giovedì 3 agosto 2017

La tutela della salute nelle procedure di AIA e il ruolo del Sindaco

Sto seguendo da tempo molte vertenze che riguardano la procedura di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dove, nonostante quanto preveda la normativa vigente in materia, il parametro salute viene ampiamente sottovalutato. In questo modo si trasforma l’AIA in una autorizzazione che verifica solo il rispetto dei limiti di emissione degli inquinati e le relative tecniche di disinquinamento (le c.d. Migliori tecnologie disponibili: BAT nell’acronimo inglese) a prescindere dagli effetti che tali emissioni producono sui recettori umani e quindi sulla loro salute.
In questo post voglio dimostrare come invece il parametro salute debba essere preso in considerazione nelle procedura di AIA anche da parte del Sindaco oltre che ovviamente in primo luogo dalle Autorità Competenti al rilascio dell’AIA.
Ma questo post se messo a confronto con le reali procedura di AIA di vari impianti sul territorio è uno strumento per far capire ai cittadini interessati residenti nei vari territori come la prevenzione sanitaria sia una grande “desaparecida” nelle procedure decisionali dei diversi impianti inquinanti che minano la qualità della loro vita!
Buona lettura…


PARAMETRO SALUTE ALL’INTERNO DELLE PROCEDURE DI AIA RILASCIATE
In generale, quindi a prescindere dal Parere del Sindaco sopra esposto, la Direttiva quadro 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 fornisce una definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA  per cui tale rilascio non deve: “nuocere alla salute umana”. 
Quindi il parametro del rischio sanitario e quindi della predisposizione di misure che lo possano evitare è parte integrante della istruttoria che deve portare al rilascio dell’AIA.
La normativa che disciplina l’AIA (recepita nel Titolo III-bis Parte II DLgs 152/2006) contiene principi , criteri direttivi, strumenti istruttori che possono, se effettivamente esercitati far pesare il parametro salute all’interno del processo che porta al rilascio di questa autorizzazione.
Questi principi, criteri e strumenti devono essere utilizzati in modo integrato proprio in coerenza della Autorizzazione Integrata Ambientale che deve garantire: ”un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso” (comma 1 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006).


PARAMETRO SALUTE NEI PIANI DI MONITORAGGIO PREVISTI DALL’AIA
Come afferma la Direttiva 2010/75/UE ((paragrafo 4 articolo 23) le ispezioni delle installazione soggette ad AIA devono non solo verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione ma anche effettuare monitoraggi sui rischi sulla salute a prescindere dal rispetto delle prescrizioni autorizzatorie. Tale norma è ripresa dal comma 11-ter articolo 29-decies del DLgs 152/2016. In sostanza nell’ambito del piano di monitoraggio post-AIA, l’autorità competente di AIA deve condurre una una valutazione del parametro salute sulla base delle emissioni reali prodotte dall’impianto, anche considerando le misure ambientali disponibili. La valutazione potrà essere eventualmente integrata da uno studio sugli effetti a breve termine degli impatti ambientali derivanti dalle emissioni misurate.

Facciamo parlare (anzi scrivere: pagina 8) il Rapporto 2016 sui controlli ambientali  AIA/Seveso del Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA):  “Con il passare del tempo e con l’aumentare del numero degli impianti autorizzati, l’approccio alla programmazione è stato sempre più caratterizzato da una preventiva valutazione della criticità ambientale degli impianti soggetti a controllo, in accordo inoltre con gli esiti delle verifiche ispettive precedenti. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 tale impostazione è stata confermata, in particolare nell’art. 29-decies comma 11-ter, ove si definisce che <<… il periodo tra due visite in loco non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo e' determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009) …”



IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO ALL’INTERNO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELL’AIA
Recita il comma 6 articolo 29quater del dlgs 152/2006 : “7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi  di  cui  al  comma  5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di  cui  agli  articoli 216 e 217 del regio decreto 27  luglio  1934,  n. 1265,”.
Tradotta in concreto questa norma significa che il parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale.

Poteri del Comune nella conferenza dei servizi ed efficacia del parere sanitario
Il Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009 si è pronunciato in relazione al  dissenso espresso dal Sindaco con apposito parere sanitario allo interno della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la realizzazione di una centrale alimentata a biomasse.
Questa sentenza per la prima volta, almeno nel nostro Paese,  chiarisce  natura ed efficacia giuridica del Parere Sanitario del Sindaco in materia di AIA di cui tanto si è discusso anche nella nostra città da un anno a questa parte.
Le affermazioni di questa sentenza, se non fosse bastato quanto scritto nella vigente legge nazionale e comunitaria, hanno confermato che tutte le tesi  sulla mancanza di poteri reali del Comune nella vicenda del rilascio dell’AIA, sono solo giustificazioni per  conferma il via libera ad impianti fortemente inquinanti in cambio del solito piatto di lenticchie a danno di salute, ambiente ed economia dei territori.  
Ecco cosa afferma questa sentenza: 
1. il Parere Sanitario è  Di Competenza del Sindaco e non della Giunta perché rientra nelle sue Competenze di massima Autorità  Sanitaria  e quindi nonpuòessere rilasciato dal Dirigente;
2. il Parere Sanitario non può essere superato dal Parere dell’Arpa nella Conferenza dei Servizi propedeutica alla decisione finale sull’AIA;
3. il Parere Sanitario, eventualmente negativo, del Sindaco può essere di ostacolo al rilascio della AIA dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi.



