Il Secolo XIX di ieri ha pubblicato un articolo che richiama uno Studio dell’American Bureau of Shipping
(la società di classifica americana) ha affrontato tra l’altro il rischio incendi a bordo
delle mega-portacontainer anche nei
porti. Secondo questo studio , come riportato dal quotidiano ligure, sono pochi i porti che possono operare una
nave da 20 mila teu o più, e che il numero di queste unità aumenterà nei
prossimi anni più rapidamente delle banchine attrezzate per riceverle,
comprimendo i tempi di operatività delle strutture a disposizione, è chiaro che
nelle scelte commerciali delle compagnie di navigazione dovrà essere preso in
considerazione sempre più anche che anche il fattore della sicurezza offerta
dai porti.
La questione riguarda
sicuramente i porti liguri ed in particolare quello spezzino, visto che il
monopolista Contship che controlla di fatto (vedi QUI, ma anche QUI per i profili di illegittimità) ha dichiarato (QUI): "servono
quattro approdi per navi di grandi dimensioni e pescaggi sufficienti a farle
entrare"
L’American Bureau
of Shipping, noto come ABS, autore dello studio è un ente di classificazione
marittima, che è sorto dalla necessità, per armatori e assicuratori
marittimi, di individuare un soggetto terzo che valutasse con competenza
tecnica la sicurezza delle navi e di conseguenza la loro affidabilità
e rischiosità per l'assicuratore. Con un Accordo tra ABS e Governo Italiano
alla prima sono stati riconosciti compiti compiti di ispezione e controllo
propedeutici al rilascio dei certificati
di legge, di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78.
La SOLAS Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione al
rischio incendi ad esempio, nel Capitolo II–2 “Construction – Fire protection,
fire detection and fire extinction” raccoglie sia le regole inerenti il
progetto della nave, con attenzione al problema dello sviluppo e della
diffusione del fuoco a bordo, sia quelle che riguardano la definizione delle tipologie
degli impianti da utilizzare in funzione delle caratteristiche della nave.
La MARPOL Convenzione internazionale sull’inquinamento
provocato da navi ha una parte specifica relativa al trasporto di sostanza
nocive e pericolose
Che la questione posta nel
nuovo studio ABS sia arcinota ma tutt’ora sostanzialmente rimossa lo
dimostra la discussione apertasi tra le compagnie di assicurazione dopo
l’incendio nel porto cinese di Tianjin il 12 agosto del 2015. In quel giorno
alle 23,30 esplose un cargo contenente liquido infiammabile situato ad un
terminal dei container . Due giorni dopo le autorità cinesi ordinano
l’evacuazione dei residenti.
All’epoca lo IUMI, l’associazione che
riunisce le compagnie assicurative attive nel settore “marine”, spiegò che il gigantismo
navale sempre più spinto crea grossi problemi anche dal punto di vista
assicurativo. Secondo l’associazione continua a crescere l’aggregazione dei rischi,
ossia quando un singolo evento causa un numero eccezionalmente grande di
perdite. Nel settore marine, l’aumento di rischi di questa scala è stato
trainato dall’arrivo sul mercato di navi portacontainer di dimensioni sempre
più grandi e dalla conseguente costruzione di strutture adeguate per la
movimentazione e l’’immagazzinamento. Per il Presidente di IUMI Dieter Berg: ”Questo
incidente dimostra la crescita persistente dell’aggregazione di valore nei
porti e nelle aree di stoccaggio, in particolare nelle regioni molto
industrializzate.”
