L’amministrazione
pubblica comunale ha ammesso durante la seduta della commissione ambiente che
ci sono stati 8 sversamenti negli ultimi 8 mesi in mare dal depuratore della Spezia attraverso il bypass. E aggiunge «l’utilizzo della procedura
bypass da parte di Acam è regolare.
Intanto
per dire che la procedura è regolare bisogna dimostrarlo verificando in
concreto se le norme in materia sono
state rispettate.
Vediamo come
funziona la normativa
GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COME E DA CHI SONO
AUTORIZZATI
Ai
sensi dell’articolo 20 della legge regionale n° 12 del 2017:
“Gli scarichi provenienti dall’impianto di
trattamento delle acque reflue urbane e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori
di piena e di emergenza della rete fognaria riconducibili al medesimo impianto
sono autorizzati nell’ambito dell’AUA relativa all’intero complesso.
2. I nuovi estendimenti
della rete fognaria che ricomprendono nuovi sfioratori o scaricatori di piena e
di emergenza sono soggetti all’AUA in quanto modifica sostanziale”.
Il
titolare della funzione autorizzatoria ai sensi dell’articolo 18 della legge
regionale n° 12 del 2017 è la Provincia (e/o Città Metropolitana)
Ma al
di la delle competenze la cosa che conta è che la norma sopra citata prevede
che si debbano autorizzare (quindi
prevedere prescrizioni specifiche) non solo gli scarichi generale dal
depuratore ma anche gli sfioratori (o c.d. bypass) ovviamente anche
prevedendo deroghe alla normativa generale sui limiti degli inquinanti degli scarichi idrici, vediamo però come di seguito.
DEROGHE ALLA VIGENTE NORMATIVA
SUGLI SCARICHI
Secondo
l’articolo 101 del DLgs 152/2006 : “Tutti
gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti
dall’allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto. L’autorizzazione può in
ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
per i periodi di:
- avviamento e
- di arresto e
- per l’eventualità di guasti
nonché
- per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime”
Insomma
ci possono esser deroghe in casi particolari elencati dalla norma sopra citata ma accompagnate da prescrizioni altrimenti ricadiamo
nello scarico vero e proprio che deve avere una autorizzazione ordinaria oppure
se questa non c’è siamo nel penale per scarico abusivo!
COME DEVONO ESSERE DEFINITE LE DEROGHE DALLE REGIONI
La legge
regionale 29 del 2007 stabilisce intanto le modalità di adeguamento degli
scarichi di acque reflue urbane prevedendo che gli scarichi abbiano un
trattamento adeguato ai sensi dell’allegato 5 (limiti emissioni agli scarichi
idrici) , ma soprattutto le norme attuative del Piano regionale di tutela delle acque intervengono
sui parametri da rispettare per gli sfioratori (o c.d. bypass)
COME DEVONO ESSERE REGOLAMENTATI
I BYPASS
In
particolare secondo l’articolo 7 di
dette norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque si
intendono:
sfioratore o scaricatore di
emergenza:
dispositivo a servizio di stazioni di sollevamento situate lungo la rete
fognaria o in testa all’impianto di trattamento delle acque reflue urbane che
entra in funzione al verificarsi di fuori servizio prolungato delle stazioni
stesse. Tale dispositivo può svolgere anche le funzioni di scaricatore di
piena;
sfioratore o scaricatore di piena: dispositivo a servizio di reti
fognarie di tipo misto che consente di scaricare verso un recettore finale, in
tempo di pioggia, la portata eccedente una soglia prestabilita in una
determinata sezione della rete fognaria;
Inoltre
l’articolo 14 di dette norme di
attuazione afferma quanto segue:
“I gestori degli sfioratori e delle relative
stazioni di sollevamento realizzano e aggiornano per ogni punto di scarico
un’adeguata analisi dell’impianto comprensiva dei seguenti contenuti:
• descrizione e tipologia di
impianto;
• condizioni di attivazione dello
sfioratore;
• valutazione delle frequenze e
delle portate dello sfioratore;
• valutazione delle
caratteristiche qualitative delle portate sfiorate sulla base della tipologia
di scarichi veicolati in fognatura (con particolare attenzione alla possibile
presenza di scarichi industriali e delle sostanze pericolose di cui alla Tabella
1/A dell’Allegato I alla Parte III del D.lgs 152/06);
• parametri di diluizione e
pretrattamenti a monte delle portate sfiorate;
• caratteristiche della condotta
di scarico;
• interventi necessari per la
mitigazione della pressione ambientale.
Entro 24 mesi dalla data di
approvazione del Piano le relative monografie sono trasmesse all’autorità
competente; ogni aggiornamento dovrà essere altresì comunicato.”
Risulta con chiarezza (come d’altronde analizzato da giurisprudenza amministrativa in materia) che Il punto focale della controversia consiste nell’accertamento delle concrete modalità di funzionamento del by-pass del depuratore di turno (quindi anche quello di Acam nel caso spezzino), dovendosi stabilire se si tratti di un autentico sfioratore (elemento costruttivo a servizio della rete fognaria e dell'impianto di depurazione realizzato quale sistema di emergenza idraulica, la cui entrata in esercizio non è prevedibile con precisione dipendendo dalle precipitazioni atmosferiche ovvero comunque da eventi naturali non prevedibili a priori con assoluta certezza) ovvero di un vero e proprio scarico.
E dopo aver stabilito questo se rientra nell’autentico sfioratore (e/o bypass) questo deve rispettare quanto previsto sopra (vedi articolo 14 norme attuative piano regionale tutela acque) se invece rientra nello scarico, nel caso specifico o ha una autorizzazione precisa senza deroghe oppure è abusivo e siamo nel penale.
Per dirla altrimenti: “In altre parole, per non essere assoggettato al limiti tabellari previsti dal DLgs. n. 152 del 1999 (ora Dlgs 152/2006) lo scaricatore deve funzionare in maniera corretta, e cioè attivarsi solo in presenza di fenomeni metereologici di una certa rilevanza, ovverosia, soltanto a seguito dell'ingresso di acque bianche o comunque di reflui fognari conseguentemente molto diluiti, come tali generalmente rientranti nei limiti tabellari” (TAR Veneto Sez. III n. 679 del 22 giugno 2018).
Attendiamo chiarimenti più precisi dalle autorità competenti in materia visto che la questione potrebbe riprodursi producendo danni all’ecosistema golfo e alle attività di allevamento ivi presenti.
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