mercoledì 1 luglio 2015

Parco5terre: le altre responsabilità che non andranno mai a sentenza

Sulla sentenza nel processo contro l’ex presidente del Parco 5Terre non intervengo in quanto non ho letto tutte le carte processuali e tanto meno le motivazioni ancora da pubblicare.

Sulle responsabilità e gli errori della Presidenza Bonanini ho scritto in epoca non sospetta  sul blog speziapolis (vedi  QUI , QUI,  QUI , QUI , QUI 
quando lo stesso era  osannato da tutti compresi quelli che lo hanno scaricato il giorno dopo gli arresti. 

Non posso peraltro dimenticare l’intervento che Bonanini fece alla direzione provinciale del PD del 4 giugno 2010 dove attaccò la dirigenza di quel partito : ( tra questi in particolare Paita; Merlo, Forcieri, Cavarra, Guccinelli).   Pochi giorni dopo i dirigenti del PD risposero con una cena a Manarola il cui significato venne sintetizzato in un titolo virgolettato sul Secolo XIX del 10 giugno 2010: “Bisogna isolare Bonanini”: un caso?  Eppoi isolare perchè gestiva "non correttamente" il Parco? Ma nemmeno per sogno, lo volevano isolare solo perché aveva attaccato pubblicamente il "ghota" del PD spezzino, tutto qui.

Meno di tre mesi dopo arrivarono gli arresti e tutto quello che ne seguì e che oggi è stato sintetizzato nella sentenza di condanna in primo grado..un altro caso?


Ma ci sono due domande sulle quali non si è mai aperta una seria discussione dentro e fuori il PD sulla vicenda di “Parcopoli”:

1. la gestione autoritaria e poco trasparente (che, per il momento ha portato anche a pesanti condanne penali) era ed è imputabile, sotto il profilo politico amministrativo e probabilmente anche penale, al solo Bonanini?
2. perché Bonanini se davvero gestiva in modo autoritario il Parco non è stato fermato in tempo e anzi addirittura venne candidato alle elezioni europee?


Voglio riprenderle quelle domande non tanto per portare indietro l’orologio della storia ma perché dietro la rimozione di quelle domande da parte non solo della dirigenza del PD ma di tutta la città e la provincia che conta, sta il male che corrode la politica spezzina da decenni: una gestione del potere paramafiosa (sul concetto ho spiegato tutto in questo post, vedi QUI). 

E allora rivediamole un momento queste altre responsabilità nella gestione del Parco all’epoca della presidenza Bonanini, rivediamo se davvero il Bonanini aveva tutti questi poteri da “faraone” incontrastato oppure esistevano degli strumenti che in una logica, che in Italia è poco conosciuta, dei “checks and balances”, avrebbero tranquillamente potuto stoppare le presunte o reali “megalomanie” del faraone.


Il Consiglio Direttivo del Parco
Secondo lo Statuto[1] dell’Ente Parco 5 Terre, all’epoca della Presidenza Bonanini, il Consiglio Direttivo è composto da 5 rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati (organizzati nella Comunità del Parco), da 2 rappresentanti delle associazioni ambientaliste, da due rappresentanti del mondo della ricerca e Universitario, da un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, da due rappresentanti del Ministero dell’Ambiente. Ora questo organismo non aveva poteri meramente consultivi ma era l’organo di governo principale del parco. Infatti sempre secondo lo Statuto dell’Ente Parco, tra i suoi poteri c’erano quelli di:
1. deliberazione sull'attività generale di indirizzo e programmazione del parco;
2. deliberazione dei bilanci annuali, delle loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
3. deliberazione sulla proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
4. intervenire, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e proporre le azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
5. ratificare, nella prima seduta, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente.

Non solo ma solo dopo apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Presidente:
1. identifica le priorità degli interventi ed eventualmente i progetti speciali e scadenze intermedie;
2. assegna al direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell’Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.

Sempre secondo lo Statuto dell’Ente Parco il Presidente verificava la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio direttivo, il che significa che a sua volta il Presidente doveva comunicare tale rispondenza al Consiglio Direttivo e questo ultimo doveva ovviamente valutare la fondatezza di tale comunicazione.
Infine bastavano solo 5 consiglieri per una convocazione straordinaria del Consiglio , convocazione che ad esempio poteva essere richiesta per valutare atti, comportamenti gestionali ed altro che risultavano contestabili o poco chiari da parte del Presidente.


Comunità del Parco
Era costituita dal Presidente della Regione Liguria, dal Presidente della Provincia di La Spezia, dai Sindaci dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, La Spezia e Levanto e dal Presidente della Comunità Montana della Riviera spezzina. Mi pare non mancasse nessuno di rilevante per il nostro territorio da un punto di vista politico amministrativo! Ora questa Comunità del Parco:
1. designava i 5 rappresentanti sopra citati nel Consiglio Direttivo del Parco
2. deliberava previa espressione di motivata valutazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, sul Piano pluriennale economico e sociale, vigilando sulla sua attuazione;
3. esprimeva parere obbligatorio, sul Bilancio Preventivo e sul Conto consuntivo dell'Ente Parco, sul Regolamento del Parco, sul Piano del Parco e su altre questioni richieste da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco;
Vorrei sottolineare per chi legge come il punto 3 (nella sua ultima parte) costituiva, potenzialmente uno strumento di controllo democratico molto importante sulla gestione del Parco: incrociando la richiesta di un 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo con il potere di parere obbligatorio della Comunità del Parco si può intervenire su qualsiasi aspetto della gestione del Parco. Sarebbe interessante sapere se questo potere sia mai stato esercitato in tutti questi anni.


