Il piazzale antistante l'impianto è ad oggi ancora nelle condizioni che riporta questo video di pochi giorni fa che riproduco a sotto...
In sostanza questo impianto, come ho dimostrato già in altri post, sta violando da molti mesi (almeno dallo scorso anno) le autorizzazioni ordinarie che ha ricevuto in questi anni in particolare in relazione alle seguenti prescrizioni:
a) lo stoccaggio dei rifiuti potrà avvenire solo nelle aree individuate nella planimetria pervenuta in data 18 aprile 2004
b) lo stoccaggio all’esterno dei capannoni potrà avvenire solo in contenitori muniti di copertura
c) in caso di stoccaggio esterno dei rifiuti, sia posta particolare attenzione alla raccolta delle acque piovane al fine di evitare che le stesse, venendo a contatto con i rifiuti, possano inquinare la falda o direttamente i corsi d’acqua,
d) lo stoccaggio esterno comunque dovrà essere dotato di appositi sistemi di copertura e avvenire su adeguata pavimentazione e non superare mai i limiti di quantità stoccabili;
e) non dovranno essere mescolate diverse categorie di rifiuti pericolosi,
f) per il tempo di stoccaggio dei rifiuti è fissato nel periodo massimo di 6 mesi e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo stoccabile. Sia per le suddette reiterate violazioni che in relazione all'incendio del 4 luglio i cittadini residenti nella zona hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia lo scorso 9 luglio (vedi QUI)
Non solo ma come ho spiegato recentemente in questo post (vedi QUI) questo impianto già dalle autorizzazioni del 2008 non doveva andare a semplice autorizzazione ordinaria (ex articolo 208 disciplina dei rifiuti nel DLgs 152/2006) ma a quella più vincolante della autorizzazione integrata ambentale (AIA) che prevede prescrizioni anche tecniche più stringenti ma soprattutto un parere sanitario preventivo che dimostri l'assenza di rischio per i cittadini residenti nella zona interessata, parere da rilasciare da parte del Sindaco territorialmente competente (in questo caso quello di Follo).
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI SPEZIA
Nonostante quanto sopra la Provincia con un atto totalmente illegittimo (vedi QUI) ha nuovamente autorizzato questo impianto.
La Provincia ha rilasciato l'autorizzazione senza prima aver fatto rispettare le autorizzazioni precedenti
Anche volendo tralasciare la rilevantissima questione dell'AIA, la disciplina ordinaria sulle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti non permette tutto questo.
Infatti l’articolo 256 del DLgs 15272006, che disciplina le sanzioni per violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, come pure l’articolo 208 del DLgs 152/2006, che disciplina la procedura autorizzatoria degli impianti di rifiuti come quello in oggetto, non contemplano l’ipotesi di deroga alle vigenti autorizzazioni in caso di presentazione di un progetto di modifica sostanziale o meno dell’impianto.
A conferma della contraddittorietà del comportamento della Provincia nella stessa nuova autorizzazione si afferma di subordinare la nuova autorizzazione: "al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nelle Determinazioni Dirigenziali n.70 del 18/06/2008, n.41 del 26/03/2009, n.99 del 21/06/2012 e n. 216 del 09/04/2014" cioè a quelle prescrizioni che ad oggi come ho dimostrato sopra continuano a non essere rispettate e proprio per questo avrebbe dovuto comportare da tempo, non il rilascio di una nuova autorizzazione, ma piuttosto l'avvio della procedura di cui al comma 13 articolo 208 DLgs 152/2006:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
In realtà la Provincia aveva diffidato i gestori dell'impianto lo scorso 4 aprile 2015 ma per violazioni molto limitate. Infatti la diffida era fondata su un verbale dell'Arpal che riportava una ispezione nella quale (stranamente sic!) i tecnici di questo enti non avevano rilevato l'enorme quantità di rifiuti accatastati senza alcun controllo al di fuori del capannone dell'impianto!
E' indiscutibile che da mesi i pericoli per l'ambiente ma soprattutto per la salute si siano verificati a cominciare dall'incendio del 4 luglio, per non parlare dello stato permanente di emissioni polverose derivante dai rifiuti accatastati illegalmente nello spazio davanti al capannone dell'impianto e quindi del rischio permanente in atto da mesi per questi accatastamenti illeciti!.
LA PROVINCIA AUTORIZZA LA MODIFICA ALL'IMPIANTO COME NON SOSTANZIALE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE E NAZIONALE
Non solo ma la autorizzazione della Provincia ha considerato come mera variante non sostanziale il progetto presentato dalla ditta. La domanda riguarda la introduzione (cito dalla nuova autorizzazione della Provincia), di: "un impianto di messa in riserva con selezione, cernita, recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, ubicato in località Cerri del Comune di Follo il cui lay-out risulta diverso rispetto a quanto già autorizzato"
Secondo la Provincia questo inserimento non costituirebbe variante sostanziale perchè: " la tipologia dei rifiuti trattati così come i quantitativi stoccati non subiranno alcuna variazione allo stato attuale....ed inoltre la richiesta è motivata dalla necessità di poter rendere tecnologicamente più efficiente e competitivo il suddetto impianto"
Sia la disciplina regionale sul rilascio della autorizzazione ordinaria, sia la disciplina dell'AIA prevedono parametri ulteriori per valutare se un intervento sia da considerarsi variante sostanziale o meno.
Infatti il comma 2 articolo 35 della legge regionale 18/1999 prevede che siano da considerarsi varianti non sostanziali quelle che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali:
la quantità e tipologia dei rifiuti indicati nell'atto di approvazione,
l'ubicazione,
l'ingombro volumetrico e estensivo dell'area interessata,
l'introduzione di processi di separazione meccanica dei rifiuti, con esclusione dell'incremento degli eventuali limiti quali - quantitativi fissati agli inquinanti.
Invece la lettera l.bis comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 con riferimento anche alla disciplina dell'AIA considera modifica sostanziale: "la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o della infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente."
Appare chiaro che la Provincia nel definire non sostanziale la modifica all'impianto in questione non ha tenuto conto di tutti i suddetti parametri tranne quello della quantità qualità dei rifiuti. Peraltro la questione assume toni paradossali perchè se fosse vero quello che afferma la Provincia, cioè che non si tratta di variante sostanziale, allora non doveva autorizzare la modifica in questione ma semplicemente attendere la comunicazione della ditta che gestisce l'impianto come prevede il comma 3 articolo 35 della legge regionale 18/1999 (sic!).
Così la Provincia autorizza la modifica dell'impianto della ditta Ferdeghini come fosse una variante non sostanziale ma utilizzando una autorizzazione ordinaria senza fare la istruttoria completa richiesta dalla legge nazionale e regionale!
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