venerdì 10 agosto 2018

Biodigestore spezzino: la VAS dell’Assessore Regionale e quella del Testo Unico Ambientale


L’Assessore  all’Ambiente della Regione Liguria nel difendere la decisione del Consiglio provinciale spezzino e del Comitato regionale di Ambito in relazione al biodigestore per il trattamento dei rifiuti organici da realizzare in provincia di Spezia, viola il significato della lingua italiana, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e se mi è consentito la verità di fatti e soprattutto atti che la stessa Regione a suo tempo ha approvato.
Vediamo perché




LA VIOLAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA
Secondo l’Assessore all’Ambiente della Regione Liguria il parere VAS  n.100, assunto con Dgr n.1168 del 2017 sul Piano d’Area della Spezia, non ha affatto “bocciato” la localizzazione di Boscalino per il biodigestore,
allora leggiamo cosa dice il Parere Motivato che ha concluso la VAS sul Piano  rifiuti spezzino: “Tale  ipotesi di localizzazione dell’impianto di Boscalino pare di impossibile realizzazione, “
Impossibile in italiano significa , vocabolario Treccani, “Che non è possibile, sia in senso assoluto sia in relazione a determinate persone o circostanze”.




LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PROCEDURA DI VAS
L’Assessore poi afferma che quell’impossibile con la delibera del Consiglio provinciale spezzino dello scorso lunedì è stato superato perché, come è scritto in quella delibera, chi ha partecipato al procedimento di VAS non era a conoscenza di tutta la documentazione prodotta in relazione all’ipotizzato biodigestore spezzino.

L’Assessore forse non conosce:
a) la definizione di Parere Motivato atto che conclude il procedimento di VAS che secondo la lettera m-ter a) articol 5 DLgs 152/2006 consiste nel: “provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni”;
b) l’articolo 15 del DLgs 152/2006 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione) che al comma 1 recita:1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata”;
c)  il comma 2. sempre dell’articolo 15 del DLgs 152/2006 che recita: “L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1, alle opportune revisioni del piano o programma.”.
d) comma 4 articolo 13 DLgs 152/2006: "4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso"

Quindi la normativa prevede che in sede di VAS tutta la documentazione inerente il piano da valutare sia presa in considerazione e che chi approva il Piano (autorità procedente vedi in questo caso il Comitato Regionale di Ambito) possa revisionarlo solo dopo il Parere Motivato.
Domanda c’è stato un nuovo Parere Motivato dopo che la delibera del Consiglio provinciale spezzino prima e del Comitato regionale di Ambito poi stabilissero che l’impianto si poteva fare anche a Boscalino (Arcola) in palese contrasto con la impossibilità manifestata dal primo e per ora unico Parere Motivato (quello del provvedimento n° 100 del 18/12/2017)? La risposta è No.
Quindi la procedura di legge sopra riportata non è stata seguita.
Non solo manca completamente un confronto sulla valutazione della sostenibilità delle “ragionevoli alternative” in termini di siti, di tipologia di impianto, di dimensioni dell’impianto.



LA VIOLAZIONE DEI CONTENUTI ISTRUTTORI NELLA PROCEDURA DI VAS
Ma non è solo questione di passaggi formali (peraltro fondamentali in un procedimento amministrativo normato dalla legge) ma anche di sostanza. Infatti se si seguisse la logica dell’Assessore all'Ambiente della Regione Liguria saremmo di fronte ad una " VAS fai da te". Infatti la VAS non può limitarsi a valutare le dimensioni di un progetto e la sua collocabilità in un sito specifico come fosse una sorta di “gioco del lego”  ma deve valutare tale collocazione in rapporto all’area vasta in termini di  impatto ambientale , naturalistico, sociale, sanitario e mettere a confronto questo scenario di sito con altri misurando sempre i suddetti impatti. Tutto questo non è stato possibile grazie al gioco “delle tre carte” di chi prima non presenta tutti i documenti e poi a procedimenti chiuso li tira fuori senza però valutare la nuova decisione in termini ambientali.

