giovedì 11 dicembre 2014

Inerti Lagoscuro: cronaca di una Conferenza dei servizi contro i cittadini!

Tra pochi giorni (il 16/12) si svolgerà la conferenza dei servizi per rilasciare la nuova autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) all’impianto di trattamento inerti della ditta Granulati srl (ex Inerti Muto srl).  Di questo impianto ho trattato più volte in questo blog.  In questo post voglio descrivere le contraddizioni, le ambiguità, le affermazioni al limite del ridicolo dei rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza dei servizi, in sede referente, dello scorso 8 ottobre 2014. Il verbale, che pubblico QUI allegati compresi, dimostra come l’istruttoria che potrebbe portare al rinnovo (volturazione in termine tecnico) della autorizzazione dalla vecchia ditta alla nuova (ma cambia solo la denominazione sociale) sia totalmente insufficiente e al limite, se non oltre, della legittimità se non della stessa legalità.

Siamo di fronte all’ennesimo esempio di cattiva amministrazione che produrrà danni ai soliti noti: i cittadini inquinati che pagano le tasse, come gli inquinatori ma  non gli stessi diritti.   



L’IGIENE PUBBLICA DELL’ASL SPEZZINA NON VALUTA L’IMPATTO SANITARIO DEGLI IMPIANTI POTENZIALMENTE INQUINANTI MA PRENDE ATTO DELLE DICHIARAZIONI DEI POTENZIALI INQUINATORI
Il rappresentante Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL n. 5 dichiara nella conferenza dei servizi del 8/10/2014: “si prende atto della generica volontà datoriale di provvedere ad ulteriori migliorie dal punto di vista del contenimento della polverosità dell’impianto e di quella legata al traffico veicolare

Questa affermazione viene verbalizzata all’inizio della Conferenza dei Servizi ed è fondata su un dato totalmente falso. Non c’è stata fino ad ora un formalizzazione di una volontà della ditta Inerti Muto (ora Granulati srl) di migliorare il disagio sanitario prodotto dall’impianto in oggetto. Infatti dalla documentazione prodotta, dalla ditta Granulati Muto srl, per la domanda di AUA Tutto il materiale, derivante sia direttamente dal vaglio primario sia dal frantoio secondario, è avviato ad  una torre di vagliatura all’interno della quale avviene anche il lavaggio con acqua, ciò permette di non generare emissioni diffuse”.

A nulla vale quindi la successiva dichiarazione, riportata a verbale, dei rappresentanti della Granulati srl su un ipotetico e comunque non definito: ”progetto di miglioramento della situazione”, tanto più che subito dopo gli stessi rappresentanti dichiarano, da verbale: “fermo restando che si ritengono valide le autorizzazioni in essere ai fini della attuale richiesta di AUA…”.
Voglio intanto ricordare al distratto rappresentante dell’ASL che, a proposito di credibilità delle affermazioni di questa ditta,  un progetto relativo alla parte di impianto che  frantuma gli inerti (località 123 lagoscuro, mente l’altro impianto in località n. 84 li lavora) doveva essere presentato entro il 30 novembre 2007 (sic!).
Ma al di la di questo aspetto il riferimento, citato dal verbale, alle autorizzazioni attuali, è indicativo della reale volontà della ditta: trasferire le attuali autorizzazioni (2011 aria e 2010 acustico), così come sono alla nuova denominazione sociale, senza grosse modifiche soprattutto sotto il profilo del risanamento ambientale.


LE ATTUALI PRESCRIZIONI AMBIENTALI ALL’IMPIANTO  RISULTANO TUTT’ORA NON RISPETTATE: COME CONFERMA IL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 8 OTTOBRE 2014
Quindi le promesse della ditta sono chiacchiere, fino ad ora, mentre il punto vero invece dovrebbe essere, nella ipotesi che l’impianto rimanga nell’attuale sito (sulla ricollocazione tornerò nell’ultima parte del post), quello di imporre adeguate prescrizioni innovative rispetto a quelle fino ad ora stabilite dalle autorizzazioni vigenti.

Intanto, visto che la Ditta Granulati srl sostiene che le attuali autorizzazioni sono ancora valide, occorrerebbe verificare una volta per tutte se le prescrizioni delle vecchie autorizzazioni siano davvero state rispettate  oppure no comprese quelle contenute nella Diffida della Provincia (vedi QUI). Ricordo che in tale Diffida si erano rilevate le seguenti violazioni delle prescrizioni autorizzative, in materia di emissioni aeriformi, dando tempi stretti per l’adeguamento alla Ditta:
1. Mancati controlli analitici annuali e conservazione relativi certificati nello stabilimento
2. Mancato rispetto norme tecniche UNI EN per la rilevazione delle polveri
3. Mancati Controlli semestrali della efficienza dei filtri a maniche per abbattere le polveri e relativa tenuta dei registri di tali controlli
4. Mancato funzionamento impianti di irrogazione piazzale durante la lavorazione
5. Mancata pulizia dei piazzali esterni all’area di lavorazione per ridurre la polverosità diffusa
6. Mancata chiusura delle serrande di accesso all’impianto ogni qualvolta l’impianto di frantumazione è operante
 
