sabato 1 giugno 2024

Dalle UE un Regolamento per il silenzio assenso delle reti di comunicazione elettronica

Regolamento (UE) 2024/1309 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica gigabit.

Il Regolamento risponde alla necessità di realizzare l'obiettivo (del programma strategico per il decennio digitale 2030 - QUI) di connettività del decennio digitale dell'UE mira a garantire che tutte le famiglie dell'Unione abbiano accesso a una rete Gigabit fissa a velocità Gigabit e che la copertura mobile 5G sia disponibile per tutte le zone popolate entro il 2030. Un'infrastruttura digitale di alta qualità basata su tali reti ad altissima capacità (VHCN).

Il Regolamento individua direttiva agli stati membri che mirano a semplificare la realizzazione di dette reti e possiamo affermare senza temere di essere smentiti che in Italia le semplificazioni (spesso in deroga a norme ambientali da ultimo vedi QUI) ci sono già e anche troppe. Per non parlare della recente introduzione dell’innalzamento dei limiti di emissioni dei campi elettromagnetici (QUI).

 

Vediamo in sintesi le principali novità del Regolamento UE appena pubblicato…

 

 

Di particolare significato è l’articolo 7 del Regolamento che individua principi di semplificazione e accelerazione (fissando termini temporali precisi) nelle conclusioni delle procedure di approvazione delle infrastrutture digitali suddette.

 

L’articolo 8 del Regolamento afferma che in assenza di una decisione dell'autorità competente entro i termini stabiliti dall'articolo 7 paragrafo 5, l'autorizzazione si considera concessa alla scadenza di tale termine. Il silenzio assenso si applica a condizione che la procedura di rilascio delle autorizzazioni non riguardi i diritti di passaggio.

I «diritti di passaggio» sono così definiti dal Regolamento: i diritti di cui all'articolo 43, paragrafo 1 [NOTA 1], della Direttiva (UE) 2018/1972 Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (), concessi a un operatore per installare impianti su, sopra o sotto proprietà pubbliche o private per installare VHCN e impianti associati.

 

Aggiunge sempre l’articolo 8 che gli Stati membri provvedono affinché i terzi interessati abbiano il diritto di intervenire nel procedimento amministrativo e di impugnare la decisione di rilascio dell'autorizzazione. Per terzi ovviamente si può intendere anche il pubblico, per esempio i residenti delle zone interessate dalla installazione.

 


ESENZIONI DALLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE (ARTICOLO 9)

Le opere civili costituite da uno dei seguenti elementi non sono soggette ad alcuna procedura autorizzativa ai sensi dell'articolo 7, a meno che tale autorizzazione non sia richiesta in conformità di altri atti giuridici dell'Unione:

a) lavori di riparazione e manutenzione di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto e durata;

b) aggiornamenti tecnici limitati di opere o impianti esistenti, con impatto limitato;

c) opere civili su piccola scala di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto o durata necessaria per l'installazione delle VHCN.

 


CONDIZIONI IN CUI LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE SONO COMUNQUE NECESSARIE

le autorità competenti possono esigere autorizzazioni per l'impiego di elementi di VHCN o di impianti associati nelle seguenti situazioni:

a) per le infrastrutture fisiche o per determinate categorie di infrastrutture fisiche protette per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale, o altrimenti protette conformemente al diritto nazionale; o

b) ove necessario per motivi di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza, ambiente o sanità pubblica, o per proteggere la sicurezza delle infrastrutture critiche.

 

 

NOTIFICA INIZIO LAVORI DA PARTE DEI GESTORI

Gli Stati membri possono esigere che gli operatori che intendono realizzare opere civili di cui al presente articolo notifichino alle autorità competenti, prima dell'inizio dei lavori, la loro intenzione di iniziare le opere civili.

Tale notifica si limita a una dichiarazione da parte dell'operatore della sua intenzione di iniziare i lavori civili e alla presentazione delle informazioni minime necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare se tali lavori rientrino nei casi sopra elencati in cui è necessaria la procedura di autorizzazione. Tali informazioni minime comprendono almeno la data prevista per l'inizio dei lavori civili, la loro durata, i recapiti della persona responsabile dell'esecuzione dei lavori e la zona interessata dai lavori.

 

 



[NOTA 1] 1. Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare una domanda per la concessione del diritto: — di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; o — di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico; l’autorità competente: a) agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo in caso di espropriazione; e b) rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure di cui alle lettere a) e b) possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.




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