mercoledì 19 giugno 2024

Corte Costituzionale su opere temporanee e necessità di applicare la VIA

La Corte Costituzionale con sentenza n° 82 del 10 maggio 2024 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che escludeva la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per parcheggi pubblici (compresi quelli da oltre 500 auto) se temporanei e a condizione che entro 30 giorni dalla cessazione del loro utilizzo venisse garantita la riduzione in pristino alla situazione precedente. 

La norma regionale viola la costituzione in quanto spetta allo Stato stabilire le categorie di opere sottoposte a VIA anche nel caso di opere temporanee visto che nell’elenco delle opere da sottoporre a VIA della parte II del DLgs 152/2006 non esiste questa clausola di esclusione.

 

 

LA NORMA REGIONALE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE

La norma regionale dichiarata incostituzionale è l’art. 4 della legge reg. Puglia n. 19 del 2023, che, sotto la rubrica «parcheggi a uso pubblico e temporaneo», prevede quanto segue: “sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia [Testo A], sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi”.

 

 


COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA AMBIENTALE

La sentenza, in primo luogo rileva che spetta allo stato disciplinare le categorie di opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità e/o a VIA ordinaria visto che siamo nell’ambito della materia ambiente di competenza esclusiva statale.

 



LIMITI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE RISTRETTI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE DALLO STATO

Inoltre, la sentenza ricorda che il comma 8 articolo 7-bis del DLgs 152/2006: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale”. La conseguenza, rileva la Corte, è che “fuori da questi ambiti, [è] dunque preclusa alle Regioni, quale che sia la competenza che [...] adducano, la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale» (sentenza Corte Costituzionale n. 178 del 2019- QUI).

 

 


LA TEMPORANEITÀ NON È CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA VIA

Ancora la sentenza rileva che l’allegato IV alla Parte II del DLgs 152/2006 elencando le categorie di opere sottoponibili a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale prevede anche i progetti relativi ai «parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto» (punto 7, lettera b).

Secondo la sentenza la disciplina statale non distingue tra temporaneità o meno dell’uso (pubblico), ma solo tra le «capacità» dei parcheggi, obbligando alla verifica di assoggettabilità a VIA i progetti che prevedono più di 500 posti auto. Invece la norma regionale impugnata non contiene alcun limite al numero dei posti auto, né la suddetta «capacità» è incompatibile con la natura stagionale o precaria dei parcheggi, che potrebbero raggiungere simili dimensioni anche per esigenze temporanee.

 


 

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E APPLICAZIONE DELLA VIA

Neppure è applicabile al caso in esame l’articolo 6 del testo unico edilizia che prevederebbe, per le attività ad edilizia libera, nella interpretazione della difesa regionale solo il rispetto delle norme di pianificazione vigenti ma fa salve solo le norme di settore ma non fa alcun riferimento alle norme del DLgs 152/2006. Secondo la sentenza la tesi della Regione non è condivisibile, perché le norme di tutela ambientale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 rientrano nel novero «delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia», il cui rispetto è fatto salvo, in generale, dall’art. 6, comma 1, t.u. edilizia.

Ulteriore argomentazione della difesa regionale è stata la tesi dell’incompatibilità dei tempi delle procedure valutative con la durata delle opere stagionali o precarie.  Sul punto la sentenza chiarisce che anche i tempi della verifica di assoggettabilità a VIA (che variano da un minimo di ottanta a un massimo di centoquindici giorni, a seguito della sensibile riduzione della durata del procedimento disposta dal citato “decreto semplificazioni”) non comportano un’oggettiva e assoluta impossibilità di realizzare e utilizzare, nel rispetto dei termini previsti, i parcheggi di cui si discute.

 

 

 

LA SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E LA GARANZIA DI UNA SPECIALE TUTELA AMBIENTALE: SINTESI COMPITO DELLA LEGGE STATALE

Infine, ultima argomentazione della difesa regionale si dovrebbe considerare che la norma statale assunta a parametro interposto «esonera dalla valutazione di impatto ambientale i parcheggi fino a cinquecento posti, anche se stabili».

La sentenza chiarisce che detto argomento è irrilevante, perché la disposizione regionale è impugnata proprio in quanto esclude dalla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale i parcheggi temporanei con «capacità» superiore, in contrasto con la normativa ambientale. I parcheggi fino a 500 posti, infatti, non rientrano nella sfera di applicazione della norma regionale impugnata, poiché per essi l’esclusione dalla procedura valutativa di competenza regionale è già prevista (senza limiti di tempo) dalla disciplina statale.

Ciò posto, e alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia sussiste anche sotto questo profilo la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., non spettando alla Regione decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche d’impatto ambientale. Simili interventi, infatti, alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato. Punto di equilibrio che corrisponde anche a uno standard di tutela dell’ambiente, in quanto tale non derogabile da parte delle legislazioni regionali.

 

 

 

 


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