Il Presidente della Provincia di Spezia con un comunicato trionfante (QUI) ha informato che è stata aggiornata l’AIA (QUI) al rigassificatore di
Panigaglia. Un aggiornamento che per certi versi nella sostanza conferma quanto
previsto dall’AIA del 26 giugno 2023 (modificata due volte nel 2024 sulla solo
questione delle emissioni acustiche). Nell'aggiornamento ci sono in particolare proroghe sull’applicazione di alcuni limiti emissivi inquinanti.
Insomma, di nuovo c’è poco, invece ci sono molti aspetti che vanno analizzati fuori dalla propaganda politica.
Il Presidente della Provincia nel fare le sue dichiarazioni in
una sorte di excusatio non petita, afferma che la sua amministrazione fa fatti
concreti e non dibattiti accademici. I fatti anzi l'atto c'è ma il problema è capirne il
valore per l’ambiente e la salute pubblica.
Quanto alle amministrazioni di centro sinistra precedenti alla sua è vero che non hanno brillato sulla gestione del rigassificatore. Però almeno in un caso importante si sono comportate in modo più deciso di quella di Peracchini, a proposito di fatti e atti. In particolare la Regione Liguria all’epoca della giunta Burlando (peraltro non particolarmente attenta in generale alle questioni ambientali) negò l’Intesa (DGR 393 del 3 aprile 2009) al progetto di ampliamento del rigassificatore e quindi del suo consolidamento.
Le Giunte Toti e Peracchini invece da tempo stanno avvallando con atti frazionati l’ampliamento e consolidamento del rigassificatore, il tutto con procedure inadeguate:
- mancata VIA ordinaria;
- inadeguate Valutazioni di Incidenza sulla biodiversità;
- piano di emergenza esterna incompleto;
- concessioni portuali in palese contrasto con lo stesso Piano Regolatore del Porto;
- sottovalutazioni quanto meno nelle informazioni al pubblico dell’incidente avvenuto nell’agosto 2023;
- istruttorie sul rischio di incidenti rilevanti non del tutto adeguate alla evoluzione della vigente normativa e ad altre esperienze nazionali e internazionali.
Il tutto spiegato più volte nel mio blog alla sezione apposita QUI.
D’altronde non casualmente nelle premesse dell’aggiornamento dell’AIA 2025 viene citata la Capitaneria di Porto che afferma non esistere alcun rischio sotto il profilo della maritime security. Peccato che quella che riguarda il rischio incidentale da evento umano o naturale sia la maritime safety!
Ma torniamo all’ultimo aggiornamento dell’AIA della
Provincia spezzina e disveliamo, fuori dalla propaganda, le reali novità e le
criticità di questo aggiornamento dell’AIA...
EMMISSIONI OSSIDI DI AZOTO
Con l’aggiornamento dell’AIA il limite degli ossidi di azoto passerebbe a 200mg/Nm4 successivamente nel 2028 si passerà a 150 mg N/m3. Proroga su richiesta di Snam non certo della Provincia. Quindi uno dei punti più pubblicizzati dalla Provincia è già frutto di un atto di accettazione nell’interesse del gestore non certo dell’ambiente.
Ma c’è di più sugli ossidi di azoto: già nell’AIA del 2023 (peraltro emanata con due anni di ritardo rispetto alle previsioni di legge come avevo già spiegato QUI e poi QUI) il Presidente della Provincia dichiarava che si prevedevano per gli ossidi di azoto il nuovo (vedremo mica tanto) limite di 150 microgramma N/m3 aria.
In realtà, giusto per dare un parametro reale della importanza di questo valore, questi limiti secondo le BAT per i grandi impianti di combustione, ad esempio, si applicano agli impianti che utilizzano carbone e lignite, ripeto è solo un esempio ma dà il senso di cosa sto scrivendo. Peraltro, se addirittura andiamo a riprendere i documenti della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale -VIA al vecchio progetto di ampliamento del rigassificatore (poi all’epoca non realizzato) nell’allegato al Decreto del 2010 n°569 che dava il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) all'ampliamento si prevedevano emissioni di Nox drasticamente inferiori all’assetto precedente nonostante che allora si prevedesse un impianto di cogenerazione! N:B. VIA positiva basata solo sull'ampliamento non sulla compatibilità del sito attuale con un rigassificatore.
Non solo ma il limite dei 150 mg/Nm3 era già indicato nella Determina della Provincia di Spezia n° 118 del 30/5/2007 con la quale venne rilasciata una precedente autorizzazione integrata ambientale. Magari questo limite non è stato fatto rispettare ma resta il fatto che insomma questo limite ora introdotto in un AIA di 17 anni dopo non mi pare un risultato clamoroso di cui andare fieri.
