Nell’ultimo mese sono
intervenute importanti novità in materia di disciplina della Autorizzazione
Integrata Ambientale (di seguito AIA).
In particolare voglio fare riferimento a due questioni di grande
rilievo:
1. i tempi
di adeguamento delle installazioni che pur essendo soggette alla disciplina
dell’AIA non avevano ancora ottenuto la
prima AIA
2. i tempi
di elaborazione della relazione di riferimento
Per chi è interessato ad
un esame più approfondito della disciplina della nuova AIA vedi le mie dispense
QUI.
In questo post, sinteticamente
analizzo in cosa consistono queste novità anche in riferimento ad alcuni
impianti in provincia della Spezia presi come caso studio applicativo della
nuova normativa……
TEMPI DI ADEGUAMENTO ALLA PRIMA AIA
In base alla legislazione vigente i termini nuovi per adeguare gli
impianti esistenti all’AIA sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
Rispetto a questo quadro
le ultime novità sono contenute in una Circolare del Ministro dell’Ambiente
dello scorso 17 giugno e in un decreto legge dello scorso 4 luglio.
La Circolare ha chiarito
con nettezza che per le installazioni che non hanno ottenuto l’AIA entro il 7
luglio 2015 (data ormai superata) decadono automaticamente le autorizzazioni
previgenti. Quindi non essendo più autorizzate queste installazioni non devono
più funzionare fino all’adeguamento all’AIA.
Il Decreto Legge invece ha
ulteriormente precisato che le installazioni suddette possono continuare a
funzionare a condizione che il gestore (previa verifica della autorità competente al
rilascio dell’AIA) dimostri che le autorizzazioni previgenti siano state
sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo III-bis della
Parte II del DLgs 152/2006 cioè della disciplina dell’AIA. N.B. Il Decreto Legge come da comunicato del Ministero della Giustizia (vedi QUI) non è stato convertito in legge quindi è decaduto. Ciò è confermato anche dal comma 3 articolo 1 Legge 6/8/2015 n. 125.
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge, vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni.
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge, vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni.
Peraltro la infrazione della norma comunitaria dell'AIA, per l'impianto di Saliceti, risale al 2005 e quindi non è possibile sanare, la violazione di una norma comunitaria, con una legge intervenuta quasi 10 anni dopo.
Gli impianti spezzini sicuramente
interessati da questa nuova normativa
Sono sicuramente
interessati alla nuova disciplina sopra descritta due rilevanti installazioni
presenti sul territorio spezzino:
1.
l’impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali assimilati di Saliceti
(Comune di Vezzano)
2.
l’impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in località Cerri (Comune di
Follo).
Nel primo (impianto di Saliceti –Vezzano Ligure)
l’impianto ha presentato, sia pure fuori del termine del 7 Settembre 2014 la
domanda di AIA, ci sono state tre conferenze dei servizi di cui l’ultima
decisoria ma l’impianto ad oggi non ha ancora avuto formalmente l’AIA. Quindi
ai sensi della disciplina sopra descritta dallo scorso 7 luglio l’impianto di
Saliceti non dovrebbe più essere in funzione salvo che gestore, previo avvallo
della Provincia (Autorità Competente al rilascio dell’AIA) non abbia dimostrato che
l’impianto rispetta comunque, già con le vecchie autorizzazioni, i principi della
disciplina dell’AIA. Vista la situazione di questo impianto, basti pensare
all’impatto sanitario degli odori, risulta difficile pensare che ci sia in atto
questo adeguamento, considerando che pochi mesi fa l’impianto era stato
diffidato dalla stessa Provincia per aver violato una serie di prescrizioni non
dell’AIA ma delle autorizzazioni previgenti.
Nel secondo (impianto rifiuti di Cerri –Follo)
l’impianto è soggetto ad AIA fin dalla autorizzazione che aveva ricevuto nel
2008. È soggetto ad AIA in quanto impianto che non solo gestisce un deposito (messa in riserva) di rifiuti ma li tratta sia pure da un punto di vista fisico superando la soglia
delle 50 tonnellate giorno, almeno per i non pericolosi, prevista dalla normativa
per applicare l’AIA, come confermato dalla autorizzazione ultima del 2014 dove
si afferma che già nel 2008 l’impianto era autorizzato per una quantità media
giornaliera di 100 tonnellate di rifiuti pericolosi e non. Non solo ma l'ultima modifica del testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) prodotta dal DLgs 46/2014 è stata ulteriormente precisato che anche il solo trattamento fisico oltre una certa soglia quantitativa (50 ton/giorno) di rifiuti non pericolosi è soggetto ad AIA come confermato dalla Circolare del Ministro dell'Ambiente del 17 giugno scorso sopra citata.
L'impianto di Cerri-Follo ha dato da tempo grossi problemi sia sotto il profilo del rischio sanitario
(vedi QUI) che
della violazione delle autorizzazioni stesse, come dimostrato nell’esposto
presentato dai cittadini residenti (vedi QUI). L'impianto in questione ad oggi non ha neppure
presentato domanda di AIA.