Peraltro
lo stesso Comitato europeo delle regioni della UE in un parere recentissimo (30
giugno 2017 vedi QUI), sulla riqualificazione delle città portuali e delle aree
portuali, ha
affermato in premessa che: “numerose ricerche empiriche che dimostrano
e documentano la tesi secondo cui le interrelazioni sviluppatesi attraverso i
secoli tra i porti e le città portuali d’Europa sono oggi soggette a un
drastico cambiamento dovuto all’aumento delle dimensioni delle navi mercantili
e passeggeri nonché alla crescente containerizzazione e alla concentrazione
geografica delle funzioni portuali”. Il Parere nelle sue conclusioni tra le raccomandazioni che propone alle
Istituzioni UE e agli stati membri c’è quella relativa alla: “valutazione dei rischi e di gestione della
sicurezza che siano di aiuto per i lavoratori sono della massima importanza per
la continuità operativa dei porti, compresi quelli per le imbarcazioni da
diporto. I porti dell’UE e le zone circostanti non possono permettersi di
subire un danno d’immagine in questo campo”
LA GIUNTA DELLA REGIONE LIGURIA RIMUOVE IL VUOTO
REGOLAMENTARE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI INCIDENTE NEI PORTI LIGURI
Non bastano gli studi
internazionali compresi quelli sopra citati da ultimo, non è neppure sufficiente
un documento ufficiale del sistema
Agenzie Regionale Protezione dell’Ambiente (ARPA) e Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco (per il testo vedi QUI) che
manifesta preoccupazione sul rischio incidenti nei porti e sull’assenza di
politiche adeguate.
Il livello politico
amministrativo competente non prende minimamente in considerazione la
situazione di rischio dei porti e come ho spiegato QUI, il Consiglio Regionale ha
bocciato la mozione di 5stelle che proponeva , al di la di ogni logica di
schieramento, di dare attuazione a quanto richiesto dal sistema delle
Agenzie per la Protezione dell'Ambiente e dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Le argomentazione
dell’assessore regionale e della maggioranza del Consiglio Regionale per
bocciare la mozione sono politicamente e giuridicamente ridicole come dimostro
di seguito:
L’Assessore
sostiene che non ci sono più obblighi ex normativa Seveso per le aree portuali.
Non è vero ecco perche?
Ex comma 5 articolo 5
della legge 84/1994, esiste tutt’ora un
obbligo di di redigere un rapporto sulla sicurezza in ambito portuale ai sensi
della normativa Seveso. Se non doveva più sussistere questo impegno, il DLgs
105/2015 doveva abrogare anche questa norma come ha fatto per il decreto
ministeriale che prevede il piano di emergenza portuale, mi sembra ovvio.
L’obbligo sussiste in
realtà e va inserito all’interno del nuovo piano regolatore dei porti dopo la
recente riforma. Qualsiasi altra interpretazione è meramente soggettiva e non
ha nulla a che fare con il rispetto della legge!
L’assessore
afferma che la abrogazione è avvenuta per sburocratizzare? Non è vero ecco perché:
Premesso che il risparmio
è di circa 20.000/25.000 euro per singolo porto (dati dalla discussione
parlamentare del decreto legislativo
105/2015) quindi cifra ridicola rispetto ai costi che potrebbero produrre un
incidente portuale in area con forte presenza di trasporti pericolosi e di
industrie seveso (vedi porti liguri ad es.).
Premesso questo la
sburocratizzazione qui non c’entra nulla perché anche un non esperto capisce
perfettamente la differenza tra gli obblighi ex normativa seveso dei singoli
impianti classificati come tali e il rischio esponenziale di un’area portuale
dove sussitono contemporaneamente più attività pericolose.
L’assessore afferma
che la Regione non può promuovere questo accordo. Non è vero ecco perché:
Quanto al ruolo della
regione per attuare una proposta non si tratta di imporre niente a nessuno ma
semmai di utilizzare l’articolo 4 del DLgs 281/1997 che recita:
“Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato regioni accordi,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune”.
Quindi la proposta è
proceduralmente possibile (sono stati approvati solo nel 2015 31 accordi in
Conferenza).
LA SITUAZIONE DEL SISTEMA ANTINCENDIO NEL
PORTO DI SPEZIA
Abbiamo visto sopra come
la problematica del rischio incendi sia accresciuta negli ultimi anni a causa
della evoluzione del traffico marittimo commerciale ma non solo. Questo rileva ancora di più in
un porto, come quello spezzino ma lo
stesso ragionamento si può fare per il resto dei porti liguri, caratterizzato
da una forte concentrazione di attività a rischio di incidente rilevante nonché
dalla vicinanza molto stretta con zone residenziali significative.