COME PUÒ ESSERE VALUTATO IL PARAMETRO SALUTE NELLE PROCEDURE DI AIA

I due strumenti per valutare il parametro salute prima del rilascio dell’AIA e dopo il suo rilascio
Esistono due strumenti metodologici che possono essere utilizzati anche come riferimento per la elaborazione del Parere Sanitario del Sindaco oltre che in generale all’interno della procedura di AIA: documentazione del gestore dell’impianto, istruttoria per il rilascio dell’AIA da parte autorità competente, piano di monitoraggio dopo il rilascio dell’AIA

La Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)
La Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione” [NOTA 1].  
Così intesa la VIS è una metodologia finalizzata a favorire nei processi di valutazione/decisione le alternative  a minor impatto sanitario.
Un metodo per definire la VIS sono le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, vedi QUI.


La Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS)
 “La valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione nell’ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo ambientale.”
Una definizione quindi in analogia a quella di VIS riportata sopra.
Un metodo per svolgere la VIIAS sono le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e dell’ISPRA, vedi QUI.


La differenza tra le due definizioni è che la VIS è stata applicata distintamente dalle procedure decisionali mentre la VIIAS si integra nelle procedura di VAS e VIA in particolare.

Vediamo quindi come funziona la VIIAS nella procedura di AIA secondo le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e dell’ISPRA.


Compito del gestore dell’impianto soggetto ad AIA
Il gestore dell’impianto da autorizzare o autorizzato deve dimostrare l’assenza di un impatto sanitario dovuto all’esercizio dell’impianto nelle pregresse condizioni di autorizzazione e produrre una valutazione predittiva rispetto alle emissioni per cui chiede l’autorizzazione sulla base delle nuove BAT (migliori tecnologie disponibili).
In particolare per impianti già sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale, il gestore presenterà i risultati di monitoraggio VIIAS in sede di autorizzazione o rinnovo della stessa.


La definizione del parametro salute nell’area interessata dall’impianto soggetta ad AIA
Nella VIIAS, la definizione del profilo di salute della popolazione residente nell’area interessata dall’impianto potrà anche basarsi sulla valutazione dell’evidenza epidemiologica disponibile relativamente ad esposizioni analoghe alle emissioni dell’impianto.


Compito della Autorità Competente al rilascio dell’AIA
L’Autorità Competente dovrà verificare che il gestore abbia correttamente articolato le fasi previste dalla procedura autorizzativa e definire l’accettabilità del rischio residuo.


La procedura di VIIAS nell’AIA riprende quella per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Per maggiori dettagli le Linee Guida rinviano a quanto descritto nel capitolo sulla applicazione della VIIAS alla VIA.


COME SVOLGERE LA VIIAS  NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI AIA

Come caratterizzare lo stato di salute esistente nell’area interessata dall’impianto soggetto ad AIA

Si tratta di acquisire  le evidenze epidemiologiche dell’area in esame in relazione alle patologie potenzialmente associate agli agenti inquinanti individuati, in termini di mortalità, ricoveri ospedalieri e incidenza tumorale [NOTA 2].
Se tali evidenze non sono disponibili, si può eseguire uno studio di impatto ambientale e sanitario utilizzando flussi informativi sanitari correnti disponibili, quali:
1. registri di mortalità (ReNCaM) o schede di morte ISTAT;
2. sistemi informativi ospedalieri (SIO) per i ricoveri per causa e gli accessi al pronto soccorso;
3. dati del Registro Tumori.

Ai fini di un confronto tra la popolazione in studio ed una popolazione di riferimento (provincia, regione), l’analisi descrittiva in genere si basa sui seguenti indicatori epidemiologici:
1. tassi diretti di mortalità/morbosità/incidenza standardizzati per età;
2. rapporti standardizzati di mortalità/morbosità/incidenza (Standardized Mortality Ratio – SMR, / Standardized Hospitalization Ratio - SHR, Standardized Incidence Ratio - SIR); 
3. SMR/SHR/SIR standardizzati per indice di deprivazione socio-economica costruito sulla base di diverse variabili di censimento.
Le analisi sono in genere condotte separatamente per maschi e femmine per tutte le cause di interesse sanitario identificate sulla base della letteratura epidemiologica disponibile in merito alla potenziale associazione con gli agenti chimici (tossici e cancerogeni).