Che poi comunque sia, davvero
il vero problema del rigassificatore, sotto il profilo ambientale, sono gli
ossidi di azoto? Non ci credono neppure i bambini! Tralascio
poi le nuove prescrizioni sulle emissioni rumorose che hanno la stessa importanza
degli ossidi di azoto per un rigassificatore.
Per chiunque ha un minimo di
obiettività il vero problema del rigassificatore sono il rischio incidentale
che potenzialmente aumenterà visti i progetti di ampliamento avvallati dalle
giunte Toti e Peracchini. Peraltro diciamo la verità progetti questi non non contrastati adeguatamente
neppure dai governi nazionali di centro sinistra prima del
Governo Meloni. Ma tant’è il mio giudizio non cambia.
IMPATTI SALUTE PUBBLICA
Anche questa volta come nelle precedenti autorizzazioni,
vedi AIA del 2007 e del 2014, il Sindaco di Portovenere non ha prodotto in
conferenza dei servizi il Parere Sanitario obbligatorio ai sensi del comma
6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 (QUI),
magari questo Parere sarebbe stato utile per imporre limiti ancora più severi
alle emissioni convogliate o meno del rigassificatore come prevede la
legge.
Premesso che il rigassificatore può essere classificato impianto di interesse strategico nazionale ai sensi lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239 del 2004 per cui è compito dello Stato tra l’altro: “i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (abrogata ora vedi DLgs 36/2023 ndr.), al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;” (QUI). Se così fosse si applicherebbe all’interno delle procedure di revisione dell’AIA, quanto previsto dal recente Decreto Legge Decreto-Legge 30 gennaio 2025 n° 5 (QUI) l’obbligo di predisporre una valutazione di danno sanitario quanto meno per gli impianti esistenti.
Comunque per lo svolgimento del Parere
sanitario ai sensi del comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006, il Sindaco
può utilizzare le linee guida per la Valutazione Integrata di Impatto
ambientale sanitario del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e
dell’ISPRA (QUI),
per un commento delle linee guida vedi QUI.
QUESTIONE EMISSIONI DI METANO
Secondo la Provincia sarebbero un grande risultato le prescrizioni
dell’aggiornamento dell’AIA che hanno eliminato le emissioni di metano eccedenti.
Beh anche qui occorre un valutazione obiettiva e completa. Come
avevo riconosciuto a suo tempo l’AIA sia del 2007 che del 2023 (QUI),
in mezzo nel 2014 c’è stato un mero rinnovo, non fissano alcuna prescrizione
quantitativa a queste emissioni per cui i dati del gas emessi dall’impianto
sono rimessi alla totale discrezionalità di GNL Italia. Nella revisione AIA del
luglio 2023 viene introdotto l’obbligo di misurare le emissioni discontinue del
metano dal ciclo del rigassificatore.
Non solo ma in sostanza il nuovo aggiornamento dell’AIA (le
cui specifiche tecniche e prescrittive non sono state pubblicate
vergognosamente dalla Provincia) prevede il recupero del metano eccedente generato per evaporazione
del Gnl. Si tratta solo di una piccola
parte dei ben più ampi obblighi del nuovo Regolamento UE già in vigore da
inizio agosto 2024.
Il nuovo Regolamento UE 2024/1787 (QUI) in
sintesi stabilisce norme per:
1. la misurazione, la quantificazione, il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di metano
nel settore dell'energia nell'Unione;
2. per la riduzione di tali emissioni, anche
attraverso indagini di individuazione delle perdite e di riparazione;
3. obblighi di riparazione e restrizioni divieti
allo sfiato (il rilascio diretto di metano incombusto nell'atmosfera) e alla
combustione in torcia (lo smaltimento del metano mediante combustione
controllata, in un dispositivo progettato a tale scopo);
4. ispezioni delle autorità competenti nazionali
attraverso verificatori indipendenti, sulle quali il pubblico dovrà essere
informato;
5. approvazione, da parte degli stati membri, di
sanzioni penali amministrativi sia interdittive che pecuniarie, in caso di
verificate violazioni degli obblighi del regolamento.
