emissione per il metano - più rilevanti per il gas naturale liquefatto (GNL) come combustibile per le navi: QUI.

4. Studi di Ispra e una Risoluzione del Parlamento UE che smentiscono le rimozioni di Snam sulle emissioni fuggitive di metano, peraltro a conferma si veda anche un recente incidente al rigassificatore di Panigaglia QUI.

 


 

QUESTIONE MANCATA APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNONOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

Come è noto l’AIA  deve adeguarsi alle migliori tecnologie disponibili (le c.d. BAT di derivazione UE) per impianti simili al rigassificatore che sono state emanate nel 2017. 

GNL Italia, nella documentazione presentata in ritardo nel novembre 2022 (QUI) sul rinnovo AIA  per il rigassificatore di Panigaglia, ha sostenuto che non sono applicabili ai rigassificatori le Bat delle MTD validate a livello UE. Tale tesi è stata avvallata dall’Amministrazione Provinciale spezzina nel rilascio della nuova AIA avvenuto con Determina dirigenziale n° 608 lo scorso 26 giugno 2023.

Questa tesi è stata ulteriormente avvallata dalla Provincia di Spezia, almeno leggendo la Determina di AIA del 3 febbraio 2025 che stiamo analizzando.

La questione è complessa ma cerco di sintetizzare in quanto segue: GNL Italia dichiara di aderire ad un sistema di gestione ambientale ma in sede di rilascio della nuova AIA la Provincia di Spezia ha preso atto della dichiarazione sopra riportata di non applicazione della BAT UE ai rigassificatori.

Però andrebbe verificato se quanto dichiarato da GNL Italia sia coerente con le norme UNI e altre norme UE in materia. Questa norme sono ben altra cosa dal sistema di gestione ambientale volontario. Il tutto l’ho ampiamento spiegato in questo post QUI.

Su questa problematica avevo preparato circa 1 anno fa una interrogazione da presentare in Consiglio Provinciale, interrogazione che non mi risulta sia ne stata presentata ne tanto meno discussa.

 


 

RISCHIO INCIDENTALE E AGGIORNAMENTO AIA

Infine resta una questione rimossa anche da questa AIA come dal Rapporto di sicurezza del 2021 sull’impianto e riguarda il rapporto del rischio incidentale del rigassificatore e attività connesse (vedi trasbordo navette con autobotti di gnl) con il resto delle attività presenti nel porto di Spezia: navi container, trasporto merci pericolose, navi militari, navi da crociere, nautica da diporto, ampliamento stazione di ricezione del combustibile per aree militari. Manca nel porto di Spezia un piano di emergenza esterna. Non casualmente  le ultime Linee Guida (QUI) del Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedono che in situazione dove a fianco di impianti Seveso, come il rigassificatore di Panigaglia, sussistano altre attività che possono aumentare il rischio incidentale si possono predisporre su iniziativa della Prefettura Piani di emergenza di area. Quello che chiedo dal 2016 (QUI) ma il bello è che lo chiede anche il Comando generale dei VVFF in un loro ormai vecchio documento ma attualissimo.

Questi temi della sicurezza portuale pur non essendo di stretta competenza della Provincia potevano essere sollevati sede di AIA visto che l’allegato XI parte II DLgs 152/20006 (peraltro citato anche dalla nuova AIA qui analizzata) prevede tra i parametri da prendere in considerazione nello svolgimento della istruttoria di AIA, a prescindere dalle BAT della UE, anche la: “11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.” Invece la Provincia si è limitata a prendere atto del lavoro istruttorio del Comitato Tecnico Regionale che è l'organo preposto al rilascio del nulla osta ai sensi della normativa sui rischi di incidenti rilevanti (c.d. Seveso III).

 

 

 

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