Come stimare gli impatti sulla salute dell’impianto soggetto a AIA
Le informazioni necessarie alla stima degli impatti sono sostanzialmente di due tipi:
1. I recettori presenti nell’area interessata dalla realizzazione dell’opera, quindi abitazioni e recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di riposo ecc.;
2. I possibili impatti identificati per le altre componenti analizzate nel Quadro di Riferimento Ambientale: Atmosfera, Ambiente Idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, Ecosistemi, Salute Pubblica, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti, Paesaggio, in particolare per le componenti maggiormente correlate con la salute umana.

Per una stima puntuale di un possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i limiti imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se nell’area interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere dovuta alla presenza di una fonte (o più fonti) concomitante (concomitanti) di inquinamento, ad una comunità particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni meteorologiche od orografiche particolari che non favoriscono la dispersione degli inquinanti.[NOTA 3]

Reporting finale VIIAS
La penultima fase della VIIAS è quella della scrittura del report o relazione conclusiva. Tale report può essere così articolato
fase 1: documentazione circa l’evidenza degli impatti sanitari individuati; 
fase 2: lista delle priorità degli impatti in base ai criteri adottati; 
fase 3: suddivisione delle raccomandazioni per la politica, programma o progetto sottoposti a VIIAS basate sulle priorità dei determinanti;
fase 4: indicatori e aspetti da monitorare con maggiore attenzione dopo l’avvio della realizzazione e successiva gestione del progetto od opera

Ovviamente tale report verrà utilizzato nell’AIA che conclude il procedimento sia nel caso di conclusione  negativa che nel caso di conclusione positiva.


Come il report VIIAS deve pesare nella AIA finale
Si possono individuare tre punti chiave sui quali deve focalizzarsi la decisione finale di AIA sulla base del Report di VIIAS:
1. il processo adottato è stato tale da massimizzare le possibilità di prevedere gli impatti? 
2. i decisori sono stati condizionati positivamente dalle risultanze della VIIAS? 
3. i diversi portatori d’interesse sono stati effettivamente inclusi nell’intero processo di VIIAS?

In particolare spetta alla Autorità Competente di AIA il compito di:
- valutare la congruità delle informazioni ambientali integrandole con i contributi dei settori competenti interessati dal procedimento in merito agli aspetti di competenza
- valutare le informazioni indispensabili mancanti;
- valutare la congruità delle stime di impatto elaborate, in considerazione delle VIIAS
- effettuare le considerazioni sull’accettabilità del rischio.



COSA SUCCEDE SE IL PARAMETRO SALUTE VIENE RIMOSSO DALLA PROCEDURA DI AIA: LE NOVITÀ DALLA GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1820 del 2017 (per il testo vedi QUI) ha confermato, in sede di giudizio di revocazione, una sentenza fondamentale per la prevenzione nella tutela della salute nei procedimenti decisionali a rilevanza ambientale.
Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato n. 163 del 20/1/2015 (per il testo integrale vedi QUI)  che ha annullato gli atti di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva e della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad un inceneritore di biomasse e combustibile derivato dai rifiuti (CDR)  sia ordinario che di qualità, in provincia di Grosseto.
L’annullamento è stato fondato su una motivazione fortemente innovativo: le carenze istruttorie che hanno portato alle autorizzazioni sotto il profilo del potenziale impatto sanitario dell’impianto oggetto delle stesse.  In altri termini la procedure decisionale non ha valutato le condizioni sanitarie attuali delle popolazione potenzialmente interessata dagli impatti dell’impianto autorizzato e la loro evoluzione nel caso quest’ultimo fosse stato messo in funzione.

Ebbene la nuova sentenza del Consiglio di Stato respingendo il ricorso per revocazione ha mantenuto in piedi una sentenza (quella del 2015) che afferma principi rivoluzionari e che dimostra il valore dello strumento del Parere Sanitario del Sindaco nelle procedura di AIA e della valutazione dell’impatto sulla salute nelle procedure di VIA. Strumenti e parametri istruttori quasi sempre ignorati nelle varie procedure di valutazione e istruttorie che ho seguito in questi anni.
Ora la giurisprudenza dice che tutto ciò non potrà più essere ignorato!

Per un approfondimento di questa sentenza vedi QUI.





NOTE 
[NOTA 1] gruppo di esperti riuniti, nel 1999 a Gothenburg dal WHO European Centre for Health Policy (ECHP)
[NOTA 2] Vedi esperienza progetto Sentieri  http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2147
[NOTA 3] A titolo esemplificativo le Linee Guida  riportano dei link presso cui è possibile scaricare o acquistare tali tipi di software: http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/iss3c1h.html http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides/euses/euses/?searchterm=None http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/36414.aspx http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models/ecofate/ http://www.epa.gov/athens/research/frames.html http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/efast.htm http://ofmpub.epa.gov/sor_internet/registry/systmreg/home/overview/home.do

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