Comunque la riduzione di emissioni di metano prevista dall’aggiornamento dell’AIA
per il rigassificatore di Panigaglia è una parte infinitesimale delle emissioni
di metano dal ciclo dei rigassificatori. La consistente riduzione delle
emissioni dalle sorgenti relative alle fasi di produzione (giacimenti) del gas naturale ha
lasciato la quasi totalità delle emissioni della filiera, dati 2020, a carico del
trasporto-stoccaggio (17.9%) e della distribuzione (81.4%). Si vedano più nello specifico:
1. Il Report 2023 della Agenzia
Internazionale per l’Energia (IEA) QUI.
e più recentemente il Global Methane Tracker 2024 (QUI)
dove si afferma che la produzione e l'uso di combustibili fossili abbiano
prodotto circa 120 milioni di tonnellate (Mt) di emissioni di metano
nel 2023, mentre altri 10 Mt provenivano dalla bioenergia, in gran
parte derivanti dall'uso tradizionale della biomassa. Le emissioni sono
rimaste intorno a questo livello dal 2019, quando hanno raggiunto un
livello record. Poiché l'offerta di combustibili fossili ha continuato ad
aumentare da allora, ciò indica che l'intensità media di produzione di metano a
livello globale è diminuita marginalmente durante questo periodo.
2. Vari studi di enti indipendenti QUI.
3. Rapporto Progetto SCIPPER 2023 che
ha manifestato la necessità di stabilire limiti di emissione per il metano -
più rilevanti per il gas naturale liquefatto (GNL) come combustibile per le
navi: QUI.
4. Studi di Ispra e una Risoluzione del
Parlamento UE che smentiscono le rimozioni di Snam sulle emissioni fuggitive di
metano, peraltro a conferma si veda anche un recente incidente al
rigassificatore di Panigaglia QUI.
QUESTIONE MANCATA APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNONOLOGIE
DISPONIBILI (MTD)
Come è noto l’AIA deve adeguarsi alle migliori
tecnologie disponibili (le c.d. BAT di derivazione UE) per impianti
simili al rigassificatore che sono state emanate nel 2017.
GNL Italia,
nella documentazione presentata in ritardo nel novembre 2022 (QUI) sul rinnovo AIA per il rigassificatore di Panigaglia, ha
sostenuto che non sono applicabili ai rigassificatori le Bat delle MTD
validate a livello UE. Tale tesi è stata avvallata dall’Amministrazione
Provinciale spezzina nel rilascio della nuova AIA
avvenuto con Determina dirigenziale n° 608 lo scorso 26 giugno
2023.
Questa tesi è stata ulteriormente avvallata dalla Provincia di Spezia, almeno leggendo
la Determina di AIA del 3 febbraio 2025 che stiamo analizzando.
La questione è complessa ma cerco di sintetizzare in quanto
segue: GNL Italia dichiara di aderire ad
un sistema di gestione ambientale ma in sede di rilascio della nuova AIA la
Provincia di Spezia ha preso atto della dichiarazione sopra riportata di non
applicazione della BAT UE ai rigassificatori.
Però andrebbe verificato se quanto dichiarato da GNL Italia sia coerente con le norme UNI e altre norme UE in materia. Questa norme sono ben altra cosa dal sistema di gestione ambientale volontario. Il tutto l’ho ampiamento spiegato in questo post QUI.
Su questa
problematica avevo preparato circa 1 anno fa una interrogazione da presentare
in Consiglio Provinciale, interrogazione che non mi risulta sia ne stata
presentata ne tanto meno discussa.
RISCHIO INCIDENTALE E AGGIORNAMENTO AIA
Infine resta una questione rimossa anche da questa AIA come
dal Rapporto di sicurezza del 2021 sull’impianto e riguarda il rapporto
del rischio incidentale del rigassificatore e attività connesse (vedi
trasbordo navette con autobotti di gnl) con il resto delle attività presenti
nel porto di Spezia: navi container, trasporto merci pericolose, navi militari,
navi da crociere, nautica da diporto, ampliamento stazione di ricezione del
combustibile per aree militari. Manca nel porto di Spezia un piano di emergenza
esterna. Non casualmente le ultime Linee Guida (QUI)
del Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri prevedono che in situazione dove a fianco di impianti Seveso,
come il rigassificatore di Panigaglia, sussistano altre attività che possono
aumentare il rischio incidentale si possono predisporre su iniziativa della
Prefettura Piani di emergenza di area. Quello che chiedo dal 2016 (QUI)
ma il bello è che lo chiede anche il Comando generale dei VVFF in un loro ormai
vecchio documento ma attualissimo.
Questi temi della sicurezza portuale pur
non essendo di stretta competenza della Provincia potevano essere
sollevati sede di AIA visto che l’allegato XI parte II DLgs
152/20006 (peraltro citato anche dalla nuova AIA qui analizzata)
prevede tra i parametri da prendere in considerazione nello svolgimento della
istruttoria di AIA, a prescindere dalle BAT della UE, anche la: “11.
Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.”
Invece la Provincia si è limitata a prendere atto del lavoro istruttorio del
Comitato Tecnico Regionale che è l'organo preposto al rilascio del nulla osta
ai sensi della normativa sui rischi di incidenti rilevanti (c.d. Seveso III).
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