Regolamento (UE) 2024/1309 (QUI) del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica
gigabit.
Il Regolamento risponde alla necessità di realizzare l'obiettivo (del
programma strategico per il decennio digitale 2030 - QUI) di connettività del
decennio digitale dell'UE mira a garantire che tutte le famiglie dell'Unione
abbiano accesso a una rete Gigabit fissa a velocità Gigabit e che la
copertura mobile 5G sia disponibile per tutte le zone popolate entro il
2030. Un'infrastruttura digitale di alta qualità basata su tali reti ad
altissima capacità (VHCN).
Il Regolamento individua direttiva agli stati membri che mirano a semplificare
la realizzazione di dette reti e possiamo affermare senza temere di essere
smentiti che in Italia le semplificazioni (spesso in deroga a norme ambientali
da ultimo vedi QUI) ci sono già e anche
troppe. Per non parlare della recente introduzione dell’innalzamento dei limiti
di emissioni dei campi elettromagnetici (QUI).
Vediamo in sintesi le principali novità del Regolamento UE appena
pubblicato…
Di particolare significato è l’articolo 7 del Regolamento che individua principi di
semplificazione e accelerazione (fissando termini temporali precisi) nelle
conclusioni delle procedure di approvazione delle infrastrutture digitali
suddette.
L’articolo 8 del Regolamento afferma che in assenza
di una decisione dell'autorità competente entro i termini stabiliti dall'articolo 7
paragrafo 5, l'autorizzazione si considera concessa alla scadenza
di tale termine. Il silenzio
assenso si applica a condizione che la procedura di rilascio delle
autorizzazioni non riguardi i diritti di passaggio.
I «diritti
di passaggio» sono così
definiti dal Regolamento: i diritti di cui all'articolo 43, paragrafo
1 [NOTA
1], della Direttiva (UE)
2018/1972 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (), concessi a
un operatore per installare impianti su, sopra o sotto proprietà pubbliche o
private per installare VHCN e impianti associati.
Aggiunge sempre l’articolo 8 che gli Stati membri provvedono affinché i terzi
interessati abbiano il diritto di intervenire nel procedimento amministrativo e
di impugnare la decisione di rilascio dell'autorizzazione. Per terzi ovviamente
si può intendere anche il pubblico, per esempio i residenti delle zone
interessate dalla installazione.
ESENZIONI DALLE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE (ARTICOLO 9)
Le
opere civili costituite da uno dei seguenti elementi non sono soggette ad
alcuna procedura autorizzativa ai sensi dell'articolo 7, a meno che tale
autorizzazione non sia richiesta in conformità di altri atti giuridici
dell'Unione:
a) lavori
di riparazione e manutenzione di portata limitata, ad esempio in termini di
valore, dimensioni, impatto e durata;
b) aggiornamenti
tecnici limitati di opere o impianti esistenti, con impatto limitato;
c) opere
civili su piccola scala di portata limitata, ad esempio in termini di valore,
dimensioni, impatto o durata necessaria per l'installazione delle VHCN.
CONDIZIONI IN CUI LE
PROCEDURE AUTORIZZATIVE SONO COMUNQUE NECESSARIE
le
autorità competenti possono esigere autorizzazioni per l'impiego di elementi di
VHCN o di impianti associati nelle seguenti situazioni:
a)
per le infrastrutture fisiche o per determinate categorie di infrastrutture
fisiche protette per motivi di valore architettonico, storico, religioso o
ambientale, o altrimenti protette conformemente al diritto nazionale; o
b)
ove necessario per motivi di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza, ambiente o
sanità pubblica, o per proteggere la sicurezza delle infrastrutture critiche.
NOTIFICA INIZIO LAVORI DA
PARTE DEI GESTORI
Gli
Stati membri possono esigere che gli operatori che intendono realizzare opere
civili di cui al presente articolo notifichino alle autorità competenti, prima
dell'inizio dei lavori, la loro intenzione di iniziare le opere civili.
Tale
notifica si limita a una dichiarazione da parte dell'operatore della sua
intenzione di iniziare i lavori civili e alla presentazione delle informazioni
minime necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare se tali
lavori rientrino nei casi sopra elencati in cui è necessaria la procedura di
autorizzazione. Tali informazioni minime comprendono almeno la data prevista
per l'inizio dei lavori civili, la loro durata, i recapiti della persona
responsabile dell'esecuzione dei lavori e la zona interessata dai lavori.
[NOTA
1] 1. Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare
una domanda per la concessione del diritto: — di installare strutture su
proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a
un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; o
— di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di
sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione
elettronica diverse da quelle fornite al pubblico; l’autorità competente: a)
agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche,
applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria
decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo in caso di espropriazione; e b)
rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere
condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure di cui alle lettere a)
e b) possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti
pubbliche di comunicazione elettronica o meno.
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