Ora nella Conferenza dei Servizi del 8/10/2014 si rileva che la Provincia richiede (Nota del 8/10/2014 n.46985) la dimostrazione del rispetto di queste prescrizioni, cito dal verbale: “si informa che la voltura della autorizzazione alle emissioni in atmosfera in capo alla nuova società (Granulati srl ndr.) sarà rilasciata solo a seguito dell’acquisizione della certificazione analitica delle emissioni in atmosfera previsto al punto 1”. Faccio notare che il punto 1 è quello della Diffida della Provincia con l’elenco delle prescrizioni da rispettare sopra riportato.
Peccato che queste prescrizioni secondo la detta Diffida avrebbero dovuto essere rispettate entro il settembre scorso. Quindi come dire la Provincia ammette formalmente nella sua Nota, e nessuna la contesta come risulta dal verbale della Conferenza dei Servizi, che la ditta in questione aveva da oltre un mese violato anche la Diffida della Provincia!

Ma c’è di più perché queste prescrizioni sono in vigore dal 2009 (Determina Dirigenziale del 27/4/2009 n. 56) e poi riconfermate nel 2011  (determina dirigenziale n. 106 del 7/6/2011)  e sono state ripetutamente violate anche nel passato non recente come dimostrato non da interpretazioni del sottoscritto ma da atti ufficiali di enti pubblici.
Il primo è quello della stessa Provincia che per motivare la nuova autorizzazione del 2011 così affermava: “le modifiche derivano dalla esigenza di migliorare le condizioni di polverosità originate dal ciclo lavorativo..”.
Il secondo è quello dell’ASL n. 5 (Dipartimento Prevenzione) che in relazione ad un esposto, del 16/1/2011, di una residente nell’area interessata dall’impianto così rispondeva in data 8/5/2013: “In seguito al sopralluogo….è stata rilevata una notevole presenza di polveri in un raggio di circa 200 metri dalla ditta inerti. La presenza di polveri è attribuibile all’insufficiente lavaggio delle ruote dei camion in uscita dalla ditta e con buona probabilità anche alla insufficiente captazione delle emissioni in atmosfera. Si ritiene opportuno che alla ditta Muto srl venga comunicata la necessità di provvedere entro 60 giorni alla soluzione del problema”.

Quindi già nel 2011 era stato necessario aggiornare la autorizzazione del 2009, ma ancora nel 2013 la situazione non era cambiata e nonostante ciò, nel 2014, è dovuta intervenire la magistratura (1/7/2014) perché la Provincia si decidesse ad emettere la Diffida (6/8/2014) di cui ho trattato sopra. Diffida che come abbiamo visto sopra in data 8/10/2014 risultava non ancora rispettata.



LE SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NON SONO STATE ABOLITE NELLA PROVINCIA DI SPEZIA, QUINDI……
Da quanto sopra emerge una domanda: ma applicare intanto delle sanzioni alla  Granulati srl? Sia quella amministrativa:  sospensione della autorizzazione (articolo 278 del DLgs 152/2006), sia quella penale: violazione sistematica delle prescrizioni (comma 2 articolo 279 DLgs 152/2006).
Invece fino ad ora, e nonostante le reiterate violazioni delle prescrizioni, la Provincia non ha mai applicato neppure, non dico la legge di cui sopra, ma quanto da essa stabilito alla lettera g) della autorizzazione del 2011: lettera g) : “qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento comporta la sospensione delle relative fasi lavorative per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi”. 

Non mi si venga a dire che l’impianto di lavorazione inerti (quello in località n.84 Lagoscuro) è stato dissequestrato. Risulta al sottoscritto (notizia uscita anche nella stampa locale) che il dissequestro è stato determinato non dalla dimostrazione del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie da parte della Ditta ma solo da un vizio nelle modalità delle ispezioni svolta dagli ufficiali di PG .......chissà come mai eh!?



LE PRESCRIZIONI FINO AD ORA INSERITE NELLE AUTORIZZAZIONE AI DUE IMPIANTI DELLA GRANULATI SRL NON SONO SUFFICIENTI
Come risulta dalla analisi svolta sopra,  le prescrizioni fino ad ora date a questa attività da parte della Provincia risultano comunque non sufficientemente adeguate per  impianti come quello in esame.
Basterebbe andare a vedere le autorizzazioni per impianti simili rilasciate in giro per l’Italia per capire cosa si potrebbe fare ulteriormente. Ad esempio non sono mai state prese in considerazione prescrizioni quali:
1.  le strade e i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggio di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura, altri tipi di pavimentazione);
2. l’intera area dedicata all’attività di frantumazione (comprese le aree di deposito e di movimentazione dei mezzi) dovrà essere dotata di barriera arborea con essenze di alto fusto sempreverdi o di barriera ombreggiante;
3. la distanza tra i punti di scarico del materiale nelle tramogge e il cumulo dei materiali trattati non dovrà essere superiore a due metri;
4. le tramogge devono essere a ciclo completamente chiuso;
5. il riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute all’allegato V parte I (vedi  QUI) alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, e stoccaggio di materiali polverulenti [1].



