giovedì 23 agosto 2018

I Depositi gpl anche se strategici devono rispettare la conformità urbanistica vigente


Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza in primo grado del TAR Campania (n° 2297/2018 QUI), ha dichiarato la illegittimità della decisione della Regione Campania di non applicare la VIA ad un deposito di gpl con capacità di stoccaggio complessiva di mc 10.416. Si tratta di un progetto già autorizzato con una procedura di verifica di VIA nel 2003, in precedenza ma che non era stato completato ed ora ne veniva chiesto, da parte del committente dell’opera, l’ampliamento. Quindi si era di fronte nel 2016 ad un nuovo progetto. 

La sentenza del Consiglio di Stato in questione  è quella della sez. VI  n° 4484 del 23 luglio 2018, per il testo vedi QUI.  
Sono interessanti le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato nel dichiarare la illegittimità della decisione della Regione.


In particolare e al di la della specificità del caso (un progetto già autorizzato e non realizzato e poi oggetto di ampliamento) risultano interessanti le motivazioni relative alla compatibilità urbanistica del progetto con la nuova pianificazione comunale intervenuta nel frattempo di un progetto classificato come strategico ai sensi dell’articolo 57 della legge 35/2002 (Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio).



IL RAPPORTO TRA DEPOSITO GPL E VIGENTE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Nel caso in esame sotto il profilo urbanistico nel momento in cui è stato chiesto l’ampliamento del deposito (in precedenza mai portato a realizzazione completa) , la nuova pianificazione del Comune territorialmente interessato prevede, per l’area interessata dal deposito di gpl,  un complessivo progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale, con la previsione di delocalizzare gli impianti petroliferi e di incidere con una ristrutturazione urbanistica sul preesistente tessuto industriale.

Aggiunge sul punto il Consiglio di Stato: “E’ quindi evidente la sostanziale differenza tra le condizioni urbanistiche e ambientali esistenti nel corso della prima verifica di assoggettabilità del 2003 rispetto a quelle oggetto della seconda verifica.” Quindi al di la del caso specifico esaminato nella sentenza (progetto autorizzato ma non realizzato compiutamente e successiva domanda di ampliamento del progetto autorizzato)  il Consiglio di Stato afferma un principio significativo e cioè che la pianificazione urbanistica vigente è elemento vincolante nelle procedura di autorizzazione e valutazione di un impianto industriale tanto più se a rischio di incidente rilevante. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato aggiunge subito dopo: “deve precisarsi che la valutazione di compatibilità di un progetto deve essere effettuata tenendo conto anche degli ulteriori progetti relativi alla medesima area territoriale, anche se solo autorizzati o pianificati e non materialmente eseguiti. Alla luce delle considerazioni che precedono - nonostante l’ambito della valutazione ambientale sia in genere contraddistinto da profili particolarmente ampi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera - nel caso di specie, risulta evidente come l’amministrazione abbia fatto cattivo uso del proprio potere discrezionale, per non aver dato conto dei rilevanti aspetti appena evidenziati (e non presenti nel 2003).”

In sostanza nel momento in cui si chiede la autorizzazione a collocare un impianto industriale (di fatto anche nel caso in esame siamo di fronte ad un nuovo progetto) occorre verificare cosa la pianificazione vigente prevede intorno all’area dove dovrebbe essere realizzato detto impianto, questo anche se dette previsioni non siano ancora realizzate.

Ne rileva nel caso in esame l’impegno del committente dell’impianto industriale a ricollocare lo stesso quando la nuova pianificazione verrà realizzata. Afferma il Consiglio di Stato sul punto: “Va osservato che deve aversi riguardo al solo regime giuridico imposto al territorio dallo strumento di pianificazione, il quale, oltretutto, non è soggetto a limiti temporali di efficacia. E’ rispetto alla conformazione giuridica dell’area stabilita dal piano regolatore che assume significato il concetto di variante. Risulta invece ininfluente il fatto che, materialmente, non si sia ancora proceduto a riqualificare la zona secondo la destinazione da ultimo impressa dal PRG, essendo sempre possibile procedere in tal senso anche in futuro.”



LA CLASSIFICAZIONE COME OPERA STRATEGICA NON RIMUOVE IL NECESSARIO COINVOLGIMENTO NELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DI TUTTE LE AUTORITà AMBIENTALI INTERESSATE DALL’IMPATTO DELL’OPERA
Il progetto di deposito di gpl nelle versione ampliata, nel caso in esame,  è in contrasto con il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale. Sul punto il Consiglio di Stato afferma che: “Non vale a scalfire le conclusioni che precedono il fatto che l’autorizzazione unica sia stata espressamente rilasciata in variante agli strumenti urbanistici, in ragione della valenza strategica nazionale dell’iniziativa e della normativa di cui al d. l. 5/12 (convertito nella legge 35/2002 n.d.r.). Infatti, proprio la valenza di variante automatica agli strumenti urbanistici del decreto in questione, in quanto relativo ad un opera di valenza strategica nazionale, imponeva quantomeno il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino durante la fase istruttoria che ha preceduto la determinazione finale, attraverso l’acquisizione del suo parere, ovvero attraverso la sua partecipazione alla conferenza di servizi, che, se già terminata, andava rinnovata a seguito del sopravvenuto vincolo imposto sull’area.”



LA NECESSARIA INTESA CON LA REGIONE PER APPROVARE IL DEPOSITO GPL QUALE OPERA STRATEGICA
Il comma 2 articolo 57 legge 35/2002 relativamente alle opere e infrastrutture classificate strategiche [NOTA 1] (come i depositi di gpl) prevede che le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata conferma quanto sopra:  Tale disposizione è chiara nell’individuare il provvedimento conclusivo del procedimento nell’autorizzazione unica, la quale, per perfezionarsi ed esplicare l’efficacia che gli è propria, necessita anche della previa intesa con la Regione… Sino a tale momento il procedimento deve ritenersi ancora in itinere. In altre parole, la determinazione n. 3759 del 4 febbraio 2014 di conclusione della conferenza di servizi assurge a mero momento conclusivo dell’istruttoria procedimentale svolta, che non esplica alcuna efficacia esterna.” .





"a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione; c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale; d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000; e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacita' autorizzata non inferiore a tonnellate 200; f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239."

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