Non solo ma il progetto di biodigestore spezzino scaturito da questo gioco delle tre carte ha (parole dello stesso assessore) dimensioni e caratteristiche completamente diverse:
1.da quanto prevede il Piano Regionale dei rifiuti (approvato dalla attuale giunta oltre che dal Consiglio Regionale). Questo Piano regionale in entrambi gli scenari per la provincia spezzina prevede un biodigestore non superiore alle 43.000 tonnellate anzi nel primo scenario alle 23.000 tonnellate (pagina 301-311).
2. dal parere motivato di VAS del dicembre 2017.  Le  tonnellate  in più (vedi sopra punto 1)  non sono state valutate in sede di VAS anzi il piano di area valutato fa riferimento (pagina 13) alla sola ipotesi delle 20-23.000 tonnellate. Il furbetto di turno mi dirà ma le dimensioni dell’impianto saranno valutate in sede di VIA e autorizzazione ordinaria. No perché tutte le tonnellate in più di quelle previste nello scenario da 20-23.000 tonnellate verranno probabilmente da fuori Provincia visto che lo stesso Piano regionale prevede per l’ambito spezzino 23.000 tonnellate di rifiuti organici anno prodotti. Quindi questo diverso dimensionamento non riguarda solo l’impianto in se (VIA) ma anche il ruolo che questo impianto avrà nell’area vasta addirittura extra provinciale, questione tipica della VAS perché questione tipica della pianificazione/programmazione nella gestione dei flussi dei rifiuti e non solo della mera valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto nel sito specifico (vedi VIA).



OCCORREVA QUINDI UNA NUOVA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGGETABILITA’ A VAS
Dopo la deliberazione del Consiglio provinciale (autorità proponente per il piano d’area per la gestione dei rifiuti urbani spezzini) e prima della decisione del Comitato regionale di Ambito (autorità procedente ) di acquisire detta delibera, occorreva avviare una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del comma 3 articolo 6 del DLgs 152/2006 che recita: “per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”.
Peraltro la modifica apportata al piano di area spezzino dalla delibera della Provincia spezzina ma anche dalle dichiarazioni extraprocedimentali dell’assessore regionale tutto è meno che minore: nuova collocazione definitiva del biodigestore, triplicazione della quantità dei rifiuti da trattare, trasferimenti da fuori provincia di decine di migliaia di tonnellate/anno di rifiuti.



IL PARAMETRO SALUTE  NELLA PROCEDURA DI VAS PER I PIANI DI AMBITO DELLA REGIONE LIGURIA
Oltre a quanto sopra esposto occorre sottolineare che la istruttoria che ha portato al Parere Motivato di VAS n° 100 del dicembre 2017 sopra descritto,  ha completamente rimosso la questione della valutazione dell’impatto sanitario delle scelte di Piano, sicuramente per l’ambito spezzino.  Infatti il Parere Motivato non contiene alcun riferimento o prescrizioni a tale parametro.
Eppure sul punto esiste una apposita delibera regionale la n° 1295 del 2016 che traccia gli indirizzi per integrare la Valutazione di Impatto sulla Salute all’interno del procedimento di VAS



LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO E LA CONSULTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
Non riaprendo il procedimento di VAS si è impedito al pubblico interessato (a cominciare dai residenti delle zone interessate dal sito ipotizzato per il biodigestore) e ai Comuni territorialmente interessati di pronunciarsi sull’impatto ambientale economico e sociale delle modifiche introdotte con la delibera del Consiglio Provinciale spezzino e del Comitato regionale di Ambito.
Questo nonostante il comma 1 articolo del DLgs 152/2006 preveda che la fase della consultazione sia parte integrante del procedimento di VAS: “La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’art. 6, commi 3 e 3-bis; (1)
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.”



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