LA QUESTIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO
Come risulta dal Verbale della Conferenza dei Servizi del 8/10/2014 Arpal prima, e poi il Comune, confermano che il nulla osta acustico a questa attività non è aggiornato dal 2010.
Questo aggiornamento già di per se pone una domanda immediata al Comune di Vezzano che è l’autorità competente al rilascio del nulla osta acustico (ora assorbita dalla Autorizzazione Unica Ambientale, ma il responsabile del procedimento dell’AUA è il Comune attraverso il SUAP). Quindi in questi anni (dal 2010 fino alla entrata in vigore della AUA: 13 giugno 2013) spettava al Comune avviare la revisione di detto nulla osta ai sensi della legge regionale sul rumore (vedi qui punto 1 lettera h) articolo 6 LR12/1998).

Questo anche perché risulta, dalla stessa Diffida della Provincia, il mancato rispetto delle prescrizioni della Autorizzazione del 2011, si veda il punto 2: “l’esercizio degli impianti dovrà avvenire esclusivamente in periodo diurno: nessuna apparecchiatura di lavoro o di servizio potrà essere messa in funzione in periodo notturno (22.00 – 06.00).
In questo caso c’erano da tempo le condizioni per applicare l’articolo 9 della legge regionale 12/1998: “In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia interessata ed il Presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.”.

Quanto sopra a me parrebbe già sufficiente per dimostrare la superficialità con cui fino ad ora è stata gestita la situazione ma c’è di più sotto il profilo delle emissioni rumorose dell’impianto in questione.

La attuale classificazione acustica del territorio comunale e ancor di più quella che sta predisponendo il Comune di Vezzano prevede il trasferimento dell’area con le lavorazioni più rumorose nella classe IV con limiti di emissione fino a 60 decibel (diurni) e 50 notturni e con limiti di immissione 65 (diurni) e 55 (notturni).  Stiamo parlando di valori alti sotto il profilo della tutela della salute umana[1]. Non solo ma occorre dire che le abitazioni civili si trovano a distanza limitatissime pur non essendoci una densità abitativa rilevante, nella zona insistono molte residenze civili. Sul punto la giustizia amministrativa[2] ha rilevato come non si possa  ritenere ragionevole perché non fondato  su una realistica rappresentazione  della situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni  non progressive (caratterizzate, cioè, da valori limite che differiscano per più di 5 decibel ), quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine. Senza considerare che secondo Consiglio di Stato: “E’ illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto” (Consiglio di Stato  Sez. IV - 16 maggio 2011, Sentenza n. 2957)



A PRESCINDERE DALLA QUESTIONE PRESCRIZIONI FINO AD ORA ANALIZZATA IL COMUNE DI VEZZANO NON VUOLE AFFRONTARE LA QUESTIONE DELLA POSSIBILE DELOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI COME QUELLO OGGETTO DI QUESTO POST ATTRAVERSO LA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE INSALUBRI
I due impianti di trattamento inerti dai residui lavorazione del marmo in località Lagoscuro rientra nelle industrie insalubri di prima classe: si veda il  punto 83 sezione B  Parte I allegato al DM 5/9/1994: 83) Minerali e rocce: macinazione, frantumazione.

L’impianto di Inerti in località Lagoscuro è, come abbiamo visto sopra, soggetto alla disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA per il testo del regolamento vedi QUI) . Il regolamento di disciplina dell’AUA al comma 1 articolo 3 elenca le autorizzazioni di settore assorbite dalla procedura di AIA e non si fa alcun riferimento ai poteri del Sindaco come Autorità Sanitaria ai sensi dell’articolo più volte citato sopra.  Quindi restano pienamente i poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri.

In cosa consistono questi poteri del Sindaco lo ha spiegato, anche recentemente, il Consiglio di Stato. 

Con sentenza n. 2751 del 27/5/2014 (vedi QUIil Consiglio di Stato afferma principi chiarissimi sulla collocazione delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali.
1. l’opportunità di una diversa ubicazione dell’impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista nell’ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria;

2. se con adeguata motivazione, l’attività  insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo che neanche l’importanza, per l’interesse collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l’igiene e la salute dei residenti;

3. che le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100 ml) per le industrie insalubri di 1^ classe ispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza

4. la fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri,  riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche “preesistenti edifici destinati a residenza”

5. se le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti  sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre

6. se è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati,  non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).



CONCLUSIONI
Questa volta non faccio conclusioni, attendo di vedere cosa deciderà la prossima Conferenza dei Servizi, dopo valuterò cosa fare insieme con i cittadini del Comitato. Peccato che cosa fare con i cittadini interessati da un problema dovrebbe essere compito del Sindaco e dei funzionari pubblici dei vari enti competenti… 





[1] Si veda in particolare l’obbligo relativo il contenimento ermetico delle polveri” previsto dal punto 2.1. (produzione e manipolazione di materiali polvurolenti)






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