L’attuale sistema antincendio
del porto è regolato dalla ordinanza 188 del 2011 (vedi QUI)
che rinvia a un
regolamento ex ordinanza 163 del 2001 (vedi QUI). Questa regolamentazione
è stata confermata dalla ordinanza 132/20016 (vedi QUI)
Occorre precisare che il TAR Liguria con sentenza
870/2011 (vedi QUI) ha annullato la
ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia n. 47/2010 del 7 aprile
2010 avente ad oggetto disciplina dell'imbarco, sbarco e trasbordo di merci
pericolose, nonché di ogni atto ad essa connesso.
Secondo il TAR “Dalla normativa riportata si evincono due
elementi, l’uno concernente la necessità che il comandante di porto detti un
minimo di disciplina in ordine ai servizio antincendio, l’altro riguardante il
concerto tra il comandante del porto e il comandante provinciale dei
VV.FF.sulla materia: ora, si rileva che la disciplina dettata dalle ordinanze
impugnate è del tutto insufficiente rispetto ai presupposti di fatto ed alle
previsioni normative. La gran parte delle determinazioni vengono rimesse caso
per caso ai pareri del consulente chimico del porto, figura non prevista dai
principi fondamentali della normativa in questione e comunque nulla viene
stabilito in via generale sui servizi antincendio.”
Quella sentenza è stata
solo parzialmente recepita dalla attuali ordinanze per il porto di Spezia, sopra citate, che
disciplinano il servizio antincendio nel porto.
1.
Si prevede ancora un ruolo chiarissimo e rilevante del consulente chimico del
porto
2.
In nessuna ordinanza, compresa l’ultima del 2016, non esiste alcun riferimento esplicito
ad un servizio antincendio specificamente dedicato anzi se non viene svolto dai
vigili del fuoco (carenti di organico per servizi permanenti) si usa la dizione
generica: “altri soggetti autorizzati”.
Siamo ancora lontani da quanto previsto dalla ordinanza che regola il
servizio antincendio del porto di Genova, dove nel caso in cui il servizio sia organizzato
dai terminalisti questi debbano utilizzare “personale
esclusivamente dedicato a questo servizio ed all’espletamento degli obblighi di
servizio pubblico ad esso connessi e solamente all’interno di aree, depositi,
stabilimenti portuali in concessione.”
Credo che sul punto sarebbe il caso ci fosse una maggiore
chiarezza nella regolamentazione di un servizio antincendio in un area così
delicata come quella di un porto commerciale oltretutto affiancato da un porto
militare e da industrie a rischio di incidente rilevante (Centrale Enel,
rigassificatore di Panigaglia)per non parlare del trasporto di merci pericolose
e radioattive.
Ma c’è di più perché il
vuoto normativo (rimosso dalla Giunta regionale della Liguria) prodotto dalla
mancata completa applicazione della normativa sulle industrie a rischio di
incidente rilevante (Seveso) non permette di applicare ai porti quanto previsto
dal comma 7 articolo 8 del decreto legge 101/2013 (vedi QUI) che prevede l’obbligo di
applicare il il DPR 151/2011 agli impianti e attività Seveso: Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi. Questo DPR regolamento in modo puntuale la attività
di controllo e prevenzione incendi con un ruolo ben disciplinato dei Vigili del
Fuoco, mentre il DPR 134/2005 (vedi QUI) citato nelle ordinanze
della Capitaneria di Porto si limita a
stabilire all’articolo 5 che: “2.
La vigilanza antincendio è svolta
secondo modalità disciplinate con ordinanza dell'autorita' marittima,
concordate con il Comando provinciale dei vigili del fuoco.”
Peraltro l’ambiguità delle
ordinanze della Capitaneria di porto su chi gestisce operativamente il servizio
antincendio appaiono, ad una esame letterale, in contrato con quanto previsto
sempre dal DPR 134/2005 che alla lettera g) articolo 13 recita: “g) durante tutto il tempo occorrente al
compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che
presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare
comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima o portuale predispone, sentito il
Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso
di incidente.”
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