Quindi a questo impianto
non si può applicare neppure la possibilità di continuare l’esercizio con le
autorizzazioni vigenti se dimostra che queste sono state adeguate ai principi
di fondo dell’AIA . Infatti questo impianto non solo non ha rispettato il
termine del 7 luglio 2015 per adeguarsi all’AIA ma addirittura non ha
rispettato neppure il termine del 7 settembre 2014 per presentare la domanda di
AIA.
Questo impianto
dallo scorso 7 luglio non dovrebbe più funzionare, scrivo "non dovrebbe" al
condizionale perché come dimostra questo video qui a fianco non solo continua a
funzionare senza avere l’AIA ma addirittura senza neppure rispettare le vecchie
autorizzazioni.
TEMPI DI ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE DI
RIFERIMENTO
La relazione di
riferimento (di seguito RdR)
introdotta nel testo unico ambientale (il Dlgs 152/2006) con il Dlgs 46/2014 ha
una duplice finalità in relazione alle installazioni soggette ad AIA:
1. informazione preventiva sullo
stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA
2. di ripristino nel
caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla
installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro
iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio
dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie
La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 chiarisce la
seguente scansione temporale per adeguare gli impianti soggetti ad AIA alla
presentazione della Relazione di Riferimento:
a) entro tre mesi dal 7
gennaio 2015: la documentazione sullo svolgimento della verifica dell’obbligo
di presentazione della RdR, attestante la non necessità di questa relazione. Il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 ha previsto al comma 1 articolo 2 che questo termine decorre dalla data del 7 gennaio 2015 per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale
b) entro 12 mesi dal 7
gennaio 2015: la RdR se necessaria per le installazioni con procedimenti di
rilascio, modifica e riesame dell’AIA in corso
c) dopo 12 mesi dal 7
gennaio 2015: la RdR se necessaria per le installazione che non hanno
procedimenti in corso di rilascio, modifica e riesame dell’AIA
d) presentazione della RdR
contestualmente alla istanza per le nuove domande di AIA o di modifica
sostanziale della stessa. In questo caso le eventuali lacune della
documentazione determineranno una
richiesta di integrazione alla istanza o la disposizione di ulteriori specifici
approfondimenti, ma non potranno giustificare una sospensione dell’attività
istruttoria, poiché essa può essere svolta parallelamente all’attività di
validazione della relazione di riferimento.
Gli impianti della provincia di Spezia
interessati dalla relazione di riferimento (RdR)
Ora venendo agli impianti
soggetti ad AIA nel territorio spezzino ce ne sono almeno due sicuramente
interessati all’adempimento degli obblighi sulla RdR:
1. la
centrale termoelettrica che avendo già avuto l’AIA deve presentare la RdR
dopo il 7 gennaio 2016
2. il
rigassificatore di Panigaglia che avendo già avuto l’AIA deve presentare la RdR
entro il 7 giugno 2016, salvo che non venga presentato formalmente il nuovo
progetto che prevede una stazione nuova di distribuzione del gnl rigassificato
nell’impianto, in questo caso la RdR dovrà essere presentata insieme con la
domanda di AIA per la modifica sostanziale dell’impianto.
Entrambi i suddetti impianti dovevano comunque verificare
l’obbligo di presentare o meno la RdR entro il 7 aprile 2015 e non lo hanno
fatto. Sul punto è però intervenuto recentemente, come sopra riportato, il Decreto Ministeriale n. 41 del 17/7/2015 il quale ha previsto al comma 1 articolo 2 che l'obbligo in questione scade il 7 aprile 2015 solo per i gestori degli impianti costituiti esclusivamente da impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW e inferiore a 300 Mw alimentati esclusivamente a gas naturale. Quindi per la centrale di Spezia paradossalmente l'obbligo decorre solo per le sezioni a gas che però sono in dismissione. Restano invece le scadenze per tutti gli altri obblighi sopra riportati
C’’è poi un
altra installazione che potrebbe essere interessata dalla RdR. Si
tratta della ipotizzata discarica di
Saturnia. Secondo le Linee Guida
della UE (vedi QUI) la RdR deve essere
presentata anche per le discariche. Quindi se davvero verrà presentata domanda
di autorizzazione per la discarica di Saturnia, essendo le discariche soggette
ad AIA, la domanda dovrà essere accompagnata dalla RdR. Secondo la Circolare
del Ministro dell’Ambiente dello scorso 17 giugno 2015 la RdR non è
obbligatoria per le installazioni che gestiscono rifiuti. La questione appare
controversa considerato che la Circolare non può essere superiore come
efficacia giuridica alle Linee Guida della UE. Non solo ma Il Decreto 272/2014 (quello che disciplina in
Italia il contenuto della RdR) ha previsto all’articolo 5 che "viene
fatto salvo quanto previsto dalla Linee Guida della UE" per cui l’allegato 2 al
Decreto che contiene il contenuto minimo della RdR e l’allegato 3 (criteri per
sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee) devono essere
integrati con le dette Linee Guida. In particolare l’allegato 2 al Decreto
costituisce poco più di un indice che è invece meglio sviluppato dalla Linee
Guida.
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