Direttore dell’Ente Parco
Chi ricopriva la carica all’epoca non aveva titolo per farlo (non essendo iscritta all’apposito albo nazionale), ma questa clamorosa anomalia non venne mai sollevata da nessuno fino al momento degli arresti e qui non servivano certo sofisticate indagine di polizia giudiziaria per scoprirlo o no?.
Eppure secondo l’articolo 27 dello Statuto, il Direttore doveva svolgere funzioni di grandissimo rilievo:
1. adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente, compresi gli atti aventi rilevanza esterna quali, tra gli altri, contratti, fideiussioni, convenzioni, incarichi, attività commerciali promosse e/o gestite dall’Ente medesimo;
2. adotta gli atti di gestione ed inquadramento del personale, anche temporaneo, ivi incluse le relazioni sindacali;
3. esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie e/o demandategli dai regolamenti;
4. svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente gli atti deliberativi;
5. esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
6. provvede all’assunzione dei collaboratori temporanei che si rendano necessari all’attività dell’Ente nei limiti delle compatibilità economiche dell’Ente medesimo;
nomina e presiede le commissioni di gara e di concorso;
7. attribuisce gli incarichi ai professionisti relativamente ad opere ed attività che rientrino negli indirizzi stabiliti dal consiglio o dal Presidente o dalla Giunta esecutiva e sottoscrive i relativi disciplinari di incarico;
8. rilascia il nulla osta propedeutico alle autorizzazioni sugli interventi da effettuarsi nel territorio del Parco.


Ministero dell’Ambiente
Attraverso il Programma triennale per le aree protette: ripartisce i fondi tra i diversi parchi e soprattutto determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza. L’attuazione del programma avviene anche con Intese con le Regioni territorialmente interessate dalle aree protette.
Ma soprattutto per chiarire il ruolo del Ministero dell’Ambiente basta ed avanza il comma 1 articolo 21 della legge 394/1991 secondo il quale: “La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Ministro dell'ambiente”. In particolare tale funzione era esercitata dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare ed è ovvio che riguardi precipuamente il modo in cui i finanziamenti statali sono gestiti dall’Ente Parco.
Non solo ma siccome agli enti parco nazionali si applicava e si applica la normativa nazionale sui dipendenti pubblici al Ministero dell’Ambiente (quale ministero di riferimento degli enti parco) spetta la successiva approvazione, previa trasmissione degli atti, delle delibere con cui l’Ente Parco adotta o modifica il regolamento dell'organico, definisce o modifica la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti e/o responsabili degli uffici e degli addetti agli uffici stessi.
Per concludere, sotto il profilo della vigilanza statale sull’ente parco sarebbe interessante sapere come e quando l’Ente parco ha inviato lo stato di attuazione sul Programma triennale delle opere pubbliche relative all’area del parco al fine del controllo/verifica del Governo.



Regione Liguria
Prima di tutto è rappresentata, attraverso il Presidente della Regione, nella Comunità del parco (vedi in precedenza per il ruolo di questo ultimo organo)
In particolare la Regione ha le seguenti competenze
1. in materia di concessione di contributi come previsto dal Decreto istitutivo del Parco Nazionale, dalla legge regionale quadro sulle aree protette e dalla legge nazionale (articolo 7 legge 394/1991), ma anche dalle leggine regionali di finanziamento di interventi vari a sostegno specifico delle attività economiche del Parco delle 5 Terre che si sono succedute in questi anni, da ultimo LR 11/2007 e legge regionale 8/2009 (Norme per la protezione dell'ambiente e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre) e quindi di controllo contabile sulla destinazione di questi contributi
2. designa uno dei membri del collegio dei revisori dei conti
3. approva il piano del Parco d’intesa con l’Ente Parco. N.B. per le 5 Terre il piano non è mai stato approvato in via definitiva: ciò ha aumentato la discrezionalità degli uffici del parco nel rilasciare i nulla osta mancando il raffronto con un piano definitivamente in vigore, a proposito del contributo della Regione alla chiarezza nella gestione amministrativa del Parco.



CONCLUSIONI

Insomma come si vede gli attori nascosti della vicenda del Parco 5 Terre in realtà poi non erano e non sono così nascosti.


Peccato che nessuno dei responsabili, rappresentanti dei vari enti esterni al Parco ma partecipanti alla gestione/controllo dell’Ente Parco, abbia mai chiarito perché non esercitò le funzioni e i poteri che aveva a disposizione per limitare il potere del Presidente “faraone” come veniva chiamato all’epoca. E soprattutto nessuno li ha mai chiamati a rendere conto di tale comportamento omertoso


Come dire……. Il Faraone e la sua corte avranno avuto le loro responsabilità ma se hanno davvero sbagliato nella gestione del Parco e se lo hanno gestito in modo personalistico, non lo hanno fatto certo in “splendida solitudine”!




P.S.
e pensare che all'epoca della Presidenza Bonanini, dei bilanci dell'ente parco che non si trovavano, dei buchi di bilancio scoperti solo ad inchiesta avviata: vigeva da quasi 20 anni una legge, la 394/1991, che all'articolo 16 comma 4 prevedeva: "l'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio".....ma dove erano tutti i soggetti sopra elencati quando venivano approvati i bilanci del parco?




[1] Lo statuto dell’ente parco 5terre è stato modificato nel 2011 solo dopo l’avvio della inchiesta ma nella sostanza la ripartizione delle competenze tra i diversi organi non è cambiata granchè

















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